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<b>COMMERCIO EQUO E SOLIDALE </b>


<table width='100%' border=3>
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<TH align='center' bgcolor='#dddddd'>
<b> PROMOZIONE E DISCIPLINA DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE </b> <BR>
</th>
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<tr>
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<font class='special'><b>1. <u>3 MARZO 2016 – Approvate dalla Camera dei Deputati le norme per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale </font></b></u> <img src='images/flashing_new.gif' border=0><br> <br>

Il 3 marzo 2016, la Camera ha approvato - con 282 voti favorevoli e 4 contrari - il testo unificato delle proposte di legge “Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale” (C. 75 – 241 – 811 - 2776-A). <br>
Il provvedimento passa ora all'esame del Senato. <br><br>
Si tratta di un provvedimento importante, che riunisce alcuni testi presentati da diversi parlamentari (i cui primi firmatari sono rispettivamente Realacci, Rubinato, Baretta e Da Villa).<br><br><br>


<b><u>Definizioni </b></u><br><br>

a) <b>« commercio equo e solidale »</b>: un rapporto commerciale con un produttore in forza di un accordo di commercio equo e solidale basato sul dialogo, sulla trasparenza, sul rispetto e la solidarietà, che è finalizzato all’equità nelle relazioni commerciali. <br>
Il commercio equo e solidale contribuisce allo sviluppo sostenibile mediante la previsione di condizioni di scambio bilanciate per i lavoratori e per i produttori marginali di aree economicamente svantaggiate; <br><br>

b) <b>« produttore »</b>: un produttore di beni o di servizi, organizzato preferibilmente in forma collettiva, operante in un’area economicamente svantaggiata e situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo; <br><br>

c) <b>« accordo di commercio equo e solidale »</b>: un accordo di lunga durata stipulato con un produttore allo scopo di consentire, accompagnare e migliorare l’accesso di quest’ultimo al mercato, che preveda: <br>
1) il pagamento di un prezzo equo; <br>
2) misure a carico del committente per il graduale miglioramento della qualità del prodotto o del servizio o dei suoi processi produttivi, nonché in favore dello sviluppo della comunità locale alla quale il produttore appartiene o in cui opera; <br>
3) il progressivo miglioramento dei livelli di impatto ambientale della produzione; <br>
4) l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative stabilite dall’Organizzazione internazionale del lavoro, di remunerare in maniera adeguata i lavoratori, in modo da permettere loro di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali; <br>
5) l’offerta del pagamento di una parte rilevante del corrispettivo al momento della commessa, a meno che tale clausola non risulti eccessivamente onerosa per l’esistenza di specifiche ragioni espressamente indicate nell’accordo; <br>
6) adeguate forme di garanzia e di controllo per assicurare l’adempimento degli obblighi e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai numeri precedenti; <br><br>

d) <b>« prezzo equo »</b>: il prezzo versato a un produttore, che consente: <br>
1) di erogare un salario adeguato per soddisfare i bisogni primari dei lavoratori e delle loro famiglie; <br>
2) di coprire, in modo sostenibile, i costi di produzione e gli altri costi derivanti dagli obblighi assunti con l’accordo di commercio equo e solidale; <br>
3) di programmare investimenti per il miglioramento della qualità del prodotto, dei processi produttivi anche in un’ottica di miglioramento dell’impatto ambientale della produzione. <br><br><br>


<b><u>Gli operatori del commercio equo e solidale</b></u><br><br>

La proposta di legge individua tre tipologie di soggetti che operano nell'ambito del commercio equo e solidale:<br><b>
• le organizzazioni del commercio equo e solidale;<br>
• gli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale;<br>
• gli enti di promozione del commercio equo e solidale</b>. <br><br><br>


<b><u>L’Elenco nazionale del commercio equo e solidale</b></u><br><br>


È istituito l’<b>Elenco nazionale del commercio equo e solidale</b>. <br>
2. L’Elenco nazionale è suddiviso nelle seguenti sezioni: <br>
a) enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale; <br>
b) organizzazioni del commercio equo e solidale; <br>
c) enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale; <br>
d) licenziatari dei marchi di cui all’articolo 5 (art. 6). <br><br><br>


<b><u>La Commissione per il commercio equo e solidale</b></u><br><br>

Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituita la <b>Commissione per il commercio equo e solidale</b>. <br>
4. La Commissione: <br>
a) cura la tenuta dell’Elenco nazionale, procedendo alle relative iscrizioni, sospensioni e cancellazioni, sulla base dell’attività svolta dagli enti rappresentativi delle organizzazioni e dagli enti di promozione delle filiere; <br>
b) esercita il potere di vigilanza sugli enti rappresentativi delle organizzazioni e sugli enti di promozione delle filiere, verificando che i medesimi mantengano i prescritti requisiti; <br>
c) emana direttive e linee guida per l’adozione dei programmi di informazione, divulgazione e sensibilizzazione sulle buone prassi del commercio equo e solidale e per l’adozione dei programmi di formazione degli operatori della filiera del commercio equo e solidale; <br>
d) sostiene la piena trasparenza delle filiere del commercio equo e solidale, garantendo la libera consultabilità dell’Elenco nazionale, secondo le modalità previste dal regolamento (art. 7). <br><br><br>


<b><u>Regolamento di esecuzione </b></u><br><br>

Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il regolamento di esecuzione, che stabilisce: <br><i>
a) la base associativa minima degli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale; <br>
b) i requisiti organizzativi e le procedure per la tenuta dell’Elenco nazionale; <br>
c) i requisiti, i criteri e le modalità per l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione dall’Elenco nazionale; <br>
d) i criteri e le modalità attuative nonché i beneficiari degli interventi di cui all’articolo 10; <br>
e) le disposizioni per garantire l’accesso agli atti e ai documenti; <br>
f) le modalità organizzative e i contenuti della Giornata nazionale del commercio equo e solidale di cui all’articolo 12; <br>
g) le modalità attuative del regime transitorio</i> (art. 13). <br><br>


. Se vuoi <b>scaricare il testo unificato della Proposta di legge approvata dalla Camera </b>, clicca <a href =' http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0039140.pdf '> <b>QUI.</a></b> <img src='images/flashing_new.gif' border=0><br><br>

. Se vuoi <b>un approfondimento sui contenuti della proposta di legge</b>, clicca <a href =' http://www.camera.it/leg17/522?tema=disciplina_del_commercio_equo_e_solidale '> <b>QUI.</a></b><br><br>



</td></tr>
</table><br>


Tutti i documenti elencati sono <span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">realizzati in formato PDF</span>; per consultarli occorre installare sul proprio PC il software Adobe Reader <a href="http://www.adobe.com/it/products/acrobat/readstep2.html" target=_blank><img style="border: none;" src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_adobe_reader.gif" alt="Scarica Adobe Reader" /></a>

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Date 2016-03-03 19:13:38



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