>>  Site Map >>  News

<B>Deposito della situazione patrimoniale entro il 28 febbraio 2023</B>


#1215 - 206--claudio--<B>Deposito della situazione patrimoniale entro il 28 febbraio 2023</B>--2023-02-21 15:52:37

# Entro il 28 febbraio 2023, i consorzi con attività esterna, di cui agli articoli 2612 e seguenti del Codice Civile, e i contratti di rete che, secondo quanto previsto dal comma 4-ter dell’art. 3, del D.L. n. 5/2009, convertito dalla L. n. 33/2009, hanno istituito un Fondo patrimoniale comune e un Organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi, devono depositare presso il Registro delle imprese la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2022.

Si ricorda che l'espressione "situazione patrimoniale" contenuta nel Codice civile equivale a quella del bilancio delle società di cui all'art. 2423 C.C. in forza del richiamo letterale contenuto nell'articolo 2615-bis C.C. alle "norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni", il quale comprende, oltre allo stato patrimoniale, anche il conto economico e la nota integrativa. L'adempimento non comporta invece il deposito del verbale di approvazione della situazione patrimoniale e dell'elenco dei consorziati.
Lo stato patrimoniale e il conto economico, comprese le tabelle contenute nella nota integrativa dovranno essere presentate al Registro delle imprese nel formato elaborabile XBRL, secondo la tassonomia "2018-11-04”.
I diritti di segreteria ammontano a euro 62,30 e l'imposta di bollo a euro 65,00.
Ai soggetti obbligati che omettono di eseguire il deposito della situazione patrimoniale entro i termini previsti verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dal comma 2, dell’art. 2630 C.C., come modificato dalla legge 11 novembre 2011 n. 180.

. Se vuoi approfondire l’argomento relativo ai consorzi con attività esterna, clicca QUI.

. Se vuoi approfondire l’argomento relativo ai contratti di rete, clicca QUI.

. Se vuoi approfondire l’argomento relativo al deposito dei bilanci, clicca QUI.
- --comments-->0--2549--63


Attention! You are currently viewing sitemap page!
We strongly suggest to look at original content

Search from web

Valid HTML 4.01 Valid CSS