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<B>RIFORMA DEL 2006 - GIURISPRUDENZA</B>


<table width='100%' border=3>
<tr>
<th colspan=2 bgcolor=#dddddd>
<center><b> GIURISPRUDENZA</b></center>
</th>
</tr>
<tr>
<td valign="top" bgcolor=#CCFFCC><BR>

. <a href="files/pconcorsuali/2000_319_Sent_CC.pdf" target=_new><img src="images/pdf.gif" border=0>
<b>CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 21 luglio 2000, n. 319</b>: <b>1.</b> Fallimento di impresa collettiva - Mancata previsione della decorrenza del termine annuale per la dichiarazione di fallimento dalla cancellazione della società dal registro delle imprese - Illegittimità costituzionale. <b>2.</b> Fallimento di società - Estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili - Necessità che a tale estensione sia posto un congruo limite temporale nel caso in cui il socio abbia perso la responsabilità illimitata - Illegittimità costituzionale della mancata fissazione di detto limite in analogia a quanto previsto per il fallimento dell'imprenditore individuale deceduto o che abbia cessato l'attività di impresa (un anno).</a> <br><hr><br>

<font class='special'><B><u>OTTOBRE 2005 - Nuovo concordato preventivo - Prima pronuncia giurisprudenziale </b></u> <br><br></font>

La vicenda affrontata dal <b>Tribunale di Milano</b> nel decreto che si riporta si inserisce tra le prime interpretazioni offerte dalla giurisprudenza sulla disciplina della nuova procedura di concordato preventivo introdotta dal <b>D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80</b>.<BR><BR>

<b>Si riporta il testo del decreto</b>:<br>
. <a href='files/pconcorsuali/2005_14865_Decr_Trib_MI.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>Tribunale di Milano – Sezione Seconda Civile – Decreto del 27 ottobre 2005, depositato in Cancelleria il 7 novembre 2005</b> - Condizioni di ammissibilità - La relazione del professionista prevista dall’art. 161 L.F. quale elemento di validità (regolarità).</a><br><br>

Si riporta un <b>approfondimento del decreto emesso dal Tribunale di Milano</b> a cura di Luciano Panzani <i>(Consigliere della Corte di Cassazione)</i>, dal titolo:<br>
. <a href='files/pconcorsuali/Conc_Prev_Panzani.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>Prima giurisprudenza sul nuovo concordato preventivo</b>. </a><br><hr><br>

<font class='special'><B><u>MAGGIO 2006 - La sentenza dichiarativa di fallimento può nominare due curatori </b></u> <br><br></font>

La sentenza che, nel dichiarare il fallimento di una società, <b>nomina due curatori </b>non è affetta da vizio che ne possa determinare la nullità assoluta e/o l'inesistenza.<br>
Il decreto del collegio fallimentare pronunciato ad integrazione della sentenza dichiarativa di fallimento, che <b>attribuisce poteri disgiunti a due curatori </b>non è affetta da vizio che ne possa determinare la nullità assoluta e/o l'inesistenza.<br>

Nella legge fallimentare non vi è alcuna norma che vieti, espressamente o implicitamente, la nomina di più curatori nè può essere desunto dalla medesima legge il principio di "necessaria unipersonalità" dell'ufficio del curatore.<br>
Questi principi sono contenuti nella Sentenza del Tribunale di Ivrea depositata il 30 maggio 2006.<br><br>

Si riporta il testo della Sentenza:<br>
. <a href='files/pconcorsuali/2006_05_30_Sent_Trib_Ivrea.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>Tribunale di Ivrea - Sentenza depositata il 30 maggio 2006</b>. </a><br><hr><br>


<font class='special'><B><u>FEBBRAIO 2006 - Società di fatto - Fallimento ad un anno dal momento in cui la cessazione dell'attività è stata portata a conoscenza dei terzi </b></u> <br><br></font>

Gli imprenditori individuali e collettivi posono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal Registro delle imprese (art. 10, L.F.).<br>
<b>Tale termine vale anche per le società di fatto non iscritte al Registro delle imprese</b>.<br>
In questo caso, l'anno inizia a decorrere <b>da quando la cessazione dell'attività è stata portata a conoscenza dei terzi</b> con mezzi idonei o comunque sia stata dagli stessi conosciuta, anche in relazione ai segni esteriori attraverso i quali si è manifestata.<br>
Lo ha stabilito la Cassazione - Sezione Prima Civile, con la Sentenza n. 18618/2006.<br><br>

Si riporta il testo della Sentenza:<br>
. <a href='files/pconcorsuali/2006_18618_Cassazione_Civile.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>Cassazione - Sezione Prima Civile - Sentenza n. 18618/06, depositata il 21 febbraio 2006</b>. </a><br><hr><br>

<font class='special'><b><u>GENNAIO 2007 - Per l’esclusione dalle procedure concorsuali non è sufficiente rientrare nei vincoli dimensionali</b></u></font> <br><br>

Il Tribunale di Firenze, con una sentenza innovativa, rilegge l'articolo 1 della legge fallimentare e sostiene la tesi che <b>la qualifica di piccolo imprenditore non dipende più solo dai parametri dimensionali, ma anche da quelli qualitativi</b>.<br>
L’ammontare dei ricavi e degli investimenti al di sotto dei limiti previsti dal nuovo articolo 1 della legge fallimentare, introdotto dal D. Lgs. n. 5/2006, non determina, di per sé, la qualifica di piccolo imprenditore che, con riferimento all’articolo 2083 del Codice civile, deve essere individuato anche sotto il profilo qualitativo e non semplicemente quantitativo.<br>
Questo è il principio enunciato dalla terza sezione civile del Tribunale di Firenze, con la <b>Sentenza n. 20 del 31 gennaio 2007</b>.<br>
Dunque, possono essere assoggettati a procedure concorsuali sia i piccoli imprenditori, così come individuati dall’articolo 2083 del Codice civile, nel caso gli stessi abbiano limiti dimensionali superiori rispetto a quelli indicati all’art. 1, L.F., sia gli imprenditori per i quali non risultino superati i limiti dimensionali e che non possono essere qualificati piccoli imprenditori ai sensi dell’articolo 2083 C.C.<br>
Opinare diversamente, spiega il Tribunale di Firenze, <i>“… non chiarirebbe il perché il legislatore abbia preferito fare ricorso ad una nozione equivoca, e a questo punto superflua di piccolo imprenditore, quando sarebbe bastato dire “sono soggetti al fallimento ed al concordato preventivo …. gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale e che abbiano effettuato investimenti …. e che abbaino realizzato ricavi lordi”</i>. <br>
In questa ottica, secondo il tribunale di Firenze, i limiti di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 1 della legge fallimentare, individuano non la nozione fallimentare di imprenditore piccolo, ma, al contrario, determinano una presunzione legale di impresa media o comunque non piccola ai fini fallimentari o addirittura di piccolo imprenditore soggetto al fallimento in via di eccezione.<br><br>

<b> - Si riporta il testo della sentenza</b>:<br>
. <a href='files/pconcorsuali/2007_20_Sent_Trib_FI.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>Tribunale di Firenze - Sezione Terza Civile - Sentenza 31 gennaio 2007, n. 20</b>.</a> <br><hr><br>

<font class='special'><b><u>MARZO 2007 - Esdebitazione - Fallimenti anteriori alla riforma - Ammissibilità</b></u></font><br><br>

L’esdebitazione relativa ad un fallimento già chiuso alla data di entrata in vigore della riforma fallimentare (16 luglio 2006) è ammissibile. <br>
Tale soluzione consente di evitare palesi disparità di trattamento fra coloro che hanno potuto usufruire dell'istituto della riabilitazione e coloro che non possono più proporre tale istanza.<br>
Infatti, il legislatore della novella ha abrogato la riabilitazione, ma ha introdotto un istituto sostanzialmente analogo, l’esdebitazione, che trova applicazione nel caso di specie.<br><br>

. <a href="files/pconcorsuali/2007_03_21_Sent_Trib_PC.pdf" target=_new><img src="images/pdf.gif" border=0> <b>Tribunale di Piacenza - Sentenza del 21 marzo 2007</b> - Esdebitazione - Fallimenti anteriori alla riforma - Ammissibilità.</a><br><hr><br>

<font class='special'><b><u>MARZO 2008 - Fallimento e procedure concorsuali - Riabilitazione civile. </b></u></font><br><br>

- Non menzione nei certificati del casellario giudiziale dei provvedimenti concernenti il fallimento (in particolare, della sentenza dichiarativa di fallimento) nei casi in cui il fallito sia stato riabilitato con sentenza definitiva.<br>
- Istanza di soggetto dichiarato fallito presentata in data successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006 che ha abrogato il procedimento di riabilitazione.<br>
- Omessa previsione della possibilità, per i soggetti dichiarati falliti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006, che alla stessa data non avessero già ottenuto la sentenza di riabilitazione civile, nonché per i soggetti dichiarati falliti successivamente all'entrata in vigore del predetto decreto, di conseguire la non menzione della sentenza dichiarativa di fallimento nei certificati del casellario giudiziale. <br><br>

- Istanza presentata da soggetto sottoposto a procedura fallimentare dichiarata chiusa in data anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006 che ha abrogato il procedimento di riabilitazione.<br>
- Prevista ultrattività della previgente legge fallimentare limitatamente ai ricorsi per dichiarazione di fallimento e alle domande di concordato fallimentare depositate prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006, nonché alle procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla stessa data.<br>
- Irragionevole esclusione dalla disciplina transitoria dei procedimenti di riabilitazione civile che presuppongono fallimenti chiusi o comunque disciplinati secondo la normativa previgente.<br>
- Omessa previsione della possibilità, per i soggetti i cui fallimenti siano stati o comunque restino disciplinati esclusivamente dalla previgente legge fallimentare, di ottenere la riabilitazione civile e di beneficiare dei persistenti effetti di essa (quale causa di estinzione del reato o della pena di bancarotta semplice e di non menzione del fallimento nei certificati del casellario giudiziale).<br><br>

. <a href="files/pconcorsuali/2008_87_Ord_Corte_Cost.pdf" target=_new><img src="images/pdf.gif" border=0> <b>Corte Costituzionale - Ordinanza n. 87/2008 del 31 marzo 2008</b> - Fallimento e procedure concorsuali - Riabilitazione civile. </a><br><hr><br>

<font class='special'><b><u>MAGGIO 2008 - Fallimenti - L'accomandatario risponde di tutte le obbligazioni e non solo di quelle legate alle sue scelte </b></u></font><br><br>

L'articolo 147, primo comma, L.F., contempla la fallibilità dei soci illimitatamente responsabili non perché costoro siano qualificabili come imprenditori, ma in quanto trattasi di un effetto legale automatico fondato sulla mera circostanza della loro responsabilità patrimoniale, personale ed illimitata, assunta per le obbligazioni della società. Pertanto, non v'è dubbio, che il socio accomandatario sia civilmente responsabile per tutte le obbligazioni assunte dalla società, e non solo per quelle che si ricolleghino ad atti di gestione che egli abbia compiuto personalmente. <br>
La responsabilità illimitata del socio accomandatario è quindi un effetto legale, frutto della discrezionalità del legislatore, connesso al difetto di personalità giuridica della compagine societaria, ed alla insussistenza di un capitale sociale minimo a tutela dei terzi. <br>
Poiché l'assunzione della qualità di socio accomandatario avviene esclusivamente per atto volontario, ne consegue la razionalità della scelta legislativa di far gravare sul medesimo accomandatario, a garanzia dei terzi e della certezza dei traffici giuridici, la responsabilità per le obbligazioni, presenti e future, della società di persone (ad eccezione di quelle successive all'eventuale cessazione del rapporto sociale), indipendentemente dal fatto che quelle obbligazioni si ricolleghino, casualmente, a fatti od atti ascrivibili in concreto al singolo socio, facendo conseguire, in modo automatico, al fallimento dell'imprenditore collettivo, anche il fallimento del socio, che risponde illimitatamente delle obbligazioni della società.<br><br>

. <a href="files/pconcorsuali/2008_1124_Sent_Trib_Bari.pdf" target=_new><img src="images/pdf.gif" border=0> <b>Tribunale di Bari - Sezione quarta - Sentenza 21 aprile - 6 maggio 2008, n. 1124</b>. </a><br><hr><br>

<font class='special'><b><u>AGOSTO 2007 - Spetta all'imprenditore e non al Presidente del Tribunale la designazione del professionista "risanatore".</b></u></font><br><br>

Spetta all'imprenditore la <b>nomina del professionista a cui è affidata l'attestazione della ragionevolezza del piano di risanamento</b>.<br>
Il chiarimento, su una questione che in passato ha visto divisa la giurisprudenza (che con alcune pronunce affidava, invece, la competenza della nomina all'autorità giudiziaria), arriva dal Tribunale di Milano che ha assunto il primo decreto dopo l'entrata in vigore delle modifiche alla riforma del diritto fallimentare, operative dal 1° gennaio.<br>
Il provvedimento ricostruisce il quadro normativo, ricordando innanzitutto l'esenzione da revocatoria degli atti realizzati dal debitore in attuazione di un piano di risanamento la cui ragionevolezza deve essere "certificata" da un professionista iscritto nel Registro dei revisori contabili oppure da un avvocato, dottore commercialista o ragioniere o, ancora, nel possesso dei requisiti, da uno studio professionale associato o da una società tra professionisti.<br>
Nel caso di una fusione societaria, è la legge fallimentare stessa a stabilire che sia il Presidente del Tribunale a designare la figura professionale cui affidare l'incarico. In tutti gli altri casi, però, la scelta finale spetta all'imprenditore. <br>
Il decreto del Tribunale di Milano precisa infatti che il piano attestato è elaborato dall'imprenditore autonomamente e non in contraddittorio con i creditori; inoltre il piano non deve essere pubblicato (quindi non può essere conosciuto da terzi) e, di norma, resta in un cassetto dell'imprenditore in attesa di essere utilizzato quando si dovesse presentare la realtà della procedura fallimentare, con l'obiettivo di evitare l'imputazione e la sanzione della bancarotta preferenziale. <br>
Nello stesso tempo il piano deve servire ai creditori per scongiurare in sede penale l'imputazione di concorso nel reato di bancarotta e, sul versante civilistico, la sanzione della revoca dei pagamenti e delle garanzie ricevuti dal debitore.<br>
Non si tratta, così, a giudizio del Tribunale milanese, di attribuire all'esperto un ruolo di indipendenza: non ci sono in gioco gli interessi dei soci delle società partecipanti alla fusione con la determinazione della congruità del rapporto di cambio, come nel caso dell'operazione straordinaria. <br>
Assegnare di norma la competenza al Tribunale appare al decreto del tutto «sproporzionato». Si tratta piuttosto della definizione di una posizione di garanzia nei confronti dei terzi creditori del debitore che elabora il piano.<br>
Inoltre, sottolinea il decreto, il legislatore, quando ha voluto che l'esperto assumesse una posizione di indipendenza, ne ha affidato la nomina al Tribunale in maniera esplicita. <br>
La nomina dell'esperto, pertanto, deve essere affidata alla competenza dell'imprenditore, tanto più che, nella lettura della Sezione fallimentare milanese, il riferimento all'articolo 2501-bis, quarto comma, indirizzato specificamente alle operazioni di funzioni, deve essere interpretato come riferito esclusivamente al contenuto della relazione dell'esperto.<br>
(Giovanni Negri <i>- Il Sole 24 Ore - 18 luglio 2008</i>)<br><br>

Si riporta in allegato anche il <b>decreto del Tribunale di Brescia del 3 agosto 2007</b>, che, pur con riferimento al precedente testo dell'art. 67, comma 3, lett. d), giunge alla stessa conclusione.<br><br>

- Si riporta il testo dei dei decreti:<br>
<a href="files/pconcorsuali/2008_07_17_Trib_MI.pdf" target=_new><img src="images/pdf.gif" border=0> <b>Tribunale di Milano - Sezione II Civile Fallimentare - Decreto del 17 luglio 2008; Tribunale di Brescia - Decreto del 3 agosto 2007</b>. </a><br><hr><br>

<font class='special'><b><u>GIUGNO 2008 - Dichiarazione di fallimento ed irrilevanza del superamento dei requisiti dimensionali fuori dal triennio</b></u></font><br><br>

Il decreto del Tribunale di Roma sez. fallimentare del 18 giugno 2008 ha eliminato ogni incertezza in ordine alla concomitante mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 2, L. F. novellato dalla riforma della disciplina fallimentare (D. Lgs. n. 5/2006 e D. Lgs. n. 169/2007), entrata in vigore il 1° gennaio 2008 ed applicabile, in via retroattiva, a tutti i procedimenti pendenti a quella data.<br>
Infatti, come si evince anche dai lavori preparatori di questa revisione, il legislatore ha previsto che il fallimento possa essere escluso, essendo assolutamente irrilevante se l'azienda assoggettata a questa procedura sia "sia ancora in una fase iniziale" o già collaudata, solo se ricorrono congiuntamente almeno due dei tre parametri in esso tassativamente indicati: <i>«[...]<br>
a) Avere avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;<br>
b) Avere realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;<br>
c) Avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila»</i>.<br>
Si noti come questa norma ponga un chiaro limite temporale di riferimento: <i>«tre esercizi antecedenti la data del deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore»</i>, indicazione che fuga ogni dubbio <i>«di ordine cronologico dell'accertamento stesso»</i> ed è applicabile solo ai punti a) e b) di questa disposizione. <br>
<b>Il punto c) non è stato assoggettato dal legislatore ad alcuna preclusione</b>.<br>
In conclusione il Tribunale di Roma stabilisce, ai fini della dichiarazione del fallimento o di altra analoga procedura concorsuale, <b>l'irrilevanza del superamento di tali requisiti in periodi differenti dal triennio in questione</b>.<br><br>

- Si riporta il testo del decreto:<br>
<a href="files/pconcorsuali/2008_06_18_Trib_Roma.pdf" target=_new><img src="images/pdf.gif" border=0> <b>Tribunale di Roma - Sezione Fallimentare - Decreto del 18 giugno 2008</b>. </a> <br><hr><br>

<font class='special'><b><u>OTTOBRE 2008 - Il fallimento della società di capitali non è estensibile al socio unico illimitatamente responsabile, ex art. 147 L.F.</b></u></font><br><br>

La Corte di Cassazione, con la <b>Sentenza 7 ottobre – 12 novembre 2008, n. 27013</b>, ha statuito che l’applicabilità dell’art. 147, comma 1, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), che estende il fallimento ai soci illimitatamente responsabili, è subordinata alla duplice condizione che il socio sia illimitatamente responsabile e che l’ente sia costituito nelle forme e con i caratteri della società con soci a responsabilità illimitata.<br>
La norma si riferisce esclusivamente alle società di persone, nelle quali la responsabilità illimitata del socio è conseguenza della natura del modello societario.<br>
Viceversa, essa non è applicabile alle società di capitali, in cui la responsabilità illimitata rappresenta un’eventualità collegata all’assunzione da parte del socio, nel corso della vita sociale e con riferimento ad uno specifico periodo, di una responsabilità personale e solidale, in conseguenza della concentrazione nelle sue mani della totalità delle azioni o delle quote e quale riflesso del suo potere di determinare in via assoluta la volontà dell’ente.<br><br>

. <a href="files/pconcorsuali/2008_27013_Sent_CdC.pdf" target=_new><img src="images/pdf.gif" border=0> <b>Corte di Cassazione - Sezione prima, Sentenza 7 ottobre – 12 novembre 2008, n. 27013</b> - Fallimento società di capitali - Non estensibile al socio unico illimitatamente responsabile, ex art. 147, L.F..</a><br><hr><br>

<font class='special'><b><u>FEBBRAIO 2008 - Riabilitazione del fallito - Pronuncia della Corte di Cassazione, Sezione Penale - Abolita l'annotazione della sentenza di fallimento per tutti</b></u></font> <br><br>

Va risolta a livello interpretativo la disparità di trattamento fra soggetti dichiarati falliti dopo la riforma e quelli ante, per i quali la sentenza di fallimento permane iscritta nel casellario giudiziale.<br>
In base alla lettura delle norme ancora vigenti, sono da ritenersi valide le iscrizioni al casellario giudiziale delle sentenze dichiarative dei fallimenti chiusi prima del 1° gennaio 2008, anche perché trattasi di iscrizioni non più eliminabili, non nel senso, comunque, della riabilitazione del fallito.<br>
Infatti se il fallimento dell'imprenditore è stato chiuso prima del 16 luglio 2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 5/2006, abrogativo dell'istituto della riabilitazione civile, e del registro dei falliti, questi non può più accedere alla riabilitazione, sostituita dal diverso istituto della "esdebitazione".<br>
La Cassazione penale non condivide una tale lettura delle norme, in quanto in contrasto con un'interpretazione delle stesse costituzionalmente orientata; le norme non tengono conto della impossibilità sopravvenuta del fallito ad ottenere la riabilitazione.<br>
La Corte costituzionale aveva infatti dichiarato con Sentenza del 27 febbraio 2008, n. 39, l'illegittimità costituzionale degli artt. 50 e 142 del R.D. n. 267/1942 in quanto ponevano a carico del fallito alcune incapacità personali a carattere genericamente sanzionatorio, non correlate a interessi meritevoli di tutela.<br>
A un'interpretazione analoga era pervenuta con Sentenza del 23 marzo 2006, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo, che aveva ritenuto tali articoli del R.D. lesivi della possibilità del singolo di sviluppare relazioni con il mondo esterno.<br>
La Sezione Penale della Cassazione, con <b>Sentenza del 8 gennaio 2010, n. 308</b>, sancisce quindi che <b>le abrogazioni disposte valgono anche per i fallimenti chiusi in data anteriore al 1° gennaio 2008</b>.<br><hr><br>


<font class='special'><b><u>MARZO 2010 - Fallimento e procedure concorsuali - Concordato preventivo - Presupposti per l'ammissione alla procedura </b></u></font> <br><br>

<b>Oggetto</b>: Fallimento e procedure concorsuali - Concordato preventivo - Presupposti per l'ammissione alla procedura - Proposta di concordato formulata dall'imprenditore in stato di crisi ai creditori e fondata su un piano che può prevedere, tra l'altro, la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei - Dichiarazione del tribunale di apertura della procedura, previo positivo riscontro dei presupposti per l'ammissione e, ove siano previste diverse classi di creditori, previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi - Istanza di ammissione alla procedura proposta da società in stato di liquidazione che ha presentato un piano contraddistinto dalla mancata suddivisione dei creditori in classi - Omessa previsione che il tribunale dichiari aperta la procedura di concordato preventivo previa valutazione anche della correttezza della mancata suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei.<br><br>

Si riporta il testo dell'Ordinanza:<br>
. <a href="files/pconcorsuali/2010_98_Ord_CC.pdf" target=_new><img src="images/pdf.gif" border=0> <b>Corte Costituzionale - Ordinanza n. 98/2010 del 12 marzo 2010</b> - Artt. 163, c. 1° (in relazione agli artt. 162, c. 2°, e 160, c. 1°, lett. c), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dal decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni in legge 14 maggio 2005, n. 80, dal D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, e dal D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169.</a><br><hr><br>

<font class='special'><b><u>GIUGNO 2018 - FALLIMENTO - Valida la notifica all’indirizzo PEC erroneamente indicato dall’impresa - Nuova Ordinanza della Corte di Cassazione</b></u></font> <img src='images/flashing_new.gif' border=0> <br><br>

Tutti gli imprenditori, sia individuali che collettivi, iscritti nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, hanno l’obbligo di dotarsi di un indirizzo Posta elettronica certificata (PEC) e di mantenerlo funzionante, avendo l’onere di assicurare la propria reperibilità. In caso contrario le conseguenze negative derivanti dal mancato rispetto di tali obblighi - configurandosi un caso di irreperibilità colpevole - ricadono sull’imprenditore stesso. <BR>
Pertanto, nel caso l’imprenditore abbia comunicato un indirizzo PEC errato alla Camera di Commercio, salvo provi l’assenza di proprie responsabilità, le notifiche effettuate si considerano corrette. <BR>
A stabilirlo è la<B> Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, con la Ordinanza n. 16365 depositata il 21 giugno 2018</B>.<BR><BR>

Una SRL veniva dichiarata fallita dal Tribunale ed avverso tale provvedimento era stato proposto reclamo. <BR>
La Corte di Appello revocava detta dichiarazione di fallimento sulla base del fatto che la notifica del decreto di convocazione per l’udienza prefallimentare, esperita dalla cancelleria del Tribunale, era stata indirizzata alla fallenda ad un indirizzo PEC errato, nonostante lo stesso risultasse dalla Camera di Commercio e dal registro INI-PEC.<BR>
Infatti si trattava di un indirizzo di posta certificata (che peraltro riportava l’esatta denominazione della fallenda società) che era in realtà stato attribuito ad altra impresa, anche se collegata con la SRL in fallimento. I Giudici hanno ritenuto che tale circostanza fosse irrilevante, dovendosi solo considerare che la notificazione risultava invalida in quanto di fatto non si era regolarmente costituito il contraddittorio con la parte da evocare in giudizio, anche perché nel rito fallimentare detto contraddittorio è imposto anche quando il debitore si sia reso volontariamente irreperibile.<br<<br>

La Corte ricorda che ogni imprenditore, individuale o collettivo, iscritto al registro delle imprese è tenuto a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata, ex art. 16 del D.L. n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, come novellata dalla legge n. 35 del 2012. <br>
Per gli imprenditori individuali analogo obbligo è stato introdotto dall'art. 5 del D.L. n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012, e che tale indirizzo costituisce l'indirizzo "pubblico informatico" che i predetti hanno l'onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese - e finanche per i dodici mesi successivi alla eventuale cancellazione da esso – <i>“la cui responsabilità, sia nella fase di iscrizione che successivamente, grava sul legale rappresentante della società, non avendo a riguardo alcun compito di verifica l'Ufficio camerale”</i>.<br>
E' noto, inoltre, ricorda ancora la Corte, che l'art. 15, comma 3, L.F., come sostituito dall'art. 17, comma 1, lettera a), del già menzionato D.L. n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012, stabilisce che il ricorso per la dichiarazione di fallimento ed il relativo decreto di convocazione devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore (risultante dal registro delle imprese o dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti).
Solo quando, per qualsiasi ragione, la notificazione via PEC non risulti possibile o non abbia esito positivo, la notifica andrà eseguita dall'Ufficiale Giudiziario.<br>
Tale norma, ricorda la Corte, ha introdotto <i><b>“uno speciale procedimento per la notificazione del ricorso di fallimento”</i></b> - che fa gravare sull'imprenditore le conseguenze negative derivanti dal mancato rispetto dei già descritti obblighi di dotarsi di indirizzo PEC e di tenerlo operativo - intendendo così <i>“codificare e rafforzare il principio secondo cui il tribunale, pur essendo tenuto a disporre la previa comparizione in camera di consiglio del debitore fallendo e ad effettuare, a tal fine, ogni ricerca per provvedere alla notificazione dell'avviso di convocazione, è esonerato dal compimento di ulteriori formalità allorché la situazione di irreperibilità di questi debba imputarsi alla sua stessa negligenza e/o ad una condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico”</i>.<br>
Alla stregua dei principi e della normativa fin qui riportati, è ragionevole affermare – scrive la Corte - che, nel caso in esame, la notifica si sia ritualmente perfezionata e che, al più, avrebbe potuto attribuirsi rilievo, non alla circostanza che l'indirizzo di posta elettronica certificata fosse stato attribuito ad altra società, ma esclusivamente al fatto che tale accadimento potesse ritenersi non imputabile all'imprenditore fallendo. <br>
L'indirizzo PEC che le società e gli imprenditori individuali debbono dichiarare alla Camera di Commercio equivale, infatti, ad un recapito sostanzialmente assimilabile alla sede legale di questi ultimi, e pertanto può affermarsi che, di regola, e salvo che venga fornita prova contraria, “il mancato funzionamento, per qualunque causa, dell'indirizzo PEC dichiarato dalla società ovvero dall'imprenditore individuale alla Camera di Commercio si ascrive tra le cosiddette irreperibilità "colpevoli" del destinatario sul quale incombe l'onere di comunicare un recapito informatico che lo renda effettivamente raggiungibile”. <br><br>

Si riporta il testo dell'Ordinanza:<br>
. <a href="files/giurisprudenza/2018_16365_Ord_CdC.pdf" target=_new><img src="images/pdf.gif" border=0> <b>CORTE DI CASSAZIONE - Prima Sezione Civile - Ordinanza n. 16365 depositata il 21 giugno 2018</b>..</a> <img src='images/flashing_new.gif' border=0> <br><hr><br>



</td>
</tr>
</table>


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Date 2015-01-23 15:35:17



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