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Diritto societario
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Diritto societario - I vostri commenti sul nuovo diritto societario
invalidita´ delle delibere dell´assemblea S.p.A.
L´art.223 bis delle nuove disp. att. cod. civ., non potrebbe essere interpretato nel senso che, entrando in vigore il testo intero della riforma il 1 gennaio 2004, solo da quel momento i nuovi artt.2377 ss. saranno applicabili, e la loro retroattivita´ limitata alle deliberazioni ancora impugnabili? Si spiegherebbe meglio anche la proroga dei termini concessa nell´ultimo periodo...
invalidita´ delle delibere dell´assemblea S.p.A.
Chiederei se cortesemente potesse riformulare la domanda, anche perchè francamente in fatto di disposizioni transitorie non è ancora tutto ben chiaro.
Grazie per averci contattato.
Claudio Venturi
invalidita´ delle delibere dell´assemblea S.p.A.
Va bene, forse non ero stato molto chiaro...
Orbene, la maggior parte dei commentatori ha interpretato l´art. 223 sexies delle nuove disposizioni attuative del Cod.civ. nel senso che le nuove norme sulle impugnazioni delle delibere assembleari (s.p.a) sarebbero in vigore da subito.
La norma in esame soffre evidentemente dello spostamento dell´entrata in vigore della riforma, e letta alla luce del nuovo art. 10 del decreto delegato lascia perplessi...
Io mi chiedevo se non fosse più logico intepretarla cosi: se il decreto in oggetto entra in vigore il 1 gennaio 2004, anche le disposizioni attuative novellate hanno efficacia da questa data. Pertanto e´ a quel riferimento che va calibrata la norma dell´art. 223 sexies: potranno essere attaccate secondo le nuove norme (2377 ss.) solo le delibere ancora impugnabili a quella data, ovvero quelle adottate meno di 90 giorni prima. Sarebbe cosi´ piu´ comprensibile anche la proroga successiva, che permette per le stesse delibere appena identificate uno spostamento dei termini per l´impugnazione fino al marzo del 2004.
Spero cha adesso il problema sia perlomeno comprensibile; mi scuso per il mio precedente messaggio...
invalidita´ delle delibere dell´assemblea S.p.A.
Credo che tutto sommato si tratti di una norma abbastanza chiara.
Ha ragione Lei nel ritenere che tutta la riforma decorre dal 1^ gennaio 2004, comprese le norme attuative. Pertanto, a decorrere da questa data (non prima) potranno essere impugnate (secondo la nuova norma dettata dagli artt. 2377 e ss) solo quelle delibere che a quella data non sono state ancora impugnate. Ora, considerato che, a norma del comma 5 dell´art. 2377, l´impugnazione può essere proposta entro 90 giorni (entro il 31 marzo 2004), entro questa data potranno essere impugnate solo quelle delibere che sono state adottate meno di 90 giorni prima.
Cordiali saluti
Claudio Venturi