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<b>COMMERCIO - COMMERCIO ALL'INGROSSO - REQUISITI - DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' - MODULISTICA</B>


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<tr>
<TH align='center' bgcolor='#dddddd'>
<b> IL COMMERCIO ALL’INGROSSO</b> <BR>
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<td><br>

<font class="special"><b><u>DEFINIZIONE</b></u></font><br> <br>

Per commercio all'ingrosso si intende l'attività svolta da <b>chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande</b>.<br>
Non sono quindi commercianti all'ingrosso coloro che vendono direttamente a privati consumatori o rivendono occasionalmente merci precedentemente acquistate ovvero vendono a chiunque beni di propria produzione. <br><br>

La definizione di commercio all'ingrosso è contenuta nell'art. 4 del D. Lgs. D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.<br>

La vendita all'ingrosso ha come destinatari:<br>
- <b>commercianti grossisti e al dettaglio</b> per i prodotti oggetto della loro impresa e per quelli necessari al funzionamento della stessa;<br>
- <b> industriali, artigiani, esercenti servizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e altri utilizzatori professionali</b>, per le materie prime e i prodotti necessari al funzionamento dell'impresa;<br>
- <b>utilizzatori in grande quali le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo </b>regolarmente costituite e i loro consorzi, nonchè gli enti giuridici costituiti da commercianti, per gli acquisti di prodotti oggetto della loro attività.<br>
L'ingrosso può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione.<br><br>

La differenza sostanziale tra commercio all’ingrosso e al dettaglio sta <b>nei soggetti cui si rivolge la vendita di beni</b>.<br>
Nel <b>commercio all'ingrosso</b> i beni sono venduti a imprenditori (o professionisti), quindi soggetti per definizione con Partita IVA (che può essere assegnata solo a soggetti che svolgono in via continuativa e abituale attività di impresa o professionale). <br>
Nel <b>commercio al dettaglio</b> è possibile vendere a chiunque, privato cittadino, imprenditore o professionista.<br><br><br>


<font class="special"><b><u>REQUISITI</b></u></font><br><br>

L’art. 71, comma 6, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, come sostituito dall'art. 8, comma 1, lett. e), D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147 ha previsto l'obbligo del possesso dei requisiti sia di onorabilità che professionali solo nel caso di commercio al dettaglio di prodotti alimentari.<br>
Viene, pertanto, <b>soppresso l'obbligo del possesso dei requisiti professionali nel caso di commercio all'ingrosso</b>.<br><br>

<b>I requisiti morali </b>previsti dall'attuale art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 sono i seguenti:<br>

1. <b>Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita</b>: <br>
a) Coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; <br>
b) Coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; <br>
c) Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; <br>
d) Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; <br>
e) Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; <br>
f) Coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza. <br><br>

2. Omissis - relativo ad attività di somministrazione. <br><br>

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. <br><br>

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. <br>
In caso di impresa individuale, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti dal titolare. <br>
In caso di associazioni, imprese, società e consorzi, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti, oltre che dal legale rappresentante, anche dai soggetti indicati dall'art. 2 comma 3 del D.p.r. n. 252/1998, ovvero: <br><i>
• per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; <br>
• per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate; <br>
• per le società in nome collettivo, a tutti i soci; <br>
• per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari; <br>
• per le società di cui all'articolo 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato</i>. <br><br><br>


<font class="special"><b><u>Esercizio congiunto del commercio all’ingrosso con il commercio al dettaglio - Soppresso il divieto </b></u></font><br><br>

Inizialmente, il D. Lgs. n. 114/1998 " vietava l'esercizio congiunto - nello stesso punto vendita - delle attività di commercio all'ingrosso e di commercio al minuto.<br>

Con la modifica del comma 2, dell'art. 26, del D.Lgs. n. 114/1998 da parte dell'art. 8, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, è stata successivamente disposta la <b>eliminazione del divieto di esercizio congiunto dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio</b>.<br>
Nel caso di esercizio congiunto nello stesso locale delle due attività, l'intera superficie di vendita sarà sottoposta alle disposizioni previste per l'esercizio del commercio al dettaglio, essendo quelle relative al commercio all'ingrosso liberalizzate anche in caso di grandi superfici di vendita (Ministero dello Sviluppo Economico - Circolare n. 3656/C del 12/09/2012, Punto 5.1).<br><br><br>


<font class="special"><b><u>La DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' al Registro delle imprese </b></u></font><br><br>

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2016 (Suppl. Ord. n. 52) del <b>D. Lgs. 25 novembre 2016 n. 222</b>, recante<i> “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della L. 07/08/2015, n. 124”</i>, sono entrate in vigore nuove disposizioni che riguardano, tra le altre, anche le attività di commercio all’ingrosso.<br>

In particolare, in caso di<b> apertura, trasferimento di sede, ampliamento e subingresso di attività di commercio all’ingrosso di prodotti alimentari</b> occorre presentare una <b>Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)</b> allo Sportello unico attività produttive (SUAP) competente per territorio.<br><br>

Per quanto riguarda, invece, all’attività di <b>commercio all’ingrosso di prodotti non alimentari</b> occorre presentare:<br>
- una <b>S.C.I.A. unica al SUAP competente</b>, nel caso in cui l’esercizio abbia una superficie totale lorda, comprensiva di esercizi e depositi, superiore a 400 mq, o comunque l’attività ricada in uno qualsiasi dei punti previsti dall’allegato 1 del D.P.R. n. 151 del 2011;<br>
- una <b>Comunicazione al SUAP competente</b> (che la trasmette all’Ufficio del Registro delle Imprese per i controlli di competenza) oppure, in alternativa, alla Camera di Commercio competente, nel caso in cui l’esercizio abbia una superficie totale lorda, comprensiva di esercizi e depositi, inferiore a 400 mq e l’attività non ricada in uno qualsiasi dei punti previsti dall’allegato 1 del D.P.R. n. 151 del 2011;<br>
- in tutti i casi l’<b>autocertificazione dei requisiti di onorabilità-morali </b>previsti dall’art. 5 del D. Lgs. n. 114/98, da parte del titolare di impresa individuale, di tutti i soci di società di persone, dei soci accomandatari della s.a.s., dei componenti del consiglio di amministrazione delle società di capitali, cooperative e consorzi.<br><br>

Il possesso dei requisiti morali e professionali va dichiarato – all’atto dell’iscrizione al Registro imprese - utilizzando un apposito modello.<br><br>

Dal 1 maggio 2018 sono entrati in vigore con accordo del 22 febbraio 2018 i <B>nuovi moduli SCIA unificati e standarizzati</B> per l'attività di commercio all'ingrosso da utilizzarsi unitamente al modulo SCHEDA ANAGRAFICA approvato con accordo in Conferenza Unificata il 4 maggio 2017.<BR><BR>

La nuova modulistica può essere presentata:<br>
- direttamente alla Camera di Commercio (nel caso di SCIA semplice di inizio attività);<br>
- al SUAP (nel caso di SCIA semplice di inizio attività), alternativamente rispetto alla presentazione diretta alla Camera di Commercio;<br>
- esclusivamente al SUAP (nel caso di SCIA unica o Condizionata, laddove sia necessario presentare contestualmente segnalazioni, comunicazioni o richieste di autorizzazioni ad altri enti.<br><br>

L’<b>accertamento dei requisiti morali e professionali</b> previsti dalla vigente normativa continua ad essere, in ogni caso, di competenza della Camera di Commercio.<br><br>

Per la <b>cessazione del commercio all’ingrosso</b>, è prevista la Comunicazione al SUAP, per il settore alimentare e non, oppure alla Camera di Commercio per il settore non alimentare.<br><br>

. Se vuoi scaricare <b>la modulistica unificata e standardizzata</b>, clicca <a href =' http://www.italiasemplice.gov.it/modulistica/archivio-modulistica-unificata/ '> <b>QUI</a></b> <br><br>

. Se vuoi <b>approfondire il tema della modulistica unificata e standardizzata</b>, clicca <a href =' https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=555 '> <b>QUI</a></b> <br><br>

. Se vuoi <b>scaricare una Tabella riepilogativa degli adempimenti</b>, clicca <a href =' http://www.fi.camcom.gov.it/sites/default/files/uploads/Registri_Albi_Certificazioni/Registro_Imprese/Attivita_verificate_dal_registro_delle_imprese/Facchinaggio_new/pulizie_new/ingrosso_new/TabellaRiepilogativaAdempimentiIngrosso.pdf '> <b>QUI</a></b> <br><br><br>


<font class="special"><b><u>IMPOSTE, DIRITTI E TASSE</b></u></font><br><br>

La denuncia di inizio attività di ingrosso al Registro delle imprese è soggetta al pagamento dei <b>diritti di segreteria</b>, dell’<b>imposta di bollo</b> e, come da ultimo chiarito anche dall’Agenzia delle Entrate con la <b>Risoluzione n. 353/E del 5 dicembre 2007</b>, anche al pagamento della <b>tassa di concessione governativa</b>.<br><br>

<b>Società</b><br><br>

- <b>Euro 168,00</b> - Tasse Concessioni Governative, sul c/c 8003, intestato all’Ufficio del Registro di Roma; <br>
- <b>Euro 30,00</b> – Diritti di segreteria, per le domande inviate telematicamente; <br>
- <b>Euro 50,00</b> – Diritti di segreteria, per le domande predisposte su supporto informatico. <br><br>

<b>Ditte individuali</b><br><br>

- <b>Euro 168,00</b> - Tasse Concessioni Governative, sul c/c 8003, intestato all’Ufficio del Registro di Roma; <br>
- <b>Euro 18,00</b> – Diritti di segreteria, sia per le domande inviata telematicamente sia per quelle predisposte su supporto informatico. <br><br>

<B>Importi imposta di bollo</B><br><br>

- pratica telematica di impresa individuale: <b>euro 17,50</b><br>
- pratica telematica di società di persone: <b>euro 59,00</b><br>
- pratica telematica di società di capitali, cooperative e consorzi (escluse cooperative sociali): <b>euro 65,00</b><br>
- pratica telematica REA: <b>esente bollo</b>.<br><br>

<b>Modalità di pagamento</b><br><br>

I diritti di segreteria e l'imposta di bollo relativi a iscrizioni/modifiche/cancellazioni telematiche al Registro Imprese devono essere pagati esclusivamente con carta di credito tramite il contratto TelemacoPay di Infocamere e altri contratti similari.<b><br>




</td>
</tr>
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<table width="100%" border=3>
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<th colspan=2 bgcolor=#dddddd>
<center><b>RIFERIMENTI</b></center>
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</tr>
<tr>
<td valign="top" bgcolor=#CCFFCC><br>

. Per le <b>denunce da presentare al REGISTRO DELLE IMPRESE</b>, cliccate <a href=" https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1"><b>QUI</a></b><br><br>

. Per gli <b>adempimenti presso l’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE</b>, cliccate <a href=" https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=5
"><b>QUI</a></b><br><br>

. Per consultare gli <b>importi dei DIRITTI DI SEGRETERIA dovuti alla Camera di Commercio</b>, cliccate <a href=" https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=40 "><b>QUI</a></b><br><br>

. Per consultare gli<b> importi delle TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE </b>, cliccate <a href =' https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=41
'> <b>QUI</b>.</a><br><br>

. Per quanto riguarda<b> L'IMPOSTA DI BOLLO</b>, cliccate <a href =' https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=48 '><b>QUI.</a></b><br><br>

. Per il <b> COMMERCIO AL DETTAGLIO</b>, cliccate <a href =' https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=370 '><b>QUI.</a></b><br><br>

. Per il <b> COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE</b>, cliccate <a href =' https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=481 '><b>QUI.</a></b><br><br>

. Per la <b>SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE</b>, cliccate <a href ='https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=377 '><b>QUI.</a></b><br><br>


. Per la <b>GESTIONE PREVIDENZIALE ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI</b>, cliccate <a href =' https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=392 '><b>QUI.</a></b><br><br>

. Per la <b>NORMATIVA NAZIONALE IN MATERIA DI COMMERCIO</b>, cliccate <a href =' https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=365 '><b>QUI.</a></b><br><br>

. Per la <b>NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI COMMERCIO</b>, cliccate <a href =' https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=364 '><b>QUI.</a></b><br><br>


</td>
</tr>
</table><br>

Tutti i documenti elencati sono <span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">realizzati in formato PDF</span>; per consultarli occorre installare sul proprio PC il software Adobe Reader <a href="http://www.adobe.com/it/products/acrobat/readstep2.html" target=_blank><img style="border: none;" src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_adobe_reader.gif" alt="Scarica Adobe Reader" /></a>

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Date 2010-01-13 17:16:09



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