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Adempimenti
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Adempimenti - Gli adempimenti camerali
Sanzioni Amministrative per diritto camerale
Salve a tutti,
volevo il vostro parere su quanto mi sta capitando.
Abbiamo ricevuto una cartella esattoriale in cui contestano quanto segue (a titolo esemplificativo)
Diritto annuale 100
Diritto annuale + 0,40 (per pagamento il 20 Luglio) : 101,50
Pagamento effettuato il 20 Luglio: 100,00 (ci siamo sbagliati!)
Sanzioni: 30% sull'intero importo (ossia su 101,50!)
Ma le sanzioni non si dovrebbero applicare sull'omesso contributo (ossia solo su 1,5) ?
Grazie!

Ti devo ricordare che, in materia di sanzioni del diritto annuale, le Camere di Commercio sono tenute ad applicare le disposizioni dettate dal D.M. n. 54/2005, il quale all'art. 4, comma 1, stabilisce quanto segue:
"1. La misura della sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e' compresa tra il dieci e il cento per cento dell'ammontare del diritto dovuto."
E' stata fatta rilevare che la norma era imprecisa e che avrebbe potuto portare a situazioni paradossali.
E’ stato anche richiesto ripetutamente che il legislatore provvedesse a modificare tale comma, ma a tutt'oggi non è stato avanzata alcuna modifica e pertanto le Camere di Commercio si trovano a dover applicare questa disposizione.
C'è poi un'altra disposizione da tener presente, che è quella dettata all'art. 3, comma 3:
"3. Ai soli fini del presente regolamento, i versamenti effettuati con un ritardo superiore al termine di cui al comma 2, o quelli effettuati solo in parte, si considerano omessi, limitatamente a quanto non versato."
Il Ministero ha successivamente chiarito che la locuzione
“limitatamente al non versato” deve intendersi riferita a tutti i versamenti ritardati e/o incompleti effettuati entro il termine di pagamento ordinario (16 giugno o 16 luglio con lo 0,40%) previsto dalla legge.
Dunque, il versamento parziale effettuato dopo la scadenza è da considerare sempre “omesso” e pertanto la base di calcolo della sanzione dovrà essere rappresentata dall’intero importo dovuto.
Nel caso quindi di versamento parziale e/o incompleto effettuato entro la scadenza del termine ordinario (16 giugno o 16 luglio con lo 0,40%) la sanzione deve essere commisurata alla parte del diritto non versato dall’impresa. Viceversa, nel caso di versamento parziale e/o incompleto effettuato oltre il termine di scadenza ordinario, la sanzione va commisurata all’intero importo dovuto, graduando, ove del caso, la sanzione ai sensi dell’art. 4, comma 3, del decreto n. 54/2005.
Tornando al suo caso, pur ammettendo l’assurdità, la Camera, applicando la normativa in vigore, deve applicare la sanzione non sull’importo omesso, ma sull’intero importo dovuto. (Si veda anche la Circ. n. 3587/C del 2 giugno 2005; La Nota del MSE del 11 marzo 2008, Prot. 0002189).
Ricordo anche che è sempre necessario far riferimento al Regolamento che, in materia di sanzioni, ciascuna Camera di Commercio ha adottato.
Ricordo, infine, che, avverso l’atto contestuale di accertamento e irrogazione di sanzioni, è possibile proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di competenza, ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992, entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento dell’atto.
E’ altresì possibile presentare alla Camera di Commercio competente una istanza di riesame intesa ad ottenere l’annullamento totale o parziale dell’atto, ovvero la riduzione delle sanzioni. La stessa non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte alla Commissione Tributaria Provinciale.
Infatti sto in fase di ricorso, anche perche' ad oggi abbiamo una norma che si rifa' completamente alla disciplina del pagamento del primo acconto imposte, e una disposizione sanzionatoria (prevista peraltro da circolari e regolamenti del ministero dell'industria, e quindi di valore tutt'altro che certo) in base alla quale dopo il termine di pagamento ordinario decorrono sia i termini di ravvedimento, che quelli di pagamento ritardato con pagamento degli interessi. Sono chiaramente contraddittori fra loro e , ad oggi, senza alcuna logica.
Se puo' essere interessante vi aggiornero' sull'andamento del ricorso, che a mio avviso e' fondato, in quanto una circolare e un regolamento non possono derogare in maniera cosi' evidente ad un regime di pagamento stabilito in base ad una legge, ne' a un regime sanzionatorio sui tributi che e' completamente diverso.
Vittoria!

Buone notizie, vinto il ricorso (nb: non poteva essere altrimenti , perche' il sistema sanzionatorio cosi' come rivisto dalla circolare per me non ha ne' capo ne' piedi, nel momento in cui mette un termine di pagamento identico per due adempimenti).
Grazie specialmente a Claudio, il quale ha fatto gli unici articoli a mio avviso validi sull'argomento, inserendo le giuste date di pagamento.
Ciao e buon anno!
Ringrazio sentitamente .... la nostra intenzione è sempre quella di essere puntuali, precisi e documentati.
Buon anno a tutti.
Claudio