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<b>SPORTELLO TELEMATICO DELL'AUTOMOBILISTA (STA)</B>


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<TH align='center' bgcolor='#dddddd'>
<b>LA ISTITUZIONE E LE FINALITA' DELLO SPORTELLO TELEMATICO DELL'AUTOMOBILISTA </b> <BR>
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<font class='special'><b>1. <u>LE PRATICHE GESTITE DALLO SPORTELLO TELEMATICO DELL'AUTOMOBILISTA</font></b></u><br><br>

Con il D.P.R. n. 358/2000 è stato istituito lo <b>Sportello Telematico dell'Automobilista - STA</b> con lo scopo di <b>semplificare gli adempimenti amministrativi relativi alla vita giuridica dei veicoli</B>.<br>
Lo Sportello Telematico dell'Automobilista è <b>entrato a regime il 16 dicembre 2002 per i trasferimenti di proprietà </b>(con data dell'atto di vendita posteriore al 15 dicembre 2002) e <b>per le radiazioni</b>. <br>
Per le prime immatricolazioni/iscrizioni di veicoli nuovi, invece, l'obbligo di utilizzo delle procedure di STA è <b>in vigore dal 1° giugno 2004</b>.<br>
In particolare <b>sono stati semplificati i procedimenti</b> che regolano:<br>
• l'immatricolazione e l'iscrizione al PRA di autoveicoli e motoveicoli nuovi, <br>
• la reimmatricolazione / rinnovo di iscrizione degli autoveicoli e motoveicoli, <br>
• la trascrizione dei trasferimenti di proprietà degli autoveicoli e motoveicoli, e<br>
• la cessazione dalla circolazione (radiazione) per demolizione e per esportazione definitiva all'estero degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi.<br><br>

<b>Sono esclusi</b>:<br>
• i veicoli nuovi provenienti da Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo (che al momento sono l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia) tramite canali d'importazione non ufficiali (cd. il mercato parallelo) e perciò privi del codice di antifalsificazione o del codice di omologazione nazionale;<br>
• i veicoli usati già in possesso della documentazione di circolazione rilasciata da uno Stato diverso da quelli membri dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo;<br>
• i veicoli che necessitano di particolari titoli autorizzativi oppure di collaudo o certificato di approvazione (es. taxi, autocarro trasporto merci conto proprio, ecc.). <br><br><br>


<font class='special'><b>2. <u>CANALI DI ACCESSO ALLO SPORTELLO</font></b></u><br><br>

<b>Lo Sportello Telematico dell'Automobilista è attivato presso</b>:
• gli Uffici Provinciali dell'ACI,<br>
• gli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile,<br>
• le Delegazioni degli Automobile Club e
• gli Studi di consulenza automobilistica abilitati al servizio.<br>
In questo modo il cittadino ha a disposizione, per svolgere le pratiche più frequenti relative ad un veicolo, circa 4300 sportelli ed ottiene subito, con un unico accesso, tutti i documenti necessari.<br><br></font>

Gli Sportelli Telematici dell'Automobilista sono identificati da un <b>apposito logo</b> (stabilito con decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 21 febbraio 2001), che deve essere esposto al Pubblico.<br><br>

La scelta tra i vari Sportelli Telematici è libera: il cittadino può rivolgersi indifferentemente a qualsiasi sportello per svolgere le pratiche che la normativa prevede siano sbrigate presso gli STA.<br>
Per il servizio svolto dagli sportelli attivati presso gli Studi di Consulenza Automobilistica e le Delegazioni AC - in aggiunta alle tariffe previste per le formalità - sono dovuti i diritti d'agenzia.<br><br><br>

<font class='special'><b>3. <u>AGOSTO 2022 - SPORTELLO UNICO TELEMATICO DELL’AUTOMOBILISTA - Al via la semplificazione delle procedure informatiche e dell’interoperabilità delle diverse banche dati</font></b></u> <img src='images/flashing_new.gif' border=0><br><br>

Al fine di coordinare la disciplina dello sportello telematico dell'automobilista dettata dal D.P.R. n. 358/2000 con le disposizioni contenute nel D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98 (recante disposizioni in tema di razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico) è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 198 del 25 agosto 2022, il <B>D.P.R. 17 giugno 2022, n. 126</B>, recante<B><I> “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materia di sportello unico telematico dell'automobilista”</I></B>.<BR>
Con tale decreto – in vigore dal prossimo 9 settembre – vengono apportate modificazioni al D.P.R. n. 358 del 19 settembre 2000.<BR> <BR>
I principali contenuti del provvedimento riguardano:<BR>
• l’introduzione di un’unica modalità di accesso alle procedure informatiche necessarie per l’emissione del documento unico di circolazione e di proprietà;<BR>
• l’introduzione di un sistema di interconnessione tra la banca dati del Dipartimento trasporti e quella dell’ACI, fondata sulla condivisione dei dati di immatricolazione e dei dati di proprietà;<BR>
• l’introduzione del fascicolo digitale, contenente la richiesta di rilascio del documento unico e le documentazioni a corredo della richiesta stessa;<BR>
• le nuove modalità di trasmissione telematica del fascicolo digitale.<BR> <BR>

La recente istituzione dello Sportello telematico dell’automobilista (STA) consente al cittadino di ottenere un unico documento di circolazione e di proprietà senza doversi rivolgere in tempi diversi agli uffici territoriali dell’ACI e della Motorizzazione civile. <BR>
La novità introdotta dal nuovo decreto rispetto al passato consiste nella possibilità di accedere ad un qualsiasi sportello presente nel territorio nazionale, anche se non ubicato nella provincia in cui è stato immatricolato o iscritto il veicolo, per risolvere tutta la parte burocratica che riguarda la documentazione legata all’auto (ad eccezione, ovviamente, del bollo e dell’assicurazione obbligatoria).
Dunque, ci si potrà rivolgere ad un qualsiasi STA, anche in una provincia diversa da quella di residenza o da quella in cui è iscritto il veicolo per ottenere il Documento Unico, emesso dal 1° ottobre 2021, in sostituzione della Carta di Circolazione e del Certificato di Proprietà del veicolo (CDP cartaceo o CDPD digitale).<BR> <BR>

Lo STA potrà essere attivato, mediante un unico collegamento con il CED per lo svolgimento contestuale di tutte le operazioni previste dal presente regolamento:<BR>
a) presso gli Uffici della Motorizzazione Civile (UMC); <BR>
b) presso gli Uffici del Pubblico Registro Automobilistico (PRA);<BR>
c) presso le delegazioni dell'Automobile Club d’Italia (ACI) e <BR>
d) presso le imprese di consulenza automobilistica.<BR> <BR>




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<table width='100%' border=3>
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<b>PROBLEMATICHE DI CARATTERE PARTICOLARE - APPROFONDIMENTI </b> <BR>
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<font class='special'><b>1. <u>IMPOSTA DI BOLLO - Autentica delle sottoscrizioni dell’atto di vendita effettuate presso gli STA - L’imposta va assolta in modo virtuale dall’ACI</font></b></u> <img src='images/flashing_new.gif' border=0><br><br>

L’ACI è<B> legittimata a richiedere l’autorizzazione al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale anche per l’autentica delle sottoscrizioni degli atti e delle dichiarazioni</b> aventi ad oggetto l’alienazione di beni mobili registrati o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi, <b>richiesta presso gli Sportelli Telematici dell’Automobilista (STA)</b>.<br>
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la <b>circolare n. 33/E del 9 ottobre 2015</b>, emanata in risposta ad un preciso quesito posto dall’ACI, anche in considerazione del fatto che lo stesso Ente è in procinto di varare un progetto di dematerializzazione e di digitalizzazione della documentazione cartacea allegata alle richieste di iscrizione, trascrizione e annotazione di formalità al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), in applicazione delle norme del codice dell’Amministrazione digitale (CAD) di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Tale progetto prevede, in particolare, la possibilità di formare digitalmente anche il titolo di vendita del veicolo, costituito dalla scrittura privata con sottoscrizione autenticata.<br>
L’ACI ricorda che, allo stato attuale, la riscossione dell’imposta di bollo dovuta sulle note di trascrizione, iscrizione, rinnovazione ed annotazioni da produrre al PRA e sulle copie, certificati ed estratti è possibile in modalità virtuale. Diversamente, è ancora riscossa tramite contrassegno, da applicare sulla documentazione da presentare al PRA, l’imposta dovuta per l’autentica delle sottoscrizioni dell’atto di vendita.<br>
Al fine di completare il progetto di digitalizzazione della documentazione da allegare alle richieste di formalità al PRA, l’ACI ha, pertanto, chiesto di conoscere se possa o meno essere utilizzata la modalità di riscossione virtuale di cui all’art. 15 del D.P.R. n. 642 del 1972, anche per l’imposta di bollo dovuta sull’autentica delle sottoscrizioni dell’atto di vendita e se a tale modalità possa o meno provvedere anche per le autentiche effettuate presso gli STA.<br>
Sul punto la circolare chiarisce che, vista l’importanza del richiamato progetto di digitalizzazione che sta sviluppando l’ACI, deve necessariamente ritenersi che, anche le autentiche delle sottoscrizioni dell’atto di vendita, formato digitalmente, effettuate, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.L. n. 223/2006, siano da includere tra le categorie di atti per le quali, ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 642 del 1972, è consentito il rilascio dell’autorizzazione al pagamento in modo virtuale dell’imposta di bollo. <br>
Le suddette autentiche rientrano tra le fattispecie di cui all’articolo 1, comma 1, della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. n. 642 del 1972.
A tale conclusione si deve arrivare, secondo l’Agenzia delle Entrate, tenendo presente quella che è la funzione e il ruolo degli Sportelli Telematici dell’Automobilista (STA), i quali rappresentano una sorta di front office per l’esercizio di attività di esclusiva competenza dell’ACI. <br>
Dall’esame della normativa vigente in materia emerge, infatti, che il legislatore abbia voluto affidare agli STA una serie di operazioni del processo di trascrizione al PRA, le quali sono eseguite unicamente tramite il sistema informativo dell’ACI, che presiede e governa l’intero processo e sotto il suo costante controllo. Nell’ambito di tale processo si inserisce anche la predisposizione dell’atto di vendita in formato digitale, che viene predisposto dall’ACI, attraverso il collegamento con il Sistema Informativo. <br>
Gli STA autorizzati svolgono, in sostanza, le operazioni previste dal D.P.R. n. 358 del 2000, ivi inclusa la relativa autenticazione delle firme, nell’esercizio di un’attività di competenza esclusiva di ACI, per la quale agiscono in sostanza quale longa manus a livello territoriale.<br>
Dunque si deve ritenere che <b>anche l’assolvimento dell’imposta di bollo, dovuta in relazione alle autentiche di firma sugli atti di vendita, debba essere effettuato in modo virtuale dall’ACI</b>.<br>
<b>Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi</b>.<br><br>




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<table width='100%' border=3>
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<th colspan=2 bgcolor=#dddddd>
<center><b>APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI
</b></center>
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<td valign='top' bgcolor=#CCFFCC><br>

. Se vuoi <b>approfondire l'argomento e visitare il sito dell'ACI</b>, clicca <a href =' http://www.aci.it/index.php?id=437 '<b>QUI</a></b><br><br><br>


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<table width='100%' border=3>
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<center><b>RIFERIMENTI NORMATIVI </b></center>
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. <a href="files/Archivio1/2000_358_GU.pdf" target=_new><img src="images/pdf.gif" border=0> <b>D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358</b>: Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi (n. 29, allegato 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50).</a><br><br>

. <a href="files/attivita/2003_377.pdf" target=_new><img src="images/pdf.gif" border=0> <b>D.P.R. 10 novembre 2003, n. 377</b>: Regolamento di attuazione dell'articolo 80, comma 57, legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di immatricolazione di veicoli nuovi.</a><br><br>

. <a href="files/attivita/2004_224.pdf" target=_new><img src="images/pdf.gif" border=0> <b>D.P.R. 2 luglio 2004, n. 224</b>: Regolamento di semplificazione recante modifica del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materia di immatricolazione, passaggi di proprietà e reimmatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e ri morchi.</a><br><br>

. <a href="files/attivita/2005_35.pdf" target=_new><img src="images/pdf.gif" border=0> <b>D.L. 14 marzo 2005. n. 35</b>: Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle
procedure concorsuali. (<i>(Convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80</i>). <b>Art. 3</b>. </a><br><br>

. <a href="files/attivita/2003_1670_M360_Circ_MIT.pdf" target=_new><img src="images/pdf.gif" border=0> <b>Circolare del 6 maggio 2003, Prot. 1670/M360</b>: D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358. Sportello telematico dell’automobilista in regime di contestualità.</a><br><br>

. <A href="files/imposte/2015_33_Circ_AdE.pdf" target=_new><IMG src="images/pdf.gif" border=0> <B>Agenzia delle Entrate - Circolare n. 33/E del 9 ottobre 2015</B>: imposta di bollo – autentica delle sottoscrizioni dell’atto di vendita art.7, comma 1, decreto legge 4 luglio 2006, n. 223. </A> <BR><br>

. <A href="files/Archivio1/2022_126_GU.pdf" target=_new><IMG src="images/pdf.gif" border=0> <B>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 giugno 2022 , n. 126</b>: Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materia di sportello unico telematico dell’automobilista </A> <img src='images/flashing_new.gif' border=0> <BR><br>


</td></tr>
</table><br>

<table width='100%' border=3>
<tr>
<th colspan=2 bgcolor=#dddddd>
<center><b>RICERCA SU NORMATTIVA</b></center>
</th>
</tr>
<tr>
<td colspan=2 bgcolor=#ffffcc><br><br>


. Se vuoi <b>fare una ricerca su NORMATTIVA per verificare il testo aggiornato di una legge o di un decreto</b>, clicca <a href =' https://www.normattiva.it/ricerca/semplice '> <b>QUI.</a></b> <img src='images/flashing_new.gif' border=0><br><br>


</td></tr>
</table><br>


Tutti i documenti elencati sono <span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">realizzati in formato PDF</span>; per consultarli occorre installare sul proprio PC il software Adobe Reader <a href="http://www.adobe.com/it/products/acrobat/readstep2.html" target=_blank><img style="border: none;" src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_adobe_reader.gif" alt="Scarica Adobe Reader" /></a>

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Date 2005-05-22 21:23:13



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