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Content Category #5
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<b>MARGARINA E GRASSI IDROGENATI ALIMENTARI - PRODUZIONE E GESTIONE DI DEPOSITI ALL'INGROSSO</b>
<table width='100%' border=3>
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<TH align='center' bgcolor='#dddddd'>
<b>FABBRICAZIONE E GESTIONE DI DEPOSITI DI MARGARINA E DI GRASSI IDROGENATI ALIMENTARI</b> <BR>
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<td><br>
<font class='special'> <b>1. <U> La margarina e i grassi idrogenati</font></b></u><br><br>
La margarina è un grasso alimentare semisolido, in genere altamente saturo, costituito da due fasi: una lipidica (grassa) e una acquosa intimamente mescolate. <br>
È una dispersione di una soluzione acquosa di varia composizione, frequentemente a base di acqua, siero di latte o latte scremato, coloranti, conservanti e aromatizzanti in una fase a componente grassa (una miscela di grassi in gran parte solidi a temperatura ambiente, ma con una frazione di olii), che ne costituisce la componente principale, nonché da emulsionanti che la stabilizzano. <br>
Definita generalmente come emulsione, a temperatura ambiente si trova fisicamente in uno stato intermedio tra una sospensione e una emulsione.<br>
Viene distribuita come succedaneo del burro nell'uso domestico, nonché viene largamente utilizzata a livello industriale per la preparazione di una larga tipologia di alimenti.
La margarina contiene frequentemente elevate quantità di grassi saturi, idrogenati artificialmente o saturi nativamente, della classe degli esteri glicerici dell'palmitico (C16), margarico (C17) e acido stearico (C18), acidi grassi (Fonte: Wikipedia).<br><br>
La margarina fu ideata dal francese Hippolyte Mège (che la chiamò oleomargarina in riferimento all'acido margarico) a seguito di un concorso indetto da Napoleone III (1869) per dotare la marina di un surrogato del burro, più economico e più conservabile. <br>
Originariamente la margarina non era prodotta per idrogenazione, ma per cristallizzazione frazionata di un miscuglio di grassi animali e latte acido. <br><br><br>
<font class='special'> <b>2. <U>L'esercizio dell'attività</font></b></u><br><br>
Chi intendeva intraprendere l’attività di produzione e/o di commercio all’ingrosso (con gestione di un deposito) di margarina e grassi idrogenati alimentari era, in precedenza, tenuto a presentare una <b>denuncia di inizio attività (DIA) al Registro delle imprese</b> il giorno stesso in cui iniziava l’attività. <br>
Successivamente la "denuncia di inizo attività (DIA)" è stata sostituita dalla "segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)".<br><br>
La denuncia di inizio attività presupponeva:<br><i>
• l'individuazione di un <b>“responsabile dello stabilimento”</b> per la produzione di margarina e grassi idrogenati alimentari o di un <b>“responsabile del deposito”</b> per il commercio all’ingrosso; <br>
• il possesso dell’<b>autorizzazione sanitaria</b> allo svolgimento dell’attività rilasciata dall’Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio</i>. <br><br>
L'art. 71-bis, comma 2, del D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59 - aggiunto dall'art. 9 del D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147 e in vigore dal 14 settembre 2012 - ha:<br>
1) abrogato le seguenti disposizioni normative:<br>
- la Legge n. 1316/1951;<br>
- il D.P.R. n. 131/1954 e<br>
- il D.P.R. n. 519/1997, che in precedenza disciplinavano la produzione e il commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari:<br><br>
2) ha stabilito che l'esercizio dell'attività relativa alla fabbricazione e alla gestione di depositi all'ingrosso di margarina e di grassi alimentari idrogenati <i><b>"non è subordinato ad alcuna specifica segnalazione certificata di inizio attività, fatto salvo quanto previsto dal regolamento 852/2004/CE"</i></b>.<br><br>
Ora, pertanto, l'esercizio dell'attività relativa alla fabbricazione e alla gestione di depositi all'ingrosso
di margarina e di grassi alimentari idrogenati <b>non è più subordinato ad alcuna specifica segnalazione certificata di inizio attività</b>, fatto salvo quanto previsto dal regolamento 852/2004/CE, in materia di <b>rispetto dei requisiti igienico-sanitari</b>.<br><br><br>
<font class='special'> <b>3. <U> I requisiti dei locali</font></b></u><br><br>
I locali destinati alla produzione, alla manipolazione, al confezionamento ed al deposito, anche temporaneo, ed alla vendita all’ingrosso dei grassi idrogenati alimentari e della margarina non debbono comunicare, neppure attraverso cortili, con altri locali in cui si produce o si manipola il burro.<br>
Nei locali di deposito o di vendita della margarina ubicati fuori dalle fabbriche di produzione, non debbono esistere apparecchi atti alla manipolazione di tale prodotto con il burro.<br>
E’ vietata la detenzione di margarina e di grassi idrogenati alimentari nei burrifici o locali annessi e la detenzione del burro nelle fabbriche di margarina e di grassi idrogenati e nei locali annessi.<br><br>
</td></tr>
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<table width='100%' border=3>
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<th colspan=2 bgcolor=#dddddd>
<center><b>APPENDICE NORMATIVA</b></center>
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<td colspan=2 bgcolor=#ffffcc><br>
. <a href="files/alimenti/1951_1316.pdf" target=_new><img src="images/pdf.gif" border=0> <b> Legge 4 novembre 1951, n. 1316</b>: Disciplina della produzione o del deposito per il commercio all’ingrosso di margarine e grassi idrogenati alimentari. (<i>Legge abrogata dalla lettera a), del comma 1, dell’art. 71-bis, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, aggiunto dal comma 1 dell’art. 9, D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147</i>). </a><br><br>
. <a href="files/alimenti/1954_131.pdf" target=_new><img src="images/pdf.gif" border=0> <b> D.P.R. 14 gennaio 1954, n. 131</b>: Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 4 novembre 1951, n. 1316, sulla disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari.
(<i>Decreto abrogato dalla lettera b), del comma 1, dell’art. 71-bis, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, aggiunto dal comma 1 dell’art. 9, D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147</i>).</a><br><br>
. <a href="files/alimenti/1997_519.pdf" target=_new><img src="images/pdf.gif" border=0> <b> D.P.R. 13 novembre 1997, n. 519</b>: Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla produzione e al deposito della margarina e dei grassi idrogenati alimentari, a norma dell’art. 20, comma 8 della L. 15 marzo 1997, n. 59. (<i>Decreto abrogato dalla lettera c), del comma 1, dell’art. 71-bis, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, aggiunto dal comma 1 dell’art. 9, D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147</i>). </a><br><br>
. <a href="files/camcom/1998_112.pdf" target=_new><img src="images/pdf.gif" border=0> <b> D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112</b>: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. <b>Art. 22</b> -<i> Liberalizzazioni e semplificazioni concernenti le funzioni delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura</i>.</a><br><br>
</td></tr>
</table><br>
Tutti i documenti elencati sono <span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">realizzati in formato PDF</span>; per consultarli occorre installare sul proprio PC il software Adobe Reader <a href="http://www.adobe.com/it/products/acrobat/readstep2.html" target=_blank><img style="border: none;" src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_adobe_reader.gif" alt="Scarica Adobe Reader" /></a>
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Date 2013-12-28 22:16:27