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Adempimenti
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Adempimenti - Gli adempimenti camerali
COOPERATIVE vidimazione registro del commissario liquidatore
Perchè sul sito di TuttoCamere.it per la vidimazione registro del commissario liquidatore si parla solo di dirittti di segreteria e di bollo ma non di tassa di concessione govenativa? Qual'è la norma che ne disporrebbe l'esenzione?
Grazie
La norma generale circa l'applicazione della tassa di concessione governativa per la bollatura e numerazione di libri e registri è ricavabile dalla
nota 1, all'art. 23 della Tariffa vigente, approvata con il D.M. 28 dicembre 1995 e successive modificazioni, nella quale si stabilisce che tale tassa
“è dovuta per i libri di cui all'art. 2215 del codice civile e per tutti gli altri libri e registri che per obbligo di legge o volontariamente (art. 2218 c.c.) sono fatti bollare nei modi ivi indicati, tranne quelli la cui tenuta è prescritta soltanto da leggi tributarie".
Pertanto, per sapere con certezza quale libro o registro sia tenuto al pagamento della tassa in questione è necessario individuare la norma in base alla quale tale libro deve essere tenuto e bollato.
In questo caso, la norma non fa alcun esplicito riferimento all’art. 2215 C.C..
Caso diverso se la norma avesse scritto che il libro in questione doveva essere bollato e vidimato ai sensi e nei modi di cui all’art. 2215 C.C.. In questo caso sarebbe stata dovuta la TCG di 67,00 euro per ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine.
Maggiori dettagli possono essere trovati a questo link:
https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=177.
Ringrazio per la risposta argomentata e dattagliata. A mio giudizio l'espressione "nei modi ivi indicati" non significa altro che la bollatura eseguita presso l'ufficio del registro delle imprese su ogni foglio del registro con indicazione nell'ultimo foglio del registro stesso del numero complessivo dei fogli che lo compongono. Per cui se la vidimazione che le Camere di commercio sono ora tenute ad effettuare consiste in questo genere di bollatura, la tassa di concessione dovrebbe essere dovuta. Se invece per "vidimazione in forma semplificata" si intende un'altra procedura, ma a quanto mi risulta nessuno ha ancora chiarito cosa si intende per "semplificata", la tassa di concessione governativa non è dovuta ma a questo punto forse è corretto chiedersi se siano dovuti ad esempio anche i diritti di segreteria, trattandosi di una fattispecie che non rientrerebbe più nella "bollatura"di cui al punto 6.1 della tabella A dei diritti di segreteria delle Camere di commercio. Pertanto il punto in discussione è proprio cosa siintenda per "vidimazione semplificata", è poichè al momento non risultano chiarimenti al riguardo, la Camera di commercio, a mio giudizio, non può che seguire la procedura ordinaria di bollatura prevista dall'art. 2215 C.C. con tutte le implicazione del caso, tassa di concessione governativa compresa. Cordialmente
claudio Wrote: : |
La norma generale circa l'applicazione della tassa di concessione governativa per la bollatura e numerazione di libri e registri è ricavabile dalla nota 1, all'art. 23 della Tariffa vigente, approvata con il D.M. 28 dicembre 1995 e successive modificazioni, nella quale si stabilisce che tale tassa “è dovuta per i libri di cui all'art. 2215 del codice civile e per tutti gli altri libri e registri che per obbligo di legge o volontariamente (art. 2218 c.c.) sono fatti bollare nei modi ivi indicati, tranne quelli la cui tenuta è prescritta soltanto da leggi tributarie".
Pertanto, per sapere con certezza quale libro o registro sia tenuto al pagamento della tassa in questione è necessario individuare la norma in base alla quale tale libro deve essere tenuto e bollato.
In questo caso, la norma non fa alcun esplicito riferimento all’art. 2215 C.C..
Caso diverso se la norma avesse scritto che il libro in questione doveva essere bollato e vidimato ai sensi e nei modi di cui all’art. 2215 C.C.. In questo caso sarebbe stata dovuta la TCG di 67,00 euro per ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine.
Maggiori dettagli possono essere trovati a questo link:
https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=177. |
Rispetto la sua posizione, ma attenzione: se lei ritiene che l'espressione "nei modi ivi indicati" non significa altro che la bollatura eseguita presso l'ufficio del registro delle imprese se ne dovrebbe dedurre che chi procede alla bollatura e alla vidimazione di un libro o registro presso un notaio sarebbe esonerato dal pagamento della TCG.
Ma così non è! Se nel campo della bollattura e della vidimazione viene previsto l'esonero del pagamento della TCG, lo è sempre, indipendentemente da dove si procede alla bollatura e alla vidimazione.
In questo caso continuo a sostenere che la vidimazione di tale registro sia esente dal pagamento della TCG, per i motivi di cui sopra.
Per altro verso sono d'accordo con lei sul fatto che qualcuno ci deve spiegare cosa significhi "vidimazione in forma semplificata". Terminologia che peraltro non viene in precedenza utilizzata in nessun provvedimento normativo.
Io sono del parere che si tratti semplicemente di un uso improprio di termini tecnici a cui il legislatore fa spesso ricorso, senza l'intenzione di voler introdurre una nuova procedura.
L'intenzione del legislatore è semplicemente quella di voler cambiare la procedura: quello che in precedenza era un registro che andava preventivamente vidimato da almeno un componente del comitato dei creditori, ora dovrà essere preventivamente vidimato dalla Camera di Commercio competente per territorio.
Per quanto riguarda i diritti, se la procedura di "vidimazione" viene effettuata dalla Camera di Commercio (in questo caso unico soggetto vidimante), per la stessa sono sempre e in ogni caso dovuti i diritti di segreteria di 25,00 euro, come per qualsiasi altro libro o registro, a meno che non sia prevsita una esplicita esenzione (come, per esempio, per i formulari di identificazione dei rifiuti).
Ritengo che l'espressione "nei modi ivi indicati" si riferisca a tutte modalità riportate nell'art.2215, bollatura notarile compresa. Purtroppo siamo di fronte ad una di quelle novità normative che il legislatore introduce senza tenere conto di tutti i riflessi applicativi concreti. Personalmente giudico abnorme gravare le cooperative in liquidazione coatta di una serie oneri (tra cui i diritti di segreteria, che sono pari a 25 euro) per questo particolare registro quando altre categorie di imprese fallite non pagano nulla poichè per la vidimazione il curatore si rivolge ad un membro del comitato dei creditori. Tuttavia in questa prima fase mi sembra più prudente adottare una linea cautelativa dal punto di vista dell'assolvimento degli obblighi di natura tributaria. Sempre in attesa di un possibile, si spera, chiarimento ufficiale al riguardo. Con l'occasione la ringrazio per il tempo che mi ha dedicato e le faccio le mie congratulazioni per il sito TuttoCamere, che da sempre considero un valido ausilio nel nostro lavoro. claudio Wrote: : |
Rispetto la sua posizione, ma attenzione: se lei ritiene che l'espressione "nei modi ivi indicati" non significa altro che la bollatura eseguita presso l'ufficio del registro delle imprese se ne dovrebbe dedurre che chi procede alla bollatura e alla vidimazione di un libro o registro presso un notaio sarebbe esonerato dal pagamento della TCG.
Ma così non è! Se nel campo della bollattura e della vidimazione viene previsto l'esonero del pagamento della TCG, lo è sempre, indipendentemente da dove si procede alla bollatura e alla vidimazione.
Per altro verso sono d'accordo con lei sul fatto che qualcuno ci deve spiegare cosa significhi "vidimazione in forma semplificata". Terminologia che peraltro non viene in precedenza utilizzata in nessun provvedimento normativo.
Io sono del parere che si tratti semplicemente di un uso improprio di termini tecnici a cui il legislatore fa spesso ricorso, senza l'intenzione di voler introdurre una nuova procedura.
L'intenzione del legislatore è semplicemente quella ci cambiare la procedura: quello che in precedenza era un registro che andava preventivamente vidimato da almeno un componente del comitato dei creditori, ora dovrà essere preventivamente vidimato dalla Camera di Commercio competente per territorio.
Ora, se la procedura di "vidimazione" viene effettuata dalla Camera di Commercio, per la stessa sono dovuti i diritti di segreteria di 30,00 euro, come per qualsiasi altro libro o registro per il quale non viene previsto alcun esplicito esonero (come, per esempio, per i formulari di identificazione dei rifiuti). |