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<b>LEGGE N. 241 DEL 1990 - LE SUCCESSIVE MODIFICHE E LE PROBLEMATICHE CONNESSE</B>


<table width='100%' border=3>
<tr>
<TH align='center' bgcolor='#dddddd'>
<b> LE PIU' RECENTI MODIFICHE APPORTATE ALLA LLA LEGGE N. 241 DEL 1990<BR>LE PROBLEMATICHE CONNESSE</b> <BR>
</th>
</tr>
<tr>
<td><br>

<font class="special"><B>1. <u>21 FEBBRAIO 2005 - LE MODIFICHE APPORTATE DALLA LLA LEGGE N. 15 DEL 2005</u></B><br><br></FONT>

E' stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 42 del 21 febbraio 2005 la <b>Legge 11 Febbraio 2005, n. 15</b> concernente <i>"Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa"</i>. <br>
Il provvedimento è entrato in vigore l'8 marzo 2005.<br><br>

. Se vuoi <b>scaricare il testo aggiornato della legge n. 241 del 1990</b>, clicca <a href =' https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=423 '> <b>QUI.</a></b><br><hr><br>

<font class="special"><B>2. <U>14 MAGGIO 2005 - LE MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE N. 80 DEL 2005</U></B><BR><BR></FONT>

E’ stata pubblicata, nel Suppl. Ord. n. 91, alla G.U. n. 111 del 14 maggio 2005, <b>la legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del D.L. 16 marzo 2005, n. 35,</b> recante <i>”Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonche' per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali”</i></b>.<br>
Il decreto-legge, nel dettare misure per rilanciare la competitività delle imprese, aveva toccato vari argomenti, tra cui quello dell'ampliamento delle ipotesi nelle quali può essere iniziata una attività senza richiedere alla Pubblica Amministrazione alcun tipo di provvedimento autorizzatorio, quali: licenze, autorizzazioni, nulla-osta o altro, riscrivendo il solo articolo 19 della legge n. 241 del 1990.<br>
<b>La legge di conversione ha provveduto ad apportare ulteriori modifiche alla legge n. 241/1990, modificando, oltre all'art. 19, anche gli articoli 2, 18, 20, 21 e 25</b>, lasciando aperti molti problemi.<br>
<b>La legge è entrata in vigore il 15 maggio 2005</b>. <br>
In merito all’applicabilità delle disposizioni dettate dal nuovo articolo 19 alle iscrizioni in Albi e Ruoli tenuti dalla Camera di Commercio, il Ministero delle attività produttive, con la <b>Circolare n. 3588/C del 8 luglio 2005</b>, ha precisato che le stesse non sottostanno alla disciplina dell’articolo 19, ma continuano ad essere disciplinate dall’art. 20 della legge n. 241/1990 (silenzio-assenso).<br><br>

. Se vuoi <b>scaricare il testo aggiornato della legge n. 241 del 1990</b>, clicca <a href =' https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=423 '> <b>QUI.</a></b><br><br>

- Si riporta un breve commento, a cura di <b>Claudio Venturi</b>, dal titolo: <br>
. <a href="files/camcom/2005_80_Art_3_Comm.pdf" target=_new><img src="images/pdf.gif" border=0> <b>La legge sulla competitività e gli interventi sulla legge n. 241 del 1990</b>. </a><br><br>

- Se vuoi consultare un <b>documento elaborato dall'Ufficio legislativo della Regione Emilia-Romagna sulle modifiche apportate alla legge n. 241/1990 dalle leggi n. 15/2005 e n. 80/2005</b>, clicca
<a href=" http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/docgiur/NormativaStatale/Approfondimenti_statali/L15_05az_amm.pdf "><b>QUI </a></b><br><hR><br>


<font class="special"><b>3. <u>19 GIUGNO 2009 - LE MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE N. 69 DEL 2009</FONT></b></u> <br><br>

In data 19 giugno 2009, sul Supplemento Ordinario n. 95, alla Gazzetta Ufficiale n. 140, è stata pubblicata la <b>legge 18 giugno 2009, n. 69</b>, recante<b><i> "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonchè in materia di processo civile"</b></i>.<br>
La legge n. 69/2009, che enterà<b> in vigore il 4 luglio 2009</b>, contiene una serie di norme volte a regolare il potere normativo del Governo. <br><br><br>

<b>A. <u>La semplificazione normativa</b></u><br><br>

<b><u>Articolo 3</b></u><br>
L’articolo 3, aggiungendo l’art. 13-bis alla legge 23 agosto 1988, n. 400, introduce alcuni principi relativi alla chiarezza dei testi normativi. <br>
Ad esempio viene previsto che ogni norma che sostituisce, modifica o abroga norme vigenti deve indicare espressamente le norme interessate dalla novella. <br>
In caso di rinvio ad altre norme è necessario indicare il testo oppure la materia cui si vuole fare riferimento. <br>
Vi sarà un aggiornamento periodico dei codici e dei testi unici. <br><br>

<b><u>Articolo 4</b></u><br>
L’articolo 4 apporta varie modifiche all’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, di semplificazione e riassetto normativo per il 2005, che ha introdotto il cosiddetto meccanismo del “taglia-leggi”. <br>
Entro il 2009 il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali pubblicate prima del 1° gennaio 1970 che restano in vigore. <br>
Decorso un anno dalla scadenza del termine, le disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi sono abrogate. <br><br>

<b><u>Articolo 5</b></u><br>
Per quanto riguarda il potere regolamentare del Governo, l’articolo 5, nel modificare l’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevede per tutti gli schemi di regolamenti di delegificazione il parere delle commissioni parlamentari competenti in materia, oltre a quello del Consiglio di Stato, il riordino periodico delle disposizioni regolamentari e la ricognizione delle norme che sono state oggetto di abrogazioni implicite o espresse e di quelle che hanno esaurito la loro funzione. <br>
È prevista la possibilità per il Governo di demandare la redazione degli schemi dei testi unici al Consiglio di Stato. <br><br><br>

<b>B. <u> Le modifiche alla legge n. 241/1990, sul procedimento amministrativo</b></u><br><br>

Il provvedimento in esame contiene, inoltre, alcune modifiche alla legge generale sul procedimento amministrativo, la legge 7 agosto 1990, n. 241. <br>
All'interno della legge n. 69/2009 vi sono quattro articoli (7, 8, 9 e 10), che vanno a modificare gli articoli 1, 2, 14-ter, 16, 19, 20, 22, 25 e 29 la legge n. 241 del 1990.<br><br>

<b><u>Articolo 7</b></u><br>
L’articolo 7, sostituendo integralmente l’articolo 2 della L. n. 241/1990, conferisce maggiore certezza dei tempi di conclusione del procedimento amministrativo. <br>
In via generale il procedimento deve concludersi <b>entro trenta giorni</b>, salvo che non sia previsto un termine diverso, e comunque non superiore a novanta giorni.
Per particolari materie, tenuto conto della natura degli interessi pubblici tutelati e delle complessità del procedimento, può essere previsto un termine più lungo di novanta giorni ma comunque non superiore a centottanta. <br>
Viene poi aggiunto un nuovo articolo, l’articolo 2-bis sulla conseguenza per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento. <br>
In caso di conclusione del procedimento oltre i termini previsti, le pubbliche amministrazioni sono tenute al <b>risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa</b>. <br>
Le relative controversie sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. <br>
Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni. <br><br>

<b><u>Articolo 8</b></u><br>
L’articolo 8 è rubricato “<i>Certezza dei tempi in caso di attività consultiva e valutazioni tecniche</i>” e va a modificare l’articolo 16 della L. n. 241/1990.
La certezza dei termini procedimentali è garantita anche qualora si tratti di attività consultiva e valutazioni tecniche. In questi casi il parere deve essere espresso <b>entro venti giorni dalla richiesta</b>. <br>
In caso di decorrenza del termine senza che il parere sia stato comunicato, se il parere è obbligatorio l’amministrazione richiedente ha facoltà di procedere indipendentemente dall’espressione del parere; se il parere è facoltativo l’amministrazione richiedente ha l’obbligo di procedere anche se non ha ricevuto il parere. <br><br>

<b><u>Articolo 9</b></u><br>
L’articolo 9 - rubricato <i>"Conferenza di servizi e silenzio assesno"</i> - contiene, ai commi 1 e 2, la <b>riforma della conferenza di servizi</b>, con la modifica dell’art. 14-ter della L. n. 241/1990, e, ai commi dal 3 al 7, del <b>silenzio assenso</b>, con la modifica dell’art. 19 della medesima legge. <br>
Per il primo aspetto viene consentita la partecipazione alla conferenza di servizi, senza diritto di voto, di alcune categorie di soggetti interessati al progetto all’esame della conferenza. <br>
Per quanto riguarda il silenzio assenso, nel caso in cui la dichiarazione di inizio di attività abbia ad oggetto l’esercizio di attività di impianti produttivi di beni e servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE, compresi gli atti che dispongono l’iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante, <b>l’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della dichiarazione all’amministrazione competente</b>.<br><br>

<b><u>Articolo 10</b></u><br>
L’articolo 10 modifica gli articoli 22 e 29 della legge n. 241/1990, che riguardano, rispettivamente, l’acceso ai documenti amministrativi e l’ambito di applicazione della legge medesima, che viene estesa alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all’esercizio delle funzioni amministrative. <br>
Le regioni e gli enti locali, inoltre, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela. <br><br>

Sulle novità introdotte dalla legge n. 69/2009, che riguardano i termini dei procedimenti amministrativi e le sanzioni per i ritardi nell'emanazione dei provvedimenti, segnaliamo un articolo di Federico Gavioli, tratto da: <i>Azienditalia Finanza & Tributi, n. 20/2009</i>.<br><br>

Si riporta il testo dell'articolo:<br>
. <a href='files/studi/Proc_Ammvo_Novita_Legge_69_2009_Gavioli.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>Le novità contenute nella legge n. 69/2009</b>. </a><br><br><br>

<b>C. <u> Le modifiche al D. Lgs. n. 85/2005 - Codice dell'Amministrazione digitale</b></u><br><br>

. Se vuoi <b>approfondire l’argomento e scoprire le modifiche apportate al Codice dell'amministrazione digitale</b>, clicca <a href =' https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=237 '> <b>QUI.</a></b><br><br><br>

<b>D. <u>RIFERIMENTI NORMATIVI</b></u><br><br>

Proponiamo una <b>scheda comparativa</b> delle modifiche che vengono proposte agli articoli 1, 2, 14-ter, 16, 19, 20, 22, 25 e 29 della legge n. 241 del 1990, dagli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.<br>
<b>Il testo della legge n. 241/1990, nella sua redazione aggiornata, viene riportato nell'Appendice normativa</b>.<br><br>

- Si riporta il:<br>
. <a href='files/sempl/1990_241_Mod_2009.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>Testo degli articoli della legge n. 241/1990, che vengono modificati dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69</b>.</a><br><br>

- Si riporta, inoltre, il testo della legge n. 69/2009, completo dell'Allegato 1 (che modifica l’allegato 1 annesso al D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9):<br>
. <a href='files/Archivio/2009_69.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>Legge 18 giugno 2009, n. 69</b>: Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. (<i> In vigore dal 4 luglio 2009</i>).</a><br><br>

- Si riporta il testo della:<br>
. <a href='files/Archivio/2009_69_Relazione_Illustrativa.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>Relazione illustrativa alla Legge di semplificazione e riordino normativo 2009</b>. </a><br><hr><br>

<font class="special"><b>4. <u>12 GENNAIO 2010 - Pubblicate le LINEE GUIDA per l'attuazione dell'art. 7 della legge n. 69/2009 - Rideterminazione dei
termini procedimentali e responsabilità dirigenziale
e di grave e ripetuta inosservanza dell’obbligo di provvedere entro i termini fissati da ciascun
procedimento.</FONT></b></u><br><br>

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 2010, il <B>decreto 12 gennaio 2010</B>, con il quale sono state approvare le linee guida per l’attuazione dell’art. 7 della legge n. 69/2009.<BR>
Il presente atto di indirizzo detta alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali le linee guida per l’attuazione dell’articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, con la finalità di fornire i <B>criteri d’azione per la predisposizione degli schemi di regolamento per la rideterminazione dei termini procedimentali</B> e per l’<B>attuazione delle disposizioni in materia di responsabilità dirigenziale e di grave e ripetuta inosservanza dell’obbligo di provvedere entro i termini fissati da ciascun procedimento</B>.<BR><br>

La legge n. 69 del 2009 ha apportato importanti modifiche alla L. n. 241 del 1990, per <b>ridurre i
termini di conclusione dei procedimenti</b> ed assicurare l’effettività del loro rispetto da parte delle
amministrazioni.<br>
In particolare, l’articolo 7, sostituendo integralmente l’art. 2 della legge n. 241 del 1990, stabilisce
che i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici
nazionali <b>devono concludersi entro trenta giorni</b> (termine attualmente fissato in novanta giorni), a meno che disposizioni di legge o di regolamento prevedano un termine diverso.<br>
Per l’adozione dei regolamenti di definizione dei termini e dei responsabili viene disciplinata una
nuova procedura.<br>
<b>Entro il 4 luglio 2010</b>, tutte le Pubbliche Amministrazioni dovranno adeguare i termini dei propri procedimenti al tetto massimo di 90 giorni, oppure di 180 giorni, ma solo nel caso di procedimenti eccezionalmente complessi, quando emergono elementi di sostenibilità organizzativa e di approfondita valutazione degli interessi pubblici in questione. <br>
Entro la medesima scadenza, le amministrazioni dello Stato dovranno provvedere all'emanazione di nuovi regolamenti che elenchino tutti i procedimenti amministrativi di cui sono titolari e, per ciascuno di essi, indicare quali sono i termini di conclusione previsti.<br>
In assenza di tali provvedimenti, a decorrere dalla stessa data, le disposizioni regolamentari in vigore che prevedono termini procedimentali superiori a novanta giorni cessano di avere effetto, con la conseguenza che ai relativi procedimenti, fino a nuova determinazione, si applica il termine di 30 giorni.<br>
Per quanto riguarda la <b>responsabilità dirigenziale e risarcimento per danno da ritardo</b>, la legge n. 69/2009 detta norme circa le conseguenze del ritardo
dell'amministrazione, sia nei riguardi dei cittadini destinatari dell’azione amministrativa, sia nei
riguardi dei dirigenti ai quali si possa far risalire la responsabilità del ritardo medesimo.<br>
Sotto il primo aspetto, le nuove disposizioni prevedono l’<b>obbligo del risarcimento del danno
ingiusto</b> cagionato al cittadino in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di
conclusione del procedimento.<br><br>

Queste linee di indirizzo si applicano alle
amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici nazionali. In particolare, i ministeri
vigilanti promuovono e verificano la corretta attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 7, da
parte degli enti pubblici da essi vigilati.<br><br>

Al punto 4 vengono fissati i <b>criteri per la determinazione dei termini procedimentali</b>.<br>
Al punto 7 vengono determinati gli indirizzi in materia di responsabilità dirigenziale e di grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di provvedere nei termini.<br><br>

In vista del raggiungimento di questo obiettivo, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha messo a disposizione delle amministrazioni statali una <b>procedura informatica</b> per rendere più veloci e monitorabili l'aggiornamento dei termini dei procedimenti e per realizzare la banca dati nazionale dei procedimenti amministrativi statali.<br><br>

. Se vuoi <b>approfondire l’argomento e accedere alla procedura informatica</b>, clicca <a href =' http://www.magellanopa.it/tagliatempi/ '> <b>QUI.</a></b><br><br>

- Si riporta il testo del decreto con gli allegati.<br>
. <a href='files/sempl/2010_01_12.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>D.M. 12 gennaio 2010</b>: Approvazione delle linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69.</a> <br>

. <a href='files/sempl/2010_01_12_Allegati.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>D.M. 12 gennaio 2010</b> - <b>ALLEGATO A</b> - Linee guida per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69 - <b>ALLEGATO 1</b> - Prospetto delle informazioni necessarie. </a> <br><hr><br>

<font class="special"><B>5. <u>DECRETO-LEGGE N. 78/2010, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 122/2010 - NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFERENZA DEI SERVIZI </b></u></font> <br><br>

Il <b>Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78</b>, contenente misure urgenti in materia di stabilizzazione economica e finanziaria (Manovra correttiva 2010), convertito, con modificazioni, nella <b>legge 30 luglio 2010, n. 122</b>, ha dettato, all’<b>articolo 49</b>, modifiche agli articoli 14, 14-ter, 14-quater e 29 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente alla <b>"Conferenza dei servizi"</b>, al fine di semplificare la relativa disciplina ed accelerare i tempi per l’adozione del provvedimento finale.<br><br>

Il comma 1 rimette alla discrezionalità della pubblica amministrazione la decisione di convocare la conferenza di servizi istruttoria, evitando che la mancata adozione di tale modulo procedurale possa formare oggetto di sindacato da parte del giudice amministrativo.<br>
Quanto alla conferenza di servizi decisoria, che resta obbligatoria, il comma 1, lettera b), chiarisce che nei procedimenti pluristrutturati l’assenza delle determinazioni delle amministrazioni coinvolte non obbliga la pubblica amministrazione procedente ad indire la conferenza di servizi, in tutti i casi in cui esistano espresse previsioni normative che lo consentano.<br>
Il comma 2 modifica l’articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990 per consentire semplificazioni procedurali nei casi in cui sia richiesta l’autorizzazione paesaggistica. A tal fine è previsto che il soprintendente si esprima un’unica volta e in via definitiva in seno alla conferenza di servizi, sulla base di un calendario almeno trimestrale delle riunioni delle conferenze concordato con lo sportello unico o con il comune.<br>
La norma interviene, altresì, sullo stesso articolo 14-ter (lavori della conferenza di servizi) prevedendo che i risultati e le prescrizioni conseguiti nell’ambito della VAS devono essere utilizzati senza modificazioni ai fini della VIA, qualora effettuata dalla medesima autorità competente ad effettuare la VAS.<br>
In tal modo si accelera il rilascio degli assensi da parte delle amministrazioni coinvolte e si evita la duplicazione di valutazioni già effettuate in sede di VAS.<br>
Ciò, ovviamente, può funzionare solo laddove ci sia coincidenza tra l’autorità competente ad effettuare la VAS e l’autorità competente ad effettuare la VIA; una tale specificazione è in linea con i rilievi formulati dalla Commissione VIII (Ambiente) della Camera dei deputati in sede di parere sul testo del disegno di legge n. 3209-bis.<br><br>

Si provvede, inoltre, a sostituire il comma 6-bis relativo alle fasi di adozione del provvedimento finale, quali <b>la redazione del verbale, la determinazione conclusiva ed il provvedimento</b>, prevedendo che la determinazione conclusiva del procedimento sostituisca qualsiasi altro atto di competenza delle altre amministrazioni.<br>
Soltanto in caso di VIA statale è prevista la possibilità che l’amministrazione procedente chieda l’intervento sostitutivo del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per consentire la conclusione dei lavori della conferenza entro un termine ragionevole.<br>

Inoltre, viene modificato il comma 7 dell’articolo 14-ter nel senso di considerare acquisito il parere delle amministrazioni preposte alla tutela di interessi protetti nei casi in cui il relativo rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata in sede di conferenza. Da tale previsione sono esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA.<br><br>

Il comma 3 modifica la <b>disciplina in materia di dissenso</b>, prescrivendo che anche le amministrazioni preposte alla tutela di interessi protetti si esprimano in sede di conferenza di servizi.<br>
Si accorpano infine i commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies dell’articolo 14-quater della legge n. 241 del 1990 al fine di semplificare il procedimento nei casi in cui vi sia dissenso tra un’amministrazione statale e una regionale o tra un’amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali.<br><br>

Il comma 4, infine, modifica l’articolo 29, comma 2-ter della legge n. 241 del 1990 al fine a rendere omogenea sul territorio nazionale la disciplina della conferenza di servizi, facendola rientrare nei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.<br><br>

. Se vuoi <b>scaricare il testo della manovra</b>, clicca <a href =' https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=212 '> <b>QUI.</a></b> <br><hr><br>

<font class="special"><b>6. <u>7 LUGLIO 2010 - Pubblicazione del D. Lgs. n. 104/2010 di approvazione del Codice del processo amministrativo</FONT></b></u> <br><br>

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2010 (Supplemento Ordinariuo n. 148) il <b>D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104</b>, recamte <i><b>"Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo"</i></b>.<br>
L’entrata in vigore è prevista per il <b>16 settembre 2010</b>.<br>
Il decreto ha apportato modifiche anche alla Legge n. 241/1990.<br><br>

. Se vuoi <b>approfondire l'argomento e scaricare il testo del D. Lgs. n. 104/2010</b>, clicca <a href =' https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=432 '> <b>QUI.</a></b> <br><br>

. Se vuoi <b>scaricare il testo della legge n. 241/1990 aggiornato</b>, clicca <a href =' https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=423 '> <b>QUI.</a></b> <br><hr><br>

<font class="special"><b>7. <u>13 AGOSTO 2015 - Pubblicata la L. n. 124/2015 - Nuove norme sul silenzio-assenso - Tempi certi per aprire un'attività</FONT></b></u> <img src='images/flashing_new.gif' border=0><br><br>

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015, la <b>LEGGE 7 agosto 2015, n. 124</b>, recante <i>“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”</i>.<br>
L’articolo 3 della legge, rubricato <i>“Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici”</i> aggiunge alla legge n. 241/1990 l’<b>art. 17-bis</b>, rubricato<i><b> “Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici”</i></b>.<br>
Questi i punti essenziali che si ricavano:<br>
1) Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti sono tenuti a comunicare il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente.
Il termine è interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta e' reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini. <br><br>

2) Decorsi i suddetti termini, senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. <br><br>

3) Le disposizioni dettate in precedenza si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. <br>
In tali casi, a meno che non vi siano disposizioni di legge o provvedimenti che prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. <br><br>

4) Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. <br><br>

5) Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi.<br><br>

Ennesima modifica all’art. 19 della L. n. 241/1990. Dovrà essere garantita a ciascun cittadino la <b>certezza sulle regole da seguire per avviare un’attività</b>, individuando con precisione i procedimenti per i quali serve la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), quelli per i quali vige il silenzio-assenso e quelli per i quali serve autorizzazione espressa e comunicando ai soggetti interessati i tempi entro i quali si forma il silenzio-assenso (artt. 5 e 6).<br><br><br>

<b><u>SCIA - L’attività non conforme alle normativa di riferimento va sospesa</b></u> <img src='images/flashing_new.gif' border=0><br><br>

Si riportano i commi 3 e 4 dell'art. 19, della L. n. 241/1990, come novellati dall'art. 6, comma 1, lett. a), della L. n. 124/2015:<br>
<font class='special'> «3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di
sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente,
con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attivita' intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attivita' si intende vietata. <br>
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies». </font><br><br>

Dunque, se i requisiti e i presupposti non sono quelli espressamente previsti dalla normativa di riferimento, l’attività dell’impresa che ha presentato la SCIA deve essere sospesa in attesa della sua conformazione, e non può riprendere prima che siano decorsi almeno 30 giorni. <br>
È questa la novità più significativa contenuta nell’art. 6 della legge 7 agosto 2015 n. 124, che è entrata in vigore il 28 agosto 2015. <br><br>

La SCIA, disciplinata dall’art. 19 della L. n. 241/1990 e che attiene sia al settore delle attività produttive che a quello edilizio, prevede la possibilità di iniziare l’attività previa dimostrazione del possesso dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa di riferimento. Ma non sempre questi, in fase istruttoria, vengono ritenuti conformi dalla Pubblica Amministrazione. Fino ad ora, poteva essere concessa la possibilità di conformare la SCIA consentendo la prosecuzione dell’attività. Ma, a decorrere dal 28 agosto 2015, con la modifica apportata dalla L. n. 124/2015 all'art. 19 della L. n. 241/1990, non solo la decisione di consentire la «conformazione» deve essere motivata, ma va disposta la sospensione dell'attività dell’impresa in attesa della regolarizzazione della SCIA.<br><br>

Non solo. Con l’art. 6, comma 1, lettera b), della L. n. 124/2015 è stata disposta l’abrogazione del comma 2, dell’art. 21 della L. n. 241/1990, il quale prevedeva che:<br>
<i>"2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente".</i>.<br><br>

L'attuale comma 1 dell'art. 21 stabilisce che:<br>
<i>"1. Con la <b>segnalazione </b>o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato".</i><br><br>


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. Se vuoi <b>scaricare il testo della legge n. 241/1990 aggiornato</b>, clicca <a href =' https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=423 '> <b>QUI.</a></b> <br><hr><br>

</td></tr>
</table><br>


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Date 2010-06-25 13:15:56



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