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Commercio al dettaglio su aree pubbliche

E’ applicabile alla fattispecie del subingresso nell’esercizio dell’attività commerciale su aree pubbliche mediante l’utilizzo di posteggio la disposizione di cui all’art. 29, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 114/98 in cui si dispone la revoca dell’autori

L’articolo 30 del D. Lgs. n. 114/98 in materia di esercizio dell’attività commerciale sulle aree pubbliche dispone, al comma 1, che <i>“I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano gli altri commercianti al dettaglio…”.</i><br>
In virtù di quanto stabilito dal suddetto articolo, il subingresso nell’attività commerciale su aree pubbliche è soggetto a comunicazione al Comune competente per territorio che, nel caso di esercizio dell’attività mediante l’utilizzo di un posteggio è il Comune sede dello stesso ( art. 28, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 114/98), nel caso, invece, di esercizio in forma itinerante, è il Comune di residenza dell’operatore (art. 28, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 114/98).<br>
Ora il Ministero con la risoluzione n. 507701 del 4 agosto 2000 puntualizza che l’introduzione dell’istituto della comunicazione in caso di subingresso applicabile, per effetto di quanto disposto dal citato art. 30, anche in caso di esercizi su aree pubbliche, esclude l’applicabilità alla fattispecie del disposto di cui all’art. 29, comma 4, lettera a), che riguarda espressamente un procedimento di rilascio di autorizzazione. <br>
Ne consegue, come del resto è stato specificato anche nella Circolare n. 3467/C del 29 maggio 1999, che il subentrante ha titolo, ove abbia comunicato il subentro e sia in possesso dei requisiti previsti per l’esercizio, a continuare l’attività del dante causa senza soluzione di continuità.<br>
Ciò sta a significare che <b>eventuali mancate utilizzazioni del posteggio per un periodo superiore a quattro mesi comportano la decadenza dello stesso e la conseguente revoca dell’autorizzazione</b>.



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