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<b>ASSISTENZA E PREVIDENZA COMMERCIANTI E ARTIGIANI - OBBLIGHI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI DI ALCUNE CATEGORIE IMPRENDITORIALI E PROFESSIONALI NEL SETTORE DEL TURISMO</B>


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<b>OBBLIGHI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI DI ALCUNE CATEGORIE IMPRENDITORIALI E PROFESSIONALI</b> <BR>
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</tr>
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<font class='special'><b><u>GUIDE TURISTICHE - SOCI ACCOMANDANTI DI SAS - SOCI LIQUIDATORI E FARMACISTI</b></u></font><br><br>

L’INPS, con la <B>Circolare n. 12 del 1° febbraio 2008</B> (che si riporta nell'Appendice normativa), ha fornito chiarimenti sull’obbligo previdenziale da parte delle Guide turistiche, dei Soci accomandanti di S.a.s., dei Soci liquidatori di società in liquidazione e dei Farmacisti.<BR><BR>

Per quanto riguarda le <B>Guide turistiche </B>è necessario applicare la seguente distinzione:<BR>
a) se l’attività di Guida turistica è svolta in forma imprenditoriale, il titolare dovrà necessariamente essere iscritto, come per il passato, alla Gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali;<BR>
b) diversamente, il soggetto deve essere iscritto alla Gestione separata allorché l’attività di Guida turistica è svolta con le caratteristiche dell’attività professionale.<BR><BR>

Per quanto attiene gli obblighi assicurativi e contributivi dei <B>soci accomandanti di Società in
accomandita semplice</b>, l'INPS conferma quanto già disposto con le circolari n. 1595/2 del 3
gennaio 1978 e la successiva n. 249 del 9 dicembre 1981, nonché con il messaggio n. 14163 del 15 marzo 1993, con cui è stato specificato che tali soggetti sono iscrivibili alla Gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali ove concorrano le due seguenti condizioni:<br>
1) un rapporto di parentela ovvero di affinità entro il terzo (3°) grado con il socio accomandatario;<br>
2) l’effettivo svolgimento dell’attività istituzionale della Società con carattere di abitualità e di prevalenza.<br><br>

Per i <b>soci incaricati di effettuare le operazioni inerenti la messa in liquidazione</b> della Società
continuano ad essere operanti le norme comuni in vigore nella Gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali.<br>
Infatti, l’iscrizione alla Gestione commercio continuerà a permanere valida sia per i soci liquidatori e sia per gli altri soci che continuano a svolgere l’attività sociale rimanendo inalterato il principio dell’attività svolta
con carattere dell’abitualità e della prevalenza, fino alla conclusione di tutte le operazioni di liquidazioni culminanti con la totale cessazione delle attività sociali e la cancellazione definitiva dal Registro delle Imprese.<br><br>

Per quanto riguarda i <B>Farmacisti</B>, l’art. 5 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel disciplinare le modalità di distribuzione dei farmaci da banco, ovvero dei farmaci non soggetti all’obbligo di prescrizione medica, prevede che la vendita possa avvenire esclusivamente alla presenza di uno o più farmacisti abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al relativo albo e all’ENPAF. Tale circostanza esclude il farmacista, titolare dell’attività, sia dall’iscrizione alla Gestione Commercio e sia dall’iscrizione alla Gestione separata.<br><HR><br>

<font class='special'><b><u> SOCI ADDETTI ALL'ATTIVITA' DI SOVRINTENDENZA - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - OBBLIGO ASSICURATIVO</b></u></font> <img src='images/flashing_new.gif' border=0>
<br><br>

<b>Sono soggetti all'assicurazione INAIL i soci impegnati in attività non manuale di sovrintendenza solo se è configurabile un rapporto di lavoro subordinato</b>. <br>
L’INAIL, con la <b>Circolare n. 66 del 7 novembre 2008</b>, accoglie il nuovo orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, secondo la quale, mentre per il socio impegnato in attività di tipo manuale l'obbligo assicurativo sussiste a prescindere dal fatto che l'attività lavorativa sia prestata in forma subordinata o meno, per i soci che, in modo permanente o avventizio e senza partecipare materialmente al lavoro, sovrintendono a quello di altri, l'obbligo assicurativo sussiste solo nell'ipotesi in cui lo svolgimento di tale attività avvenga in forma subordinata. <br>
Pertanto: <br>
• per il <b>socio addetto ad opera manuale</b> l'obbligo assicurativo sussiste a prescindere dal fatto che l'attività lavorativa sia prestata in forma subordinata; <br>
• per il <b>socio-sovrintendente</b> l'obbligo assicurativo ricorre solo se opera in esecuzione di un rapporto di lavoro subordinato;<br>
• per il <b>socio-amministratore</b> se esercita manualmente un'attività rischiosa è da assicurare; <br>
• per il <b>socio lavoratore addetto ad attività di sovrintendenza</b>, invece, ai fini dell'insorgenza dell'obbligo assicurativo, deve essere dimostrata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, oltre, naturalmente, all'esistenza del requisito oggettivo connesso alle attività rischiose;<br>
• per il <b>socio-amministratore unico</b> sussiste l'obbligo di assicurarsi purché presti un'opera manuale, partecipando materialmente al lavoro della società ovvero, sovrintenda al lavoro altrui, senza partecipare materialmente al processo produttivo, ma solo se venga accertata la sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato con la compagine sociale. <br><br>


</td>
</tr>
</table><br>

Tutti i documenti elencati sono <span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">realizzati in formato PDF</span>; per consultarli occorre installare sul proprio PC il software Adobe Reader <a href="http://www.adobe.com/it/products/acrobat/readstep2.html" target=_blank><img style="border: none;" src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_adobe_reader.gif" alt="Scarica Adobe Reader" /></a>

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Date 2010-01-13 17:52:10



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