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<b>ASSISTENZA E PREVIDENZA COMMERCIANTI E ARTIGIANI - LA GESTIONE PREVIDENZIALE ESERCENTI ATTIVITA’ COMMERCIALI</B>


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<b> LA GESTIONE PREVIDENZIALE ESERCENTI ATTIVITA’ COMMERCIALI </b> <BR>
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<td><br>

<font class='special'><b>1. <u>NORME DI CARATTERE GENERALE</b></u></font><br><br>

<b>1.1. <u>I soggetti obbligati </b></u></font><br><br>

<b>A decorrere dal 1° gennaio 1997</b>, l’assicurazione IVS di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613 è estesa a tutti i soggetti che esercitano le attività di cui all’art. 49, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, con esclusione dei professionisti e degli artisti.<br>
Si tratta, in sostanza, delle attività in quadrabili nel settore terziario. <br>
Dalla stessa data, a parziale modifica della citata legge n. 613/1966, sono iscrivibili alla gestione i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:<br>
a) <b>siano titolari o gestori in proprio di impresa </b>che, a prescindere dal numero dei dipendenti, <b>siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia</b>, ivi compresi i parenti ed affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari preposti al punto di vendita; <br>
b) <b>abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione</b>. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori e per i soci di società a responsabilità limitata; <br>
c) <b>partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e di prevalenza</b>; <br>
d) <b>siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze od autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli</b> <i>(art. 1, comma 202 e ss., L. n. 662/1996)</i>.<br><br> <br>


<b>1.2. <u>Attività turistiche </b></u></font><br><br>
La legge n. 662/1996 ha ricompresso nell’ambito della gestione dei commercianti tutti i soggetti che esercitano attività connesse al turismo di cui all’art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, poi abrogata dall’art. 11 della legge 29 marzo 2001, n. 135.<br>
Da tener presente, tuttavia, che la maggior parte dei lavoratori interessati erano già soggetti all’obbligo assicurativo in base all’art. 29 della legge n. 160/1975. Per tali soggetti, l’estensione operata dalla legge n. 662/1996 riguarda solamente i familiari collaboratori.<br>
Per gli altri soggetti indicati nell’art. 11 della legge n. 217/1983 l’obbligo è sorto dal 1° gennaio 1997, sempre che si tratti di attività esercitate in forma di impresa.<br><br><br>

<b>1.3. <u>Commercianti coadiutori </b></u></font><br><br>
Per quanto concerne i familiari coadiutori, a decorrere dal 1° gennaio 1997, sono a assicurabili <b>tutti i parenti ed affini entro il terzo grado</b> che abbiamo compiuto il quindicesimo anno di età e prestino la loro opera con carattere di abitualità e prevalenza.<br>
In precedenza erano iscrivibili soltanto il coniuge, i fratelli e le sorelle del titolare, gli ascendenti, i figli ed equiparati ed i nipoti in linea diretta (art. 2, L. n. 613/1966).<br>
La Corte Costituzionale, con <b>Sentenza n. 170 del 5 maggio 1994</b>, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato art. 2 nella parte in cui non considerava familiari, agli effetti della iscrizione negli elenchi di categoria, gli affini entro il secondo grado, quali cognati, suoceri, ecc.<br><br><br>

<b>1.4. <u>I coadiutori familiari di titolari non iscrivibili hanno diritto alla tutela previdenziale</b></u></font><br><br>

Con la <b>Circolare n. 78 del 7 giugno 2006</b>, l'INPS ha chiarito che - quando <b>il familiare coadiutore partecipa all'attività con carattere di abitualità e prevalenza</b> e non è configurabile un rapporto di lavoro dipendente - lo stesso ha diritto, anche in assenza di obbligo di iscrizione del titolare, alla tutela previdenziale prevista per tale categoria di lavoratori. L'imprenditore sarà pertanto iscritto quale titolare non attivo, ai soli fini dell'imposizione dei contributi dovuti per i coadiutori familiari.<br>
<b>Il testo della Circolare viene riportato nell’Appendice normativa – La Normativa INPS</b>.<br><br><br>

<b>1.5. <u>Attività prevalente </b></u></font><br><br>

I soggetti che esercitano contemporaneamente, anche in un’unica impresa, più attività autonome, soggette a diverse forme assicurative, devono essere iscritti in relazione all’attività alla quale gli stessi dedichino la loro opera professionale in misura prevalente.<br>
In tali casi l’INPS provvede a stabilire quale sia l’attività prevalente e l’interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al Consiglio di amministrazione dell’Istituto, il quale decide in via definitiva (art. 1, comma 8, L. n. 662/1996).<br>
Qualora il soggetto, iscritto in una gestione dei lavoratori autonomi, svolga anche attività secondaria di collaborazione coordinata e continuativa o attività professionale, sarà soggetto anche all’obbligo di <b>iscrizione alla gestione separata</b> istituita dalla legge 8 agosto 1995, n. 335. Ovviamente il contributo dell’una o dell’altra gestione verrà applicato alla relativa quota di reddito.<br><br><br>

<b>1.6. <u>Lavoratori extracomunitari </b></u></font><br><br>
La legge italiana garantisce a tutti i lavoratori extracomunitari, legalmente residenti nel suo territorio e alle loro famiglie, parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani e dell’Unione europea, ivi compresi quelli relativi all’uso dei servizi sociali e sanitari.<br><br><br>

<b>1.7. <u>Età minima di ammissione al lavoro - L'innalzamento a 16 anni decorre solo dal 1° settembre 2007</b></u></font><br><br>

Secondo quanto stabilito al comma 622 (<i>Istruzione scolastica obbligatoria e accesso al lavoro</i>), della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), <i>“L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. …..<br>
L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/2008”</i>.<br><br>

A tale proposito, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con <b>Nota del 20 luglio 2007, n. prot. 25/I/009799</b>, ha chiarito che indipendentemente dal fatto che la legge n. 296/2006 sia entrata in vigore dal 1° gennaio 2007, poiché la stessa, al citato comma 622 dell’art. 1, fa espressamente decorrere l'innalzamento dell'obbligo di istruzione a far data "dall'anno scolastico 2007/2008", anche <b>l'innalzamento a 16 anni dell'età di ingresso al lavoro per i minori decorre solo dal 1° settembre 2007</b>.<br><br><br>

<b>1.8. <u>Termini e modalità di pagamento dei contributi</b></u></font><br><br>

L'importo dei contributi da versare si calcola in base al reddito di impresa (denunciato ai fini dell'IRPEF) dell'anno al quale i contributi si riferiscono.<br>
Poiché non è possibile conoscere in anticipo quali saranno i redditi prodotti nel corso dell'anno, il versamento in acconto va effettuato sulla base dei redditi d'impresa dichiarati nell'anno precedente.<br>
Nell'anno successivo andrà quindi effettuato un versamento a conguaglio che tenga conto degli importi versati in acconto. <br>
Il contributo è dovuto entro limiti minimi e massimi di reddito.<br><br>

<b>Termini di pagamento</b><br>
I versamenti per le quote contributive sui minimali di reddito devono essere effettuati alle seguenti scadenze: <br>
<b>- 16 maggio,<br>
- 16 agosto, <br>
- 16 novembre, <br>
- 16 febbraio dell'anno successivo</b>. <br><br>

I contributi dovuti, sulle eventuali quote di reddito d'impresa superiori al minimale, vanno versati in <b>due rate uguali alle scadenze previste per l'IRPEF</b>.<br>
Il reddito inizialmente preso in considerazione è quello dell'anno precedente. Il versamento è perciò considerato come acconto della somma da corrispondere in base alla totalità dei redditi di impresa effettivamente prodotti nell'anno in corso.<br><br>

Il versamento viene effettuato utilizzando il <b>Modello F24</b>, che viene spedito dall'INPS alle imprese artigiane e commerciali e che è pagabile presso gli sportelli bancari o postali.<br><br>

- Per <b>maggiori informazioni</b>, clicca <b><a href=' http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?sVirtualURL=/Doc/TuttoINPS/Contributi/Gli_artigiani_e_i_commercianti/L%27assicurazione_per_i_commercianti/index.htm&iIDMenu=4729&bLight=true
' target=_blank>QUI.</a></b><br><br><br>


<b>1.9. <u>Aggiornati i tassi di differimento e di dilazione</b></u></font> <br><br>

L’INPS, con la <B>Circolare n. 97 del 11 novembre 2008</b>, a seguito della riduzione del Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) deciso dalla Banca Centrale Europea (BCE) nella <b>misura del 3,25%</b>, a decorrere dal 12 novembre 2008, ha rideterminato il tasso di differimento e di dilazione da applicare ai debiti contributivi nella <b>misura pari al 9,25%</b>.<br>
Pertanto, l’interesse di dilazione, da applicare alle <b>rateazioni concesse dal 12 novembre 2008</b>, e la aliquota da applicare, a partire dalla contribuzione relativa al mese di novembre 2008, nei casi di <b>autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi</b>, sarà fissato <b>nella misura del 9,25 %</b>.<br>
Variati anche i tassi relativi alle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.<br>
<b>Il testo della circolare viene riportato nell'Appendice normativa - Le circolari INPS</b>.<br><br><br>

<font class='special'><b>2. <u>ALIQUOTE CONTRIBUTIVE - CONTRIBUZIONE VOLONTARIA</font></b></u> <br><br>


. Se vuoi <b>approfondire l'argomento</b>, clicca <a href =" https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=396 "><b>QUI.</b></a><br><br>


</td></tr>
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<table width='100%' border=3>
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<b>CASISTICA E PROBLEMATICHE DI CARATTERE PARTICOLARE </b> <BR>
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<font class='special'><b>1. <u>LA CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' E LA DECORRENZA DELLA CESSAZIONE DELL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO</b></u></font><br><br>

L'INPS, con <B>Messaggio del 15 giugno 2010, n. 15352</b>, interviene sulla decorrenza e cessazione dell'obbligo contributivo alla gestione speciale esercenti attività commerciali per i soci liquidatori e in caso di affitto di azienda. <br>
<b>Lo stato di liquidazione della società non comporta necessariamente la cessazione dell’attività dei soci</b> e che, in tale presupposto, i contributi continuino ad essere dovuti sulla base del reddito d’impresa. <br>
<i>“L’iscrizione alla Gestione commercio continuerà a permanere valida sia per i soci liquidatori e sia per gli altri soci che continuano a svolgere l’attività sociale rimanendo inalterato il principio dell’attività svolta con carattere dell’abitualità e della prevalenza”</i>. <br>
Il presupposto perché permanga l’obbligo di iscrizione consiste nello <b>svolgimento, con i caratteri dell’abitualità e della prevalenza, della “attività sociali”</b>, ossia di quelle operazioni inerenti al raggiungimento dell’oggetto sociale e quindi analoghe alla quotidiana attività che l’impresa ha esercitato durante la propria vita. Ne consegue che il socio liquidatore è soggetto all’obbligo d’iscrizione alla gestione commercianti fintanto che oggetto delle operazioni di liquidazione siano gli stessi beni o servizi già oggetto dell’attività d’impresa (l’ipotesi più semplice è data dallo smaltimento delle scorte di magazzino a prezzi ribassati). <br>
Pertanto, pur ribadendo il principio secondo cui lo stato di liquidazione non comporta necessariamente la cessazione dell’attività che ha dato luogo all’iscrizione, si evidenzia che <b>la predetta cessazione non è necessariamente legata alla cancellazione dell’impresa dal Registro delle imprese</b>. È possibile, infatti, che il soggetto, pur trovandosi in condizione di non poter più esercitare l’attività (avendo ad esempio liquidato le merci o i servizi, oppure avendo cessato le utenze o il contratto di locazione dei locali aziendali, oppure non essendo più in possesso di un registratore di cassa, ecc.), non possa procedere alla cancellazione dell’impresa, in quanto in attesa di alienare i beni strumentali. <br>
In questi casi, non si è più in presenza di un’attività aziendale che costituisce titolo per l’imposizione contributiva, bensì di una mera monetizzazione dei beni utilizzati per l’esercizio dell’attività medesima, con conseguente venir meno dei requisiti d’iscrizione alla gestione commercianti. <br><br>
Con riferimento al caso di <b>“affitto di azienda”</b> - ossia al contratto con il quale un soggetto cede ad un terzo il diritto di utilizzare la propria azienda dietro il corrispettivo di un canone (art. 2562 C.C.) - è necessario tenere presente i principi dettati dalla normativa fiscale. In base a tali principi occorre considerare che l’imprenditore individuale, che ceda in affitto l’unica azienda, perde lo status di imprenditore, con la conseguenza che i canoni di locazione sono tassati come redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera h), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle imposte sui redditi). Non si configureranno pertanto, in capo al concedente, gli estremi per l’iscrizione alla gestione esercenti attività commerciali. Diversamente, ove il cedente dell’intera azienda sia una società, i canoni di affitto partecipano alla formazione del reddito d’impresa, pertanto, ricorrendone i presupposti, i relativi soci potranno restare soggetti ad imposizione previdenziale. <br>
Allo stesso modo, ove - indifferentemente - un imprenditore individuale o una società cedano in affitto soltanto una parte dell’azienda medesima, o una delle attività condotte, permarrà l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti e nell’imponibile contributivo rientreranno anche i canoni derivanti dall’affitto del ramo d’azienda, che saranno configurabili come redditi di impresa. <br><br>
Di diverso tenore è il caso in cui un’impresa, proprietaria di uno o più immobili, dichiari ed eserciti l’attività di <b>“affitto di immobili propri”</b> e dizioni similari. <br>
Tale attività, sia che consegua ad una precedente e diversa attività commerciale svolta nei locali in questione, sia che venga intrapresa ex novo da soggetti mai iscritti alla gestione commercianti, <b>rientra a pieno titolo nel settore terziario</b>, ai sensi della legge n. 88/1989, trattandosi di un’attività di servizi dotata di autonoma caratterizzazione, quindi soggetta ad obbligo contributivo. <br><br>

<b><u>ATTENZIONE</b></u>: Pubblichiamo il commento al citato Messaggio INPS n. 15352 curato da “Il Quotidiano IPSOA” del 16 giugno 2010. <br>
Non siamo in grado di pubblicare il testo in quanto a noi, contrariamente ad altri, non è stato concesso avere il testo con la motivazione che il messaggio in questione <i>”riporta chiarimenti ad esclusivo uso interno”</i>. <br>
Chissà perché per alcuni è pubblico e per altri no!!<br> <br><BR>

<font class='special'><b>2. <u>11 FEBBRAIO 2013 - I SOCI DI SOCIETÀ CON PROVENTI DI SOLA LOCAZIONE IMMOBILIARE NON SI ISCRIVONO ALLA GESTIONE IVS - Pronuncia della Cassazione</font></b></u> <br><br>
Negli ultimi anni la prassi dell’INPS di iscrivere d’ufficio alla Gestione Commercianti il socio accomandatario di società in accomandita semplice i cui proventi derivino unicamente da canoni di <b>locazione di immobili </b>di proprietà della società stessa ha dato origine ad una mole notevole di contenziosi tra l’Istituto e i contribuenti.
La Cassazione, Sezione IV – Lavoro, con l’<b>Ordinanza n. 3145 del 11 febbraio 2013</b>, ha preso posizione sulla questione, stabilendo in maniera netta in quali casi la suddetta attività e i relativi proventi legittimino l’iscrizione dei soci accomandatari di una S.a.s. alla Gestione degli esercenti attività commerciale.<br><br>

Il contenzioso è sorto quando, in ottemperanza ad una convenzione con l’Agenzia delle Entrate, l’INPS ebbe modo di accedere alle dichiarazione dei redditi dei soggetti titolari di Partita IVA e dei contribuenti che per l’anno di imposta 2006 avevano denunciato redditi da lavoro autonomo e dopo che, a seguito di controlli sulla sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi ex L. n. 662/1996, l’INPS procedette alla iscrizione d’ufficio alla Gestione Commercianti dei soci di società di persone che nella dichiarazione dei redditi avessero indicato l’attività svolta presso la società come occupazione prevalente.<br>
Nel caso di specie l’INPS aveva ravvisato attività d’impresa (con conseguente obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti) per il solo fatto che il socio accomandatario della S.a.s. avesse quale attività prevalente (per sua stessa ammissione) quella di <b>riscossione dei proventi derivanti dalla locazione dell’immobile di proprietà della società</b> sebbene quest’ultima, in realtà, lungi dallo svolgere alcuna attività di intermediazione immobiliare, si limitasse a godere i frutti dei beni di cui era titolare.<br>
La Corte di Cassazione, avvalorando la tesi del contribuente e richiamando una precedente <b>pronuncia del Tribunale di Torino, 5 maggio 2011, n. 1394</b>, ha statuito che la <i>“locazione di immobili di proprietà della stessa società costituisce in termini oggettivi una modalità di godimento dei beni medesimi, non diversamente da quanto accade nella similare ipotesi in cui più soggetti contitolari della proprietà di più beni immobili, ricevuti ad esempio per successione ereditaria, diano in locazione gli stessi anziché goderli direttamente”</i>.<br>
La Suprema Corte ha altresì precisato che: <i>“L’obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali sorge nel caso di svolgimento di attività commerciale in qualità di titolare e gestore di imprese che siano dirette e organizzate prevalentemente con il lavoro proprio o di componenti familiari e partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di prevalenza e abitualità. Presupposto imprescindibile affinché sussista detto obbligo è costituito dall’<b>esercizio di attività imprenditoriale di natura commerciale</b>, che non ricorre nell’ipotesi in cui la società di persone, di cui il preteso contribuente è socio, si limiti a locare immobili di proprietà ed a percepire il relativo canone di locazione. <b>La locazione di beni immobili può costituire attività commerciale ai fini previdenziali solo ove venga esercitata nell’ambito di una più ampia attività di prestazione di servizi, quale attività di intermediazione immobiliare</b>”</i>.<br>
Deve quindi escludersi la ricorrenza dell’attività a cui la legge ricollega l’obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti ove essa consista esclusivamente nella locazione di immobili di proprietà (senza svolgimento di una attività di intermediazione immobiliare), non rientrando nel settore terziario per la mancanza di un’attività di scambio e/o prestazione di servizi.<br><br>

L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. n. 613/1966, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: <br>
a) <b>siano titolari o gestori in proprio di imprese</b> che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; <br>
b) <b>abbiano la piena responsabilità dell'impresa</b> ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata; <br>
c)<b> partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza</b>; <br>
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di<b> licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli</b>. <br>
Quindi il <b>presupposto imprescindibile è che per l'iscrizione alla gestione commercianti vi sia un esercizio commerciale</b>, la gestione dello stesso come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di Srl che abbia come oggetto un esercizio commerciale, e <b>non nella fattispecie in cui l’ attività commerciale sia affittata ad altri e ci si limiti alla mera riscossione dei canoni</b>. <br><br><br>


<font class='special'><b>3. <u>13 NOVEMBRE 2013 - INTERESSE DI DILAZIONE E DI DIFFERIMENTO - SANZIONI - Aggiornati i tassi - Circolari INPS e INAIL</font></b></u> <br><br>

<b>3.1. <u>CIRCOLARE INPS</b></u><br><br>

A seguito del nuovo tasso di riferimento ridotto dalla Banca Centrale europea, l'INPS, con la <B>circolare n. 158 del 13 novembre 2013</B>, ha illustrato i riflessi che si producono sul <b>tasso di dilazione e di differimento</b> da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione nonché sulla <b>misura delle sanzioni civili</b>.<br>
L'INPS ricorda che la Banca Centrale Europea con la decisione di politica monetaria del 7 novembre 2013 ha ridotto di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento) che, a decorrere dal 13 novembre 2013 è pari allo 0,25%.<br>
La variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di Previdenza e Assistenza obbligatorie nonché sulla misura delle sanzioni civili di cui all’art. 116, comma 8, lett. a) e b) e comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.<br><br>

<b>3.1.1. <u>Interesse di Dilazione e di Differimento</b></u><br><br>

L'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili e l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovranno essere <b>calcolati al tasso del 6,25% annuo</b>.<br>
Tale misura trova applicazione con riferimento alle <b>rateazioni presentate a decorrere dal 13 novembre 2013</b>.<br>
I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.<br>
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso pari al 6,25% <b>sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di ottobre 2013</b>.<br><br><br>

<b>3.1.2. <u>Sanzioni Civili</b></u><br><br>

La riduzione del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali nella misura sopra riportata, comporta la variazione delle sanzioni civili come segue.<br>
Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lett. a), comma 8, dell’art. 116 della legge n. 388/2000: <b>la sanzione civile è pari al 5,75% in ragione d’anno (tasso dello 0,25% maggiorato di 5,5 punti)</b>.<br>
La medesima misura del 5,75% annuo, trova applicazione anche con riferimento all’ipotesi di cui alla lett. b), secondo periodo, del predetto art. 116, comma 8.<br>
Resta ferma, in caso di evasione (art. 116, comma 8, lett. b), primo periodo) la misura della sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.<br>
Con riferimento all’ipotesi disciplinata dal comma 10 dell’art. 116, la sanzione civile sarà dovuta nella stessa misura del 5,75% annuo.<br><br><br>

<b>3.1.3. <u>Sanzioni ridotte in caso di Procedure Concorsuali</b></u><br><br>

Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto ha stabilito che in caso di procedure concorsuali le sanzioni ridotte, nell’ipotesi prevista dall’art. 116, comma 8, lett. a) della legge n. 388/2000, <b>dovranno essere calcolate nella misura del TUR oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema</b>.<br>
Nell’ipotesi di evasione, di cui all’art. 116, comma 8, lett. b) della medesima legge, la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di due punti.<br>
Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito, tuttavia, che il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell’interesse legale.<br>
Pertanto, qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti.<br>
Tenuto conto che per effetto della decisione della Banca Centrale Europea, a decorrere dal 13 novembre 2013, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è inferiore alla misura dell’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2012, nell’ipotesi prevista dal comma 8, lett. a) del citato art. 116, <b>la misura delle sanzioni ridotte sarà pari alla misura degli interessi legali (2,50% annuo)</b>.<br>
Diversamente nel caso di cui al comma 8, lett. b) del medesimo articolo, la misura delle sanzioni ridotte sarà pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali - 0,25% annuo - maggiorato di due punti (2,25% annuo).<br><br><BR>

<b>3.2. <u>CIRCOLARE INAIL</b></u><br><br>

L'INAIL, con la <b>circolare n. 54 del 13 novembre 2013</b>, ha comunicato i nuovi tassi per rateazioni e dilazioni di pagamento per premi e accessori e per il calcolo delle sanzioni civili, <b>con decorrenza 13 novembre 2013</b>, a seguito della fissazione, da parte della Banca centrale europea, allo 0,25% del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR).<br>
Conseguentemente sono fissati i tassi del:
• <b>6,25%</b> per l’interesse dovuto per rateazioni e dilazioni di pagamento per premi e accessori
• <b>5,75%</b> per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili.<br>
La nuova misura del tasso sarà applicata alle istanze di rateazione e dilazione presentate: <br>
• a partire dal 13 novembre 2013;<br>
• in data anteriore al 13 novembre 2013 a condizione che la Sede:<br><i>
&#61607; non abbia ancora comunicato il piano di rateazione o dilazione;<br>
&#61607; comunichi il piano di rateazione o dilazione in data 13 novembre o successiva</i>.<br>
Al fine di agevolare le operazioni di calcolo, è stato predisposto un prospetto riepilogativo dei tassi precedenti.<br><br>

. Se vuoi <b>scaricare il testo della circolare INAIL</b>, clicca <a href =' http://snurl.com/286az27 '> <b>QUI.</a></b><br><br>

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</table><br>

<table width='100%' border=3>
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<center><b> RIFERIMENTI </b></center>
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<tr>
<td valign='top' bgcolor=#CCFFCC><BR>

. Se vuoi <b>approfondire l’argomento della gestione previdenziale degli artigiani</b>, clicca <a href =' https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=393 '> <b>QUI.</a></b><br><br>

- Se vuoi approfondire l'argomento della <b>gestione previdenziale e assistenziale per i lavoratori dello spettacolo soggetti ad ENPALS</b>, clicca <b><a href=' https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=141' target=_blank>QUI.</a></b><br><br>


. Per scaricare la <b>Normativa INPS</b>, cliccate <a href =" https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=387 "><b>QUI.</b>.</a><br><br>

. Per approfondire l’argomento della <b>Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa</b>, cliccate <a href =" https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=list_pages_categories&cid=12 "><b>QUI</b>.</a><br><br>

. Per le <b>modalità delle denunce da presentare al REGISTRO DELLE IMPRESE</b>, cliccate <a href=" https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1"><b>QUI</a></b><br><br>

. Per consultare gli <b>importi dei DIRITTI DI SEGRETERIA dovuti alla Camera di Commercio</b>, cliccate <a href=" https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=40 "><b>QUI</a></b><br><br>

. Per consultare gli<b> importi delle TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE </b>, cliccate <a href =' https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=41
'> <b>QUI.</a> </b><br><br>

. Per quanto riguarda<b> L'IMPOSTA DI BOLLO</b>, cliccate <a href =' https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=48 '><b>QUI.</a></b><br><br>

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</table><br>

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Date 2010-01-13 17:54:59



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