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<b>GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA – ISTITUZIONE DEL REGISTRO TELEMATICO NAZIONALE DELLE PERSONE E DELLE IMPRESE CERTIFICATE</b>
<table width='100%' border=3>
<tr>
<TH align='center' bgcolor='#dddddd'>
<b> IL REGISTRO TELEMATICO NAZIONALE DELLE PERSONE E DELLE IMPRESE CERTIFICATE </b> <BR>
</th>
</tr>
<tr>
<td><br>
<font class='special'> <b>1. <u>I contenuti della direttiva sulla riduzione dei gas fluorurati ad effetto serra</b></u><br></font><br>
Il <b>Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006</b>, su taluni gas fluorurati ad effetto serra, mira a ridurre le emissioni di taluni gas fluorurati ad effetto serra (HFC, PFC ed esafluoruro di zolfo), migliorando nel contempo il loro contenimento e la loro sorveglianza, fissando altresì alcune restrizioni sulla loro commercializzazione e il loro uso. <br><br>
Gli HFC sono principalmente utilizzati come refrigeranti, solventi detergenti e agenti espandenti. <br>
I PFC sono utilizzati nella fabbricazione di semiconduttori, come solventi detergenti e agenti espandenti. <br>
L'esafluoruro di zolfo è usato negli interruttori ad alta tensione e nella produzione di magnesio. <br><br><br>
Contenimento dei gas fluorurati <br><br>
Per migliorare il contenimento dei gas fluorurati ad effetto serra, il regolamento stabilisce che: <br>
• tutte le persone responsabili delle emissioni devono adottare tutte le misure fattibili sul piano tecnico e che non comportano costi sproporzionati per prevenire o minimizzare le perdite; <br>
• i controlli per individuare le perdite nei sistemi di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore e impianti di protezione antincendio, devono essere effettuati almeno una volta all'anno (la frequenza dipende dalla quantità di gas contenuta nell'apparecchiatura); <br>
• i proprietari dei sistemi di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore e impianti di protezione antincendio contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorurati, hanno l'obbligo di installare sistemi di rilevamento delle perdite; <br>
• i proprietari dei sistemi di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore e impianti di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati, tengono un registro in cui riportano la quantità e il tipo di gas. <br><br><br>
<font class='special'> <b>2. <u>I contenuti del decreto di attuazione</b></u><br></font><br>
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20 aprile 2012, il <b>D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43, recante <i>”Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra”</i>.<br>
Il decreto, che è entrato in vigore il 5 maggio 2012, disciplina le modalità di attuazione del regolamento (CE) n.842/2006 e dei regolamenti della Commissione europea di esecuzione dello stesso con riferimento: <br>
a) all'individuazione delle autorità competenti; <br>
b) alle procedure per la designazione degli organismi di certificazione e valutazione delle persone e delle imprese; <br>
c) alle procedure per la designazione degli organismi di attestazione delle persone; <br>
e) all'acquisizione dei dati sulle emissioni; <br>
f) all'etichettatura delle apparecchiature di cui all’art. 8 del Regolamento. <br><br><br>
<b>2.1. <u>La istituzione e la gestione del Registro telematico nazionale</b></u> <img src='images/flashing_new.gif' border=0>
<br><br>
L'articolo 13 del D.P.R. n. 43/2012 istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il <b>Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate</b>. <br>
La gestione del Registro è affidata alle <b>Camere di Commercio competenti, capoluogo di Regione e di Provincia autonoma</b>. <br><br>
Il Registro è costituito dalle seguenti sei sezioni: <br>
1) Sezione degli organismi di certificazione di cui all'articolo 5, nonché degli organismi di valutazione della conformità e di attestazione di cui all'articolo 7; <br>
2) Sezione delle persone e delle imprese in possesso di un certificato provvisorio in base all'articolo 10; <br>
3) Sezione delle persone e delle imprese certificate ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 5; <br>
4) Sezione delle persone che hanno ottenuto l'attestato in base all'articolo 9, comma 3; <br>
5) Sezione delle persone che non sono soggette ad obbligo di certificazione in base alle deroghe o esenzioni previste rispettivamente dagli articoli 11 e 12; <br>
6) Sezione delle persone e delle imprese che hanno ottenuto la certificazione in un altro Stato membro e che hanno trasmesso copia del proprio certificato ai sensi dell'articolo 14. <br><br>
L'iscrizione al Registro deve essere effettuata, esclusivamente per via telematica, entro 60 giorni dalla sua istituzione (e quindi entro il 3 di luglio 2012) ed è condizione necessaria per ottenere i certificati e gli attestati. <br>
L’iscrizione avviene previo pagamento di diritti di segreteria il cui ammontare è stato stabilito con il decreto dirigenziale interministeriale del 17 luglio 2012. <br><br>
L'avvenuta istituzione del Registro viene pubblicata sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. <br><br><br>
<b>2.2. <u>I compiti delle Camere di Commercio </b></u><br><br>
Alle Camere di Commercio del capoluogo di Regione o di Provincia autonoma ove è iscritta la sede legale dell'impresa o ove risiede la persona fisica, sono affidati i seguenti compiti: <br>
1) raccogliere in via telematica, le iscrizioni di persone ed imprese nonchè degli organismi di certificazione; <br>
2) rilasciare a persone e imprese i certificati provvisori, entro 30 giorni dalla richiesta; <br>
3) rilasciare, per via telematica, alle persone e alle imprese gli attestati di iscrizione al Registro; <br>
4) gestire il registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate. <br><br>
</td></tr>
</table><br>
<table width='100%' border=3>
<tr>
<th colspan=2 bgcolor=#dddddd>
<center><b>RIFERIMENTI E APPROFONDIMENTI
</b></center>
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<td valign='top' bgcolor=#CCFFCC><br>
. Se vuoi <b>accedere al sito dedicato ai gas fluorurat</b>, clicca <a href =' http://www.fgas.it/ '> <b>QUI.</a></b><br><br>
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</table><br>
<table width='100%' border=3>
<tr>
<th colspan=2 bgcolor=#dddddd>
<center><b>RIFERIMENTI NORMATIVI </b></center>
</th>
</tr>
<tr>
<td colspan=2 bgcolor=#ffffcc><br>
- <a href='files/neuropea/2006_842_Reg_CE.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>REGOLAMENTO (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006</b> su taluni gas fluorurati ad effetto serra.</a> <br><br>
- <a href='files/neuropea/2008_303_Reg_CE.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>REGOLAMENTO (CE) N. 303/2008 della Commissione del 2 aprile 2008</b> che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra.</a> <br><br>
- <a href='files/neuropea/2008_304_Reg_CE.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>REGOLAMENTO (CE) N. 304/2008 della Commissione del 2 aprile 2008</b> che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra.</a> <br><br>
- <a href='files/neuropea/2008_305_Reg_CE.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>REGOLAMENTO (CE) N. 305/2008 della Commissione
del 2 aprile 2008</b> che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione.</a> <br><br>
- <a href='files/neuropea/2008_306_Reg_CE.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>REGOLAMENTO (CE) N. 306/2008 della Commissione del 2 aprile 2008</b> che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature.</a> <br><br>
- <a href='files/ambiente/2012_43.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43</b>: Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.</a> <img src='images/flashing_new.gif' border=0><br><br>
</td>
</tr>
</table><br>
Tutti i documenti elencati sono <span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">realizzati in formato PDF</span>; per consultarli occorre installare sul proprio PC il software Adobe Reader <a href="http://www.adobe.com/it/products/acrobat/readstep2.html" target=_blank><img style="border: none;" src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_adobe_reader.gif" alt="Scarica Adobe Reader" /></a>
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Date 2012-07-28 22:50:16