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<b>FRANCHISING - AFFILIAZIONE COMMERCIALE</b>


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<b>IL FRANCHISING</b> <BR>
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<font class='special'> <b>1. <u>L. n. 129/2004 - La legge sull'affiliazione commerciale</font></b></u><br><br>

Dal 25 maggio 2004 è in vigore la nuova disciplina del Franchising. Con la <b> legge 6 maggio 2004, n. 129</b>, ottiene piena cittadinanza nell'ordinamento italiano il <b>Franchising</b>, forma commerciale, finora atipica.<br><br><br>

<b>1.1. <u>Il contratto di affiliazione commerciale</b></u><br><br>

L'<b>affiliazione commerciale</b> (franchising) è il contratto fra due soggetti giuridici (Affiliante o Franchisor da una parte; Affiliati o
Franchisee dall'altra), economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi (art. 1, comma 1, L. n. 129/2004).<br>
Il contratto di affiliazione commerciale, che di fatto
corrisponde al franchising è dunque ora un <b>«contratto tipico»</b>, in quanto disciplinato da un apposito «schema regolamentare».<br>

Secondo Giuseppe dell'Aquila, aver reso «tipico» il contratto di affiliazione commerciale, regolamentandone alcuni imprescindibili requisiti, non contenuti nella legislazione europea, che si preoccupa esclusivamente degli aspetti inerenti la tutela della concorrenza, e tantomeno in quella italiana, vuol dire <b>fornire agli interpreti del diritto precisi parametri di valutazione</b>, senza dover cercare difficili accostamenti a figure contrattuali simili o ai princìpi generali dell’Ordinamento.<br>
E, nel contempo, l’individuazione degli elementi
necessari del contratto costituisce uno strumento
maggiormente affidabile, che fornisce all’affiliato
(o franchisee), la parte debole, una sicura tutela.<br><br><br>

<b><u>Forma e contenuto del contratto</b></u><br><br>

Secondo quanto stabilito all'art. 3, comma 1, della L. n. 129/2004, il contratto di affiliazione commerciale <b>deve essere redatto per iscritto a pena di nullità</b>.<br>
Il contratto deve inoltre espressamente indicare: <br><i>
a) l'ammontare degli investimenti e delle eventuali spese di ingresso che l'affiliato deve sostenere prima dell'inizio dell'attività; <br>
b) le modalità di calcolo e di pagamento delle royalties, e l'eventuale indicazione di un incasso minimo da realizzare da parte dell'affiliato; <br>
c) l'ambito di eventuale esclusiva territoriale sia in relazione ad altri affiliati, sia in relazione a canali ed unità di vendita direttamente gestiti dall'affiliante; <br>
d) la specifica del know-how fornito dall'affiliante all'affiliato; <br>
e) le eventuali modalità di riconoscimento dell'apporto di know-how da parte dell'affiliato; <br>
f) le caratteristiche dei servizi offerti dall'affiliante in termini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione ed allestimento, formazione;<br>
g) le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto stesso</i> (art. 3, comma 4, L. n. 129/2004). <br><br><br>

<b><u>Obblighi dell'affiliante</b></u><br><br>

Secondo quanto stabilito all'art. 4 della L. n. 129/2004, almeno trenta giorni prima della sottoscrizione di un contratto di affiliazione commerciale l'affiliante deve consegnare all'aspirante affiliato <b>copia completa del contratto da sottoscrivere</b>, corredato dei seguenti allegati, ad eccezione di quelli per i quali sussistano obiettive e specifiche esigenze di riservatezza, che comunque dovranno essere citati nel contratto: <br><i>
a) principali dati relativi all'affiliante, tra cui ragione e capitale sociale e, previa richiesta dell'aspirante affiliato, copia del suo bilancio degli ultimi tre anni o dalla data di inizio della sua attività, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni; <br>
b) l'indicazione dei marchi utilizzati nel sistema, con gli estremi della relativa registrazione o del deposito, o della licenza concessa all'affiliante dal terzo, che abbia eventualmente la proprietà degli stessi, o la documentazione comprovante l'uso concreto del marchio; <br>
c) una sintetica illustrazione degli elementi caratterizzanti l'attività oggetto dell'affiliazione commerciale; <br>
d) una lista degli affiliati al momento operanti nel sistema e dei punti vendita diretti dell'affiliante; <br>
e) l'indicazione della variazione, anno per anno, del numero degli affiliati con relativa ubicazione negli ultimi tre anni o dalla data di inizio dell'attività dell'affiliante, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni; <br>
f) la descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali, promossi nei confronti dell'affiliante e che si siano conclusi negli ultimi tre anni, relativamente al sistema di affiliazione commerciale in esame, sia da affiliati sia da terzi privati o da pubbliche autorità, nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy</i>.<br>
Negli allegati di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 1 l'affiliante può limitarsi a fornire le informazioni relative alle attività svolte in Italia. <br><br>

Successivamente, <b>con il D.M. 2 settembre 2005, n. 204</b>, l'allora Ministero delle attività produttive, ha definito le informazioni che, in relazione a quanto previsto dalla predette lettere d), e) ed f), devono essere fornite dagli <b>affilianti che in precedenza hanno operato esclusivamente all'estero</b>.<br><br><br>

<b><u>Obblighi dell'affiliato</b></u><br><br>

Secondo quanto stabilito all'art. 5 della L. n. 129/2004, l'affiliato non può trasferire la sede, qualora sia indicata nel contratto, senza il preventivo consenso dell'affiliante, se non per causa di forza maggiore. <br>
L'affiliato si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori e dipendenti, anche dopo lo scioglimento del contratto, la massima riservatezza in ordine al contenuto dell'attività oggetto dell'affiliazione commerciale. <br>
Dunque, la legge pone due obblighi a carica dell'affiliato:<br><b>
• l'obbligo della preventiva comunicazione all'affiliante di un'eventuale trasferimento sede;<br>
• l'obbligo alla riservatezza</b>.<br><br>

Sia l'art. 5 che l'art. 6 fanno un esplicito richiamo al principio della correttezza nello svolgimento di tutti i passaggi del rapporto: dalla contrattazione iniziale alla conduzione del contratto ecc.<br>
Se una parte ha fornito false informazioni, l'altra parte può chiedere l'<b>annullamento del contratto</b> ai sensi dell'articolo 1439 del Codice civile nonché il <b>risarcimento del danno</b>, se dovuto.<br><br><br>

<b>1.2. <u>Le tipologie di franchising</b></u><br><br>

Il franchising si presenta oggi sotto <b>tre tipi diversi</b>:<br>
1. <b>Franchising di distribuzione o commerciale</b>: il franchising presuppone che l'Affiliante abbia messo a punto e
sperimentato delle tecniche e dei metodi commerciali costituenti il know-how che egli trasferirà
al suo Affiliato. A fronte dell'uso dei marchi, dei servizi resi e dei beni forniti l'Affiliante chiede
all'Affiliato un corrispettivo sotto forma di diritto di entrata e/o di canoni periodici (royalties).<br>
2. <b>Franchising di servizi</b>: si tratta di un sistema nel quale l'Affiliato non vende alcun prodotto, ma offre la prestazione di servizi messi a punto e sperimentati dall'Affiliante. Il campo di attività
di questo sistema è molto vario, andando dalla ristorazione (ristoranti, pizzerie, rosticcerie,
gelaterie, bar, ecc.) alle attività turistiche e del tempo libero (alberghi, villaggi di vacanze, agenzie di viaggi, campeggi, centri sportivi, ecc.) dalla stampa e riproduzione rapida agli istituti di bellezza e ai parrucchieri, dai servizi di consulenza professionale agli istituti di istruzione e formazione, dalla intermediazione immobiliare all'autonoleggio, ecc.<br>
3. <b>Franchising industriale</b>: in questo sistema i partner Affiliante e Affiliato, sono due imprese
industriali; il primo concede all'altro la licenza dei brevetti di fabbricazione ed i marchi, gli
trasmette la sua tecnologia, gli assicura un'assistenza tecnica costante; il secondo, l'Affiliato,
fabbrica e commercializza le merci prodotte dal proprio stabilimento applicando il know-how e
le tecniche di vendita dell'Affiliante.<br><br>



</td></tr>
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<table width='100%' border=3>
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<th colspan=2 bgcolor=#dddddd>
<center><b>APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI
</b></center>
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Sull'argomento proponiamo un approfondito articolo, pubblicato nel n. 3/2004 della Rivista COMMERCIO</b> edita dall’Ipsoa Editore, di <b>Giuseppe dell'Aquila</b>, Capo dell'Ufficio Legislativo della Confesercenti Nazionale, dal titolo:<br><br>

. <a href="files/attivita/Franchising_DellAquila.pdf" target=_new><img src="images/pdf.gif" border=0>
<b>Dal 25 maggio 2004 in vigore la nuova disciplina del Franchising</b>. </a><br><br><br>

<b><u>Contratto tipo di affiliazione commerciale</b></u><br><br>

La Commissione Contratti, istituita all’interno della Camera di Commercio di Ancona, proseguendo nel proprio percorso ed alla luce della enorme rilevanza del contratto di franchising, ha ritenuto utile ed opportuno predisporne uno schema di contratto tipo, da mettere a disposizione degli operatori del mercato ed in grado di offrire loro un prezioso (seppur non esaustivo) supporto.<br>
Il contratto tipo di franchising, come anche i precedenti, non è uno strumento rigido; procedendo con le medesime modalità già sperimentate anche in passato e con successo, il modello predisposto presenta forti caratteri di flessibilità in quanto l’operatore può adattarne il contenuto secondo le proprie primarie esigenze, attraverso il ricorso alle varie alternative indicate nel modello medesimo.<br><br>
Il 29 novembre 2010 si è svolta presso Unioncamere l’audizione della Commissione Nazionale di Coordinamento contratti-tipo e clausole inique con oggetto il “Contratto-tipo di franchising” promosso dalla Camera di Commercio di Ancona.<br>
Alla predisposizione del Contratto-tipo hanno collaborato tra gli altri l'Avv. Giulia Fesce e l'Avv. Leonardo Criscuoli (componenti della Commissione di Regolazione del Mercato della CdC di Ancona) che, quali esperti della Camera di Commercio, hanno partecipato all’audizione presso Unioncamere insieme con i rappresentanti delle Associazioni di Categoria interessate: Confcommercio, Assofranchising, Federazione Italiana Franchising, che hanno suggerito l’opportunità di prevedere delle linee guida e un decalogo in materia di franchising.<br><br>

. Se vuoi <b>scaricare il testo del contratto tipo - Edizione 2005 - In corso di revisione con l'Unioncamere nazionale</b>, clicca <a href =' http://economia.unipv.it/pagp/pagine_personali/dellacasa/tipo%20franchising.pdf '> <b>QUI.</a></b><br><br>


</td></tr>
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<table width='100%' border=3>
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<center><b>RIFERIMENTI NORMATIVI </b></center>
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. <a href="files/attivita/2004_129.pdf" target=_new><img src="images/pdf.gif" border=0> <b>L. 6 maggio 2004, n. 129:</b> Norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale. </a><br><br>

. <a href="files/attivita/2005_204.pdf" target=_new><img src="images/pdf.gif" border=0> <b>D.M. 2 settembre 2005, n. 204</b>: Regolamento recante norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 6 maggio 2004, n. 129. </a> <br><br>

</td></tr>
</table><br>

Tutti i documenti elencati sono <span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">realizzati in formato PDF</span>; per consultarli occorre installare sul proprio PC il software Adobe Reader <a href="http://www.adobe.com/it/products/acrobat/readstep2.html" target=_blank><img style="border: none;" src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_adobe_reader.gif" alt="Scarica Adobe Reader" /></a>

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Date 2004-10-13 17:22:26



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