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<b>Dal 1° gennaio 2023 sale dal 1,25% al 5%</b>


#1214 - 50--claudio--<b>Dal 1° gennaio 2023 sale dal 1,25% al 5%</b>--2022-12-22 15:16:40

# Con decreto del 13 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2022, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato e del tasso di inflazione annuo registrato, ha stabilito che la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice Civile - a decorrere dal 1° gennaio 2023 - sale dal 1,25% al 5%, in ragione d'anno.

La novità ha naturalmente ripercussioni anche di carattere fiscale; cambieranno, infatti, ad esempio, gli importi dovuti all'Erario per i versamenti eseguiti a seguito di ravvedimento operoso.
Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi (compreso il diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio ) occorre, infatti, corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
Il nuovo saggio del 5% va applicato solo in relazione al periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 2023 e il giorno del versamento tardivo.

. Se vuoi approfondire l’argomento del ravvedimento operoso in materia di diritto annuale, clicca QUI.
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