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Diritto annuale

Una nuova impresa o una nuova unità locale si iscrive al Registro Imprese agli inizi dell'anno e versa, al momento dell'iscrizione, il diritto annuale. Il diritto deve essere pagato nuovamente alla scadenza di giugno?

Le nuove imprese iscritte nel Registro delle imprese nel corso dell’anno, prima dell’entrata in vigore del decreto interministeriale che stabilisce gli importi del diritto annuale per l’anno in corso, che entro 30 giorni o contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione o dell’annotazione hanno versato il diritto annuale <b>non devono versare nuovamente il diritto in questione alla scadenza di giugno.</b><br>
Se l'importo versato al momento dell'iscrizione fosse inferiore a quello stabilito dal decreto dovranno versare la differenza con le modalità e nei termini che saranno loro comunicati dalla Camera di Commercio competente.<br>
Se viceversa l'importo versato al momento dell'iscrizione fosse superiore a quello stabilito dal decreto, l'eccedenza potrà essere o rimborsata per un ammontare pari al maggior diritto versato, secondo le modalità stabilite dalla Camera di Commercio competente, o portata in compensazione sul modello F24, con il quale verrà pagato il diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio per le successive annualità o per eventuali future iscrizioni di nuove unità locali.

Quali sono i soggetti obbligati e quali quelli esclusi dal pagamento del diritto annuale ?

Per quanto riguarda i <b>soggetti obbligati</b>, nulla è cambiato rispetto al passato: sono tenute al pagamento del diritto tutte le imprese che al 1° gennaio di ogni anno risultano iscritte o annotate nel Registro delle imprese, nonché le imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese nel corso dell’anno di riferimento.<br>
<b>Non sono tenuti al pagamento del diritto annuale</b> gli esercenti le attività economiche di cui all'articolo 9, comma 2, punto a) del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581.
Si tratta di tutti quei soggetti collettivi che, svolgendo, in una dimensione di sussidiarietà e di ausiliarità rispetto agli scopi principali di natura ideale, culturale e ricreativa, una qualche attività economica, sono iscritti nel solo Repertorio Economico Amministrativo REA). Si tratta di soggetti collettivi, quali: associazioni, fondazioni, comitati, ecc.<br>

Quando cessa l’obbligo del pagamento del diritto annuale?

Bisogna subito dire che una delle novità più rilevati apportata dalla nuova normativa è costituita dal fatto che viene esplicitamente ammesso che il diritto annuale è un <b>diritto di iscrizione</b> e che quindi va pagato fino a quando si rimane iscritti o annotati nel Registro delle imprese. <br>
Il presupposto per il pagamento del diritto annuale sarà, dunque, l’iscrizione e l’annotazione nel Registro delle imprese, <b>indipendentemente dallo stato dell’attività o dalla messa in scioglimento e liquidazione o meno dell’impresa</b>.<br>
Contrariamente a quanto era previsto in passato, la cessazione dell’attività e l’apertura della fase di liquidazione non sarà più causa di esonero dal versamento del diritto annuale.
In sostanza: <b>fino a quando l’impresa rimarrà iscritta o annotata nel Registro delle imprese la stessa sarà soggetto all’obbligo di pagamento del diritto annuale</b>.<br>
Secondo quanto disposto dall’articolo 4 del regolamento, approvato con D.I. 1 maggio 2001, n. 359, <b>cessano di essere soggette al pagamento del diritto annuale</b>:<ul>
<li>tutte le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di <b>fallimento o di liquidazione coatta amministrativa</b>, a partire dall’anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento, tranne i casi in cui sia stato autorizzato, e fino a quando non sia cessato, l’esercizio provvisorio dell’impresa.<br>
<li>Le <b>imprese individuali che cessano l’attività</b>, a partire dall’anno solare successivo a quello in cui è cessata l’attività sempre che la relativa domanda di cancellazione sia presentata entro il 30 gennaio successivo alla data di cessazione dell’attività.<br>
<li>Le società e gli altri soggetti collettivi che sono <b>in stato di liquidazione</b>, a partire dall’anno solare successivo a quello in cui è stato approvato il bilancio finale di liquidazione a condizione che la relativa domanda di cancellazione al Registro delle imprese sia presentata entro il 30 gennaio successivo all’approvazione del bilancio finale.<br>
<li>Le società cooperative per le quali sia stato proposto lo <b>scioglimento d’ufficio</b> (ex art. 2544 C.C.), a partire dall’anno solare successivo a quello della data del provvedimento che ha comportato lo scioglimento per atto dell’Autorità governativa.

Una società ha trasformato la propria natura giuridica quale importo deve pagare per l'anno in cui avviene la trasformazione e per l'anno successivo?

Per quanto riguarda la trasformazione di natura giuridica di una impresa avvenuta nel corso dell’anno si precisa che, in via generale, la stessa è ininfluente per la determinazione dell’importo del diritto annuale per l’anno stesso. <br>
Pertanto il diritto annuale dovuto per l'anno in cui è avvenuta la trasformazione l’importo da pagare è quello previsto per il tipo di società risultante al 1° gennaio. Per cui, nel caso di trasformazione da Snc ad Srl avvenuta il 20 marzo, il diritto annuale da pagare sarà quello previsto per le Snc.
In merito, invece, alla determinazione dell’importo del diritto annuale per l’anno successivo alla trasformazione di natura giuridica, il Ministero delle attività produttive, con lettera-circolare del 25 luglio 2003 – Prot. 555358, ha precisato che, <i>“essendo stabilito dall’art. 3, comma 2, del D.M. 23 maggio 2003 un limite massimo di incremento degli importi del diritto annuale e non potendo considerare il soggetto trasformato come nuovo soggetto sulla base della giurisprudenza corrente, l’impresa trasformata sarà tenuta al versamento di un importo di diritto annuale non superiore all’importo versato nell’anno precedente alla trasformazione. Ciò per effetto del regime transitorio previsto dall’attuale normativa”.</i><br>
Pertanto il diritto annuale da pagare l’anno successivo dovrà essere calcolato applicando al fatturato dell'anno precedente la misura fissa e le aliquote per scaglioni di fatturato, con il previsto limite massimo di incremento del diritto dovuto pari al 6%.

Quale diritto deve essere pagato per le eventuali unità locali o sedi secondarie?

Per le imprese che esercitano attività economica anche attraverso le unità locali deve essere versato, per ciascuna di queste ultime, in favore della Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un importo pari al <b>20% di quello dovuto per la sede principale</b>, fino ad un massimo di 120,00 euro. <br>
In considerazione del fatto che alcune Camere di Commercio hanno deliberato l'applicazione di una maggiorazione del diritto annuale, può sorgere il problema del calcolo degli importi relativi alle unità locali dislocate in province diverse.<br>
Il calcolo del 20% del diritto dovuto per la sede principale <b>va riferito esclusivamente al diritto applicabile dalla Camera di Commercio ove è ubicata l'unità locale</b> e non a quello dove è stabilita la sede legale.<br>
Per le <b>unità locali o sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero</b> (articolo 9, comma 2, lettera b) del D.P.R. n. 581/1995) deve essere versato per ciascuna di esse, in favore della Camera di Commercio nel cui territorio hanno sede, un diritto annuale, che attualmente è fissato nell’importo di 110,00 euro.<br>
Bisogna, infine, precisare che il momento in cui sorge il presupposto per il pagamento del diritto annuale riferito alle unità locali o sedi secondarie non è la data di apertura ma la data di iscrizione o di annotazione delle stesse nel Registro delle imprese.
E’ bene, infatti, ricordare che, secondo la normativa vigente, presupposto per il pagamento del diritto annuale è l’iscrizione o annotazione ai registri di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.<br>
Alla luce di questo principio sia le imprese sedi principali che le loro unità locali sono tenute al versamento del diritto annuale dal momento dell’iscrizione o annotazione nei registri sopra richiamati.<br>

Un'impresa ha versato per errore il diritto annuale due volte o in eccedenza rispetto al dovuto. Cosa può fare?

Le possibilità sono due:<br>
- o inoltrare una <b>richiesta di rimborso</b> all'ufficio diritto annuale della Camera di Commercio competente per territorio; oppure<br>
- inoltrare una <b>richiesta di compensazione</b> del diritto annuale versato in eccedenza <b>tramite il modello di pagamento F24.</b><br>

Si ricorda che, come per ogni altro tributo, è consentita la compensazione anche del diritto annuale, sia con altre quote di diritto annuale dovute alla stessa Camera di Commercio, sia con quote di diritto annuale dovute ad altre Camere di Commercio (ad esempio in caso di versamenti eseguiti erroneamente a favore di una Camera di Commercio diversa da quella di appartenenza), sia con altri tributi o contributi dovuti ad altri Enti.<br>
L'importo che si desidera portare in compensazione deve essere indicato nella <i>"Sezione I.C.I. e altri tributi locali"</i>; nella stessa riga deve essere indicata la sigla automobilistica della Camera di Commercio competente, riportato il codice tributo <i>"3850"</i> e compilata la colonna degli <i>"Importi a credito compensati".</i>

Le società in liquidazione e le società “INATTIVE” sono tenute al pagamento del diritto annuale?

Sia le società in liquidazione che le società inattive sono tenute al pagamento del diritto annuale fino a quando rimangono iscritte nel Registro delle imprese.<br>
Il diritto annuale infatti è dovuto da parte di tutte le imprese "iscritte" o “annotate” al Registro delle Imprese, <b>indipendentemente dallo stato dell’attività o dalla messa in scioglimento e liquidazione o meno dell’impresa</b>.<br>
Contrariamente a quanto era previsto in passato, la cessazione dell’attività e l’apertura della fase di liquidazione non sono più causa di esenzione dal versamento del diritto annuale. <br>
In sostanza: <b>fino a quando l’impresa rimarrà iscritta o annotata nel Registro delle imprese la stessa sarà soggetto all’obbligo di pagamento del diritto annuale</b>.<br>

Come va calcolato l’importo del diritto annuale da versare per l’anno 2004?

Come regola generale, l’importo del diritto annuale va determinato, per la sede principale, sulla base del fatturato complessivo dell’impresa, secondo le aliquote e gli scaglioni di fatturato previsti dall’art. 3 del D.I. 5 marzo 2004.<br>
L’importo totale risulta dalla somma degli importi dovuti per ciascun scaglione calcolato applicando la misura fissa e le aliquote per gli scaglioni di fatturato successivi fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo dell’impresa.<br>
Su questo importo andrà calcolato quanto dovuto per ciascuna eventuale unità locale.<br>
<b>Per il 2004</b>, il diritto annuale per le imprese iscritte o annotate nella sezione ordinaria del Registro delle imprese sarà determinato applicando al fatturato dell’esercizio 2003 le misure fisse o le aliquote per scaglioni di fatturato di cui sopra ma tenendo presente che <b>gli importi derivanti dall’applicazione delle aliquote per scaglioni di fatturato non devono superare l’importo versato nell’anno 2003 incrementato al massimo del 6%</b><i> (art. 3, comma 2, D.I. 5 marzo 2004).</i><br>

Gli importi parziali, per la sede legale e per le eventuali unità locali, necessari per determinare il diritto totale dovuto <b>devono essere sempre arrotondati all’unità di euro</b> secondo il seguente criterio generale: <i>se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, l’arrotondamento va effettuato per eccesso; se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, l’arrotondamento va effettuato per difetto. </i><br>
Si ricorda, infine, che l’importo del diritto <b>non è frazionabile</b> in rapporto alla durata di iscrizione nell’anno e <b>va versato in un’unica soluzione</b>.<br>

Quali sono i termini ordinari di pagamento del diritto annuale?

Secondo quanto stabilito all’art. 8, comma 2 del D.M. n. 359/2001, il diritto annuale va versato <b>“entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi”</b>.<br>

Per quanto riguarda i termini di versamento delle imposte sui redditi è necessario rifarsi all’art. 2 del D.L. 15 aprile 2002, n. 63 (convertito con modificazioni nella legge 15 giugno 2002, n. 112), il quale ha modificato l’art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, concernente la razionalizzazione dei termini di versamento.<br>
Secondo quanto stabilito all’art. 17, il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi:<ol>
<li> da parte dei soggetti IRPEF (persone fisiche, società di persone), deve essere effettuato <b>entro il 20 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione stessa</b>;
<li>da parte dei soggetti IRPEG (persone giuridiche), deve essere effettuato <b>entro il giorno 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta</b>;
<li>i versamenti di cui sopra potranno essere effettuati <b>entro il 30° giorno successivo ai termini ivi stabiliti con un a maggiorazione dello 0,40%</b>, a titolo di interesse corrispettivo.</ol><br>

Qual è il termine per il pagamento del diritto annuale per le società di capitali che non approvano il bilancio entro i termini consueti?

Secondo quanto disposto dall’art. 17 del D.P.R. n. 435/2001, i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio di esercizio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio devono versare il saldo delle imposte <b>entro il giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio</b>.<br>
La ratio di tale disposizione si ricollega alla circostanza che il reddito delle società soggette all’ IRPEG può essere determinato a norma dell’articolo 52 del TUIR non prima di aver conosciuto i risultati di bilancio così come approvato dall’assemblea dei soci.<br>
Bisogna però ricordare che secondo il nuovo articolo 2364 C.C. la convocazione assembleare per l’approvazione del bilancio dovrà avvenire, non più entro quattro mesi, ma <b>entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale</b>.<br>
Secondo quanto disposto, poi, dall’ultimo periodo del 2° comma dell’articolo 2364 C.C., lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque <b>non superiore a 180 giorni</b>, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e <i>“quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società”</i>; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione.<br>
Per l’anno 2004, l’approvazione del bilancio 2003 dovrà avvenire, di regola, entro il 29 giugno 2004, pertanto le imposte (e quindi anche il diritto annuale) dovranno essere versate entro il 20 luglio 2004, senza alcuna maggiorazione; o entro il 19 agosto 2004, con la maggiorazione dello 0,40%.<br>
Nel caso in cui <b>il bilancio non sia approvato nel termine previsto dalla legge</b>, il versamento delle imposte (e quindi anche del diritto annuale) deve essere in ogni caso effettuato <b>entro il 20° giorno del mese successivo a quello di scadenza per l’approvazione del bilancio</b>.<br>
Anche nel caso il bilancio venga approvato in seconda convocazione dell’assemblea, sia che la stessa cada entro il termine stabilito dalla legge o in una data successiva al termine fissato per l’approvazione, il versamento deve essere effettuato entro il 20 del mese successivo a quello della scadenza per l’approvazione del bilancio stesso.<br>
Nel caso in cui il versamento venga effettuato nei trenta giorni successivi alla scadenza di cui sopra, l'importo deve essere maggiorato dello 0,40% (senza arrotondamento).<br>
Per le imprese che hanno l’obbligo della redazione del bilancio d’esercizio, le quali, alla data di scadenza ultima del pagamento del diritto non abbiano ancora approvato il bilancio e non siano quindi in grado di avere l’importo del fatturato relativo all’anno corrente, è necessario far riferimento a quanto disposto all’articolo 8, comma 6 del D.M. n. 359/2001, dove si stabilisce che <i>“Le imprese, iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese, che non abbiano formalizzato le scritture contabili al momento del pagamento del diritto, individuano il fatturato e il relativo diritto da versare sulla base delle scritture contabili comunque disponibili relative all'esercizio precedente”.</i><br>
Per il pagamento dell’importo del diritto annuale relativo all’anno 2004 è necessario, dunque, far riferimento all’importo del diritto annuale pagato l’anno precedente, maggiorato del 6%.<br>



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