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<b>PRODOTTI DOLCIARI DA FORNO - PRODUZIONE E VENDITA </B>


<table width='100%' border=3>
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<TH align='center' bgcolor='#dddddd'>
<b>I PRODOTTI DOLCIARI DA FORNO</b> <BR>
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<td><br>


<font class='special'> <b><u>I contenuti del D.M. 22 luglio 2005</b></u></font><br><br>

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2005, il <b>decreto del Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali 22 luglio 2005</b>, con il quale vengono fornite le definizioni e fissati gli ingredienti dei seguenti di prodotti dolciari da forno:<br><b>
- panettone,<br>
- pandoro, <br>
- colomba, <br>
- savoiardo, <br>
- amaretto, <br>
- amaretto morbido</b>. <br><BR>

Tali prodotti, <b>a partire dal 27 gennaio 2006</b>, avranno una precisa carta di identità, con tanto di definizioni, composizione, regole di etichettatura e processi tecnologici stabiliti da una legge dello Stato.<br><br>

Il decreto ha tra gli scopi:<br><i>
- assicurare la trasparenza del mercato,<br>
- proteggere ed informare adeguatamente il consumatore attraverso la definizione di alcuni prodotti dolciari da forno di largo consumo in relazione alla loro composizione</i>.<br><br>

Le <b>principali novità </b>sono le seguenti:<br>
• Per ogni prodotto sono stabiliti gli <b>ingredienti obbligatori e facoltativi</b> e il <b>procedimento di produzione</b>. <br>
• È previsto l’utilizzo della denominazione anche per i prodotti privi di alcuni ingredienti e/o arricchiti di altri, purché le variazioni siano indicate in etichetta. <br>
• Ulteriori ingredienti caratterizzanti il prodotto, usati in aggiunta a quelli previsti, devono essere dichiarati nella denominazione di vendita, indicandone la relativa <b>percentuale di impiego</b>. <br>
• Non è prescritta una gamma obbligatoria di peso, e quindi le imprese sono libere di utilizzare i valori che desiderano. Panettoni, pandori e colombe di piccole dimensioni potranno essere denominati “pandorini”, “panettoncini” e “colombine”.<br>
• Le regole di produzione e commercializzazione si applicano sia alle produzioni industriali che a quelle artigianali. <br>
• Per i prodotti non conformi alle disposizioni del decreto dovranno essere adottate denominazioni di vendita alternative quali, ad esempio, <i>“dolce di Natale”</i> in luogo di “panettone “o <i>“pandoro”</i>, <i>“biscotto all’uovo”</i> in luogo di “savoiardo”, <i>“biscotti alle mandorle”</i> in luogo di “amaretto”.<br><br><br>

<b><u>Ingredienti obbligatori</b></u><br><br>

Gli <b>ingredienti</b> necessari sono:<br>
• <b>per il panettone</b>: farina di frumento, zucchero, minimo 4% di tuorlo, minimo 16% di burro, lievito naturale costituito da pasta acida, e almeno il 20% di uvetta e scorze d'agrumi canditi nel panettone;<br><br>

• <b>per il pandoro</b>: farina di frumento, zucchero, uova di gallina di categoria "A" (cioè uova fresche) o tuorlo d'uovo (non inferiore al 4%) materia grassa butirrica (non meno del 20%), aromi di vaniglia o vanillina.<br><br>

• <b>per la colomba</b>: farina di frumento; zucchero; uova di gallina di categoria “A” o tuorlo d’uovo, o entrambi, in quantità tali da garantire non meno del 4% in tuorlo; materia grassa butirrica, in quantità non inferiore al 16%; scorze di agrumi canditi, in quantità non inferiore al 15%; lievito naturale costituito da pasta acida; sale.<br><br>

• <b>per il savoiardo</b>: zuccheri; farina di frumento; uova intere di gallina di categoria “A” in quantità non inferiore al 26%.<br><br>

• <b>per l'amaretto</b>: zucchero (saccarosio); mandorle di albicocca (armelline), con contenuto di grasso superiore al quarantacinque per cento, mandorle, singolarmente o in combinazione, in quantità tali da garantire non meno del 13%; albume d’uovo di gallina.<br><br>

• <b>per l'amaretto morbido</b>: zucchero (saccarosio); mandorle di albicocca (armelline), con contenuto di grasso superiore al quarantacinque per cento, mandorle, singolarmente o in combinazione, in quantità tali da garantire non meno del 35%; albume d’uovo di gallina.<br><br><br>


<b><u>Prodotti speciali e arricchiti</b></u><br><br>

Accanto alle versioni “classiche” vengono disciplinate le versioni <b>“speciali e arricchite”</b>, cioè quelle con farciture, ripieni, glassature e decorazioni, che comunque dovranno contenere per “panettone”, “pandoro” e “colomba” almeno il 50% dell’impasto base, mentre per “savoiardi” ed “amaretti” almeno il 60%. <br>
Tutte le variazioni sul tema dovranno essere <b>riportate in etichetta</b> accanto alla denominazione riservata per consentire così al consumatore di comprendere agevolmente le reali caratteristiche del prodotto che lo differenziano dalla versione classica (es: <i>"Panettone senza canditi, ricoperto di cioccolato con farcitura alla crema e nocciola"</i>). <br><br><br>

<b><u>L’etichettatura</b></u><br><br>

Oltre alle specifiche menzioni previste dal D.M. 22 luglio 2005, si applicano le disposizioni generali di cui al D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modificazioni.<br>
Nell’etichetta dei prodotti dolciari dovranno perciò figurare: <br><i>
• la denominazione di vendita; <br>
• una descrizione del prodotto; <br>
• la lista degli ingredienti in ordine ponderale decrescente; <br>
• il nome e la sede del produttore o confezionatore o del venditore; <br>
• una menzione facoltativa che indica le modalità di conservazione più idonee al prodotto (generalmente si raccomanda la conservazione in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore; “panettone”, “pandoro” e “colomba” prima del consumo dovrebbero riposare al caldo o vicino ad una fonte di calore per esaltare la sofficità e la fragranza della pasta); <br>
• il termine minimo di conservazione; <br>
• il peso netto</i>. <br><br>

I prodotti <b>venduti direttamente nei laboratori</b> possono essere commercializzati senza etichetta, purché sul banco di vendita sia presente un cartello che indichi la denominazione di vendita e la lista degli ingredienti. <br>
Tali indicazioni possono essere legittimamente fornite anche attraverso un <b>registro dei singoli prodotti </b>esposto nel punto vendita e disponibile alla consultazione da parte dei clienti. <br><br>

Le denominazioni di vendita dei prodotti "panettone" e "pandoro", di piccole dimensioni, potranno essere riportate con relativi diminutivi, come «pandorino», «panettoncino».<br><br><br>

<font class='special'> <b><u>Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico</b></u></font> <img src='images/flashing_new.gif' border=0><br><br>

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009, la <b>Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 7201 del 3 dicembre 2009</b>, nella quale vengono fornite istruzioni sulla etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari e di prodotti dolciari da forno.<br>
<b>Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi</b>.<br><br>

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<table width='100%' border=3>
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<center><b>APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI
</b></center>
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<b><u>L'etichettatura dei prodotti dolciari da forno - Opuscolo illustrativo dal Ministero</b></u><br><br>

Il Ministero delle Attività Produttive (MAP) ha realizzato l'opuscolo: <b>"L'etichetta di panettone, pandoro, colomba, savoiardo, amaretto e amaretto morbido"</b>. <br>
L'opuscolo individua gli ingredienti obbligatori e quelli facoltativi dei singoli prodotti, ed indica le informazioni che devono comparire necessariamente in etichetta.
Non mancano utili "Consigli d'uso".</font><br><br>

. Se sei interessato a <b>scaricare il documento</b>, clicca <a href =' http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/phpej3gWx.pdf '> <b>QUI</a></b><br><br>

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<table width='100%' border=3>
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<center><b>RIFERIMENTI NORMATIVI </b></center>
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. <a href="files/attivita/1992_109.pdf" target=_new><img src="images/pdf.gif" border=0> <b>D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109</b>: Attuazione delle direttive (CEE) n. 395/89 e (CEE) n. 396/89, concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. </a><br><br>

. <a href="files/attivita/1993_283.pdf" target=_new><img src="images/pdf.gif" border=0> <b>D. Lgs. 23 giugno 1993, n. 283</b>: Regolamento relativo alle denominazioni legali di alcuni prodotti da forno. </a><br><br>

. <a href="files/attivita/1996_209.pdf" target=_new><img src="images/pdf.gif" border=0> <b>D.M. 27 febbraio 1996, n. 209</b>: Regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE. </a><br><br>

. <a href="files/attivita/2005_7_22.pdf" target=_new><img src="images/pdf.gif" border=0> <b>D.M. 22 luglio 2005</b>: Disciplina della produzione e della vendita di prodotti dolciari da forno. </a> <br><br>

. <a href="files/attivita/2009_7021_Circ_MSE.pdf" target=_new><img src="images/pdf.gif" border=0> <b>Ministero dello Sviluppo Economico - Circolare del 3 dicembre 2009, n. 7021</b>: Circolare esplicativa su etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari - Prodotti dolciari da forno. </a> <img src="images/flashing_new.gif" border=0><br>

. <a href="files/attivita/2009_7021_Circ_MSE_Allegato.pdf" target=_new><img src="images/pdf.gif" border=0> <b>Ministero dello Sviluppo Economico - Circolare del 3 dicembre 2009, n. 7021</b> - ALLEGATO. </a> <img src="images/flashing_new.gif" border=0><br><br>

</td>
</tr>
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Date 2005-08-02 12:48:39



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