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<b>ASSISTENZA E PREVIDENZA COMMERCIANTI E ARTIGIANI - ADEMPIMENTI INPS - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE</B>



<table width='100%' border=3>
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<b>ARTIGIANI E COMMERCIANTI - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER L'ANNO 2020</b> <BR><img src='images/flashing_new.gif' border=0>
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</tr>
<tr>
<td><br>

L’INPS, con la <b>circolare n. 28 del 17 febbraio 2020</b>, comunica le aliquote contributive e i criteri per il calcolo della contribuzione con riferimento ad artigiani e commercianti per l’anno 2020. <br><br>

1) Nella premessa l’INPS ricorda che l’articolo 24, comma 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto che, con effetto dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento per tutti i soggetti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS.<br>
Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2020, sono pari alla misura:<br>
- del 24%, già raggiunta nel 2018, per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni; <br>
- del 21,90% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni, per i quali la predetta aliquota continuerà ad incrementarsi annualmente di una misura pari a 0,45 punti percentuali, sino al raggiungimento della soglia del 24%.<br><br>
Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2020, le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.<br>
Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall’articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996 n. 207, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. L’obbligo al versamento di tale contributo è stato prorogato, ad opera dell’articolo 1, comma 490, lett. b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fino al 31 dicembre 2018. Successivamente l’articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), ha reso tale indennizzo una misura strutturale, quindi è stabilizzata l’obbligatorietà del contributo aggiuntivo dello 0,09% destinato in parte al fondo che finanzia tale indennizzo.<br>
Per effetto di quanto disposto dall’articolo 49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di euro 0,62 mensili.<br><br>

2) <b>Contribuzione IVS sul minimale di reddito</b><br>
L’ISTAT ha comunicato, nella misura del <b>+ 0,5%</b>, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e di impiegati, tra il periodo gennaio 2018-dicembre 2018 ed il periodo gennaio 2019-dicembre 2019.<br>
Conseguentemente, per l'anno 2020, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a <b>euro 15.953,00</b>.<br>
Pertanto, le aliquote per il corrente anno risultano come segue:<br>
<b>1. ARTIGIANI</b>:<br>
1.1. titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni: 24,00%,<br>
1.2. coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni: 21,90%.<br>
<b>2. COMMERCIANTI</b>:<br>
2.1. titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni: 24,09%,<br>
2.2. coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni: 21,99%.<br>
La riduzione contributiva al 21,90% (artigiani) e 21,99% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.<br><br>

3) <b>Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale</b><br>
Il contributo per l’anno 2020 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2020 per la quota eccedente il predetto minimale di euro 15.953,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di <b>euro 47.379,00</b>.<br>
Per i redditi superiori a euro 47.379,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’articolo 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.<br>
Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:<br>
<b>1. ARTIGIANI</b>:<br>
1.1. titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni:<br>
- con reddito fino a 47.379,00: 24,00%,<br>
- con reddito superiore a 47.379,00: 25,00% <br>
1.2. coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni:
- con reddito fino a 47.379,00: 21,90%,<br>
- con reddito superiore a 47.379,00: 22,90% <br>
<b>2. COMMERCIANTI</b>:<br>
2.1. titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni:<br>
- con reddito fino a 47.379,00: 24,09%,<br>
- con reddito superiore a 47.379,00: 25,09% <br>
2.2. coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni:<br>
- con reddito fino a 47.379,00: 21,99%,<br>
- con reddito superiore a 47.379,00: 22,99% <br>
Il contributo in argomento – denominato contributo a conguaglio – sommato al contributo sul minimale di reddito di cui al precedente paragrafo 2) deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2020.<br><br>

4) <b>Massimale imponibile di reddito annuo </b><br>
L’articolo 1, comma 4, della citata legge n. 233/1990 stabilisce che, in presenza di un reddito d'impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2020 pari ad euro 47.379,00, viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso.<br>
Per l'anno 2020, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad euro 78.965,00 (euro 47.379,00 più euro 31.586,00).<br><br>

5) Per quanto riguarda i<b> termini e le modalità di pagamento</b>, l’INPS ricorda che anche per il 2020 i contributi devono essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:<br>
- <b>18 maggio 2020, 20 agosto 2020, 16 novembre 2020 e 16 febbraio 2021</b>, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito; <br>
-<b> entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche</b> in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2019, primo acconto 2020 e secondo acconto 2020. <br>
Si ricorda, infine, che l’INPS, già dall’anno 2013, non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite la funzionalità “Dati del mod. F24” contenuta nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti. <br>
Attraverso tale funzionalità è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.<br><br>

. Se vuoi <b>scaricare il testo della circolare n. 28/2020</b>, clicca <a href =' https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2028%20del%2017-02-2020.pdf '> <b>QUI.</a></b> <img src='images/flashing_new.gif' border=0> <br><br><br>


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</table><br>



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<b>ARTIGIANI E COMMERCIANTI - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER L'ANNO 2019</b> <BR>
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<td><br>

L’INPS, con la <b>circolare n. 25 del 13 febbraio 2019</b>, comunica le aliquote contributive e i criteri per il calcolo della contribuzione con riferimento ad artigiani e commercianti per l’anno 2019. <br>
1) Nella<B>PREMESSA</B> l’INPS ricorda che l’articolo 24, comma 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto che, con effetto dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento per tutti i soggetti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS.
Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2019, sono pari alla misura:<br>
- del 24%, già raggiunta nel 2018, per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni; <br>
- del 21,45% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni, per i quali la predetta aliquota continuerà ad incrementarsi annualmente di una misura pari a 0,45 punti percentuali, sino al raggiungimento della soglia del 24%.<br>
Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2019, le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.<br>
Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall’articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996 n. 207, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. L’obbligo al versamento di tale contributo è stato prorogato, ad opera dell’articolo 1, comma 490, lett b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fino al 31 dicembre 2018. Successivamente l’articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), ha reso tale indennizzo una misura strutturale, quindi è stabilizzata l’obbligatorietà del contributo aggiuntivo dello 0,09% destinato in parte al fondo che finanzia tale indennizzo.
Per effetto di quanto disposto dall’articolo 49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di euro 0,62 mensili.<br><br>

<b>2) Contribuzione IVS sul minimale di reddito</b><br>
L’ISTAT ha comunicato, nella misura del 1,1%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e di impiegati, tra il periodo gennaio 2017-dicembre 2017 ed il periodo gennaio 2018-dicembre 2018.<br>
Conseguentemente, per l'anno 2019, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a<b> euro 15.878,00</b>.<br>
Pertanto, le aliquote per il corrente anno risultano come segue:<br>
<b>1. ARTIGIANI</b>:<br>
1.1. titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni: 24,00%,<br>
1.2. coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni: 21,45%.<br>
<b>2. COMMERCIANTI</b>:<br>
2.1. titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni: 24,09%,<br>
2.2. coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni: 21,54%.<br>
La riduzione contributiva al 21,45% (artigiani) e 21,54% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.<br><br>

<b>3) Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale</b><br>
Il contributo per l’anno 2019 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2019 per la quota eccedente il predetto minimale di euro 15.878,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di <b>euro 47.143,00</b>.<br>
Per i redditi superiori a euro 47.143,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’articolo 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.<br>
Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:<br>
<b>1. ARTIGIANI</b>:<br>
1.1. titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni:<br>
- con reddito fino a 47.143,00: 24,00%,<br>
- con reddito superiore a 47.143,00: 25,00% <br>
1.2. coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni:<br>
- con reddito fino a 47.143,00: 21,45%,<br>
- con reddito superiore a 47.123,00: 22,45% <br>
<b>2. COMMERCIANTI</b>:<br>
2.1. titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni:<br>
- con reddito fino a 47.143,00: 24,09%,<br>
- con reddito superiore a 47.143,00: 25,09% <br>
2.2. coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni:<br>
- con reddito fino a 47.143,00: 21,54%,<br>
- con reddito superiore a 47.143,00: 22,54% <br>
Il contributo in argomento – denominato contributo a conguaglio – sommato al contributo sul minimale di reddito di cui al precedente paragrafo 2) deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2019.<br><br>

4) Per quanto riguarda i<b> termini e le modalità di pagamento</b>, l’INPS ricorda che anche per il 2019 i contributi devono essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:<br>
- <b>16 maggio 2019, 20 agosto 2019, 18 novembre 2019 e 17 febbraio 2020</b>, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito; <br>
- entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2018, primo acconto 2019 e secondo acconto 2019. <br>
Si ricorda, infine, che l’INPS, già dall’anno 2013, non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite la funzionalità “Dati del mod. F24” contenuta nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti. <br>
Attraverso tale funzionalità è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.<br><br>

. Se vuoi <b>scaricare il testo della circolare n. 25/2019</b>, clicca <a href =' https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=387 '> <b>QUI.</a></b> <img src='images/flashing_new.gif' border=0> <br><br><br>


</td></tr>
</table><br>


<table width='100%' border=3>
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<b>ARTIGIANI E COMMERCIANTI - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER L'ANNO 2018</b> <BR>
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</tr>
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L’INPS, con la <b>circolare n. 27 del 12 febbraio 2018</b>, comunica le aliquote contributive e i criteri per il calcolo della contribuzione con riferimento ad artigiani e commercianti <b>per l’anno 2018</b>.<br>
Nel documento di prassi sono indicate anche le scadenze di pagamento e le modalità di determinazione dei contributi dovuti per i collaboratori familiari. <br>
L’art. 24, comma 22 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, nel testo introdotto dalla legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214, ha previsto che, con effetto dal 1 gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento, per tutti i soggetti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS.<br>
Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, <b>per l’anno 2018, sono pari alla misura del 24,00%</b>.<br>
Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2018, le disposizioni di cui all’art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.<br><br>

<b>Per i soli iscritti alla gestione degli Esercenti attività commerciali</b>, all’aliquota del 24,00% dovrà essere sommato lo <b>0,09%</b>, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall’articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. L’obbligo al versamento di tale contributo è stato prorogato, ad opera dell’articolo 1, comma 490, lett b), della legge n.147 del 2013, fino al 31 dicembre 2018.<br>
Per effetto di quanto disposto dall’articolo 49, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuto, inoltre, un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di <b>euro 0,62 mensili</b>.<br><br>

<b>1)</b> Per quanto riguarda la <b>contribuzione IVS sul minimale di reddito</b> bisogna far riferimento alla variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2016-dicembre 2016 ed il periodo gennaio 2017-dicembre 2017, che è stata del 1,1%. <br>
Conseguentemente, per l'anno 2018, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a <b>euro 15.710,00</b>.<br>
Pertanto, le aliquote per il corrente anno risultano come segue:<br>
<b>1. ARTIGIANI</b>: <br>
1.1. titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni: <b>24,00%</b>,<br>
1.2. coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni: <b>21,00%</b>.<br>
<b>2. COMMERCIANTI</b>:<br>
2.1. titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni: <b>24,09</b>%,<br>
2.2. coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni: <b>21,09%</b>.<br>
La riduzione contributiva al 21,00% (artigiani) e 21,09% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.<br><br>

<b>2)</b> Per quanto riguarda la <b>contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale</b>, il contributo per l’anno 2018 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2018 per la quota eccedente il predetto minimale di euro 15.710,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di <b>euro 46.630,00</b>.<br>
Per i redditi superiori a euro 46.630,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’articolo 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.<br>
Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:<br>
<b>1. ARTIGIANI</b>: <br>
1.1. titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni:<br>
- con reddito fino a 46.630,00: <b>24,00%</b>,<br>
- con reddito da 46.630,00: <b>25,00%</b>;<br>
1.2. coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni:<br>
- con reddito fino a 46.630,00: <b>21,00%</b>,<br>
- con reddito da 46.630,00: <b> 22,00%</b>.<br>
<b>2. COMMERCIANTI</b>:<br>
2.1. titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni:<br>
- con reddito fino a 46.630,00: <b>24,09%</b>,<br>
- con reddito da 46.630,00: <b>25,09%</b>; <br>
2.2. coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni:<br>
- con reddito fino a 46.630,00: <b>21,09%</b>,<br>
- con reddito da 46.630,00: <b>22,09%</b>. <br>
Il contributo in argomento – denominato contributo a conguaglio – sommato al contributo sul minimale di reddito di cui al precedente punto 1) deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2018.<br><br>

<b>3)</b> Per quanto riguarda i termini e le modalità di pagamento, l’INPS ricorda che i contributi devono essere versati mediante i <b>modelli di pagamento unificato F24</b>, alle scadenze che seguono:<br>
- <b>16 maggio 2018, 21 agosto 2018, 16 novembre 2018 e 18 febbraio 2019</b>, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito; <br>
- <b>entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche</b> in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2017, primo acconto 2018 e secondo acconto 2018. <br>
Si ricorda, infine, che l’INPS, già dall’anno 2013, non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite la funzionalità <i>“Dati del mod. F24”</i> contenuta nel <b>Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti</b>.<br>
Attraverso tale funzionalità è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.<br><br>

. Se vuoi <b>scaricare il testo della circolare n. 27/2018</b>, clicca <a href =' https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=387 '> <b>QUI.</a></b> <br><br><br>


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<table width='100%' border=3>
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<TH align='center' bgcolor='#dddddd'>
<b>ARTIGIANI E COMMERCIANTI - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER L'ANNO 2017</b> <BR>
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</tr>
<tr>
<td><br>


L’INPS, con la <b>circolare n. 22 del 31 gennaio 2017</b>, comunica le aliquote contributive e i criteri per il calcolo della contribuzione con riferimento ad artigiani e commercianti per l’anno 2017. <br>
Nel documento di prassi sono indicate anche le scadenze di pagamento e le modalità di determinazione dei contributi dovuti per i collaboratori familiari. <br>
L’art. 24, comma 22 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, nel testo introdotto dalla legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214, ha previsto che, con effetto dal 1 gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento.<br>
Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2017, sono pari alla misura del <b>23,55%</b>.<br>
Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2017, le disposizioni di cui all’art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.<br>
Per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiore a ventuno anni, continuano ad applicarsi le agevolazioni stabilite dall’art. 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233.<br<<br>

Pertanto, le aliquote per il corrente anno risultano come segue:<br>
<b>1. ARTIGIANI</b>:<br>
1.1. titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni: <b>23,55%</b>,<br>
1.2. coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni: <b>20,55%</b>.<br><br>
<b>2. COMMERCIANTI</b>:<br>
2.1. titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni: <b>23,64%</b>,<br>
2.2. coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni: <b>20,64%</b>.<br><br>

La riduzione contributiva al 20,55 % (artigiani) e 20,64% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.<br>
Per i soli iscritti alla gestione degli Esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota del 23,64% dovrà essere sommato lo <b>0,09%</b>, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall’art. 5 del D.Lgs. 28 marzo 1996 n. 207, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. <br>
L’obbligo al versamento di tale contributo è stato prorogato, ad opera dell’art. 1, comma 490, lett. b), della legge n.147 del 2013, fino al 31 dicembre 2018.
Per effetto di quanto disposto dall’articolo 49, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di <b>euro 0,62 mensili</b>.<br>

L’ISTAT ha comunicato, nella misura del - 0,1 %, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2015 - dicembre 2015 ed il periodo gennaio 2016 - dicembre 2016.<br>
Conseguentemente, per l'anno 2017, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali rimane invariato rispetto all’anno 2016 ed è pari a<b> euro 15.548,00</b>.<br><br>

Il contributo per l’anno 2017 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2017 per la quota eccedente il predetto minimale di euro 15.548,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di euro 46.123,00.<br>
Per i redditi superiori a euro 46.123,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.<br><br>

Come è noto, il comma 4 dell’art. 1 della citata legge n. 233/1990 stabilisce che, in presenza di un reddito d'impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2017 pari a euro 46.123,00, viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso.<br>
Per l'anno 2017, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a <b>euro 76.872,00</b> (euro 46.123,00 più euro 30.749,00).<br><br>

. Se vuoi <b>scaricare il testo della circolare n. 22/2017</b>, clicca <a href =' https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=387 '> <b>QUI.</a></b> <br><br><br>


</td></tr>
</table><br>


<table width='100%' border=3>
<tr>
<TH align='center' bgcolor='#dddddd'>
<b>ARTIGIANI E COMMERCIANTI - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER L'ANNO 2015</b> <BR>
</th>
</tr>
<tr>
<td><br>

<font class='special'><b>1. <u>ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER L’ANNO 2015</font></b></u><br><br>

L'INPS ha emanato la <b>Circolare n. 26 del 4 febbraio 2015</b>, con la quale ha comunicato la misura delle aliquote contributive in vigore per l’anno 2015 per gli iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali.<br>
L’art. 24, comma 22 del D.L. n. 201 del 2011, nel testo introdotto dalla legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214, ha previsto che, con effetto dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento.<br>
Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2015, sono pari alla misura del <b>22,65%</b>.<br><br>

Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2014, le disposizioni di cui all’art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla<b> riduzione del 50%</b> dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.<br>
Per i <b>coadiuvanti e i coadiutori di età inferiori a ventuno anni</b>, continuano ad applicarsi le agevolazioni stabilite dall’art. 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233.<br>

Per<b> i soli iscritti alla gestione degli Esercenti attività commerciali</b>, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall’art. 5 del D.Lgs. 28 marzo 1996 n. 207, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. <br>
L’obbligo al versamento di tale contributo è stato prorogato, ad opera dell’art. 1, comma 490, lett b), della legge n.147 del 2013, <b>fino al 31 dicembre 2018</b>.<br><br>

Per effetto di quanto disposto dall’articolo 49, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.<br><br>

Pertanto le aliquote per il corrente anno risultano come segue:<br>
1. <b>ARTIGIANI</b>: <br>
1.1. titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni: 22,65%,<br>
1.2. coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni: 19,65%.<br><br>
2. <b>COMMERCIANTI</b>:<br>
2.1. titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni: 22,74%,<br>
2.2. coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni: 19,74%.<br><br>
La riduzione contributiva al 19,65 % (artigiani) e al 19,74 % (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni. <br><br><br>

<font class='special'><b>2. <u>CONTRIBUZIONE VOLONTARIA PER L’ANNO 2015</font></b></u><br><br>

L’INPS, con la <b>circolare n. 57 dell’11 marzo 2015</b>, ha fornito, con dettagliate tabelle illustrative, i contributi volontari relativi all’anno 2015 per le seguenti categorie di lavoratori:<br>
a) lavoratori dipendenti non agricoli;<br>
b) iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD (Autoferrotranvieri, Elettrici, Telefonici e dirigenti ex INPDAI) e degli iscritti al Fondo Volo e Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A;<br>
c) iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex-IPOST);<br><b>
c) iscritti alle gestioni Artigiani e Commercianti;<br>
d) iscritti nella Gestione separata</b>.<br>
La circolare fornisce inoltre chiarimenti in merito alle:<br>
- autorizzazione alla prosecuzione volontaria per i lavoratori interessati da contratto di lavoro intermittente;<br>
- autorizzazioni ai versamenti volontari integrativi dei periodi di lavoro a tempo parziale. <br><br>

. Se vuoi <b>scaricare il testo delle circolari n. 26/2015 e n. 57/2015</b>, clicca <a href =' https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=387 '> <b>QUI.</a></b> <br><br><br>


</td></tr>
</table><br>


<table width='100%' border=3>
<tr>
<TH align='center' bgcolor='#dddddd'>
<b>ARTIGIANI E COMMERCIANTI - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER L'ANNO 2014</b> <BR>
</th>
</tr>
<tr>
<td><br>



L'INPS ha emanato la <b>Circolare n. 19 del 4 febbraio 2014</b>, con la quale ha comunicato la misura delle aliquote contributive in vigore per l’anno 2014 per gli iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali.<br>
L’art. 24, comma 22 del D.L. n. 201 del 2011, nel testo introdotto dalla legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214, ha previsto che, con effetto dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento.<br>
Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2014, sono pari alla misura del <b>22,20%</b>.<br><br>

Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2014, le disposizioni di cui all’art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla<b> riduzione del 50%</b> dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.<br>
Per i <b>coadiuvanti e i coadiutori di età inferiori a ventuno anni</b>, continuano ad applicarsi le agevolazioni stabilite dall’art. 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233.<br>

Per<b> i soli iscritti alla gestione degli Esercenti attività commerciali</b>, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall’art. 5 del D.Lgs. 28 marzo 1996 n. 207, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. <br>
L’obbligo al versamento di tale contributo è stato prorogato, ad opera dell’art. 35, comma 1, della legge n.183 del 2010 n. 2), fino al 31 dicembre 2014.<br><br>

Per effetto di quanto disposto dall’articolo 49, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuto inoltre un <b>contributo per le prestazioni di maternità</b> stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di <b>euro 0,62 mensili</b>.<br><br>

Pertanto le aliquote per il corrente anno risultano come segue:<br>
1. <b>ARTIGIANI</b>: <br>
1.1. titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni: 22,20%,<br>
1.2. coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni: 19,20%.<br><br>
2. <b>COMMERCIANTI</b>:<br>
2.1. titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni: 22,29%,<br>
2.2. coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni: 19,29%.<br><br>
La riduzione contributiva al 19,20 % (artigiani) e al 19,29 % (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni. <br><br>

. Se vuoi <b>scaricare il testo della circolare n. 19/2014</b>, clicca <a href =' https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=387 '> <b>QUI.</a></b> <br><br>

</td></tr>
</table><br>

<table width='100%' border=3>
<tr>
<TH align='center' bgcolor='#dddddd'>
<b>ARTIGIANI E COMMERCIANTI - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER L'ANNO 2013</b> <BR>
</th>
</tr>
<tr>
<td><br>


Con la <b>Circolare n. 24 del 8 febbraio 2013</b>, l'INPS ha fissato la misura delle aliquote contributive in vigore per l’anno 2013 per gli iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali. <br><br>

L’art. 24, comma 22 del D. L. n. 201 del 2011, nel testo introdotto dalla legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214, pubblicato nella G.U. n. 300 del 27 dicembre2011, ha previsto che, con effetto dal 1 gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di <b>1,3 punti percentuali dall’anno 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento</b>.<br>
Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, <b>per l’anno 2013, sono pari alla misura del 21,75%</b>.<br><br>

Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2013, le disposizioni di cui all’art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla <b>riduzione del 50% </b>dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.<br>
<b>Per i soli iscritti alla gestione degli Esercenti attività commerciali</b>, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall’art. 5 del D. Lgs. 28 marzo 1996 n. 207, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. <br>
L’obbligo al versamento di tale contributo è stato prorogato, ad opera dell’art. 35, comma 1, della legge n.183 del 2010, n. 2), fino al 31 dicembre 2014.<br><br>
Per effetto di quanto disposto dall’articolo 49, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488
e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuto inoltre un <b>contributo per le prestazioni di
maternità</b> stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di
euro 0,62 mensili.<br><br>

. Se vuoi <b>scaricare il testo della circolare n. 24/2013</b>, clicca <a href =' https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=387 '> <b>QUI.</a></b> <br><br>

</td></tr>
</table><br>


<table width='100%' border=3>
<tr>
<TH align='center' bgcolor='#dddddd'>
<b>ARTIGIANI E COMMERCIANTI - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER L'ANNO 2012</b> <BR>
</th>
</tr>
<tr>
<td><br>


Con la <b>Circolare n. 14 del 3 febbraio 2012</b>, l'INPS ha fissato la misura delle aliquote contributive in vigore per l’anno 2012 per gli iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali. <br><br>

L’art. 24, comma 22 del D. L. n. 201 del 2011, nel testo introdotto dalla legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214, pubblicato nella G.U. n. 300 del 27 dicembre2011, ha previsto che, con effetto dal 1 gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di <b>1,3 punti percentuali dall’anno 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento</b>.<br>
Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, <b>per l’anno 2012, sono pari alla misura del 21,30%</b>.<br><br>

Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2012, le disposizioni di cui all’art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla <b>riduzione del 50% </b>dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.<br>
<b>Per i soli iscritti alla gestione degli Esercenti attività commerciali</b>, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall’art. 5 del D. Lgs. 28 marzo 1996 n. 207, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. <br>
L’obbligo al versamento di tale contributo è stato prorogato, ad opera dell’art. 35, comma 1, della legge n.183 del 2010 n. 2), fino al 31 dicembre 2014.<br><br>

. Se vuoi <b>scaricare il testo della circolare n. 14/2012</b>, clicca <a href =' https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=387 '> <b>QUI.</a></b> <br><br>

</td></tr>
</table><br>

<table width='100%' border=3>
<tr>
<TH align='center' bgcolor='#dddddd'>
<b>ARTIGIANI E COMMERCIANTI - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER L'ANNO 2011</b> <BR>
</th>
</tr>
<tr>
<td><br>

<font class='special'><b>1. <u>ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER L’ANNO 2011</font></b></u> <br><br>

Con la <b>Circolare n. 34 del 10 febbraio 2011</b>, l'INPS ha fissato la misura delle aliquote contributive in vigore per l’anno 2011 per gli iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali. <br><br>

Le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS, per l'anno 2011, restano confermate nella misura pari al 20,00% prevista dall’art. 1, comma 768 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).<br><br>
Continua poi ad applicarsi la <b>riduzione del 50%</b> per i lavoratori con <b>più di 65 anni</b>, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto.<br>
Per i <b>coadiuvanti e i coadiutori di età inferiori a ventuno anni</b>, continuano ad applicarsi le agevolazioni stabilite dall’art. 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233.<br>

Per i soli <b>iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali</b>, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall’art. 5 del D. Lgs. 28 marzo 1996 n. 207, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. <br>
L’obbligo al versamento di tale contributo è stato prorogato, ad opera dell’art. 19-ter, comma 2, del D.L. 28 novembre 2008 n. 185 (convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2), <b>fino al 31 dicembre 2013</b>.<br><br><br>

<font class='special'><b>2. <u>CONTRIBUZIONE VOLONTARIA PER L’ANNO 2011</font></b></u> <br><br>

Con la <b>Circolare n. 38 del 2 febbraio 2011</b>, l'INPS ha fissato gli importi dei contributi dovuti dai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni degli artigiani e dei commercianti e nella gestione separata.<br><br>

<b>1) Artigiani e Commercianti</b><br>
Il contributo dovuto dai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni degli Artigiani e dagli Esercenti attività commerciali viene determinato, come è noto, secondo i criteri in vigore dal 1° luglio 1990, stabiliti dall’art. 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modifiche e integrazioni.<br>
La relativa contribuzione volontaria si determina applicando le aliquote stabilite per il versamento dei contributi obbligatori al reddito medio di ciascuna delle otto classi di reddito previste dalla citata norma.<br>
La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore al valore medio mensile dei redditi prodotti negli ultimi 36 mesi di attività.<br><br>

L’importo dei contributi volontari degli artigiani e degli esercenti attività commerciali per il corrente anno dovrà essere calcolato con le seguenti aliquote: <br>
<b>a) Artigiani</b><br>
a1) titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni - <b>20,00%</b><br>
a2) collaboratori di età non superiore ai 21 anni - <b>17,00%</b><br><br>

<b>b) Commercianti</b><br>
b1) titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni - <b>20,09%</b><br>
b2) collaboratori di età non superiore ai 21 anni - <b>17,09%</b><br><br>
Sulla base delle predette aliquote e dei valori reddituali aggiornati, sono state predisposte le tabelle di contribuzione che seguono, da applicare con effetto dal 1° gennaio 2011. <br><br>

<b>2) Gestione separata</b><br>
L’importo del contributo volontario dovuto alla Gestione Separata deve essere determinato in base alle disposizioni di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 184/1997, cioè applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente alla data della domanda, l’aliquota IVS di finanziamento della Gestione.<br>
Ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di tutela previdenziale (non assicurati e non titolari di pensione) pari, per l’anno 2011, come peraltro indicato nella circolare n. 30 /2011, al 26,00%.<br>
Poiché il minimale per l’accredito contributivo è fissato, per l’anno in € 14.552,00, per il medesimo anno l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della gestione separata non potrà essere inferiore a € 3.784,00, su base annua, e ad € 315,33 su base mensile.<br>
Poiché la contribuzione obbligatoria viene accreditata su base mensile, anche il contributo volontario dovrà essere <b>calcolato per mese e poi versato per trimestri solari</b>, alle scadenze previste per la generalità dei soggetti autorizzati:<br>
- <b>30 giugno 2011</b> - per il 1° trimestre 2011 (gennaio – marzo)<br>
- <b> 30 settembre 2011</b> - per il 2° trimestre 2011 (aprile – giugno)<br>
- <b>31 dicembre 2011</b> - per il 3° trimestre 2011 (luglio – settembre) <br>
- <b>31 marzo 2012</b> - per il 4° trimestre 2011 (ottobre – dicembre).<br><br>


. Se vuoi <b>scaricare il testo delle circolari n. 34/2011 e n. 38/2011</b>, clicca <a href =' https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=387 '> <b>QUI.</a></b> <br><br>

</td></tr>
</table><br>


<table width='100%' border=3>
<tr>
<TH align='center' bgcolor='#dddddd'>
<b>ARTIGIANI E COMMERCIANTI - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER L'ANNO 2010</b> <BR>
</th>
</tr>
<tr>
<td><br>

<font class='special'><b>1. <u>ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER L’ANNO 2010</font></b></u> <br><br>

Con la <b>Circolare n. 14 del 2 febbraio 2010</b>, l'INPS ha fissato la misura delle aliquote contributive in vigore per l’anno 2010 per gli iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali. <br><br>

Le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS, per l'anno 2010, restano confermate nella misura pari al 20,00% prevista dall’art. 1, comma 768 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).<br><br>
Continua poi ad applicarsi la <b>riduzione del 50%</b> per i lavoratori con <b>più di 65 anni</b>, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto.<br><br><br>

<b><u>Contribuzione sul minimale di reddito</b></u><br><br>

Per l'anno 2010, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a <b>euro 14.334,00</b>.<br><br>
Pertanto <b>le aliquote</b> per il corrente anno risultano come segue:<br>
<b>A) Artigiani</b><br>
- 20,00 % per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;<br>
- 17,00 % per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni;<br><br>

<b>B) Commercianti</b><br>
- 20,09 % per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;<br>
- 17,09 % per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni.<br><br>

In conseguenza di quanto sopra, il <b>contributo minimo</b> risulta così suddiviso:<br>
<b>Artigiani:</b><br>
- euro 2.874,24 annui per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni; <br>
- euro 2.444,22 per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni;<br><br>

<b>Commercianti:</b><br>
- euro 2.887,14 annui per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;<br>
- euro 2.457,12 per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni.<br><br><br>

<b><u>Contribuzione sul reddito eccedente il minimale </b></u><br><br>

Il contributo per l’anno 2010 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2009 per la quota eccedente il predetto minimale di <b>euro 14.334,00 annui</b> in base alle citate aliquote e fino al limite di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di <b>euro 42. 364,00</b>.<br><br>

Per i redditi superiori a euro 42.364,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.<br>
Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:<br>

A - <b>Per i titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni</b>:<br>

<b>A1) Artigiani </b><br>
- 20,00 % del reddito fino a euro 42.364,00;<br>
- 21.00 % del reddito da euro 42.364,01.<br><br>

<b>A2) Commercianti</b><br>
- 20,09 % del reddito fino a euro 42.364,00;<br>
- 21,09 % del reddito da euro 42.364,01.<br><br>


B - <b>Per i coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni</b>:<br>

<b>B1) Artigiani </b><br>
- 17,00 % del reddito fino a euro 42.364,00;<br>
- 18.00 % del reddito da euro 42.364,01.<br><br>

<b>B2) Commercianti</b><br>
- 17,09 % del reddito fino a euro 42.364,00;<br>
- 18,09 % del reddito da euro 42.364,01.<br><br><br>

<b><u>Massimale di reddito annuo imponibile</b></u><br><br>

Come è noto, il comma 4 dell’art. 1 della legge n. 233/1990 stabilisce che, in presenza di un reddito d'impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti (2,00 per cento), la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2010 pari a euro 42.364,00, viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso.<br>
Pertanto, per l'anno 2010, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a <b>euro 70.607,00</b> (euro 42.364,00 + euro 28.243,00).<br><br><br>

<b><u>Termini di versamento</b></u><br><br>

Il pagamento dei contributi 2010 dovuti sul minimale di reddito va effettuato, tramite il modello F24, in quattro rate alle seguenti scadenze: <br><b>
- 16 maggio, <br>
- 16 agosto,<br>
- 16 novembre 2010 e <br>
- 16 febbraio 2011</b>.<br><br>

Per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, i termini sono quelli previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche (saldo 2009, primo e secondo acconto 2010).<br><br><br>

<font class='special'><b>2. <u>CONTRIBUZIONE VOLONTARIA PER L'ANNO 2010</b></u></font> <br><br>

L'INPS, con la <b>Circolare n. 22 del 16 febbraio 2010</b>, ha fissato gli importi dei contributi dovuti dai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni degli artigiani e dei commercianti e nella gestione separata.<br><br>

<b>1) Artigiani e Commercianti</b><br><br>

Il contributo dovuto dai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni degli Artigiani e dagli Esercenti attività commerciali viene determinato, come è noto, secondo i criteri in vigore dal 1° luglio 1990, stabiliti dall’art. 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modifiche e integrazioni.<br>
La relativa contribuzione volontaria si determina applicando le aliquote stabilite per il versamento dei contributi obbligatori al reddito medio di ciascuna delle otto classi di reddito previste dalla citata norma.<br>
La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore al valore medio mensile dei redditi prodotti negli ultimi 36 mesi di attività.<br><br>

L’importo dei contributi volontari degli artigiani e degli esercenti attività commerciali per il corrente anno dovrà essere calcolato con le seguenti aliquote:<br>

1) Titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni:<BR>
- ARTIGIANI: 20,00%<br>
- COMMERCIANTI: 20,09%<br><br>

2) collaboratori di età non superiore ai 21 anni:<br>
- ARTIGIANI: 17,00%<br>
- COMMERCIANTI: 17,09%<br><br>

Sulla base delle predette aliquote e dei valori reddituali aggiornati, sono state predisposte delle tabelle di contribuzione, da applicare con effetto dal 1° gennaio 2010. <br>
I valori sono stati definiti arrotondando all’unità di euro gli importi dei redditi che delimitano le otto classi di contribuzione e gli importi dei redditi medi imponibili; al centesimo di euro gli importi di contribuzione mensile relativi alle predette classi.<br>
Per le tabelle si rimanda alla circolare dell'INPS.<br><br>

<b>2) Gestione separata</b><br><br>

L’importo del contributo volontario dovuto alla Gestione Separata deve essere determinato in base alle disposizioni di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 184/1997, cioè applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente alla data della domanda, l’aliquota IVS di finanziamento della Gestione.<br>
Ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di tutela previdenziale (non assicurati e non titolari di pensione) pari, per l’anno 2010, come peraltro indicato nella circolare n. 13/2010, al <b>26,00%</b>.<br><br>
Poiché il minimale per l’accredito contributivo è fissato, per l’anno 2010, in euro 14.334,00, per il medesimo anno l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della gestione separata non potrà essere inferiore a euro 3.727,00, su base annua, e ad euro 310,58 su base mensile.<br><br>

Poiché la contribuzione obbligatoria viene accreditata su base mensile, anche il contributo volontario dovrà essere calcolato per mese e poi versato per trimestri solari, alle scadenze previste per la generalità dei soggetti autorizzati:<br>
<b>- 30 giugno 2010</b>: per il 1° trimestre 2010 (gennaio – marzo)<br>
<b>- 30 settembre 2010</b>: per il 2° trimestre 2010 (aprile – giugno)<br>
<b>- 31 dicembre 2010</b>: per il 3° trimestre 2010 (luglio – settembre) <br>
<b>- 31 marzo 2011</b>: per il 4° trimestre 2010 (ottobre – dicembre).<br><br>

. Per scaricare <b>il testo delle Circolari INPS n. 14/2010 e n. 22/2010</b>, cliccate <a href =" https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=387 "><b>QUI.</b>.</a><br><br>


</td></tr>
</table><br>

<table width='100%' border=3>
<tr>
<TH align='center' bgcolor='#dddddd'>
<b>ARTIGIANI E COMMERCIANTI - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER L'ANNO 2009</b> <BR>
</th>
</tr>
<tr>
<td><br>


Con la <b>Circolare n. 16 del 11 febbraio 2009</b>, l'INPS ha fissato la misura delle aliquote contributive in vigore per l’anno 2009 per gli iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali. <br><br>

Le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS, per l'anno 2009, restano confermate nella misura pari al 20,00% prevista dall’art. 1, comma 768 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).<br><br>

<b><u>Contribuzione I.V.S. sul minimale di reddito</b></u><br><br>

Per l'anno 2009, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a <b>euro 14.240,00</b>.<br><br>
Pertanto <b>le aliquote</b> per il corrente anno risultano come segue:<br>
<b>A) Artigiani</b><br>
- 20,00 % per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;<br>
- 17,00 % per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni;<br><br>

<b>B) Commercianti</b><br>
- 20,09 % per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;<br>
- 17,09 % per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni.<br><br>

In conseguenza di quanto sopra, il <b>contributo minimo</b> risulta così suddiviso:<br>
<b>Artigiani:</b><br>
- euro 2.855,44 annui per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni; <br>
- euro 2.428,24 per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni;<br><br>

<b>Commercianti:</b><br>
- euro 2.868,26 annui per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;<br>
- euro 2.441,06 per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni.<br><br><br>

<b><u>Contributi IVS sul reddito eccedente il minimale </b></u><br><br>

Il contributo per l’anno 2009 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2008 per la quota eccedente il predetto minimale di euro 14.240,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite di retribuzione annua pensionabile pari per il corrente anno all’importo di euro 42.069,00.<br><br>

Per i redditi superiori a euro 42.069,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’art. 3 ter della legge 14 novembre 1992, n.438.<br><br>
Le aliquote contributive, pertanto, risultano come segue: <br>

<b>A) Artigiani </b><br>
- 20,00 % del reddito superiore a euro 14.240,01 e fino euro 42.069,00<br>
- 21.00 % del reddito superiore a euro 42.069,00 e fino al massimale di euro 70.115,00.<br><br>

Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 17,00 % e al 18,00% .<br>

<b>B) Commercianti</b><br>
- 20,09 % del reddito superiore a euro 14.240,01 e fino a euro 42.069,00<br>
- 21,09 % del reddito superiore a euro 42.069,00 e fino al massimale di euro 70.115,00.<br><br>

Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 17,09% e al 18,09% .<br><br>

Nel richiamare le precisazioni fornite con circolare n. 16 dell’11 febbraio 2009 in ordine alla misura e alle modalità di pagamento dei contributi previdenziali dovuti nel corrente anno dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, l'INPS, con <b>Circolare n. 79 del 5 giugno 2009</b>, ha comunicato che, ai sensi del D.L.15 aprile 2002, n.63, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n.112, i contributi afferenti la quota di reddito eccedente il minimale <b>devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi</b>.<br>
Per il corrente anno <b>entro il 16 giugno 2009</b> (saldo 2008 e primo acconto 2009) ed <b>entro il 30 novembre 2009</b> (secondo acconto 2009).<br><br>

L'INPS evidenzia, al riguardo, che il versamento del saldo 2008 e del primo acconto 2009 (e non di altre somme eventualmente a debito) <b>può essere effettuato entro il 16 luglio 2009, anziché entro il 16 giugno 2009, maggiorando l'importo dei contributi dovuti dello 0.40 per cento a titolo di interessi</b>.<br>
La predetta maggiorazione dello 0,40 per cento <b>deve essere versata separatamente dai contributi</b>, utilizzando la causale contributo "API" (artigiani) o "CPI" (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo.<br><br>

<b><u>Reddito imponibile</b></u><br><br>

In merito all’individuazione dell’ammontare del reddito da assoggettare all’imposizione dei contributi previdenziali, nel far rinvio alle precisazioni fornite con circolare n. 102 del 12 giugno 2003, l'INPS fa presente che <b>deve essere preso in considerazione il totale dei redditi d’impresa</b>, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti scomputate dal reddito dell’anno, conseguiti nel 2008.<br>
Per i <b>soci di S.r.l.</b> iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti la base imponibile è costituita dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.<br>
<b>Il testo della Circolare n. 79 del 2009 viene riportato nell'Appendice normativa</b>.<br><br>

. Se vuoi <b>scaricare il testo della circolare n. 16/2009</b>, clicca <a href =' https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=387 '> <b>QUI.</a></b><br><br>

</td></tr>
</table><br>

<table width='100%' border=3>
<tr>
<TH align='center' bgcolor='#dddddd'>
<b>ARTIGIANI E COMMERCIANTI - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER L'ANNO 2008</b> <BR>
</th>
</tr>
<tr>
<td><br>


Con la <b>Circolare n. 13 del 1° febbraio 2008</b>, l'INPS ha fissato la misura delle aliquote contributive in vigore per l’anno 2008 per gli iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali a seguito della finanziaria 2007. <br><br>

Con effetto <b>dal 1 gennaio 2008</b>, le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS <b>sono elevate nella misura pari al 20,00 per cento</b>, così come dispone l’art.1, comma 768 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007).<br><br>

Per l'anno 2008, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a <b>€ 13.819,00</b>.<br><br>

<b><u>Contribuzione I.V.S. sul minimale di reddito</b></u><br><br>

Pertanto <b>le aliquote</b> per il corrente anno risultano come segue:<br>
<b>A) Artigiani</b><br>
- 20,00 % per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;<br>
- 17,00 % per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni;<br><br>

<b>B) Commercianti</b><br>
- 20,09 % per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;<br>
- 17,09 % per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni.<br><br>

In conseguenza di quanto sopra, il <b>contributo minimo</b> risulta così suddiviso:<br>
<b>Artigiani:</b><br>
- € 2.763,80 annui per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni; <br>
- € 2.349,23 per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni;<br><br>

<b>Commercianti:</b><br>
- € 2.776,24 annui per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;<br>
- € 2.361,66 per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni.<br><br><br>

<b><u>Contributi IVS sul reddito eccedente il minimale </b></u><br><br>

Il contributo per l’anno 2008 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2007 per la quota eccedente il predetto minimale di € 13.819,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite di retribuzione annua pensionabile pari per il corrente anno all’importo di € 40.765,00.<br><br>

Per i redditi superiori a € 40.765,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’art. 3 ter della legge 14 novembre 1992, n.438.<br><br>
Le aliquote contributive, pertanto, risultano come segue: <br>

<b>A) Artigiani </b><br>
- 20,00 % del reddito superiore a € 13.819,00 e fino € 40.765,00<br>
- 21.00 % del reddito superiore a € 40.765,00 e fino al massimale di €. 67.942,00<br><br>

Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 17,00 % e al 18,00% .<br>

<b>B) Commercianti</b><br>
- 20,09 % del reddito superiore a € 13.819,00 e fino a € 40.765,00<br>
- 21,09 % del reddito superiore a €. 40.765,00 e fino al massimale di € 67.942,00.<br><br>

Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 17,09% e al 18,09% .<br><br>

. Se vuoi <b>scaricare il testo della ciroclare n. 13/2008</b>, clicca <a href =' https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=387 '> <b>QUI.</a></b><br><br>

</td></tr>
</table><br>

<table width='100%' border=3>
<tr>
<TH align='center' bgcolor='#dddddd'>
<b>ARTIGIANI E COMMERCIANTI - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER L'ANNO 2007</b> <BR>
</th>
</tr>
<tr>
<td><br>

<b>1. <u>Artigiani e commercianti – Aliquote contributive </b></u><br><br>

L'INPS, con la <b>Circolare n. 29 del 29 gennaio 2007</b>, ha reso noto la misura delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali - <b>per l'anno 2007</b> - coerentemente con quanto disposto dall'art. 1, comma 768, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).<br><br><br>

<b><u>Artigiani e commercianti iscritti alla gestione separata – Aliquote contributive e aliquote contributi volontari </b></u><br><br>

L’INPS, con la <b>Circolare n. 58 del 14 marzo 2007</b>, ha reso note le aliquote dei contributi volontari per l’anno 2007 da parte degli artigiani e commercianti, nonché dagli iscritti alla Gestione separata.<br><br>

L’importo dei <b>contributi volontari degli artigiani e degli esercenti attività commerciali</b> nonché dei <b>lavoratori iscritti alla Gestione separata</b> per il 2007 deve essere calcolato con le seguenti aliquote: <br>
<b>1) Gestione artigiani</b><br>
• <b>19,50%</b>, per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni; <br>
• <b>16,50%</b>, per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni. <br><br>

<b>2) Gestione commercianti</b><br>
• <b>19,59%</b>, per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni; <br>
• <b>16,59%</b>, per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni. <br><br>

<b>3) Gestione separata</b><br>
Per gli iscritti alla Gestione separata invece deve essere presa in considerazione esclusivamente l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di tutela previdenziale (non assicurati e non titolari di pensione) pari al<b> 23,00%</b>.<br>
La contribuzione obbligatoria viene accreditata su base mensile, pertanto anche il contributo volontario dovrà essere calcolato a mese e poi versato per trimestri solari, alle scadenze previste per la generalità degli autorizzati. <br>
L’<b>importo minimo</b> dovuto dai prosecutori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore a <b>3.127,56 euro</b> su base annua, e ad <b>260,63 euro</b> su base mensile. <br>
La Circolare riporta, inoltre, le tabelle con le aliquote aggiornate valide dal 1° gennaio 2007. <br>
<b>Il testo della Circolare viene riportato nell'Appendice normativa - Circolari INPS</b>.<br><br><br>

<b>2. <u>Artigiani e commercianti – Minimali e massimali </b></u><br><br>

A seguito della Finanziaria per l’anno in corso si è registrato un aumento delle aliquote, che ha portato la contribuzione pensionistica delle due categorie di lavoratori autonomi al 19,5%, con un aumento di due punti percentuali rispetto al 2006. <br>
L’aumento effettivo è pari all’1,80%, tenendo conto della crescita annuale di 0,20 punti già programmata, che secondo il provvedimento collegato alla Finanziaria 1998 avrebbe dovuto portare gradualmente l’onere contributivo verso il definitivo 19%.<br>
Tale obbiettivo è stato, però, rivisto dalla stessa manovra, che prevede un’aliquota del 20% a partire dal 1° gennaio 2008. <br><br>
Per quest’anno il<b> minimale di reddito</b> ai fini del calcolo della contribuzione dovuta all’Inps è di 12.926,16 euro che, a seguito della maggiorazione di 671,39 euro, sale a <b>13.598,00 euro</b>.<br>
Pertanto, il contributo minimo si articola nel seguente modo:<br>
<b>* artigiani = 2.651,61 euro </b>per i titolari e per i collaboratori di età superiore a 21 anni, con importi contributivi minimi mensili per il 2007 pari a 220,97 e 186,97 euro.<br>
<b>* commercianti = 2.663,84 euro</b> per i titolari e collaboratori di età superiore a 21 anni, con importi contributivi minimi mensili pari a 221,98 e 187,99 euro.<br><br>

Il <b>massimale di reddito</b> previsto per l’anno in corso è pari, invece, a <b>66.805,00 euro</b>: ottenuto dalla prima fascia del tetto di retribuzione pensionabile (40.083,00) maggiorato di due terzi.<br><br>

Il versamento dei suddetti contributi dovrà avvenire tramite il modello di pagamento unificato F24, rispettando il seguente calendario:<br>
<b>- 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre e 16 febbraio 2008</b>, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;<br>
- <b>entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche</b>, in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimo, a titolo di saldo 2006, primo e secondo acconto 2007.<br><br><br>

<b>3. <u>Artigiani e commercianti – Proroga dei termini di versamento per i soggetti interessati agli studi di settore</b></u><br><br>

Con <b>D.P.C.M. del 14 giugno 2007</b> è stato disposta la <b>proroga al 9 luglio (senza maggiorazione), ovvero dal 10 luglio all' 8 agosto (con maggiorazione pari allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo)</b>, per i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata annuale entro il 18 giugno 2007, a condizione che:<br><i>
- esercitino attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore;<br>
- dichiarino ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze</i>.<br><br>
L'Agenzia delle Entrate, con la <b>Risoluzione n. 173/E del 16 luglio 2007</b>, ha successivamente chiarito che di tale proroga fruiscono anche i soggetti che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR, a società, associazioni e imprese con i requisiti sopra indicati.<br>
La proroga in questione si riferisce ai versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata annuale e pertanto riguarda anche il versamento dei contributi previdenziali dovuti dai soci delle Srl (non "trasparenti"), artigiane o commerciali, che siano interessate dalla proroga in questione, in quanto tali soci, iscritti nelle gestioni previdenziali IVS, dovendo determinare l'ammontare dei contributi dovuti su un reddito "figurativo" proporzionale alla loro quota di partecipazione nella società, potranno procedere al versamento dei contributi solo successivamente alla scelta operata dalla società stessa in ordine all'adeguamento alle risultanze degli studi di settore.<br><br>

. Se vuoi <b>scaricare il testo della circolare n. 29/2007</b>, clicca <a href =' https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=387 '> <b>QUI.</a></b><br><br>

- Si riporta il testo della Risoluzione</b>:<br>
. <a href='files/camcom/2007_173_Ris_AdE.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 173/E del 16 luglio 2007</b>: D.P.C.M. 14 giugno 2007. Proroga dei termini di versamento per i soggetti interessati agli studi di settore. Applicazione della prorga al versamento dei contributi previdenziali dovuti dai soci di Srl non "trasparenti" iscritti negli elenchi IVS.</a> <br><br>


</td></tr>
</table><br>

<table width='100%' border=3>
<tr>
<th colspan=2 bgcolor=#dddddd>
<center><b>APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI
</b></center>
</th>
</tr>
<tr>
<td valign='top' bgcolor=#CCFFCC><br>

. Per <b>accedere al sito dell'INPS</b>, clicca <a href =' https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx '<b>QUI</b>.</a><br><br>

. Per <b>accedere al sito dell'INPS - Sezione circolari, messaggi e normativa</b>, clicca <a href =' https://www.inps.it/search122/Circolari.aspx '<b>QUI</b>.</a><br><br>

. Per <b>accedere al sito dell'INPS - Sezione prestazioni e servizi</b>, clicca <a href ='https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?iPrestazioni=94 '<b>QUI</b>.</a><br><br>

</td>
</tr>
</table><br>


Tutti i documenti elencati sono <span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">realizzati in formato PDF</span>; per consultarli occorre installare sul proprio PC il software Adobe Reader <a href="http://www.adobe.com/it/products/acrobat/readstep2.html" target=_blank><img style="border: none;" src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_adobe_reader.gif" alt="Scarica Adobe Reader" /></a>

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Date 2010-01-13 18:04:41



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