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<b>Dal 1° gennaio 2024 fissati al 2,50%</b>
#1222 - 50--claudio--<b>Dal 1° gennaio 2024 fissati al 2,50%</b>--2023-12-11 22:11:35
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Con decreto del 29 novembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 dell' 11 dicembre 2023, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato e del tasso di inflazione annuo registrato, ha stabilito che la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice Civile - a decorrere dal 1° gennaio 2024 - scende dal 5% al 2,50%, in ragione d'anno.
La novità ha naturalmente ripercussioni anche di carattere fiscale; cambieranno, infatti, ad esempio, gli importi dovuti all'Erario per i versamenti eseguiti a seguito di
ravvedimento operoso.
Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi (
compreso il diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio ) occorre, infatti, corrispondere, oltre alla prevista
sanzione ridotta, anche
gli interessi moratori calcolati al tasso legale, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
Il nuovo saggio del 2,50% va applicato solo in relazione al periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il giorno del versamento tardivo.
. Se vuoi
approfondire l’argomento del ravvedimento operoso in materia di diritto annuale, clicca
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