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<b>SOMMINISTRAZIONE - GIURISPRUDENZA</B>


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<center><b> GIURISPRUDENZA </b></center>
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<td valign="top" bgcolor=#CCFFCC><BR><br>

<font class='special'><b><u>Apertura di pubblici esercizi per la somministrazione di cibi e
bevande – Va applicata la liberalizzazione prevista per gli altri esercizi commerciali</b></u></font><br><br>

Con la <b>Sentenza n. 2808 del 10 febbraio 2009, depositata in Cancelleria il 5 maggio 2009</b>, la V Sezione del Consiglio di Stato spazza definitivamente via dall'ordinamento ogni ipotesi programmatoria connessa ad aspetti economici. <br>
Nella sentenza è stato, tra l’altro, affermato che <i>“limitazioni all’apertura di nuovi esercizi commerciali sono astrattamente possibili purché non si fondino su quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite, ossia, in altri termini, sull’apprezzamento autoritativo dell’adeguatezza dell’offerta alla presunta entità della domanda”</i>.<br>
In sostanza, il Consiglio di Stato con questa sentenza ha ribadito che gli unici vincoli ammessi sono quelli riconducibili ai principi di cui all’art. 41, comma 2 della Costituzione. <br>
Del resto, proprio su ricorso della Regione Veneto, a proposito del D.L. n. 223/2006, successivamente convertito dalla legge n. 248/2006, già la Corte Costotuzionale aveva precisato che: <i>“Il presupposto logico su cui la stessa normativa si fonda è che il conseguimento degli equilibri del mercato non può essere predeterminato normativamente o amministrativamente, mediante la programmazione della struttura dell’offerta, occorrendo invece, al fine di promuovere la concorrenza, <b>eliminare i limiti ed i vincoli</b> sui quali ha appunto inciso la norma, che ha quindi fissato le condizioni ritenute essenziali ed imprescindibili per garantire l’assetto concorrenziale nel mercato della distribuzione commerciale”</i>.<br>
Il comparto è stato liberalizzato (articolo 3 del decreto-legge n. 223/2006 convertito dalla legge n. 248/2006, cosiddetto "decreto Bersani") e, di conseguenza, a tutela della concorrenza <b>non può essere frapposto alcun vincolo</b>. <br>
Regioni e comuni, quindi, <b>potranno condizionare le nuove aperture soltanto in base ad altri parametri connessi alla viabilità, alla sicurezza ed all'ambiente</b>.<br><br>

<b>Si riporta il testo della sentenza</b>:<br>
. <a href='files/giurisprudenza/2009_2808_Sent_CdS.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>CONSIGLIO DI STATO – Sentenza n. 2808 del 10 febbraio 2009, depositata il 5 maggio 2009</b>. </a><br><hr><br>

<font class='special'><b><u>Niente vendita di tabacchi nei bar dei circoli</b></u></font><br><br>

Con <b>Sentenza 10 febbraio 2009 n. 2183</b>, depositata il 7 aprile 2009, la IV Sezione del Consiglio di Stato ha dichiarato l'illegittimità del “patentino” per la rivendita di sigarette nel bar di un circolo rilasciata al suo presidente. Infatti, contrariamente al passato, con la circolare di data 25 giugno 1997, l’Amministrazione dei Monopoli di Stato ha individuato i tipi di pubblico esercizio presso i quali può essere istituito un “patentino”, non prevedendo più tra essi i circoli ricreativi e dopolavoristici. <br>
La Circolare del 25 giugno 1997 ha previsto che l’autorizzazione alla vendita di generi di monopolio, mediante rilascio di “patentini”, può riguardare <i>“i bar di rilevante frequentazione”</i>.<br>
A differenza della precedente Circolare del 20 gennaio 1971 (che ammetteva il rilascio della autorizzazione anche per i casi di alberghi, ristoranti, caffè <i>“di categoria prima o superiore provvisti di sale di trattenimento per il pubblico, circoli ricreativi che abbiano un numero di aderenti non inferiore a 300 e siano provvisti di sale di ritrovo”</i>), la Circolare del 25 giugno 1997 ha escluso i locali dei circoli ricreativi.<br><br>

<b>Si riporta il testo della sentenza</b>:<br>
. <a href='files/giurisprudenza/2009_2183_Sent_CdS.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>CONSIGLIO DI STATO – Sentenza n. 2183 del 10 febbraio 2009, depositata il 7 aprile 2009</b>. </a><br><hr><br>


<font class='special'><b><u> Il bar del circolo aperto al pubblico è attività commerciale </b></u></font> <br><br>

<b>Il circolo che distribuisce bevande dietro il pagamento di un corrispettivo e che rilascia immediatamente le tessere a chi si presenta all’ingresso è di fatto aperto al pubblico, e pertanto ai fini dell’imposizione fiscale esercita un’attività commerciale</b>.<br>
Questo è questo è quanto ha affermato la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 25463 del 20 ottobre.<br>
La Corte ha constatato che il fatto che un militare della Guardia di Finanza presentatosi all’ingresso sotto falso nome avesse ottenuto subito la tessera associativa faceva del circolo un luogo aperto al pubblico, tale per cui non si rendeva nemmeno necessaria l’autorizzazione all’accesso da parte dell’autorità giudiziaria. <br>
Viene poi ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che l’attività di bar con <b>mescita di bevande dietro corrispettivo specifico</b> svolta da un circolo sportivo, culturale o ricreativo, anche se effettuata ai propri associati, <b>non rientra in alcun modo tra le finalità istituzionali</b> del circolo stesso e deve ritenersi ai fini del trattamento tributario attività di natura commerciale. <br><br>

<b>Si riporta il testo della sentenza</b>:<br>
. <a href='files/giurisprudenza/2008_25463_Sent_CdC_Lombardia.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>Corte di Cassazione – Sezione Tributaria – Sentenza del 20 ottobre 2008, n. 25463</b>: Bar gestito da circolo aperto al pubblico – Esercita attività commerciale. </a> <br><hr><br>

<font class='special'><b><u>L'orario della sala giochi lo decide il Sindaco</b></u></font> <br><br>

Le attività di <b>sala giochi</b> rientrano tra i “pubblici esercizi” nell’accezione richiamata dall’art. 50, comma 7, del D. Lgs. n. 267 del 2000. Le stesse, pertanto, secondo il TAR Lazio, Roma, Sezione II ter, Sentenza n. 5619 del 2 aprile 2010 <i>"non possono ascriversi alla categoria degli “esercizi commerciali”, anch’essa menzionata nella medesima disposizione normativa. Ne discende che nessuna illogica ed ingiustificata disparità di trattamento può essere ravvisata a fronte di una differenza degli orari di apertura e chiusura delle sale giochi e degli esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande"</i>. <br><br>

<b>Si riporta il testo della sentenza</b>:<br>
. <a href='files/giurisprudenza/2010_5619_Sent_TAR_Lazio.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - Sezione II-ter - Sentenza del 2 aprile 2010, n. 5619</b>. </a> <br><hr><br>

<font class='special'><b><u>Esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico e circoli privati - Nessuna differenza</b></u></font> <br><br>

La qualificazione del locale come circolo privato o locale pubblico, è attualmente irrilevante ai fini del legittimo esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, essendo sufficiente per il suo avvio la comunicazione di inizio attività. Di conseguenza se un locale era stato aperto come circolo ma non ne aveva i requisiti la questione è superata. <br>
E’ quanto ha stabilito il <b>Consiglio di Stato, Sezione V, con la Sentenza n. 2207 depositata il 19 aprile 2013</b>.<br>

L’art. 64 del D.Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010, che disciplinava al tempo la materia della somministrazione di alimenti e bevande e che richiedeva l’autorizzazione per l’apertura degli esercizi di somministrazione è stato sostituito dall’art. 2, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 147 del 6 agosto 2012, che ne consente l’avvio a seguito di mera comunicazione di inizio attività (<i>“L'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela ai sensi del comma 3. L'apertura e il trasferimento di sede, negli altri casi, e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui al presente comma, in ogni caso, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni”</i>).<br>
Ne consegue che la qualificazione di un locale come circolo privato o locale pubblico, è attualmente irrilevante ai fini del legittimo esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, essendo sufficiente per il suo avvio la comunicazione di inizio attività. <br>

In precedenza, solo per i circoli privati era sufficiente la comunicazione di inizio attività per la somministrazione di alimenti bevande, in quanto si avvalevano della disciplina speciale, dettata dal D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235 (<i>Semplificazione del procedimento per il rilascio di somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati</i>), che ne consentiva l’avvio previa comunicazione di inizio attività.<br>
La qualificazione come circolo privato o locale aperto al pubblico non rileva nemmeno per quanto attiene l’<b>attività di svago con video giochi</b>.<br>
Infatti, l’installazione di apparecchi e congegni automatici e semiautomatici ed elettronici di cui all’art. 110, commi 6 e 7, ai sensi dell’art. 86 del T.U.L.P.S. è sempre soggetta a licenza sia che trattasi di aree aperte al pubblico, sia di circoli privati. In base al disposto del T.U.L.P.S., in ogni caso, ai fini dell’esercizio dell’attività di sala giochi, non si può prescindere dal rilascio della licenza.<br><br>

<b>Si riporta il testo della sentenza</b>:<br>
. <a href='files/giurisprudenza/2013_2207_Sent_CdS.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>CONSIGLIO DI STATO - Sezione Quinta - Sentenza n. 2207 del 19 aprile 2013</b>. </a> <img src='images/flashing_new.gif' border=0><br><br>

</td>
</tr>
</table>

Tutti i documenti elencati sono <span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">realizzati in formato PDF</span>; per consultarli occorre installare sul proprio PC il software Adobe Reader <a href="http://www.adobe.com/it/products/acrobat/readstep2.html" target=_blank><img style="border: none;" src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_adobe_reader.gif" alt="Scarica Adobe Reader" /></a>

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Date 2010-01-13 17:23:00



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