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<b>RUOLI ED ELENCO SOPPRESSI - PASSAGGIO AL REGISTRO IMPRESE - ADEMPIMENTI</b>


<table width='100%' border=3>
<tr>
<TH align='center' bgcolor='#dddddd'>
<b>RUOLI ED ELENCO SOPPRESSI - PASSAGGIO AL REGISTRO IMPRESE <BR> PUBBLICATI I DECRETI ATTUATIVI DELL’ART. 80 DEL D. LGS. N. 59/2010</b> <BR>
</th>
</tr>
<tr>
<td><br>


<font class='special'><b>1. <u>LE FINALITA’ DEI DECRETI </FONT></B></U><BR><BR>

Sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012, quattro decreti del Ministero dello Sviluppo Economico – firmati il 26 ottobre 2011 - che danno attuazione alla delega contenuta nell’articolo 80 del D. Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010. <br>
I decreti, che saranno operativi dal <b>12 maggio 2012</b>, disciplinano <b>le nuove procedure di iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA</b> delle attività di agenzia e rappresentanza di commercio, di mediazione, di mediazione marittima e di spedizione.<br>
I medesimi decreti <b>regolano</b>, altresì, <b>le modalità di passaggio</b> dei soggetti imprenditoriali e delle persone fisiche iscritti nei rispettivi Ruoli e nell’Elenco che ora sono stati soppressi dagli articoli 73, 74, 75, 76 del citato D. Lgs. n. 59/2010, ma che in realtà sono in qualche modo rimasti in vita in attesa dell’entrata in vigore dei decreti attuativi. <br>
Si tratta:<br><b>
• del Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio; <br>
• del Ruolo degli agenti di affari in mediazione; <br>
• del Ruolo dei mediatori marittimi e<br>
• dell’Elenco autorizzato degli spedizionieri</b>. <br><br><br>


<font class='special'><b>2. <u>LA MODULISTICA </FONT></B></U><BR><BR>

A ciascun decreto sono allegati i due modelli da utilizzarsi per gli adempimenti previsti da ciascun decreto: <br>
• un <b>MODELLO</b>, per la segnalazione dell’inizio dell’attività, per la dichiarazione di possesso dei requisiti, per la richiesta di iscrizione nell’apposita sezione del REA, per la comunicazione di eventuali modifiche, per l’aggiornamento della posizione Registro imprese / REA;<br>
• un <b>MODELLO Intercalare </b>, per l’indicazione dei requisiti posseduti dal titolare/legale rappresentante, dall’eventuale preposto, nonché da tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l’attività per conto dell’impresa. <br><br>

I modelli dovranno essere presentati come <b>file XML</b>, secondo le specifiche tecniche da approvarsi ai sensi dell’articolo11, comma 1, dell’articolo 14, comma 1 e dell’articolo 18, comma 1, del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, come allegati alla modulistica informatica Registro imprese / REA.<br><br>

Per gli agenti e rappresenti di commercio, per gli agenti di affari in mediazione e per i mediatori marittimi e previsto un <b>ALLEGATO C</b> che riporta il fac-simile della <b>Tessera personale di riconoscimento</b>, che verrà rilasciata dal Registro delle imprese, su richiesta dell’interessato. <br><br><br>

<font class='special'><b>3. <u>LA PRESENTAZIONE DELLA SCIA – LA COMUNICAZIONE UNICA </FONT></B></U><BR><BR>

Ai sensi dell’articolo 25, comma 3, del D.Lgs. n. 59/2010, le imprese che svolgono una o più delle quattro suddette attività dovranno presentare all’ufficio del Registro delle imprese della Camera di Commercio della provincia dove esercitano l’attività una apposita <b>segnalazione di inizio attività (SCIA)</b>, corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge. <br>
Il modello dovrà essere <b>sottoscritto digitalmente</b> dal titolare, nel caso di impresa individuale, ovvero da un amministratore, nel caso di impresa societaria, ed <b>inviato telematicamente</b>. <br>
L’impresa presenta le dichiarazioni di cui sopra, contestualmente alle istanze relative agli adempimenti pubblicitari nei confronti del Registro delle imprese, ovvero del REA, utilizzando la procedura della <b>Comunicazione unica</b>. <br>

La Camera di Commercio, ricevuta la segnalazione provvede:<br>
• ad <b>assegnare immediatamente la rispettiva qualifica</b>, <br>
• ad <b>avviare contestualmente la verifica circa il possesso dei requisiti</b> da parte degli esercenti l'attività e <br>
• ad <b>iscrivere i relativi dati nel Registro delle imprese</b>, nel caso l'attività denunciata viene svolta in forma di impresa, oppure <b>nell’apposita sezione del Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA)</b>, qualora l’attività non venga svolta in forma di impresa. <br>
Ricordiamo che l’iscrizione dei soggetti nell’apposita sezione del REA comporta il <b>pagamento del diritto annuale</b> nella misura attuale di 30 euro.<br><br><br>

<font class='special'><b>4. <u>I PRIMI CHIARIMENTI DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</FONT></B></U><BR><BR>

Il Ministero delle Sviluppo Economico, in anticipo sulla pubblicazione dei decreti sulla Gazzetta Ufficiale, ha emanato la <b>Circolare n. 3648/C del 10 gennaio 2012</b>, richiamando l’attenzione sulle seguenti particolarità introdotte dalla nuova disciplina: <br>
• la data di efficacia dei decreti, che sarà quella del <b>12 maggio 2012</b>;<br>
• il termine perentorio del <b>12 maggio 2013</b> previsto per gli adempimenti a carico delle imprese attive e delle persone fisiche iscritte nei rispettivi Ruoli ed Elenco e non più attive;<br>
• l’utilizzo dello strumento della SCIA; <br>
• la portata esclusivamente procedurale dei decreti; <br>
• l’utilizzo esclusivo dei mezzi telematici; <br>
• la istituzione dell’apposita sezione del REA.<br>
<b>Il testo dei quattro decreti e della circolare ministeriale viene riportato nell’Appendice normativa</b>.<br><br><br>


<font class='special'><b>5. <u>DISPOSIZIONI TRANSITORIE</FONT></B></U><BR><BR>

<b>5.1. <u>SOGGETTI IN ATTIVITA’ PRIMA DEL 12 MAGGIO 2012</B></U><BR><BR>

Le persone fisiche e le società che, <b>alla data del 12 maggio 2012</b>, risultano iscritte al Registro delle Imprese per una delle attività citate dovranno inviare, <b>entro il 12 maggio 2013</b>, un’apposita comunicazione al Registro delle Imprese contenente i dati aggiornati relativi alle sedi ed unità locali, nonchè ai soggetti abilitati che svolgono tali attività per conto dell’impresa.<br><br><br>

<b>5.2. <u>PERSONE FISICHE NON PIU' IN ATTIVITA’</B></U><BR><BR>

Le persone fisiche iscritte nel Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio e nel Ruolo degli agenti di affari in mediazione, che, alla data del 12 maggio 2012, non svolgono più alcuna attività possono presentare una <b>richiesta di iscrizione nella Sezione speciale del REA, entro il 12 maggio 2013</b>. <br>
Dopo tale data non sarà più possibile richiedere l’iscrizione nell’apposita Sezione del REA. Tuttavia, l'iscrizione nel soppresso Ruolo costituisce, nei cinque anni successivi all'entrata in vigore del
presente decreto (12 maggio 2012 - 12 maggio 2017), requisito professionale abilitante per l'avvio dell'attività, secondo le modalità previste dal decreto.<br><br><br>

<b>5.3. <u>PROROGA DEL TERMINE AL 30 SETTEMBRE 2013</B></U> <BR><BR>

Con <b>decreto del 23 aprile 2013</b> - il cui testo è stato prima reso noto sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico e successivamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2013 - <I>"tenuto conto della coincidenza di detti adempimenti con altre incombenze a carico delle imprese nel medesimo periodo"</i>, il Ministero ha stabilito di <b>posticipare il termine del 12 maggio 2013 al 30 settembre 2013</b>.
<b>Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa</b>.<br><br>

<B><U>RICAPITOLANDO</B></U>! <BR><BR>
<B>ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2013</B><BR>
1. <b>Le persone fisiche e le società che, alla data del 12 maggio 2012 risultano iscritte nei Ruoli e nell'Elenco soppressi</b>, dovranno procedere all'aggiornamento della propria posizione nel Registro delle imprese e nel REA, inviando, per via telematica, un'apposita comunicazione contenente i dati aggiornati relativi alle sedi ed unità locali, nonchè ai soggetti abilitati che svolgono tali attività per conto dell’impresa, utilizzando una sezione dell'apposita modulistica, <B>pena l'inibizione alla continuazione dell'attività</b>.<BR>
2. <b>Le persone fisiche iscritte nei Ruoli e nell'Elenco soppressi, che, alla data del 12 maggio 2012, non svolgono più alcuna attività</b> possono presentare - sempre in modalità telematica - una richiesta di iscrizione nella Sezione speciale del REA, al fine di mantenere il requisito abilitante all'esercizio dell'attività. <br>
In caso di mancata iscrizione entro il termine indicato decadono dalla possibilità di iscrizione nell'apposita sezione. Tuttavia, l’iscrizione nel soppresso Ruolo costituirà requisito professionale abilitante per l’avvio dell’attività, nei 5 anni successivi all'entrata in vigore dei decreti (quindi sino al 12 maggio 2017).<br>
<b>Per le sole imprese individuali, l’applicativo STARWeb è stato implementato con una procedura semplificata che consente l’adempimento con pochi e semplici passaggi guidati</b>.<BR><BR><BR>

<b>5.4. <u>CONSEGUENZE A CARICO DEGLI INADEMPIENTI O RITARDATARI - DIRETTIVE DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</B></U> <BR><BR>

Scaduto il termine del 30 settembre 2013, cosa succede a coloro che non hanno ottemperato agli adempimenti previsti da ben quattro decreti o lo hanno fatto in ritardo?<br>
La risposta viene dal Ministero dello Sviluppo Economico, il quale, con la <b>Circolare n. 3662/C del 10 ottobre 2013</b>, ha voluto dettare alle Camere di Commercio le procedure univoche da seguire, distinguendo nettamente i due gruppi di soggetti interessati, per evitare, nel primo caso l'<b>inibizione alla continuazione dell'attività</b> e, nel secondo caso, la <b>decadenza dalla possibilità di iscrizione nell'apposita sezione del REA</b>.<br><br>

Nel PRIMO CASO, il Conservatore del Registro delle imprese dovrà adottare un apposito provvedimento, con conseguente inizio della procedura di cui all'art. 19, comma 3, della L. n. 241/1990, con il quale assegnerà "un congruo termine" (di almeno 30 giorni) entro il quale l'impresa dovrà procedere all'aggiornamento telematico della propria posizione al Registro delle imprese.<br>
Scaduto tale termine - <b>in assenza di aggiornamento</b> - si dovrà procedere comminando all'impresa inadempiente il <b>divieto di prosecuzione dell'attività</b>.<br>
Nel caso poi tale divieto venisse disatteso comporterà l'<b>applicazione della sanzione per esercizio abusivo dell'attività</b>, prevista dalla specifica normativa di settore (<i>L. n. 204 del 1985, per gli agenti e rappresentanti; L. n. 39 del 1989, per i mediatori; L. n. 478 del 1968, per i mediatori marittimi; L. n. 1442 del 1941, per gli spedizionieri</i>).<br><br>
Nel caso invece l'impresa provveda, anche se tardivamente, a regolarizzare la propria posizione al Registro imprese, la richiesta dovrà essere in ogni caso accettata, ma all'impresa dovrà essere comminata la sanzione REA, sia per la tardività della denuncia che per l'iscrizione nel REA dei dati abilitativi e di quelli relativi agli eventuali "preposti".<br>
L'oblazione sarà dovuta <b>per il titolare</b> (nel caso di impresa individuale) e<b> per ciascun legale rappresentante</b> (nel caso di società) nella misura:<br>
- di <b>10,00 euro</b>, se la pratica telematica verrà inviata entro il 30 ottobre 2013;<br>
- di <b>51,33 euro</b>, se la pratica verrà inviata in data successiva al 30 ottobre 2013.<br><br>

Il Ministero ha poi precisato che tale disciplina non trova applicazione nei confronti delle imprese che, anche se formalmente attive alla data del 12 maggio 2012, versino <b>in stato di liquidazione, o di fallimento, o di liquidazione coatta</b>, semprechè non sia stata autorizzata la prosecuzione dell'attività.<br><br>

Nel SECONDO CASO, rientrando unicamente nella mancata cura di un interesse specificatamente privato, <b>si viene a determinare solamente la decadenza dalla possibilità di iscrizione nell'apposita sezione del REA</b>.<br>
Pertanto, nei confronti di questi soggetti non dovrà essere applicata alcuna sanzione, nè potrà essere concessa la possibilità di rimediare, tramite l'assegnazione di un termine per l'aggiornamento telematico della loro posizione nel REA, in quanto questi soggetti sono decaduti, <i>sic et simpliciter</i>, da tale possibilità.<br>
Tuttavia, nei quattro anni successivi alla data del 12 maggio 2012 (per gli ex mediatori - 12 maggio 2016) o nei cinque anni successivi (per gli ex agenti di commercio - 12 maggio 2017), potranno far valere la loro pregressa iscrizione nel soppresso Ruolo quale requisito professionale per un eventuale futuro avvio dell'attività.<br>
Per inciso, ricordiamo che per i <b>Mediatori Marittimi</b>, l'iscrizione nella sezione ordinaria del soppresso Ruolo, costituisce <b>requisito professionale permanentemente abilitante per l'avvio dell'attività</b>.<br>
<b>Il testo della circolare viene riportato nell'Appendice normativa</b>.<br><br>

Ricordiamo che i <b>Diritti di Segreteria </b>in merito agli aggiornamenti presentati dopo il 30 settembre 2013, ammontano a <b>18,00 euro</b> per le imprese individuali e a <b>30,00 euro</b> per le Società.<br><br><br>

<b>5.5. <u>PROROGA DEL TERMINE AL 31 DICEMBRE 2018 - La L. n. 108/2018 riapre i termini</B></U> <BR><BR>

L'<B>art. 11-ter</B> (rubricato <I>“Proroga di termini in materia di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio”</I>), della <B>legge 21 settembre 2018, n. 108</B>, di conversione del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 (c.d. <I>"Decreto Mille proroghe 2018"</I>) recante <i>“Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative”</i> ha disposto che<b> i termini per l'iscrizione e l'aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA)</b>, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012, <b>sono riaperti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo e sino alla data del 31 dicembre 2018</b>. <br>
A seguito di tale disposizione, per le quattro categorie di soggeitti (mediatori, agenti e rappresentanti di commercio, nediatori marittimi e spedizionieri), vengono riaperti i termini per aggiornare telematicamente la loro posizione nel Registro delle imprese (RI) e nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA). <br>
Pertanto tutti questi soggetti, sia che siano stati attivi che inattivi alla data del 13 maggio 2012, <b>fino alla data del 31 dicembre 2018 </b>potranno far valere la loro pregressa iscrizione nel soppresso ruolo, quale requisito professionale abilitante per iscriversi al Registro delle imprese ai fini dell’immediato avvio dell’attività, ovvero per transitare nell’apposita sezione del REA ai fini di mantenerlo valido per un’eventuale, futuro, avvio o ripresa della stessa.<br>

Successivi chiarimenti su tale disposizione, sono arrivati dal Ministero dello sviluppo economico con la<b> circolare n. 3709/C del 19 ottobre 2018</b>.<br><br><br>

<b>5.6. <u>PROROGA DEL TERMINE AL 31 DICEMBRE 2019 - La L. n. 145/2018 riapre i termini</B></U> <img src='images/flashing_new.gif' border=0> <BR><BR>

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 62), la <B>legge 30 dicembre 2018, n. 145</b>, recante <i>"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”</i>. (Legge di Bilancio 2019).<br>
La legge di bilancio - in vigore dal 1° gennaio 2019 - si compone di 19 articoli. La prima sezione è contenuta interamente all'articolo 1, composto di 1143 commi. La seconda sezione, recante l'approvazione degli stati di previsione e la clausola di entrata in vigore, è contenuta agli articoli 2-19.<br>
Il <b>comma 1134, lettera b)</b>, prevede che i soggetti che esercitano l’attività di mediatore, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo e spedizioniere - già iscritti nei ruoli ed elenchi soppressi dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 - <b>potranno procedere all’iscrizione e all’aggiornamento della propria posizione nel Registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), dal 1° gennaio 2019 e sino al 31 dicembre 2019</b>.<br>
A seguito di tale disposizione, per le quattro citate categorie di ausiliari del commercio, vengono nuovamente riaperti i termini, più volte prorogati, per aggiornare telematicamente la loro posizione nel Registro delle imprese (RI) e nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA). <br>
Pertanto tutti questi soggetti, sia che siano stati attivi che inattivi alla data del 13 maggio 2012, potranno far valere la loro pregressa iscrizione nel soppresso Ruolo od Elenco, quale requisito professionale abilitante per iscriversi al Registro delle imprese ai fini dell’immediato avvio dell’attività, ovvero per transitare nell’apposita sezione del REA ai fini di mantenerlo valido per un’eventuale, futuro, avvio o ripresa della stessa, fino alla data del 31 dicembre 2019.<br><br>

. Se vuoi <b>approfondire i contenuti e scaricare il testo della L. n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019)</b>, clicca <a href =' https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=212 '> <b>QUI.</a></b><br><br><br>


<font class='special'><b>6. <u>IMPOSTE DIRITTI E TASSE</FONT></B></U><BR><BR>

Nessuno dei decreti nè la circolare ministeriale fornisce indicazioni in merito all'applicazione dell'<b>imposta di bollo</b>, della <b>tassa di concessione governativa</b>, del <b>diritto annuale</b> e dei <b>diritti di segreteria</b>, che devono essere pagati dai soggetti coinvolti.<br>
Tuttavia, con la pubblicazione del <b>decreto dirigenziale interministeriale del 17 luglio 2012</b> è stata aggiornata e integrata la Tabella A dei diritti di segreteria e sono stati precisati gli importi dei diritti di segreteria dovuti dai soggetti che esercitano le attività di cui agli articoli 73, 74, 75 e 76 del D. Lgs. n. 59/2010 e che, a seguito della soppressione dei relativi Ruoli, ora sono tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese o nel REA.<br><br>

<b><u>13 OTTOBRE 2015 - Chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia in ordine al pagamento della TCG</b></u> <br><br>

<b>L'iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA ai fini dell'esercizio delle seguenti attività</b>:<br>
- installazione di impianti all'interno degli edifici (D.M. 37/2008);<br>
- autoriparazione (L. 122/1992);<br>
- pulizia, disinfezione, disinfestazione, sanificazione e derattizzazione (L. 82/1994);<br>
- facchinaggio e movimentazione merci (L. 57/2001);<br>
- agente e rappresentante di commercio (L. 204/1985);<br>
- agente di affari in mediazione (L. 39/1989);<br>
- mediatore marittimo (L. 478/1968);<br>
- spedizioniere (L. 1442/1941);<br>
- commercio all'ingrosso (D.lgs. 114/1998)<br>
<b>non avendo natura abilitante</b>, non rientra tra le ipotesi contemplate dall'art. 22, punto 8, della tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972, e pertanto, per l'inoltro della prevista SCIA (Segnalazione Certificata d'Inizio Attività) <b>non è dovuta la tassa sulle concessioni governative</b>.<br>

Questo è il chiarimento giunto dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia, con la nota del 13 ottobre 2015, Prot. 3496, emanata in risposta all'istanza d'Interpello n. 904-682/2015, avanzata dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Lombardia il 28 luglio 2015, con la quale si chiedeva chiarimenti in ordine al trattamento tributario da riservare, ai fini delle tasse sulle concessioni governative, alle Segnalazioni certificate d'Inizio Attività (SCIA) inoltrate al Registro delle imprese tenuto presso le Camere di Commercio.<br>
L'Agenzia delle Entrate, in relazione al disposto di cui al citato punto 8 dell'art. 22 della Tariffa allegala al D.P.R. n. 641/1972, richiama quanto già espresso nella precedente risposta all'Interpello n. 954-413/2013 del 16 settembre 2013 e ribadisce che <b>la tassa in questione è dovuta ogni volta che dall'inoltro di una SCIA scaturisca un'iscrizione abilitante all'esercizio di un'attività</b>.<br>
Alla luce poi del parere del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 luglio 2913, Prot. 125591, con il quale veniva precisato che i Ruoli ed Elenchi soppressi sono stati sostituiti dalla diretta iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA dei dati relativi ai soggetti fisici abilitati allo svolgimento dell'attività e che l'iscrizione nell'apposita sezione REA ha funzione meramente dichiarativa dei requisiti professionali posseduti, la Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate, in risposta alla richiesta formulata dalla Confederazione Italiana degli Esercenti Commercianti della Campania (CIDEC) della Campania, di cui all'Interpello n. 954-364/2014 del 27 agosto 2014, avente ad oggetto le SCIA inoltrate per le medesime attività, precisò che alle iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA dei dati relativi ai soggetti fisici abilitati allo svolgimento delle suddette attività <b>non è dovuta la tassa sulle concessioni governative</b>.<br>
Conclusione peraltro confermata dalla stessa Agenzia delle Entrate in una risposta ad una istanza di Interpello presentata dalla Camera di Commercio di Vibo Valenzia, avente il medesimo oggetto in questione (Interpello 954-422/2015).<br><br>

- Si riporta il testo della nota:<br>
. <a href='files/imposte/2015_3496_Interpello_UCL.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>AGENZIA DELLE ENTRATE - Direzione Regionale della Lombardia - Nota del 13 ottobre 2015, Prot. 3496</b>: Interpello 904-682/2015 - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Unione Regionale delle Camere di Commercio della Lombardia - Istanza presentata il 28 luglio 2015. </a> <br><br>

Alla luce di quanto sopra, nella tabella che segue vengono indicati gli importi dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti da soggetti che si iscrivono nel Registro delle imprese o nel REA denunciando l’esercizio di una o più delle attività in questione.<br><br>

- Si riporta la:<br>
. <a href='files/diritti/Tasse_Diritti.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>Agenti, Mediatori e Spedizionieri - TABELLA DELLE IMPOSTE E DEI DIRITTI</b>. </a> <br><br>


</td>
</tr>
</table><br>


<table width='100%' border=3>
<tr>
<th colspan=2 bgcolor=#dddddd>
<center><b>APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI
</b></center>
</th>
</tr>
<tr>
<td valign='top' bgcolor=#CCFFCC><br>


. Se vuoi <b>approfondire l’argomento relativo agli agenti e rappresentanti di commercio</b>, clicca <a href =' https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=13 '> <b>QUI.</a></b><br><br>

. Se vuoi <b>approfondire l’argomento relativo agli agenti di affari in mediazione</b>, clicca <a href =' https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=15 '> <b>QUI.</a></b><br><br>

. Se vuoi <b>approfondire l’argomento relativo ai mediatori marittimi</b>, clicca <a href =' https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=18 '> <b>QUI.</a></b><br><br>

. Se vuoi <b>approfondire l’argomento relativo agli spedizionieri</b>, clicca <a href =' https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=21 '> <b>QUI.</a></b><br><br>

</td>
</tr>
</table><br>

<table width='100%' border=3>
<tr>
<th bgcolor=#dddddd>
<center><b>RIFERIMENTI NORMATIVI </b></center>
</th>
</tr>
<tr>
<td bgcolor=#ffffcc><br>

. Se vuoi <b>scaricare i riferimenti normativi relativi al Registro imprese e REA</b>, clicca <a href =' https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=524 '> <b>QUI.</a></b><br><br>


</td>
</tr>
</table><br>


Tutti i documenti elencati sono <span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">realizzati in formato PDF</span>; per consultarli occorre installare sul proprio PC il software Adobe Reader <a href="http://www.adobe.com/it/products/acrobat/readstep2.html" target=_blank><img style="border: none;" src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_adobe_reader.gif" alt="Scarica Adobe Reader" /></a>

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Date 2015-01-23 11:48:57



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