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<b>RISPARMIO - RACCOLTA DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSI DALLE BANCHE</B>


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<b>LA RACCOLTA DEL RISPARMIO DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSI DALLE BANCHE</b> <BR>
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Il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR), dopo oltre dieci anni dalla precedente Delibera del 3 marzo 1994, ha emanato la <b>Deliberazione n. 1058 del 19 luglio 2005</b>, con la quale <b>disciplina la raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche</b>, tenendo anche conto della riforma del diritto societario, entrata in vigore il 1° gennaio 2004.<br><br>

Secondo quanto stabilito dall’art. 10 del D. Lgs. n. 385/1993, la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria.<br>
L'esercizio dell'attività bancaria è <b>riservato alle banche</b>. <br>
Al comma 2 del successivo articolo 11, viene ribadito il principio che <b>la raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche</b>. <br>
Al successivo comma 3, la legge bancaria attribuisce al CICR il compito di stabilire i criteri e i limiti in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata presso alcune categorie di soggetti, che vanno individuate in ragione di rapporti societari o di lavoro. <br><br>

Secondo il disposto di cui al comma 2, dell’art. 2, della Deliberazione in commento <b>“Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico</b> quella effettuata: <br>
- in connessione all'emissione di moneta elettronica; <br>
- presso soci, dipendenti o società del gruppo secondo le disposizioni della presente delibera; <br>
- sulla base di trattative personalizzate con singoli soggetti, mediante contratti dai quali risulti la natura di finanziamento”.<br>
Dunque, viene prevista la possibilità di raccogliere risparmio presso i soci e presso i propri dipendenti, a condizione che tale facoltà sia prevista nei rispettivi statuti.<br><br><br>

<b><u>Strumenti finanziari</b></u><br><br>

L’articolo 3 della deliberazione n. 1058 definisce gli strumenti finanziari di raccolta del risparmio classificandoli in: <b>obbligazioni, titoli di debito e altri strumenti finanziari</b> che, comunque denominati e a prescindere dall'eventuale attribuzione di diritti amministrativi, <b>contengono un obbligo di rimborso</b>.<br><br><br>

<b><u>Limiti </b></u><br><br>

La deliberazione n. 1058 prevede, come limiti all’emissione di strumenti finanziari di raccolta, per le S.p.a., S.a.p.a. e Società cooperative, quelli stessi fissati dall’art. 2412 C.C, facendo anche salve le deroghe contenute nello stesso articolo.<br><br>

Secondo tale articolo, la società, come norma generale, può emettere obbligazioni al portatore o nominative <b>per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato</b>. <br>
Tale limite deve essere attestato dal Collegio sindacale.<br><br>

All’articolo 5, comma 1, la deliberazione in commento stabilisce che gli strumenti finanziari di raccolta, diversi dalle obbligazioni e diversi da quelli destinati alla quotazione in mercati regolamentati emessi da società con azioni quotate in mercati regolamentati, sono emessi con un taglio minimo unitario non inferiore a euro 50.000.<br>
Con riferimento alle Srl e alle società cooperative, la deliberazione si limita a richiamare, rispettivamente, gli articoli 2483 e 2526 C.C., in merito alla emissione di titoli di debito.<br><br><br>

<b><u>La raccolta da parte delle Società cooperative </b></u><br><br>

La deliberazione n. 1058 dispone che le Società cooperative possono effettuare la raccolta di risparmio <b>purchè non abbiano più di 50 soci</b>.<br>
Per le Società cooperative con più di 50 soci, l’ammontare complessivo della raccolta non deve eccedere il triplo del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato.<br>
Questo limite è elevato al quintuplo se la raccolta è assistita, per almeno il 30% , da garanzia rilasciata dai soggetti individuati nelle istruzioni della Banca d’Italia, o quando la società aderisca a uno schema di garanzia che ha le caratteristiche indicate nelle stesse istruzioni.<br><br><br>

<b><u>La raccolta da parte delle società finanziarie </b></u><br><br>

L’articolo 9 della deliberazione n. 1058 stabilisce che le società che svolgono l'attività di <b>concessione di finanziamenti</b> tra il pubblico sotto qualsiasi forma, l'emissione di strumenti finanziari di raccolta è consentita per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.<br>
Per le società di cui sopra, iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 T.U.B., l'emissione di strumenti finanziari di raccolta è consentita per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. <br>
La Banca d'Italia può elevare tale limite fino al quintuplo ove le predette società abbiano azioni quotate in mercati regolamentati e gli strumenti finanziari di raccolta siano destinati alla quotazione in mercati regolamentati.<br><br><br>

<b><u>La raccolta da parte delle società di persone </b></u><br><br>

All’articolo 6, comma 2, della deliberazione n. 1058, viene espressamente previsto che alle società di persone non si applicano le condizioni richieste per le società di capitali. Pertanto, è ammessa massima libertà di finanziamento, anche senza alcuna previsione statutaria, senza alcun limite minimo di capitale sociale e senza alcuna anzianità minima di appartenenza del socio alla società. <br><br>

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<center><b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b></center>
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. <a href='files/consob/1998_58_Agg_2015.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0>
<b>D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58:</b> Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. (<i>Testo elaborato dalla CONSOB e aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dal D.L. n. 3 del 24 gennaio 2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 33 del 24 marzo 2015</i>). </a> <br><br>

. Se vuoi <b>scaricare il testo aggiornato dal sito della CONSOB</b>, clicca <a href =' http://www.consob.it/main/documenti/Regolamentazione/normativa_ln/dlgs58_1998.htm '> <b>QUI.</a></b><br><br><br>


. <a href="files/dirsoc/2005_1058_Del_CICR.pdf" target=_new><img src="images/pdf.gif" border=0> <b>COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO – Deliberazione 19 luglio 2005, n. 1058</b>: Raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche. </a> <br><br>

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Date 2005-09-01 10:55:18



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