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<b>AUTOTRASPORTO CONTO TERZI - CABOTAGGIO STRADALE DI MERCI</B>


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<b>IL CABOTAGGIO </b> <BR>
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Per <b>”cabotaggio”</b> si intende la <b>prestazione di servizi di trasporto nazionale da parte di una impresa stabilita in un altro Stato</b>.<br>
L’art. 1 del Regolamento 3118 del 1993, come successivamente modificato dal Regolamento n. 484/2002 del 1° marzo 2005, prevede che <b>il cabotaggio stradale di merci possa essere eseguito solo a titolo temporaneo</b>. <br><br><br>

<font class='special'>
<b><u>Limiti di esecuzione del cabotaggio</b></u><br></font><br>

Ai fini della corretta applicazione della norma, la dizione “a titolo temporaneo” è stata ritenuta, però, eccessivamente generica, consentendo interpretazioni divergenti.<br>
Per questo motivo l’Italia, seguendo quanto fatto in precedenza dalla Francia e in attesa di un provvedimento europeo che fornisse una specificazione universale della citata dizione, con il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 Aprile 2004 ha provveduto a fornirne una propria, stabilendo che ciascun veicolo di imprese stabilite in altro Stato membro della Comunità Europea o dell’accordo sullo Spazio Economico Europeo può svolgere servizi di cabotaggio nel territorio italiano per un numero totale di giorni non superiore a 15 nell’arco di un mese, e comunque per non più di 5 giorni consecutivi.
Tale decreto è stato successivamente sostituito dal D.M. 18 marzo 2005, il quale, all’articolo 1, comma 1, ha stabilito che le imprese stabilite in uno Stato membro della Comunità europea o dell'Accordo sullo spazio economico europeo, che effettuano, quando ammesso, attività di cabotaggio stradale sul territorio italiano per autotrasporto di cose in conto terzi, ai sensi del regolamento (CEE) n. 3118/93, possono utilizzare ciascun veicolo in propria disponibilità per lo svolgimento di tale attività per un numero totale di giorni, anche non consecutivi, <b>non superiore a trenta nell'arco di un periodo di sessanta giorni consecutivi</b>. <br><br><br>

<font class='special'>
<b><u>Le direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti </b></u><br></font><br>

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporto, con la <b>Circolare 26 luglio 2005, n. 1</b>, ha fornito direttive sull’attività di cabotaggio stradale di merci nel nostro Paese.<br>
Il cabotaggio può essere eseguito solamente da imprese titolari di licenza comunitaria e stabilite nei seguenti Stati: <b>Austria, Belgio, Cipro, Germania, Danimarca, Spagna, Francia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia, Slovenia, Regno Unito, Liechtenstein, Islanda e Norvegia</b>.<br>
E’ rigorosamente vietato il cabotaggio per tutti gli altri Paesi, siano o no comunitari.<br>
In particolare, le imprese stabilite nei Paesi sopraelencati, possono effettuare cabotaggio secondo le seguenti modalità:<br>
• ogni veicolo può effettuare un’<b>attività massima di 30 giorni</b>, siano o no consecutivi, in un arco di tempo di 60 giorni consecutivi;<br>
• ciascun veicolo deve uscire dal territorio italiano o, comunque, essere assente dallo stesso <b>almeno una volta ogni mese di calendario</b>;<br>
• l’impresa ha l’obbligo di tenere a bordo di ogni veicolo, durante l’esecuzione del trasporto di cabotaggio, il corrispondente<b> “libretto dei resoconti dei trasporti di cabotaggio stradale per l’autotrasporto di merci in conto terzi”</b>. <br>
Le caratteristiche di tale libretto sono state dettate con il D.M. 24 marzo 2005.<br>
Tale libretto deve essere esibito ad ogni eventuale richiesta degli organi di controllo. <br><br><br>

<font class='special'>
<b><u>Il regime sanzionatorio </b></u><br></font><br>

Il Regolamento 3118/93 prevede che gli Stati Membri in cui il cabotaggio viene eseguito possono applicare sanzioni contro il vettore non residente che abbia commesso sul loro territorio infrazioni allo stesso regolamento o alla normativa nazionale o comunitaria in materia di trasporti.<br>
Il D.M. 18 marzo 2005, all’articolo 4, ha stabilito che per le violazioni al presente decreto, si applica la normativa vigente in materia di autotrasporto, che è riconducibile alla legge 6 giugno 1974, n. 298.<br><br>


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<th bgcolor=#dddddd>
<center><b>RIFERIMENTI NORMATIVI </b></center>
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. <a href='files/attivita/1993_3118_Reg_CEE.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>REGOLAMENTO CEE n. 3118/93 del Consiglio del 25 ottobre 1993</b>, che fissa le condizioni per l’ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro.</a><br><br>

. <a href='files/attivita/2005_3_18.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>D.M. 18 marzo 2005</b>: Disposizioni concernenti l'esecuzione in territorio italiano dell'attività di cabotaggio stradale di merci a titolo temporaneo.</a><br><br>

. <a href='files/attivita/2005_3_24.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>D.M. 24 marzo 2005</b>: Disciplina di attuazione del decreto ministeriale 18 marzo 2005 in materia di cabotaggio stradale di merci.</a> <img src='images/flashing_new.gif' border=0><br><br>

. <a href='files/attivita/2005_1_Circ_MIT.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – Circolare 26 luglio 2005, n. 1</b>: Cabotaggio stradale di merci sul territorio italiano.</a><br><br>

. <a href='files/attivita/2006_1_11.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>D.M. 11 gennaio 2006</b>: Modifica del decreto 24 marzo 2005, recante la disciplina di attuazione del decreto 18 marzo 2005, in materia di cabotaggio stradale di merci.</a> <br><br>

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</tr>
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Date 2005-09-15 12:19:25



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