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Content Category #5
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<b>REGISTRO E-PRTR - REGISTRO NAZIONALE DEI RILASCI E DEI TRASFERIMENTI DI SOSTANZE INQUINANTI</B>
<table width='100%' border=3>
<tr>
<TH align='center' bgcolor='#dddddd'>
<b>IL REGISTRO E-PRTR <br> IL NUOVO REGISTRO EUROPEO DELLE EMISSIONI E DEI TRASFERIMENTI DI SOSTANZE INQUINANTI</b> <BR>
</th>
</tr>
<tr>
<td><br>
<font class="special"><b>1. <u> Il Registro E-PRTR
(European Pollutant Release and Transfer Register)
</b></u><br><BR></font>
A livello europeo, il Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (c.d. “Registro E-PRTR”) costituisce l’evoluzione del Registro EPER e consiste in un sistema informativo che, sulla base di un reporting periodico operato dalle strutture produttive, raccoglie e rende accessibili al pubblico <B>informazioni qualitative e quantitative relative ai rilasci di sostanze inquinanti nell’ambiente</B>.<BR><BR>
Il Registro E-PRTR (<i>European Pollutant Release and Transfer Register</i>) nasce grazie al “Protocol on PRTRs”, firmato nel 2003 nell’ambito della Convenzione UNECE sull’accesso all’informazione, sulla partecipazione del pubblico al processo decisionale e sull’accesso alla giustizia in materia di ambiente (c.d. “Convenzione di Aarhus” del 1999). <br>
L’istituzione ufficiale del Registro E-PRTR è stata operata dal <b>Regolamento (CE) n. 166/2006</b> del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006. <br><br>
La frequenza della raccolta dati - relativi ai 27 Stati membri - e della loro comunicazione alla Commissione Europea è annuale, mentre la messa a disposizione del pubblico viene realizzata al termine delle procedure di validazione da parte delle autorità competenti. <br><br><br>
<b>1.1. <u>I contenuti del Registro - Obblighi delle imprese</b></u><br><br>
Il Registro E-PRTR o il Registro europeo delle
emissioni e dei trasferimenti di inquinanti è il nuovo registro integrato che l’UE ha realizzato sulla
base di quanto previsto dal Regolamento n.166/2006.<br>
Il Regolamento è entrato in vigore il 24 febbraio 2006 e va a sostituire il precedente <b>Registro EPER</b>, ampliandone i contenuti informativi.<br><br>
Il gestore di ciascun complesso che svolge una o più attività di cui all’allegato I del suddetto Regolamento al di sopra delle soglie di capacità applicabili specificate nello stesso allegato, comunica all’autorità competente, su base annuale, i quantitativi relativi agli eventi di seguito riportati, precisando se le informazioni sono frutto di misurazioni (M), calcoli (C) o stime (S):<br>
1) <b>emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo</b> di ciascuna sostanza inquinante di cui all’allegato II per un quantitativo superiore al relativo valore di soglia indicato nello stesso allegato;<br>
2) <b>trasferimenti fuori sito di rifiuti pericolosi</b> per oltre 2 t/anno o di rifiuti non pericolosi per oltre 2000 t/anno, indicando con la lettera “R” o “D” se si tratta di rifiuti destinati rispettivamente al recupero (recovery) o allo smaltimento (disposal);<br>
3) <b>trasferimenti fuori sito, in acque reflue destinate al trattamento, di qualsiasi sostanza inquinante</b> indicata nell’allegato II per quantitativi superiori al valore soglia di cui all’allegato II, colonna 1b.<br><br>
Le imprese dovranno comunicare i dati qualora:<br>
· gli impianti superino le soglie di capacità (Allegato I) e le soglie di emissione e/o le soglie di trasferimento fuori sito di sostanze inquinanti nelle acque reflue o di rifiuti (Allegato II);<br>
· venga superata la soglia di emissione laddove non è specificata una soglia di capacità.<br><br>
Non è richiesta alcuna comunicazione nel caso in cui:<br>
· i valori di emissione/trasferimento siano pari ai valori soglia e questi ultimi non siano superati;<br>
· siano superate solo le soglie di capacità ma non le soglie di emissione/trasferimento fuori sito.<br><br>
L’<b>Allegato I</b> del regolamento elenca 65 attività sottoposte a dichiarazione E-PRTR, suddivise nei
seguenti 9 settori:<br>
1. energia <br>
2. produzione e trasformazione dei metalli<br>
3. industria mineraria<br>
4. industria chimica<br>
5. gestione dei rifiuti e delle acque reflue<br>
6. produzione e lavorazione della carta e del legno<br>
7. allevamento intensivo e acquacoltura<br>
8. prodotti animali e vegetali del settore alimentare e delle bevande<br>
9. altre attività.<br><br>
I soggetti obbligati alla <b>dichiarazione E-PRTR</b> sono tutti i gestori dei complessi industriali in cui si svolge una o più delle attività elencate all’Allegato 1 del Regolamento (CE) n. 166/2006, allorquando siano superate le soglie ivi indicate. <br>
L’unità dichiarante è il complesso IPPC, cioè la struttura industriale (o più genericamente produttiva) formata da uno o più impianti nello stesso sito, nei quali stesso operatore svolge una o più attività. <br><br>
La trasmissione dei dati da parte delle imprese viene fatta <b>annualmente per via telematica</b>,
<b>entro il 30 aprile</b> relativamente alle emissioni dell’annoprecedente.<br><br>
. Se vuoi <b>accedere al portale del registro</b>, clicca <a href =' http://www.dichiarazioneINES.it '> <b>QUI.</a></b><br><br><br>
<b><u>Il portale</b></u><br><br>
Dal 9 novembre 2009 è disponibile on-line il <b>portale del registro E-PRTR</b>, realizzato dalla Commissione Europea e dall'Agenzia Europea per l'Ambiente, che viene pertanto alimentato con i dati trasmessi dai singoli impianti industriali sulle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell'acqua e nel suolo rilasciate in tutta Europa (nei paesi dell'UE nonché in Islanda, in Liechtenstein e in Norvegia.). <br>
Vi figurano i dati annuali relativi a 91 sostanze e ad oltre 24.000 complessi operanti in 65 attività economiche. <br><br>
. Se vuoi <b>accedere al portale del registro</b>, clicca <a href =' http://www.eprtr.it/homepage.asp '> <b>QUI.</a></b><br><br><BR>
<font class="special"><b>2. <u> Dalla Dichiarazione INES alla Dichiarazione E-PRTR </b></u><br><BR></font>
La prima esperienza a livello europeo tesa a realizzare un vero e proprio registro integrato delle emissioni inquinanti è stata rappresentata - come abbiamo visto sopra - dal <b>Registro europeo EPER</b> (<i>European Pollutant Emission Register</i>), nato nell’ambito della Direttiva 96/61/CE e divenuto operativo a partire dal 2003. <br><br>
A livello italiano, al fine di allinearsi all’iniziativa europea EPER, il Ministero dell'Ambiente ha realizzato il <b>Registro nazionale delle emissioni inquinanti denominato INES</b> (<i>Inventario Nazionale delle Emissioni e delle loro Sorgenti</i>), con particolare riferimento alle emissioni in aria e acqua derivanti dalle attività industriali IPPC (<i>Integrated Pollution Prevention and Control</i>), e cioè: <br>
- attività energetiche; <br>
- produzione e trasformazione di metalli; <br>
- attività industriali relative ai prodotti minerari; <br>
- attività industriali chimiche; <br>
- gestione dei rifiuti; <br>
- altre attività simili.<br><br>
In base a quanto previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 372, il D.P.C.M. 24 dicembre 2002 ha integrato la Dichiarazione INES nel Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) .<br>
Successivamente la materia è stata disciplinata con il D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59.<br><br>
. Se vuoi <b>scaricare un approfondimento</b>, clicca <a href =' http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/cambiamenti-climatici/landamento-delle-emissioni/registro-e-prtr-lcp-ets/registri-e-banche-dati '> <b>QUI.</a></b><br><br>
</td>
</tr>
</table><br>
<table width='100%' border=3>
<tr>
<th bgcolor=#dddddd>
<center><b>DICHIARAZIONE PRTR 2019</b></center>
</th>
</tr>
<tr>
<td bgcolor=#ffffcc><br>
<font class="special"><b>1. <u>DICHIARAZIONE E-PRTR 2019 da presentare entro 30 aprile 2019 - Anno di riferimento 2018 - CAMBIANO LE MODALITA' DI INVIO</font></b></u> <img src='images/flashing_new.gif' border=0><br><BR>
Entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore del complesso, tenuto agli obblighi di cui all’art. 5 del regolamento (CE) n. 166/2006 (IPPC), deve comunicare le informazioni richieste relative all'anno precedente all'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e alla autorità competente. <br>
<b>Per l’anno 2019 la scadenza è quella del 30 aprile 2019</b>.<br><br>
La comunicazione riguarda l'emissione in aria, acqua e suolo, il trasferimento fuori sito di inquinanti nelle acque reflue e il trasferimento fuori sito di rifiuti per quantitativi superiori al valore di soglia di cui all'Allegato II del Regolamento CE n. 166/06.<br>
Con la stessa procedura il gestore può, entro il 30 giugno dello stesso anno, modificare o integrare la comunicazione.<br>
A stabilirlo è l’<b>art. 4, comma 1 del D.P.R. n. 157/2011</b>, di recepimento del citato regolamento comunitario n. 166/2006.<br><br>
La normativa sull’ "IPPC" (acronimo di <i>"Integrated Pollution Prevention and Control"</i>, ossia "prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento") subordina l’attività degli impianti industriali che presentano un elevato potenziale di inquinamento ad una particolare autorizzazione pubblica (denominata "autorizzazione ambientale integrata - AIA") che racchiude in un unico atto amministrativo il permesso a rilasciare inquinanti in aria, acqua, suolo e che viene rilasciata solo previo rispetto di precise condizioni ambientali.<br><br>
I <b>soggetti obbligati alla comunicazione</b> delle informazioni richieste ai sensi dell’art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/06 sono i gestori che svolgono almeno una delle attività riportate nell’Allegato I al Regolamento e che abbiano riscontrato, nell’anno di riferimento, il superamento dei valori soglia all’emissione (in aria o in acqua o nel suolo) per almeno uno degli inquinanti riportati nell’Allegato II al Regolamento o che abbiano riscontrato il superamento dei valori soglia al trasferimento nelle acque reflue per almeno uno degli inquinanti riportati nell’Allegato II al Regolamento o che abbiano riscontrato il superamento dei valori soglia al trasferimento fuori sito dei rifiuti (pericolosi o non pericolosi).<br><br>
Il sistema raccoglie i dati degli Stati membri UE (27), più Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Serbia e Svizzera con cadenza annuale (non più triennale) e li rende disponibili.<br>
L'E-PRTR (<i>European - Pollutant Release and Transfer Register</i>) contiene i dati annuali dei 33 Stati relativi a oltre 30.000 impianti industriali, che coprono 65 attività economiche che operano nei seguenti 9 settori industriali: energia - produzione e trasformazione dei metalli - industria minerale - industria chimica - rifiuti e acque reflue di gestione - carta e legno, produzione e lavorazione - allevamento intensivo e acquacoltura - animali e vegetali del settore alimentare e delle bevande, e altre attività.<br><br>
Vengono censite 91 sostanze inquinanti, relative ai seguenti 7 gruppi: gas serra - altri gas - metalli pesanti – pesticidi - sostanze organiche clorurate altre sostanze organiche - sostanze inorganiche.<br>
I <b>dati da comunicare annualmente</b> da ogni struttura che supera le soglie di cui all'Allegato II del Regolamento CE n. 166/2006 sono:<br>
- emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo di ciascuna delle 91 sostanze inquinanti:<br>
- trasferimenti fuori sito di una delle 91 sostanze inquinanti in acque reflue destinate al trattamento all'esterno della struttura;<br>
- trasferimenti fuori sito di rifiuti (in tonnellate per anno): di rifiuti pericolosi, se si superano le 2t/a; di non pericolosi, se si superano le 2000t/a, con obbligo, in caso di trasferimenti transfrontalieri, di fornire i dati dei ricevitori.<br>
Le informazioni suddette vengono fornite tramite il E-PRTR, cioè il registro integrato di emissioni e trasferimenti di inquinanti. Tale registro è stato adottato in Italia con D.P.R. n. 157 del 11 luglio 2011, in esecuzione del Regolamento (CE) n.166/2006, in sostituzione della c.d. dichiarazione INES (Inventario Nazionale delle Emissioni e loro Sorgenti), prevista dall'art. 10 del D. Lgs. n. 372 del 1999 e relativa ai valori delle emissioni inquinanti nell'aria e nella acque degli impianti industriali IPPC.<br><br>
La dichiarazione E-PRTR deve essere<b> presentata esclusivamente in via telematica</b>, mediante il collegamento al sito www.eprtr.it e firmando digitalmente i dati oggetto di comunicazione.<br>
Con la spedizione telematica la comunicazione viene trasmessa automaticamente all'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e all'Autorità competente locale (Provincia), che deve provvedere alla validazione dei dati trasmessi.<br><br>
L’<b>omessa comunicazione</b> dei dati è punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 52.000,00; la mancata rettifica di eventuali inesattezze della comunicazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 26.000,00 (art. 30, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 46/2014).<br><br><br>
<b>1.1. <u>COMUNICATO DELL'ISPRA - LE NUOVE MODALITA' DI INVIO DELLA DICHIARAZIONE</b></u> <img src='images/flashing_new.gif' border=0><br><BR>
A proposito dell'<b>acquisizione di dati relativi all’anno di riferimento 2018</b>, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il seguente comunicato:<br><br>
Si avvisano i Gestori degli stabilimenti italiani soggetti all'obbligo di trasmettere le informazioni ai sensi dell'art. 4 DPR 157/2011 (che fornisce il regolamento di attuazione per il Regolamento CE 166/2006) che <b>la comunicazione dei dati 2018 NON avverrà utilizzando la procedura informatica</b> disponibile sul portale all’indirizzo <i>www.eprtr.it</i>, l’invio telematico dei dati raccolti in formato elettronico <b>avverrà mediante la compilazione e la trasmissione di un modulo in formato excel, predisposto a tale scopo</b>.<br>
Si precisa che la variazione riguarda solo le modalità di comunicazione dei dati, <b>restano invariati rispetto agli anni passati i contenuti</b> (parametri e sostanze da comunicare) e <b>i criteri di compilazione della dichiarazione PRTR</b>.<br><br>
Si richiede pertanto ai suddetti Gestori di osservare le seguenti modalità di invio dei dati 2018:<br>
1) Compilare il <b>modulo in formato excel </b>che riproduce le schede della dichiarazione PRTR. È necessario compilare un file excel per ciascuno stabilimento dichiarante. La dichiarazione deve essere relativa a tutti i 12 mesi dell’anno di riferimento.<br>
2) Applicare la <b>firma digitale valida</b> (basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del D.L. 82/2005) al modulo xls compilato, ottenendo così il file con estensione .p7m da allegare al messaggio di posta elettronica certificata.<br>
3) <b>Rinominare il file P7M</b> indicando “PRTR2019_RagioneSociale_Provincia” es. per la ditta Rossi spa, a Roma, indicare “PRTR2019_Rossispa_RM.xlsx.p7m”<br>
4) <b>Inviare il messaggio di posta elettronica certificata (PEC)</b> con oggetto “Dichiarazione PRTR 2019 Ragione sociale, Provincia” (es. “Dichiarazione PRTR 2019 Rossi spa, RM”) con allegata la dichiarazione in formato p7m ai seguenti destinatari: <br>
- <b>Indirizzo PEC dell’ISPRA</b>: <b><i>dichiarazioneprtr@ispra.legalmail.it</i></b> (solo per l’invio della dichiarazione PRTR)<br>
- <b>Indirizzo PEC della propria Autorità Competente</b>, consultando l'apposita tabella.<br><br>
. Se vuoi <b>scaricare la Tabella degli indirizzi PEC delle autorità competenti</b>, clicca <a href =' http://www.isprambiente.gov.it/files/temi/aria/AutoritaCompetente_PEC_rev19042018.pdf '> <b>QUI.</a></b><br><br>
. Se vuoi <b>accedere al sito dell'ISPRA e scaricare il testo del MODULO da compilare</b>, clicca <a href =' http://www.eprtr.it/homepage.asp '> <b>QUI.</a></b><br><br>
</td></tr>
</table><br>
<table width='100%' border=3>
<tr>
<TH align='center' bgcolor='#dddddd'>
<b>LA FORMAZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO NAZIONALE DEI RILASCI E DEI TRASFERIMENTI DI INQUINANTI </b> <BR>
</th>
</tr>
<tr>
<td><br>
<font class="special"><b>1. <u> La istituzione del Registro</font> </b></u><br><BR>
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2011 (Supplemento Ordinario n. 212), il <B>D.P.R. 11 luglio 2011, n. 157</B>, recante <i>“Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE”</i>. <br>
Il D.P.R. n. 157/2011, emanato in attuazione del regolamento (CE) n. 166/2006 (regolamento E-PRTR), relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, istituisce il "<b>Registro nazionale dei rilasci e dei trasferimenti di inquinanti</b>", anche denominato <b>Registro PRTR</b> (<i>Pollutant Release and Transfer Register</i>).<br>
Il decreto mira inoltre a disciplinare le modalità di attuazione del citato regolamento comunitario e detta le regole per individuare:<br><b>
a) le autorità competenti in materia, <br>
b) gli obblighi dei gestori, <br>
c) i contenuti della comunicazione, <br>
d) la pubblicità dei dati e alla sensibilizzazione del pubblico</b>.<br><br>
Il sistema raccoglie i dati degli <b>Stati membri UE (28), più Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Serbia e Svizzera</b> con cadenza annuale (non più triennale) e li rende disponibili.<br>
L'E-PRTR contiene i dati annuali dei 33 Stati relativi a oltre 30.000 impianti industriali, che coprono<b> 65 attività economiche </b>che operano nei seguenti <b>9 settori industriali</b>: energia - produzione e trasformazione dei metalli - industria minerale - industria chimica - rifiuti e acque reflue di gestione - carta e legno, produzione e lavorazione - allevamento intensivo e acquacoltura - animali e vegetali del settore alimentare e delle bevande, e altre attività.
Vengono<b> censite 91 sostanze inquinanti</b>, relative ai seguenti <b>7 gruppi</b>: gas serra - altri gas - metalli pesanti – pesticidi - sostanze organiche clorurate altre sostanze organiche - sostanze inorganiche.<br>
I soggetti obbligati alla comunicazione devono dichiarare annualmente l'emissione in aria, acqua e suolo, il trasferimento fuori sito di inquinanti nelle acque reflue e il trasferimento fuori sito di rifiuti per quantitativi superiori al valore di soglia di cui all'allegato II del Regolamento CE n. 166/06.<br>
Le informazioni suddette vengono fornite tramite il E-PRTR (<i>European - Pollutant Release and Transfer Register</i>), cioè il registro integrato di emissioni e trasferimenti di inquinanti, che informa il pubblico sia sulle emissioni significative di inquinanti in aria, acqua e suolo che del trasferimento di rifiuti.<br>
Tale registro sostituisce la c.d. dichiarazione INES (<i>Inventario Nazionale delle Emissioni e loro Sorgenti</i>), prevista dall'art. 10 del D. Lgs. n. 372 del 1999 e relativa ai valori delle emissioni inquinanti nell'aria e nella acque degli impianti industriali IPPC.<br><br>
Pertanto, i <b>dati da comunicare annualmente</b> da ogni struttura che supera le soglie sono:<br>
- <b>emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo</b> di ciascuna delle 91 sostanze inquinanti:<br>
- <b>trasferimenti fuori sito</b> di una delle 91 sostanze inquinanti in acque reflue destinate al trattamento all'esterno della struttura;<br>
- <b>trasferimenti fuori sito di rifiuti</b> (in tonnellate per anno): di rifiuti pericolosi, se si superano le 2t/a, di non pericolosi se si superano le 2000t/a, con obbligo, in caso di trasferimenti transfrontalieri, di fornire i dati dei ricevitori.<br><br>
Le informazioni contenute nel PRTR nazionale riguardano i <b>complessi produttivi che ricadono nel campo di applicazione del regolamento E-PRTR e le emissioni di inquinanti in aria, acqua e suolo, i trasferimenti fuori sito di inquinanti nelle acque reflue e i trasferimenti fuori sito di rifiuti prodotti dagli stessi</b>.<br>
Le informazioni del Registro PRTR sono raccolte attraverso una comunicazione (denominata dichiarazione PRTR) che i complessi che svolgono una o più attività dell’Allegato I del Regolamento E-PRTR sono tenuti a presentare annualmente. <br><br><br>
<b>1.1. <u>Gli Allegati al decreto</b></u><br><br>
Due sono gli allegati al D.P.R. n. 157/2011: <br>
1) l’<b>Allegato I</b> è dedicato al Rapporto di valutazione della qualità della dichiarazione PRTR; indica (ai sensi dell’articolo 3, comma 3, secondo capoverso, del D.P.R. n. 157/2011), i criteri e il formato per la valutazione della qualità delle dichiarazioni e lo schema per la compilazione del rapporto di valutazione;<br><br>
2) l'<b>Allegato II</b> riporta le <b>“Linee guida e il Questionario per la dichiarazione PRTR”</b>, stabilisce il formato, i contenuti, e la modalità della dichiarazione PRTR e si compone a sua volta di due parti, le linee guida per la dichiarazione PRTR e il questionario per la dichiarazione PRTR.<br><br><br>
<b>1.2. <u>Le Autorità competenti </b></u></font><br><BR>
Ai sensi dell’art. 3, comma 1 del D.P.R. n. 157/2011, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) è l’autorità competente per gli adempimenti di cui all'art. 5, comma 1 del regolamento E-PRTR. In tale compito il Ministero di avvale dell'Istituto Superiore per Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).<br><br>
Il successivo comma 2 dell’art. 3 pecisa che le autorità competenti alla valutazione della qualità dei dati forniti dai gestori sono: <br>
a) per i complessi in cui almeno un impianto svolge un'attività di cui all'allegato VIII al D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 (c.d. “terzo decreto correttivo” al D.Lgs. n. 152/2006 in materia di AIA), la o le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento di autorizzazione; <br>
b) per i complessi non compresi nella lettera a), la stessa autorità da questa prevista, salvo diversa indicazione della Regione o della Provincia autonoma in cui il complesso è localizzato.<br><br>
Entro il <b>30 settembre di ogni anno</b>, le suddette autorità (diverse dal MATTM) trasmettono all'ISPRA (<i>Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale</i>) un rapporto di valutazione della qualità dei dati forniti dai gestori, per quanto attiene alla loro completezza, esattezza e conformità all'allegato II al D.P.R. n. 157/2011. <br>
Il rapporto di valutazione deve uniformarsi ai criteri e al formato indicati nell'allegato I al D.P.R. n. 157/2011.<br><br>
Ai sensi dell’art. 7, comma 2 del Regolamento E-PRTR, gli Stati membri devono fornire alla Commissione tutti i suddetti dati mediante trasferimento elettronico: in questo caso l'autorità competente è il MATTM che invia ogni anno alla Commissione europea, entro i termini previsti dallo stesso articolo, i dati che, previa verifica, l'IPSRA gli comunica entro il 31 gennaio di ogni anno. <br>
L'ISPRA dovrà, quindi, predisporre una relazione di sintesi – da inviare anch’essa entro il 31 gennaio di ogni anno – dei rapporti di valutazione trasmessi dalle Autorità competenti.<br><br><br>
<b>1.3. <u>Gli obblighi dei gestori</b></u></font><br><BR>
Entro il <b>30 aprile di ogni anno</b>, il gestore tenuto agli obblighi di comunicazione, di cui all'art. 5 del regolamento (CE) n. 166/2006, invia le informazioni richieste con riferimento all'anno precedente all'ISPRA e all’autorità competente di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b) del D.P.R. n. 157/2011. <br>
Con la stessa procedura il gestore può, entro il <b>30 giugno dello stesso anno</b>, modificare o integrare la comunicazione.<br><br>
La dichiarazione E-PRTR deve essere presentata <b>esclusivamente in via telematica</b>, mediante il collegamento al sito <i>www.eprtr.it</i> e firmando elettronicamente, con smart card o business key, i dati oggetto di comunicazione.<br>
Con la spedizione telematica la comunicazione viene trasmessa automaticamente all'ISPRA e all'Autorità competente locale, che deve provvedere alla validazione dei dati trasmessi.<br><br><br>
<b>1.4. <u>La pubblicità dei dati e sensibilizzazione</b></u></font><br><BR>
Il MATTM e l'ISPRA devono assicurare, nel rispetto del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195, e conformemente a quanto stabilito dalla Commissione europea, l'accesso del pubblico ai dati in materia di inquinanti. <br>
A tale fine il comma 2 dell’art. 5, D.P.R. n. 157/2011, ha istituito il “Registro nazionale dei rilasci e dei trasferimenti di inquinanti” aperto alla consultazione elettronica. <br>
Tale registro è gestito e aggiornato annualmente dall'ISPRA (<i>Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale</i>), il quale, insieme al Ministero dell'Ambiente, deve promuovere la sensibilizzazione del pubblico riguardo sia al Registro europeo 166/2006 e sia al nuovo Registro nazionale in parola, garantendo la disponibilità di assistenza per la consultazione e l'utilizzo delle informazioni in essi contenute: il formato, i contenuti e le modalità per una più ampia diffusione tra il pubblico del Registro nazionale saranno stabiliti da un futuro decreto del MATTM.<br><br> <br>
<b>1.5. <u>Sanzioni</b></u></font><br><BR>
L'articolo 30 (<i>Ulteriori disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 166 del 2006 relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE</i>), commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 46/2014 (<i>Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento</i>) stabilisce quanto segue:<br>
- E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria <b>da euro 5.000 a euro 52.000 il gestore che omette di effettuare nei tempi previsti le comunicazioni</b> di cui all'articolo 4, comma 1, del D.P.R. n. 157/2011;<br>
- E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria <b>da euro 5.000 a euro 26.000 il gestore che omette di rettificare eventuali inesattezze della comunicazione</b> di cui all'articolo 4, comma 1, del citato D.P.R. n. 157/2011, nei tempi e con le modalità ivi indicate.<br><br>
</td></tr>
</table><br>
<table width='100%' border=3>
<tr>
<th colspan=2 bgcolor=#dddddd>
<center><b>APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI
</b></center>
</th>
</tr>
<tr>
<td valign='top' bgcolor=#CCFFCC><br>
. Se vuoi <b>visitare il sito dell'ISPRA</b>, clicca <a href =' http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/Aria/emissioni-in-atmosfera/registri-delle-emissioni '> <b>QUI.</a></b><br><br>
. Se vuoi <b>accedere al portale del registro</b>, clicca <a href =' http://www.eprtr.it/homepage.asp '> <b>QUI.</a></b><br><br>
. Se vuoi <b>accedere al portale PRTR della Comunità europea</b>, clicca <a href =' http://prtr.ec.europa.eu/'> <b>QUI.</a></b><br><br>
. Se vuoi <b>accedere al portale dell'AGENZIA EUROPEA DELL'AMBIENTE</b>, clicca <a href ='https://www.eea.europa.eu/it/pressroom/newsreleases/inquinamento-il-nuovo-registro-europeo-rende-accessibili-al-pubblico-le-informazioni-sulle-emissioni-degli-impianti-industriali-in-europa '> <b>QUI.</a></b><br><br>
</td>
</tr>
</table><br>
<table width='100%' border=3>
<tr>
<th bgcolor=#dddddd>
<center><b>APPENDICE NORMATIVA </b></center>
</th>
</tr>
<tr>
<td bgcolor=#ffffcc><br>
. <a href="files/neuropea/2006_166_Reg_CE.pdf" target=_new><img src="images/pdf.gif" border=0> <b>REGOLAMENTO (CE) N. 166/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 18 gennaio 2006</b> relativo all’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio.</a> <br><br>
. <a href="files/ambiente/2011_157_GU.pdf" target=_new><img src="images/pdf.gif" border=0> <b>D.P.R. 11 luglio 2011, n. 157</b>: Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE. (<i>Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale</i>).</a> <br>
. <a href="files/ambiente/2011_157.pdf" target=_new><img src="images/pdf.gif" border=0> <b>D.P.R. 11 luglio 2011, n. 157</b>: Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE. (<i>Testo pubblicato sull'edizione online della Gazzetta Ufficiale</i>). </a> <br><br>
. <a href="files/ambiente/2014_46.pdf" target=_new><img src="images/pdf.gif" border=0> <b>D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 46</b>: Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa
alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione
integrate dell’inquinamento)..</a> <br><br>
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Date 2011-10-01 23:52:11