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<B>GIURISPRUDENZA </B>


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<center><b> GIURISPRUDENZA </b></center>
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<font class='special'>
<b><u>Sanatoria della nullità della notifica dell'istanza di fissazione udienza a mezzo fax</b></u><br><br></font>

Nell’ipotesi in cui la notifica degli atti processuali a mezzo fax non sia effettuata nel rispetto delle disposizioni normative (L. n. 53/1994) e regolamentari, come prescritto dall’art. 17, comma 2, D.Lgs. n. 5/2003, la relativa violazione integra unicamente un’ipotesi di nullità e non di inesistenza, atteso che la comunicazione di atti giudiziari a mezzo fax è prevista da varie disposizioni normative (L. n. 664/1986; L. n. 53/1994; D.Lgs. n. 5/2003) da cui si deduce che lo strumento in questione non è del tutto estraneo all’ordinamento, vizio che, peraltro, deve considerarsi sanato ex art. 156 u.c. C.P.C. nell’ipotesi in cui le parti convenute hanno poi depositato comparse conclusionali senza modificare le conclusioni di merito ed istruttorie già formulate oppure, all’udienza di discussione avanti al Collegio, hanno richiamato le conclusioni della comparsa di costituzione sicché non si è verificata alcuna menomazione del diritto al contraddittorio (Trib. Mantova, Sez. II, Ord. 27 ottobre 2005; Trib. L’Aquila, 25 marzo 2005).<br><hr><br>

<font class='special'>
<b><u> Sequestro di azioni e legittimazione ad impugnare la deliberazione assembleare </b></u><br><br></font>

Il sequestro preventivo di azioni o di quote di società, disposto dal giudice penale ai sensi dell’art. 321 del C.P.P., <b>colpisce i diritti e le facoltà ad essi inerenti, e primi tra tutti i cosiddetti diritti amministrativi (o corporativi) del socio, ivi compresi il diritto d’intervento e di voto in assemblea</b>. <br>
Il sequestro penale preventivo, infatti, è concepito dal legislatore per fronteggiare il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato medesimo, oppure possa agevolare la commissione di altri reati. <br>
E’ soprattutto nell’esercizio di tali diritti e facoltà che si esplica la “libera disponibilità” di azioni o quote di società. Dunque, l’affidamento delle azioni sequestrate ad un custode ha appunto la sua ragion d’essere nell’esigenza - giustificata dalle ragioni di preventiva cautela penale che determinano il sequestro - di sottrarre al socio la possibilità di continuare a gestire dette azioni esercitando i diritti in esse incorporati. <br>
Deve pertanto considerarsi effetto naturale di un simile provvedimento l’attribuzione al custode, in luogo del socio, del diritto d’intervento e di voto in assemblea. <br>
L’attribuzione al custode del diritto di voto in assemblea necessariamente implica che soltanto a costui sia riservata altresì la <b>legittimazione ad impugnare la deliberazione assembleare</b> ex art. 2377 C.C., perché appunto si tratta dell’esplicazione del medesimo inscindibile potere, che si manifesta nel concorrere alla formazione della volontà assembleare e nel reagire alle eventuali manifestazione illegittime di tale volontà.
Dunque, al custode chiamato a gestire la complessa posizione giuridica facente capo al titolare delle azioni sequestrate è conferito <b>il potere-dovere di intervenire in assemblea, di esprimervi il voto ed eventualmente d’impugnare la deliberazione illegittima</b> dalla quale egli abbia dissentito (o rispetto alla quale non abbia concorso), senza che sull’esercizio di tale potere-dovere possa interferire il socio, al quale il sequestro lo inibisce. <br><br>

. Se vuoi <b>scaricare la Sentenza della Corte di Cassazione</b>, clicca <a href =' http://www.ipsoa.it/societaonline/upload/P25_0121858-11112005.pdf
'> <b>QUI.</a></b><hr><br>

<font class='special'>
<b><u> Ammissibilità della denuncia di gravi irregolarità ex art. 2409 C.C. nelle società a responsabilità limitata </b></u> <br><br></font>

La nuova disciplina delle società a responsabilità limitata non contiene alcuna norma che faccia espresso rinvio all'art. 2409 C.C., contrariamente a quanto disponeva il previgente art. 2488, quarto comma C.C.<br>
La giurisprudenza di merito pronunciatasi sul punto ha offerto due letture contrapposte di questo mancato richiamo normativo: alcune pronunce hanno ammesso l'esperibilità del rimedio di cui all'art. 2409 c.c. nelle SRL in cui sia presente il collegio sindacale; altre hanno escluso in radice l'applicabilità alle SRL del procedimento di denunzia di gravi irregolarità, in assenza appunto di espressa previsione sul punto.<br>
Due distinte ordinanze del <b>Tribunale di Cagliari e della Corte d'Appello di Trieste</b> hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2409, 2476, terzo comma e 2477, quarto comma c.c. per violazione degli artt. 3 e 76 Cost, nella parte in cui non viene attribuita anche ai soci di una società a responsabilità limitata la possibilità di ricorrere al tribunale per denunziare gravi irregolarità nella gestione della società. <br>
Con <b>Sentenza n. 481/05 del 29 dicembre 2005</b>, la Corte Costituzionale ha dichiarato infondate entrambe le questioni, confermando in tal modo la (legittima) inapplicabilità del rimedio di cui all'art. 2409 c.c. alle società a responsabilità limitata.<br><br>

<b>Si riporta il testo della Sentenza della</b>:<br>
. <a href='files/attivita/2005_481_Sent_Corte_Cost.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>Corte Costituzionale 29 dicembre 2005, n. 481</b>: Società -Regime dei controlli introdotto dal D. Lgs. n. 6/2003 - Facoltà di ricorso al Tribunale, in caso di gravi irregolarità nella gestione, per attivare la procedura di controllo giudiziario ex art. 2409 cod. civ. - Mancata attribuzione ai soci della società a responsabilità limitata - Eccesso di delega.</a><br><hr><br>

<font class='special'><b><u>Società – Scissione - Non è impugnabile la delibera di approvazione del progetto di scissione dopo l'esecuzione delle iscrizioni ex art. 2504 c.c.</b></u><br><br></font>
Il socio di una s.p.a. aveva impugnato la delibera di approvazione del progetto di scissione successivamente all’esecuzione dell’iscrizione di cui all’art. 2504 c.c., assumendo che la domanda di annullamento poteva essere validamente proposta nel caso di specie, in quanto essa non era diretta a caducare la delibera e gli effetti che ne sono derivati a seguito dell’iscrizione nel Registro delle imprese, ma era “preliminare” al successivo promuovimento dell’azione di risarcimento del danno nei confronti della società e degli amministratori.<br>
La Cassazione ha affermato che il fatto che l’impugnativa fosse preordinata ad una futura azione risarcitoria nei confronti della società e degli amministratori (intento dichiarato dal socio nell’atto di impugnazione della delibera) non supera la circostanza che l’oggetto della pronuncia richiesta era comunque l’annullamento della delibera approvativa del progetto di scissione, sicché <b>la domanda di annullamento è stata correttamente respinta dai giudici di merito, in quanto proposta dopo l’esecuzione dell’iscrizione di cui all’art. 2504-quater c.c.</b>. <br><br>

<b>Si riporta il testo della Sentenza della</b>:<br>
. <a href='files/dirsoc/2005_28242_Sent_Cass_Civ.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>Cassazione Civile, Sez. I, Sentenza del 20 dicembre 2005, n. 28242</b>.</a><br><hr><br>

<font class='special'><b><u>Il controllo giudiziario di cui all’art. 2409 c.c. non è applicabile alla Società a responsabilità limitata</b></u></font><img src='images/flashing_new.gif' border=0><br><br>

Il controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. non può essere sollecitato per le Società a responsabilità limitata dotate, sia facoltativamente che necessariamente, del collegio dei sindaci.<br>
E' quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 403 depositata il 13 gennaio 2010.<br><br>

<b>Si riporta il testo della Sentenza della</b>:<br>
. <a href='files/dirsoc/2010_403_Sent_CdC.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>Corte di Cassazione - Civile, Sez. I, Sentenza 13 gennaio 2010, n. 403</b>.</a><br><hr><br>

</td>
</tr>
</table><br>

Tutti i documenti elencati sono <span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">realizzati in formato PDF</span>; per consultarli occorre installare sul proprio PC il software Adobe Reader <a href="http://www.adobe.com/it/products/acrobat/readstep2.html" target=_blank><img style="border: none;" src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_adobe_reader.gif" alt="Scarica Adobe Reader" /></a>

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Date 2015-01-23 15:51:12



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