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Content Category #5
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<b>COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (C.O.V.) - COMUNICAZIONE ANNUALE AL MINISTERO DELL'AMBIENTE</b>
<table width='100%' border=3>
<tr>
<TH align='center' bgcolor='#dddddd'>
<b> I COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (C.O.V.) </b> <BR>
</th>
</tr>
<tr>
<td><br>
<font class='special'><B>1. <U>I composti organici volativi (COV) </FONT></b></u><br><br>
I composti organici volatili (COV) o VOC (dall'inglese "Volatile Organic Compounds") includono gruppi diversi di sostanze chimiche con comportamenti fisici e chimici diversi. <br>
Si classificano come COV, infatti, sia gli idrocarburi contenenti carbonio ed idrogeno come unici elementi (alcheni e composti aromatici) sia composti contenenti ossigeno, cloro o altri elementi tra il carbonio e l'idrogeno, come gli aldeidi, eteri, alcool, esteri, clorofluorocarburi (CFC) ed idroclorofluorocarburi (HCFC). Vengono definiti composti organici volatili tutti i composti che presentano, in condizioni ambiente, una pressione di vapore maggiore uguale di 1.3 hPa.<br><br>
L'art. 2, comma 1, lett. f) (ora abrogato dal D. Lgs. n. 152/2006) definiva <b>«composto organico volatile (COV)»</b>: qualsiasi composto organico che abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore, oppure che abbia una volatilità corrispondente in condizioni particolari di uso. <br>
Ai fini di tale decreto, è considerata come un COV la frazione di creosoto che alla temperatura di 293,15 K ha una pressione di vapore superiore a 0,01 kPa.<br><br>
Si tratta di elementi appartenenti alla grande categoria dei composti volatili organici (cioè contenenti carbonio), spesso caratterizzati da odori pungenti e a cui fanno capo almeno un migliaio di sostanze. <br>
Molto utilizzati nella composizione dei più disparati prodotti industriali, i COV sono presenti in numerosi materiali da costruzione e per finitura, dai quali vengono successivamente rilasciati per lenta emissione.<br>
Normalmente sono rilevabili nell’aria interna associati fra loro in miscele complesse.<br><br><br>
<b>1.1.<u>Le fonti di emissione </b></u><br><br>
I COV sono contenuti in vari prodotti e materiali presenti in casa.
Possono liberarsi dai materiali di costruzione per periodi da qualche mese a qualche anno: schiume isolanti, pitture, moquette, linoleum, vernici, legni della carpenteria o dei pavimenti, ecc.
Le bombolette spray (insetticidi, cosmetici, ecc.), le colle, i prodotti di pulizia (detergenti, decapanti, smacchiatori, diluenti, alcool da ardere, acqua ragia, ecc.), costituiscono delle fonti permanenti d'emissione di COV. <br>
Il loro impiego comporta un'emissione istantanea di COV nell'atmosfera.<br>
I processi di combustione e la cottura degli alimenti producono COV.<br>
La loro concentrazione è inoltre incrementata dal fumo di tabacco nell'ambiente.<br><br><br>
<b>1.2. <u>Caratteristiche </b></u><br><br>
Tutti i COV hanno la proprietà comune d'evaporare facilmente a temperatura ambiente, e di diffondersi nell'aria sotto forma di gas.<br>
La concentrazione dei COV all'interno delle abitazioni è generalmente superiore a quella dell'ambiente esterno.<br>
Alcuni sondaggi recentemente effettuati a Ginevra hanno rilevato che alcuni edifici presentano una concentrazione superiore al limite fissato dalla legge svedese di 1 mg/m3 (la Svizzera non ha ancora legiferato in questo settore).<br>
In casa è possibile accorgersi subito di una forte presenza di COV grazie al loro forte odore, spesso anche pungente.<br><br><br>
<b>1.3. <u>Tossicologia, sintomi </b></u><br><br>
Il contatto con i COV avviene principalmente attraverso le vie respiratorie. Ma anche un contatto cutaneo con prodotti ricchi in COV o con tessuti da essi contaminati (biancheria, lenzuola) può essere la causa di problemi alla salute, provocando principalmente irritazioni alla pelle o reazioni allergiche.<br>
In caso di esposizione, i rischi maggiori li corrono i bambini piccoli, in quanto il loro apparato respiratorio non è ancora completamente sviluppato e quindi più sensibile rispetto a quello degli adulti.<br>
In caso di un'esposizione acuta, vale a dire di una forte concentrazione durante un istante relativamente breve, i COV provocano irritazioni alle vie respiratorie e digestive, agli occhi e possono inoltre comportare delle reazioni allergiche. I soggetti contaminati possono pure denotare disturbi neurologici, disturbi che si traducono in mal di testa, sentimenti d'ubriachezza, vertigini o nausea.<br>
Il benzene è considerato sostanza cancerogena, quindi, in caso d'esposizione cronica, può indurre la formazione di diverse forme tumorali.<br><br><br>
<font class='special'><B>2. <U>D. Lgs. n. 161/2006 - La dichiarazioni sull'immissione sul mercato di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria</FONT></b></u><br><br>
<b>2.1. <u>Gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 161/2006 e dal D. Lgs. n. 33/2008 - Comunicazione entro il 1° marzo di ogni anno</b></u><br><br>
Il <b>Decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161</b>, come successivamente modificato dal <b>Decreto legislativo 14 febbraio 2008, n. 33</b>, prevede, all'articolo 5, che i soggetti che immettono sul mercato i prodotti elencati nell'allegato I al medesimo Decreto devono, per il tramite delle Camere di Commercio, trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, <b>entro il 31 marzo 2008 e, successivamente, entro il 1° marzo di ciascun anno</b>, i dati e le informazioni previsti all'allegato III-bis, riferiti all'anno civile precedente.<br>
Si ricorda che ai sensi del citato decreto legislativo si intende per <i>“immissione sul mercato” </i>qualsiasi atto di messa a disposizione del prodotto per i terzi, a titolo oneroso o a titolo gratuito; rientrano nella definizione anche la messa a disposizione del prodotto per gli intermediari, per i grossisti, per i rivenditori finali o per gli utenti e l'importazione del prodotto nel territorio doganale comunitario.<br><br><br>
<b>2.2. <u>Soggetti obbligati</b></u><br><br>
In base a quanto disposto dall’art. 2, comma 1, lett. o), del citato D.Lgs. n. 161/2006, per <b>"immissione sul mercato"</b> si intende<i> “qualsiasi atto di messa a disposizione del prodotto per i terzi, a titolo oneroso o a titolo gratuito; rientrano nella presente definizione anche la messa a disposizione del prodotto per gli intermediari, per i grossisti, per i rivenditori finali [o gli utenti] e l'importazione del prodotto nel territorio doganale comunitario”</i>.<br>
Dal 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011), per effetto delle modificazioni apportate al citato art. 2, comma 1, lett. o, del D. Lgs. 161/2006 dall’art. 40, comma 7, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, le parole <i>"o per gli utenti"</i> vengono soppresse e pertanto, <b>i soggetti che vendono prodotti ai consumatori finali non devono più presentare la dichiarazione C.O.V.</b>.<br><br>
Sono esclusi i soggetti che versano contributi di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 540 del 29 ottobre 1999, ai quali incombe l'obbligo di comunicare i dati richiesti solo alla Stazione Sperimentale per le Industrie degli Oli e dei Grassi (SSOG) collegandosi al sito www.ssog.it e non anche alle Camere di Commercio.<br><br>
. Se vuoi <b>accedere al sito</b>, clicca <a href =' http://www.innovhub-ssi.it/web/stazione-sperimentale-per-gli-oli-e-i-grassi/home/ '> <b>QUI.</a></b><br><br><br>
<b>2.3. <u>Struttura della comunicazione</b></u><br><br>
La comunicazione relativa all'immissione sul mercato di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria si articola nelle seguenti Sezioni:<br><b>
• Sezione anagrafica,<br>
• Sezione prodotti immessi sul mercato</b>.<br><br>
<b>ATTENZIONE </b>- I soggetti che versano i contributi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 Ottobre 1999 n. 540 devono inviare i loro dati unicamente alla Stazione Sperimentale per le industrie degli Oli e dei Grassi (SSOG) collegandosi al sito <i>www.ssog.it</i>.<br><br><br>
<b>2.4. <u>Modulistica e istruzioni per la compilazione</b></u><br><br>
La comunicazione relativa all'immissione sul mercato di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria si può compilare <b>solo su modulistica cartacea</b>.<br>
La modulistica viene messa a disposizione dalle Camere di Commercio a chiunque ne faccia richiesta e sarà disponibile nei siti Internet del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di Unioncamere e di Ecocerved.<br><br>
La comunicazione <b>non è soggetta ad imposta di bollo né al pagamento di diritti di segreteria</b>.<br><br>
Ogni dichiarazione C.O.V. deve essere spedita in busta chiusa <b>esclusivamente a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento</b> al seguente indirizzo:<br><b>
Raccolta Dati D.LGS. 161/2006 - Camera di Commercio
c/o Ecocerved Scarl<br>
Casella Postale 843<br>
35122 Padova Centro (PD)</b>.<br><br>
Sulla busta deve essere riportata la dicitura <b><i>"Raccolta dati articolo 5 D.Lgs. 161/2006"</b></i> nonché l'indicazione del Codice Fiscale, Ragione sociale e indirizzo completo dell'impresa mittente.<br><br>
La comunicazione <b>non è soggetta a imposta di bollo né al pagamento di diritti di segreteria</b>.<br><br>
</td>
</tr>
</table><br>
<table width='100%' border=3>
<tr>
<th colspan=2 bgcolor=#dddddd>
<center><b>MODULISTICA
</b></center>
</th>
</tr>
<tr>
<td valign='top' bgcolor=#CCFFCC><br>
. Per <b>scaricare il MODULO PER LA COMUNICAZIONE</b>, clicca <a href =' http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/inquinamento_atmosferico/cov_modulistica_composti_organici.pdf '<b>QUI</a></b><br><br>
. Per <b>scaricare le ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE</b>, clicca <a href =' http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/inquinamento_atmosferico/cov_istruzioni_compilazione_pitture.pdf '<b>QUI</a></b><br><br>
</td>
</tr>
</table><br>
<table width='100%' border=3>
<tr>
<th colspan=2 bgcolor=#dddddd>
<center><b>APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI
</b></center>
</th>
</tr>
<tr>
<td valign='top' bgcolor=#CCFFCC><br>
. Per <b>maggiori informazioni e per visitare il sito ECOCERVED</b>, clicca <a href =' http://www.ecocerved.it/Istruzioni/COV_Composti_Organici_Volatili '<b>QUI</a></b><br><br>
. Per <b>scaricare una scheda elaborata dal Ministero della Salute</b>, clicca <a href =' http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_283_ulterioriallegati_ulterioreallegato_3_alleg.pdf '<b>QUI</a></b><br><br>
</td>
</tr>
</table><br>
<table width='100%' border=3>
<tr>
<th colspan=2 bgcolor=#dddddd>
<center><b>APPENDICE NORMATIVA</b></center>
</th>
</tr>
<tr>
<td colspan=2 bgcolor=#ffffcc><br>
. <a href='files/neuropea/2004_42_Dir_CE.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004</b>, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE.</a> <br><br>
. <a href='files/ambiente/2006_161.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>D. Lgs. 27 marzo 2006, n. 161</b>: Attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria.</a> <br><br>
. Se vuoi <b>scaricare il testo aggiornato del D.Lgs. n. 161/2006 direttamente dal sito NORMATTIVA</b>, clicca <a href =' http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2006-05-02&atto.codiceRedazionale=006G0179¤tPage=1 '> <b>QUI.</a></b><br><br><br>
. <a href='files/ambiente/2008_33.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>D. Lgs. 14 febbraio 2008, n. 33</b>: Modifiche al decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, recante attuazione della direttiva 2004/42/CE per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonche' in prodotti per la carrozzeria.</a> <br><br>
</td>
</tr>
</table><br>
Tutti i documenti elencati sono <span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">realizzati in formato PDF</span>; per consultarli occorre installare sul proprio PC il software Adobe Reader <a href="http://www.adobe.com/it/products/acrobat/readstep2.html" target=_blank><img style="border: none;" src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_adobe_reader.gif" alt="Scarica Adobe Reader" /></a>
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Date 2011-02-28 17:16:20