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<b>ASSISTENZA E PREVIDENZA COMMERCIANTI E ARTIGIANI - ADEMPIMENTI INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE PREMI</B>


<table width='100%' border=3>
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<TH align='center' bgcolor='#dddddd'>
<b>GLI ADEMPIMENTI PRESSO L’ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - INAIL</b> <BR>
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</tr>
<tr>
<td><br>


La Costituzione Italiana garantisce a tutti i cittadini il diritto alla salute sul luogo di lavoro e il diritto a mezzi adeguati alle esigenze di vita nel caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale.<br>
La legge stabilisce l’obbligo dell’assicurazione contro i danni fisici ed economici che il lavoratore subisce a seguito di infortuni e malattie causati dall’attività lavorativa.
L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro e le Malattie Professionali (INAIL) gestisce quest’assicurazione obbligatoria.<br><br>

Sono tutelati dall'INAIL tutti coloro che, <b>addetti ad attività rischiose</b>, svolgono un lavoro comunque retribuito alle dipendenze di un datore di lavoro, compresi i sovrintendenti ai lavori, i soci di società e cooperative, i medici esposti a RX, gli apprendisti, i dipendenti che lavorano a computer e registratori di cassa ed, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 38/2000, anche i soggetti appartenenti all'area dirigenziale e gli sportivi professionisti.<br>
Sono altresì tutelati gli artigiani ed i lavoratori autonomi dell'agricoltura nonché, ai sensi dell'art. 6 del suindicato decreto, i lavoratori che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati).<br><br><br>

<font class='special'><B>1. <U>COMPITI E FINALITA’ DELL’INAIL - Prevenzione e sicurezza </b></u></FONT><br><br>

L’Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), persegue una pluralità di obiettivi: <br>
• ridurre il fenomeno infortunistico; <br>
• assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio; <br>
• garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro. <br><br>

L’assicurazione, obbligatoria per <b>tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e parasubordinati</b> nelle attività che la legge individua come rischiose, tutela il lavoratore contro i danni derivanti da infortuni e malattie professionali causati dalla attività lavorativa. <br>
Gli artigiani ed i lavoratori autonomi dell’agricoltura sono tenuti ad assicurare anche se stessi. <br>
La tutela nei confronti dei lavoratori, anche a seguito delle recenti innovazioni normative, ha assunto sempre più le caratteristiche di sistema integrato di tutela, che va dagli interventi di prevenzione nei luoghi di lavoro, alle prestazioni sanitarie ed economiche, alle cure, riabilitazione e reinserimento nella vita sociale e lavorativa nei confronti di coloro che hanno già subito danni fisici a seguito di infortunio o malattia professionale. <br><br><br>


<font class='special'><B>2. <U>OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PRESSO L’INAIL </b></u></FONT><br><br>

<b>2.1. <u>L’obbligo assicurativo e le attività rischiose</b></u><br><br>

Sono ritenute rischiose: <br><b>
• le attività svolte con macchine non mosse direttamente dal lavoratore, con apparecchi a pressione e con impianti elettrici o termici; <br>
• le attività svolte in ambienti organizzati per opere e servizi in cui si fa uso di tali macchine; <br>
• le attività complementari o sussidiarie alle attività rischiose</b>. <br><br>

Inoltre la legge indica specificamente un elenco di lavorazioni per le quali c’è una presunzione assoluta di rischio, ad esempio: lavori edili e stradali, esercizio di magazzini e depositi, nettezza urbana, vigilanza privata, trasporti, allestimento, prova o esecuzione di pubblici spettacoli, ecc.. <br><br><br>

<b>2.2. <u>I lavoratori tutelati</b></u> <br><br>

Sono tutelati dall’INAIL tutti coloro che, addetti ad attività rischiose, svolgono un lavoro comunque retribuito alle dipendenze di un datore di lavoro, compresi i sovrintendenti ai lavori, i soci di società e cooperative, i medici esposti a RX, gli apprendisti, i dipendenti che lavorano a computer e registratori di cassa ed ai sensi degli artt. 4 e 6 del D. Lgs. n. 38/2000 anche i soggetti appartenenti all'area dirigenziale e gli sportivi professionisti dipendenti. <br>
Sono altresì tutelati gli artigiani ed i lavoratori autonomi dell’agricoltura nonché ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 38/2000, i lavoratori parasubordinati che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa. <br><br>

All’INAIL devono, dunque, essere assicurati tutti coloro che sono addetti all'utilizzo di macchine di qualsiasi tipo o che lavorano in ambienti dove tali macchine sono utilizzate, in qualità di: <br><i>
• titolare, <br>
• soci lavoratori, <br>
• lavoratori dipendenti, <br>
• coniuge, i figli, gli altri parenti, gli affini del datore di lavoro che prestano la loro attività lavorativa al servizio del titolare, <br>
• collaboratori coordinati e continuativi (a decorrere dal 16 marzo 2000)</i>. <br><br>

L'INAIL dopo la <b>denuncia di esercizio </b>assegnerà all'azienda il <b>numero di posizione</b> (da riportare su tutti i documenti, compresi i libri paga ed i libri matricola) e comunicherà, inoltre, all'azienda stessa l’aliquota del premio che dovrà pagare in base alla voce nella quale la lavorazione è stata classificata ed il grado di rischio conseguente. <br><br>

. Se vuoi <b>approfondire l’argomento e visitare il sito dell'INAIL</b>, clicca <a href =' http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_PUBBLICAZIONI&nextPage=PUBBLICAZIONI/Tutti_i_titoli/Guide/Guida_all_assicurazione/Guida_all_assicurazione_-_Indice/info-753542533.jsp '> <b>QUI.</a></b><br><br><br>

<b>2.3. <u> Denuncia istantanea di assunzione e cessazione </b></u><br><br>

A decorrere dal 16 marzo 2000, per effetto del D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, i datori di lavoro sono tenuti a comunicare all'INAIL, contestualmente (lo stesso giorno) all'instaurazione del rapporto di lavoro o alla sua cessazione, il codice fiscale dei lavoratori. <br><br><br>

<b>2.4. <u> Denuncia d'esercizio e variazioni successive </b></u><br><br>

L'imprenditore, <b> 5 giorni prima di iniziare un'attività lavorativa</b>, deve comunicarlo all'INAIL. <br>
Il datore di lavoro inoltre quando instaura o cessa un rapporto di lavoro deve comunicare istantaneamente (in giornata) il codice fiscale del lavoratore interessato. Inoltre deve denunciare entro 8 giorni ogni modificazione dei lavori conseguenti alla estensione e natura del rischio, nonché variazione della località dove si svolgono i lavori. <br><br>

Il Consiglio di Amministrazione dell'INAIL, con la <b>delibera n. 376 del 27 giungo 2002 </b>, approvata dal Ministero del lavoro e delle politiche agricole, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con <b>D.M. 19 settembre 2003 </b> ha proposto alcune modifiche dell'art. 12 del D.P.R. n. 1124/1965, relative ai termini di denunce all'INAIL. <br>
<b>Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa</b>.<br><br><br>

<b>2.5. <u> Cessazione dell’attività </b></u><br><br>

Il datore di lavoro deve denunciare <b>entro 8 giorni la cessazione dell'attività o delle lavorazioni esercitate</b>.<BR><bR><BR>


<b>2.6. <u>Il premio</b></u> <br><br>

Il costo dell'assicurazione, chiamato <b>premio</b>, è a carico del datore di lavoro, dell' artigiano o del lavoratore autonomo dell'agricoltura. <br>
Per i <b>lavoratori dipendenti</b> il premio si calcola sulla base delle retribuzioni e della pericolosità della lavorazione svolta. <br>
In particolare: <br>
• per gli <b>artigiani</b>, fermo restando che il calcolo tiene conto della pericolosità della lavorazione svolta, si fa riferimento alla retribuzione minima annua imponibile agli effetti contributivi; <br>
• per i <b>medici liberi professionisti</b> possessori di apparecchi RX il premio si calcola in relazione al tipo di apparecchio e alla quantità delle sostanze radioattive in uso. <br>
Per i <b>lavoratori parasubordinati</b>, il premio ordinario è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente. <br>
L'obbligo del versamento del premio è in ogni caso a carico del committente. <br><br><br>

<b>2.7. <u>Tariffe </b></u> <br><br>

Con <b>decreto del Ministero del lavoro del 12 dicembre 2000</b> (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2001) sono state stabilite le nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività, e relative modalità di applicazione.<br><br>

. Se vuoi <b>scaricare il testo del decreto</b>, clicca <a href =' http://normativo.inail.it/bdninternet/docs/dm121200.htm '> <b>QUI.</a></b><br><br>

. Se vuoi <b>approfondire l’argomento delle Tariffe</b>, clicca <a href =' http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_ASSICURAZIONE&nextPage=DATORI_DI_LAVORO/Tariffe/index.jsp '> <b>QUI.</a></b><br><br><br>

<b>2.8. <u>L'AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO </b></u> <br><br>

E’ il sistema stabilito dall’INAIL per il pagamento del premio di assicurazione. <br>
Al datore di lavoro, <b>entro il 16 febbraio</b>, sono richieste alcune semplici operazioni: <br><b>
• dichiarare le retribuzioni pagate nell’anno precedente; <br>
• calcolare il premio anticipato sulle retribuzioni corrisposte l’anno precedente, detraendo eventuali agevolazioni contributive; <br>
• pagare la somma dovuta all’INAIL</b>, data dal premio anticipato e dall’eventuale conguaglio relativo all’anno precedente, in unica soluzione oppure in forma rateale, utilizzando il "Modello di pagamento unificato - F24", che consente di compensare direttamente debiti e/o crediti nei confronti di più enti pubblici. <br><br><br>

<b>2.8.1. <u>L'AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO 2011</b></u> <br><br>

L'INAIL, con <b>Nota del 17 gennaio 2011, Prot. INAIL.60010.17/12/2010.0009139</b>, ha comunicato che è stata pubblicata in internet la <b>Guida all'Autoliquidazione 2011</b>.<br>
Da quest'anno la Guida è esclusivamente in formato elettronico ed è reperibile nel sito dell'INAIL.<br><br>

Le modifiche apportate alla Guida riguardano:<br>
&#9632; il <b>modulo per la dichiarazione delle retribuzioni</b> (<b>Mod. 1031</b>), nel quale è stata inserita la casella "SI" - Certifico essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781 che deve essere barrata dalle imprese artigiane in sede di Autoliquidazione 2010/2011 per essere ammessi al beneficio della riduzione contributiva in occasione dell'Autoliquidazione 2011/2012. Sotto il profilo tecnico pertanto sono stati modificati i relativi tracciati record;<br>
&#9632; nell'ambito delle "Informazioni generali", l'integrazione del paragrafo <b>"Casi particolari"</b>, nel quale è stato previsto l'obbligo per le aziende artigiane senza dipendenti di presentare la dichiarazione delle retribuzioni, al fine di usufruire della riduzione prevista dall'articolo 1, commi 780-781, L. n. 296/2006;<br>
&#9632; l'estensione agli Enti e alle Amministrazioni Pubbliche dell'utilizzo del <b>modello F24 EP</b> (Enti Pubblici) per il pagamento dei premi assicurativi dovuti all'INAIL. <br>
Al riguardo, è stato inserito il nuovo paragrafo <b>"Pagamenti dei premi INAIL modello F24 - EP (Enti Pubblici)"</b> e integrato il paragrafo "Autoliquidazione premi e contributi associativi". <br><br>

. Se vuoi <b>scaricare la GUIDA ALL'AUTOLIQUIDAZIONE PREMI E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI</b>, clicca <a href =' http://www.inail.it/repository/ContentManagement/node/N846745668/Guida%20Autoliquidazione%202011.pdf '> <b>QUI.</a></b><br><br><br>

<b>2.8.2. <u>Tassi di interesse e coefficienti per il calcolo delle rate per l'Autoliquidazione 2010/2011</b></u><br><br>

L’Inail, con <b>Nota del 19 gennaio 2011, Prot. INAIL.60010.19/01/2011.0000377</b>, ha reso noti i tassi di interesse dei coefficienti da applicare alla rateazione dei premi Inail determinati con Decreto Ministeriale. <br>
La misura di detto tasso di interesse è pari al <b>2,10%</b>.<br><br>

Pertanto, per coloro che usufruiscono del pagamento rateale per l'autoliquidazione 2010/2011 <b>in scadenza al 16 febbraio 2011</b>, i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata scadenti il 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre del corrente anno, sono:<br><b>
• 16 maggio 2011 - coefficiente: 0,0051205480,<br>
• 16 agosto 2011 - coefficiente: 0,0104136990,<br>
• 16 novembre 2011 - coefficiente: 0,0157068490</b>.<br><br>

Per coloro che usufruiscono del pagamento rateale per l'autoliquidazione 2010/2011 <b>in scadenza al 16 giugno 2011</b>, fermo restando che a tale data deve essere stato effettuato il versamento del 50% di quanto dovuto a tale titolo, i coefficienti da moltiplicare per gli importi della terza e quarta rata, scadenti il 16 agosto e 16 novembre del corrente anno, sono:<br><b>
• 16 agosto 2011 - coefficiente: 0,0035095890,<br>
• 16 novembre 2011 - coefficiente: 0,0088027400</b>.<br><br>

. Se vuoi <b>visitare la pagina del sito dell'INAIL</b>, clicca <a href =' http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_ASSICURAZIONE&nextPage=DATORI_DI_LAVORO/Autoliquidazione/index.jsp '> <b>QUI.</a></b><br><br><br>


<b>2.9. <u>DENUNCIA DI INFORTUNIO – Procedure telematiche</b></u> <br><br>

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006, convertito nella legge n. 248/2006, i titolari di partita IVA sono tenuti ad effettuare tali versamenti <b>esclusivamente con modalità telematiche</b>, anche servendosi di intermediari, secondo i criteri forniti dall'Agenzia delle Entrate con <b>Circolare n. 30 del 29 settembre 2006</b>. <br><br>

In data 19 luglio 2008 è stata rilasciata una nuova versione della denuncia di infortunio telematica.<br><br>

. Se vuoi <b>approfondire l’argomento della denuncia di infortunio telematica</b>, clicca <a href =' http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_ASSICURAZIONE&nextPage=DATORI_DI_LAVORO/Denuncia_di_infortunio/index.jsp '> <b>QUI.</a></b><br><br><br>

<b>2.10. <u>Omesse denunce all'INAIL e diffida</b></u> <br><br>

Dal 1° gennaio 2010, in caso di mancata denuncia degli elementi necessari a valutare la sussistenza dell'obbligo assicurativo, l'INAIL, prima di richiedere i premi, diffida il datore di lavoro a sanare le inosservanze entro dieci giorni.<br>
Passato tale termine senza che sia stato presentato ricorso alla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL), il datore di lavoro è tenuto a versare il premio richiesto.<br><br>

Le istruzioni sono state formalizzate in una <b>Circolare dell'INAIL del 23 dicembre 2009, Prot. INAIL.60010.23/12/2009.0010988</b>, scaricabile dal sito dell'Istituto.<br><br><br>

<font class='special'><B>3. <U>APRILE 2019 - REVISIONE DELLE TARIFFE INAIL - Pubblicati tre decreti interministeriali sul sito del Ministero del Lavoro</b></u></FONT> <img src='images/flashing_new.gif' border=0><br><br>

Il 1° aprile 2019 sono stati pubblicati, sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. <B>tre Decreti interministeriali 27 febbraio 2019</B> (approvati dalla Corte dei Conti in data 26 marzo 2019) con i quali lo stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in concerto con il Ministero dello sviluppo economico, ha disposto la <b>revisione delle tariffe INAIL</b>, valide per il triennio 2019-2021.<br>
I decreti riguardano:<br>
- le <b>"Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività"</b>;<br>
- la <b>"Nuova tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare"</b>;<br>
- la <b>"Nuova tariffa dei premi della gestione Navigazione"</b>.<br><br>

Seguendo le disposizioni della Legge di Bilancio 2019, è prevista una<b> riduzione dei tassi intorno al 32%</b> e una semplificazione per le imprese, data la diminuzione delle voci di tariffa da 735 a 595 e l’eliminazione delle voci che si riferiscono a contesti produttivi ormai superati.<br>
Vengono introdotte nuove voci tariffarie, che prendono in considerazione le più recedenti evoluzioni del mondo del lavoro.<br>
Nei provvedimenti del Ministero del lavoro sono presenti anche le modalità di applicazione delle tariffe e le indicazioni per il corretto inquadramento nelle gestioni tariffarie e per la classificazione delle lavorazioni.<br><br>

<b>Accorpamenti e nuove coperture</b><br>
Il nomenclatore tariffario, che attribuisce ai vari tipi di attività tassi differenziati in funzione dello specifico rischio lavorativo, è stato aggiornato con i fattori di rischio più attuali e con l’istituzione di nuovi voci di tariffa relative a lavorazioni ancora in fase di sviluppo e a nuove modalità organizzative del lavoro. Ridotta inoltre la quantità delle voci di tariffa previste, che sono passate da 739 a 595.<br>
Tra i nuovi rischi introdotti c’è produzione di nanomateriali, sono state aggiornate ed integrati le fasi dell’intero ciclo di lavorazione dei rifiuti ed è stata isolata l’attività di consegna merci svolte in ambito urbano dai cosiddetti rider.<br><br>

<b>Revisione dei tassi</b><br>
La revisione delle tariffe è stata operata sulla base dei dati sull’andamento infortunistico e tecnopatico nel triennio 2013-2015 e le retribuzioni soggette a contribuzione di competenza nello stesso periodo.<br>
La <b>riduzione media dei tassi è del 32,72%, con picchi anche del 50%</b>. <br>
La riduzione riguarda anche le lavorazioni più rischiose, che rimangono entro il tetto del 110 per mille.<br><br>

<b>Nuove scadenze</b><br>
A seguito del differimento dei termini che si è reso necessario per consentire all’Istituto di operare il ricalcolo delle basi di calcolo e delle tariffe di premio, anche tutti gli altri termini di dichiarazione delle retribuzioni e di pagamento sono stati differiti come segue:<br>
- il termine del 16 febbraio 2019 entro cui inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte è stato <b>differito al 16 maggio 2019</b>;<br>
- il termine del 16 febbraio 2019 previsto per il versamento tramite F24 e F24-EP dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani, dei premi relativi al settore navigazione, per il pagamento in unica soluzione e per il pagamento della prima rata in caso di rateazione è stato <b>differito al 16 maggio 2019</b>. In caso di pagamento del premio in 4 rate, i termini di scadenza della prima e della seconda rata <b>per il 2019 sono unificati al 16 maggio 2019</b>;<br>
- il termine del 28 febbraio 2019 per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni è stato <b>differito al 16 maggio 2019</b>.<br><br>

. Se vuoi <b>scaricare il testo dei tre decreti interministeriali</b>, clicca <a href =' http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/Pubblicita-legale/Pagine/default.aspx '> <b>QUI.</a></b> <img src='images/flashing_new.gif' border=0><br><br>

. Se vuoi <b>approfondire l'argomento dal sito dell'INAIL</b>, clicca <a href =' https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-decreti-nuove-tariffe-inail-2019.html '> <b>QUI.</a></b><br><BR>



</td>
</tr>
</table><br>

<table width='100%' border=3>
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<TH align='center' bgcolor='#dddddd'>
<b>PROBLEMATICHE DI CARATTERE PARTICOLARE</b> <BR>
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</tr>
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<font class='special'><B>1. <U>ARTIGIANI - Riduzione dei premi dovuti per l'anno 2008</b></u></FONT><br><br>

Con <b>decreto interministeriale 27 marzo 2009</b>, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009, alle imprese artigiane è riconosciuta una <b>riduzione del 2% sull'ammontare complessivo dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti per l'anno 2008</b>. <br>
La riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è prioritariamente riconosciuta alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dal D. Lgss. 19 settembre 1994, n. 626, e dalle specifiche normative di settore, le quali: <br><i>
a) abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e territoriale, anche all'interno di enti bilaterali, e trasmessi agli Ispettorati del lavoro; <br>
b) non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio</i>.<br><br>

<b>Si riporta il testo del</b>:<br>
. <a href='files/previdenza/2009_03_27.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>Decreto 27 marzo 2009</b>: Riduzione dei premi artigiani, anno 2008, ai sensi dell'articolo 1, commi 780 e 781, legge n. 296/2006. </a><br><hr><br>

<font class='special'><B>2. <U>AGENTI DI COMMERCIO - Adempimenti INAIL</b></u></FONT><br><br>

Per gli agenti di commercio<b> non esiste alcun obbligo di iscrizione all'INAlL</b> in quanto essi non svolgono alcuna delle attività previste ed elencate all'articolo 1 del Testo Unico sugli infortuni n. 1124/1965, manca cioè il requisito oggettivo della tutela per l’esercizio di un lavoro "pericoloso", meritevole di protezione obbligatoria. <br>

L'iscrizione all’INAIL è <b>obbligatoria</b> se nell'attività aziendale, oltre al titolare, vi sono dipendenti, soci, collaboratori familiari, collaboratori coordinati e continuativi: in tali casi occorre presentare domanda alla sede INAIL territorialmente competente almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'attività. <br>

Sono tenuti all'iscrizione i <b>soci «attivi» delle società di persone e di capitali</b> (sebbene iscritti al Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio) che <b>utilizzano mezzi meccanici </b>(computer, terminale, autovetture intestate alla società), indipendentemente dalla tipologia di lavoro prestata dal socio (lavoro di segreteria, amministrazione, ecc...). <br>
Pertanto, i contributi all'INAIL sono dovuti dagli agenti di commercio che esercitano l'attività in forma societaria. <br><br>

Gli agenti che operano in forma di società <b>possono ottenere l'esclusione dall'obbligo INAIL</b>, in quanto l'ENASARCO provvede alla stipula di una specifica polizza assicurativa, che tutela i seguenti rischi: <br><i>
• infortunio seguito da morte; <br>
• infortunio con invalidità permanente; <br>
• ricovero conseguente ad infortunio;<br>
• ricovero per malattia o per accertamenti diagnostici; <br>
• degenza domiciliare conseguente a ricovero per intervento chirurgico</i>. <br><hr><br>

<font class='special'><B>3. <U>SETTEMBRE 2010 - TITOLARI ARTIGIANI ESERCENTI DUE O PIU' ATTIVITA' DI NATURA DIVERSA - Nota dell'INAIL</b></u></FONT><br><br>

<b>I criteri di calcolo del premio nel caso di artigiano che svolga più attività non sono cambiati. <br>
INAIL diffonde una nota di conferma delle indicazioni contenute nelle circolari 8 del 1980 e 1 del 1999</b>.<br><br>

L'INAIL, con <b>Nota del 9 settembre 2010, Prot. 60010.09/09/2010.0006457</b>, ha fornito delle delucidazioni in merito ad una notizia apparsa in data 9 settembre 2010 sul sito internet della DPL di Modena, nonché sulle pagine di un noto quotidiano nazionale secondo cui l'INAIL, con nota n. 6316/2010, avrebbe cambiato i criteri di calcolo del premio nel caso di artigiano che svolga più di una attività.<br>
In merito, l'INAIL fa presente che la nota in esame, peraltro allo stato non ancora pubblicata nella Intranet aziendale-Minisito della Direzione Centrale Rischi, si limita, in risposta ad uno specifico quesito posto da una Direzione Regionale, a <b>ribadire le istruzioni impartite dall'Istituto sulla materia nel corso degli anni, senza modificare in alcun modo i criteri fin qui adottati</b>.<br>
In particolare, nella nota suddetta, si precisa che la previsione contenuta nella circolare n. 8 dell' 8 febbraio 1980, relativamente ai titolari artigiani esercenti due attività di natura diversa, in base alla quale <i>"attesa l'estrema difficoltà di determinare le effettive percentuali di attività, <b>la ponderazione deve essere calcolata in misura fissa in ragione del 50% per ciascuna delle due attività"</b></i>, è applicabile nei soli casi in cui non si possa ricorrere ai criteri fissati con successiva circolare n. 1 dell' 8 gennaio 1999.<br>
Tale circolare, infatti, già chiariva (pur nella vigenza della vecchia tariffa dei premi, D.M. 18 giugno 1988) che la classificazione ponderata non poteva essere utilizzata oltre l'ipotesi eccezionale di oggettiva impossibilità di determinare con certezza le retribuzioni relative a ciascuna lavorazione e, quindi, a ciascuna voce di tariffa, rendendo meramente residuali le istruzioni impartite, con circolare n. 8/1980, relativamente ai titolari artigiani esercenti due o più attività di natura diversa.<br><br>

Al fine di sgombrare ogni eventuale dubbio residuo, in ordine a quanto riferito dai media, si riporta l'ultimo periodo della circolare n. 1/1999 predetta, che, nel dettare i criteri applicativi dell'art. 8 delle modalità di applicazione della Tariffa dei premi, approvata con D.M. 18 giugno 1988, relativo alle attività complesse (tasso ponderato), dice testualmente che <i>"Da ciò deriva pure che le istruzioni impartite con circolare n. 8/1980, relativamente ai titolari artigiani esercenti due attività di natura diversa, sono applicabili nella sola ipotesi in cui non si possa ricorrere ai suddetti criteri"</i>.<br>
È di tutta evidenza che, ribadire ad una singola Direzione Regionale tale istruzione, non significa in alcun modo modificare la disciplina vigente che, lo si sottolinea, dal 1999, quindi da prima dell'entrata in vigore della nuova tariffa dei premi (D.M. 12 dicembre 2000), prevede che nel caso sia possibile stabilire una demarcazione tra le due lavorazioni svolte dal titolare artigiano, dovrà essere indicata la presuntiva incidenza percentuale delle singole lavorazioni sul complesso dell'attività esercitata, non nella misura fissa del 50%.<br><br>

. Se vuoi <b>scaricare il testo della circolare n. 1/1999</b>, clicca <a href =' http://normativo.inail.it/bdninternet/1999/ci1999001.htm '> <b>QUI.</a></b><br><BR>

. Se vuoi <b>scaricare il testo della circolare n. 8/1980</b>, clicca <a href =' http://normativo.inail.it/bdninternet/1980-89/1980/ci1980008.htm '> <b>QUI.</a></b><br><hr><BR>

<font class='special'><B>4. <U>SETTEMBRE 2010 - TITOLARI ARTIGIANI ESERCENTI DUE O PIU' ATTIVITA' DI NATURA DIVERSA - Circolare dell'INAIL</b></u></FONT><br><br>

Il datore di lavoro è tenuto ad inviare la denuncia di malattia professionale del lavoratore per via telematica secondo le nuove procedure attualmente in uso, <b>senza dover allegare il certificato medico</b>.<br>
Con la <b>Circolare n. 36 del 15 settembre 2010</b>, l'INAIL ricorda che il datore di lavoro è esonerato dall'allegare alla denuncia il certificato medico attestante la malattia professionale, in quanto lo stesso potrebbe essere già stato trasmesso dal medico certificatore o dallo stesso lavoratore. <br>
Qualora l'INAIL non venisse in possesso del certificato medico secondo i canali sopra indicati, provvederà a richiederlo direttamente al datore di lavoro che sarà tenuto a trasmetterlo <b>entro i cinque giorni successivi alla richiesta</b>, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.<br>
In caso di mancato invio restano, infatti, confermate le disposizioni sanzionatorie di cui al punto 6 della Circolare INAIL n. 22/1998, come modificate dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 1177. <br><br>

. Se vuoi <b>scaricare il testo della circolare n. 36/2010</b>, clicca <a href =' https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=386 '> <b>QUI.</a></b><br><BR>



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</tr>
</table><br>

<table width='100%' border=3>
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<th colspan=2 bgcolor=#dddddd>
<center><b>APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI
</b></center>
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. Per <b>accedere al sito dell'INAIL</b>, clicca <a href =' https://www.inail.it/cs/internet/home.html '<b>QUI</b>.</a><br><br>

Al fine di monitorare l’evoluzione della produzione legislativa e dell’elaborazione giurisprudenziale nazionale, comunitaria e regionale, di merito e di legittimità, in tema di sicurezza sul lavoro, nel 2006 nasce Olympus.

L'osservatorio permanente, voluto dall’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, della Regione Marche e dall’INAIL - Direzione regionale per le Marche in logiche di coordinamento e sinergie ha come obiettivo non solo quello di supportare l’attività di ricerca scientifica e didattica universitaria e post-universitaria, ma anche di realizzare uno strumento particolarmente efficace e qualificato in grado di coadiuvare tutti coloro che a vario titolo operano nel settore della prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.<br><br>

. Per <b>accedere al sito OLYMPUS</b>, clicca <a href =' http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=3&id=5&Itemid=6 '<b>QUI</b>.</a><br><br>

. Per la raccolta di <b>MODULI, FAC-SIMILE E ISTRUZIONI PER L'INOLTRO DI ISTANZE E COMUNICAZIONI ALL'INAIL</b>, clicca <a href =' https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli.html '<b>QUI</b>.</a><br><br>


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<table width='100%' border=3>
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<th bgcolor=#dddddd>
<center><b>RIFERIMENTI NORMATIVI </b></center>
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<td bgcolor=#ffffcc><br>

Il testo di riferimento alla base della tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro è il <b>Decreto legislativo numero 81 del 9 aprile 2008</b> e successive modificazioni ed integrazioni, recante <b><i>"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</i></b>.<br><br>

. Se vuoi scaricare il <b>>D.LGS. N. 81 DEL 9 APRILE 2008 -TESTO UNICO SULLA SALUTE E SULLA SICUREZZA SUL LAVORO</b>, clicca <a href =' https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81!vig= '> <b>QUI.</a></b><br><br>

. Se vuoi scaricare il <b>D.P.R. N. 162 DEL 30 APRILE 1999</b>, clicca <a href =' https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-04-30;162!vig= '> <b>QUI.</a></b><br><br>

. Se vuoi scaricare il <b>D.P.R. N. 214 DEL 5 OTTOBRE 2010</b>, clicca <a href =' https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;214!vig= '> <b>QUI.</a></b><br><HR><br>


. Se vuoi scaricare <b>altri decreti, circolari e direttive</b> dal sito dell'INAIL, clicca <a href =' https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/normativa-di-riferimento/decreti.html '> <b>QUI.</a></b><br><br>

. Se vuoi scaricare <b>NOTE E PROVVEDIMENTI EMESSI DAGLI ORGANI DELL'INAIL</b>, clicca <a href =' https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti.html '> <b>QUI.</a></b><br><br>

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Tutti i documenti elencati sono <span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">realizzati in formato PDF</span>; per consultarli occorre installare sul proprio PC il software Adobe Reader <a href="http://www.adobe.com/it/products/acrobat/readstep2.html" target=_blank><img style="border: none;" src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_adobe_reader.gif" alt="Scarica Adobe Reader" /></a>

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Date 2010-01-13 17:53:20



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