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<B>COMMERCIO, SOMMINISTRAZIONE E TURISMO - LA SOPPRESSIONE DEL REGISTRO ESERCENTI IL COMMERCIO - REC</B>


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<b> LA SOPPRESSIONE DEL REGISTRO DEGLI ESERCENTI IL COMMERCIO - RECA</b> <BR>
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<font class='special'><B><U>IL REGISTRO DEGLI ESERCENTI IL COMMERCIO</font></b></u><br><br>

Il <b>Registro esercenti il commercio (REC) </b>, istituito con la Legge 426/71, era un pubblico registro, tenuto dalla Camera di Commercio, nel quale dovevano, inizialmente, iscriversi tutti coloro che, individualmente o in società, intendevano svolgere una attività commerciale, sia all’ingrosso che al dettaglio in sede fissa o in forma itinerante e su aree pubbliche, ovvero una attività di somministrazione di alimenti e bevande o di gestione di imprese turistiche. <br><br>

La soppressione del Registro degli esercenti il commercio è avvenuta con varie scadenze che ora andiamo ad illustrare.<br><br><br>


<font class='special'><B><U>24 APRILE 1999 - LA SOPPRESSIONE DEL REGISTRO DEGLI ESERCENTI IL COMMERCIO PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI</font></b></u><br><br>

Il <b>Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114</b>, portante la legge di riforma del commercio, <b>a partire dal 24 aprile 1999</b> (un anno dopo l'entrata in vigore della riforma), ha <b>abolito l´obbligo di iscrizione al R.E.C. per chiunque voglia intraprendere un´attività commerciale</b>.<br>

Pertanto, a decorrere <b>dal 24 aprile 1999</b> non è più prevista l'iscrizione nel Registro Esercenti il Commercio (REC) per esercitare l'attività di commercio al minuto, compreso il commercio su aree pubbliche, e per l'attività di ingrosso. <br>
Bisogna ricordare che, con la riforma del commercio, le specializzazioni merceologiche sono state ridotte a due: <b>settore alimentare e settore non alimentare</b>. <br>
Per il settore non alimentare è necessario possedere solo i requisiti morali, mentre per il commercio di prodotti alimentari è invece necessario possedere appositi requisit anche di carattere professionale.<br>

La verifica dei requisiti morali ed eventualmente professionali veniva effettuata direttamente dai Comuni nel cui terriutorio si intendeva esercitare l'attività, oppure dal Comune di residenza o della sede legale della società se si voleva esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante. <br>

Per quanto riguarda il commercio all'ingrosso, la verifica dei requisiti morali ed eventualmente professionali (necessaria solo per la vendita di prodotti del settore alimentare) viene effettuata dalla Camera di Commercio quando la ditta si iscrive nel Registro imprese. <br>
Per l'attività di commercio all'ingrosso non è infatti necessaria alcuna autorizzazione o comunicazione al Comune. <br><br>

L´obbligo di iscrizione al R.E.C. <b>rimane, per ora, soltanto per l´attività di somministrazione di alimenti e bevande</b> (bar, ristoranti, pizzerie, mense ecc.) regolata dalla legge 25 agosto 1991 n. 287 e per le imprese turistiche.<br><br><br>


<font class='special'><B><U>5 MAGGIO 2001 - LA SOPPRESSIONE DEL REGISTRO DEGLI ESERCENTI IL COMMERCIO PER LE IMPRESE TURISTICHE</font></b></u><br><br>

A decorrere <b>dal 5 maggio 2001</b>, data di entrata in vigore della Legge n. 135 del 29 marzo 2001, che ha riformato la legislazione nazionale del turismo, è stata soppressa la “Sezione speciale Imprese turistiche” del Registro esercenti il commercio. <br>
Pertanto, l’esercizio dell’attività di impresa ricettiva (alberghi, campeggi, ecc.) è subordinato al possesso della sola autorizzazione (o ad una denuncia d’inizio attività) rilasciata dal Sindaco del Comune nel cui territorio è ubicato l’esercizio ed all’iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge n. 135 del 2001, l'iscrizione al Registro delle imprese, costituisce condizione per l'esercizio dell'attività turistica.
Si dovrà, in ogni caso, fare riferimento alle singole leggi regionali in materia di turismo.
L’esercizio di tale attività abilita ad effettuare, unitamente all'attività ricettiva, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.<br><br>

L´obbligo di iscrizione al R.E.C. <b>rimane, per ora, soltanto per l´attività di somministrazione di alimenti e bevande</b> (bar, ristoranti, pizzerie, mense ecc.) regolata dalla legge 25 agosto 1991 n. 287.<br><br><br>


<font class='special'><B><U>4 LUGLIO 2006 - LA SOPPRESSIONE DEFINITIVA E COMPLETA DEL REGISTRO DEGLI ESERCENTI IL COMMERCIO</font></b></u><br><br>

L'<b>articolo 3, del D.L. 4 luglio 2003, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248</b>, ha previsto, per il commercio e per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, la <b>soppressione di qualsiasi tipo di iscrizione in registri abiltanti</b>.<br>
Pertanto, <b>a decorrere dal 4 luglio 2006</b>, il Registro degli esercenti il commercio <b>risulta definitivamente soppresso</b>.<br><br>

Su tale argomento il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la <b>Circolare n. 3603/C del 28 settembre 2006</b>, il cui testo viene riportato nei riferimenti normativi.<br><br>

Ricordiamo, infine, che l'art. 71, comma 6, del D. Lgs. 26 Marzo 2010, n. 59 ( Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), ha abrogato l'art. 2 della Legge 25 agosto 1991 n. 287, che permetteva l'espletamento degli esami di somministrazione presso le Camere di Commercio. <br>
Il requisito professionale per l'apertura dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, pertanto, rimane fissato nel superamento dei corsi o nell'eventuale titolo di studio abilitativo.<br><br>

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<center><b>RIFERIMENTI NORMATIVI </b></center>
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. <a href="files/commercio/1998_114.pdf" target=_new><img src="images/pdf.gif" border=0>
<b>D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114</b>: Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59. (<i>Testo aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dall'art. 85 del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 - In vigore dal 8 maggio 2010</i>).</a> <br><br>

. <a href='files/commercio/2006_3603_Circ_MSE.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale Commercio, Assicurazioni e Servizi - Circolare n. 3603/C del 28 settembre 2006</b>: Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248. Artt. 3, 4 e 11. Circolare esplicativa. </a><br><br>


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</table><br>

Tutti i documenti elencati sono <span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">realizzati in formato PDF</span>; per consultarli occorre installare sul proprio PC il software Adobe Reader <a href="http://www.adobe.com/it/products/acrobat/readstep2.html" target=_blank><img style="border: none;" src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_adobe_reader.gif" alt="Scarica Adobe Reader" /></a>



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Date 2010-10-01 16:38:00



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