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Content Category #5
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<b>MERCI - CIRCOLAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE - MARCATURA CE - NORMATIVA COMUNITARIA DI ARMONIZZAZIONE - REQUISITI ACCESSIBILITA'</B>
<table width='100%' border=3>
<tr>
<TH align='center' bgcolor='#dddddd'>
<b>CIRCOLAZIONE DELLE MERCI – COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI – NORMATIVA COMUNITARIA DI ARMONIZZAZIONE </b> <BR>
</th>
</tr>
<tr>
<td><br>
<font class='special'> <b><u>Premessa</font></b></u><br><br>
Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 218 del 13 agosto 2008 sono stati pubblicati <b>tre provvedimenti</b> (due Regolamenti e una Decisione) che hanno introdotto importanti novità riguardo alla <b>libera circolazione delle merci nel mercato interno</b>: <br>
1) <b>Regolamento (CE) n. 764/2008</b> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE; <br><br>
2) <b>Regolamento (CE) n. 765/2008</b> del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93; <br><br>
3) <b>Decisione n. 768/2008/CE</b> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE.<br><br>
<b>Obiettivi generali</b> del nuovo pacchetto legislativo sono: <br>
a)<b> per i prodotti coperti da normative europee di armonizzazione</b>:<br><i>
• rafforzare la vigilanza sul mercato per evitare l'immissione sul mercato di prodotti pericolosi; <br>
• armonizzare i metodi di lavoro degli organismi di certificazione; <br>
• creare una terminologia giuridica comune, adottando definizioni applicabili a tutte le normative di armonizzazione; <br>
• rafforzare il ruolo del marchio CE</i>.<br><br>
b) <b>per i prodotti non armonizzati</b>: <br>
<i>ridurre gli ostacoli tecnici alla libera circolazione dei prodotti all'interno dell'UE, originati dalle diverse regolamentazioni vigenti nei paesi europei, rafforzando il principio del mutuo riconoscimento</i>.<br><br><br>
<font class='special'> <b><u> I contenuti della normativa Comunitaria </font></b></u><br><br>
1) <b><u>Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008</b></u><br><br>
Obiettivo del Regolamento 764/2008 è quello di favorire l’applicazione pratica del <b>principio del mutuo riconoscimento</b>, che per i settori non coperti da una normativa comunitaria di armonizzazione prevede che gli Stati membri non possono in linea di principio bloccare l’accesso al proprio mercato di prodotti legalmente commercializzati in altri Paesi dell’Unione europea; le uniche deroghe a tale principio sono enunciate dall’art. 30 del Trattato CE e devono essere basate su esigenze imperative di carattere generale, come ad esempio la tutela della salute e sicurezza pubblica o la protezione dell’ambiente. <br>
Gli Stati membri che intendono rifiutare l’accesso di tali prodotti al loro mercato sono tenuti a prendere contatto con l'impresa e a fornire i motivi oggettivi dettagliati di questo eventuale rifiuto. <br>
L’obiettivo è quello di <b>rafforzare il mercato interno migliorando la libera circolazione delle merci nella Comunità</b>. <br>
Nella pratica, la corretta applicazione del principio del mutuo riconoscimento ha però riscontrato numerosi ostacoli, con conseguenti pesanti costi sulle imprese, che hanno spesso rinunciato a commercializzare i loro prodotti in altri Paesi europei oppure hanno dovuto adattarli alle diverse regolamentazioni tecniche vigenti a livello nazionale. <br>
Per questo motivo, il Reg. 764/2008 definisce con maggiore chiarezza <b>obblighi e diritti di imprese e autorità nazionali</b>, in particolare: <br>
• spetta alle autorità nazionali l’onere di provare l’esistenza di uno dei motivi che ostacolano l’immissione in commercio di un prodotto; <br>
• gli operatori economici devono avere la possibilità di ricorrere contro le decisioni degli Stati membri; <br>
• gli Stati membri devono istituire dei <b>“punti di contatto prodotti”</b> a cui gli operatori economici degli altri stati potranno rivolgersi gratuitamente per sapere quali sono le regole tecniche applicabili ad un determinato tipo di prodotto e le eventuali autorizzazioni preventive a cui i prodotti sono soggetti. <br><br>
Le disposizioni del Regolamento 764/2008 si applicheranno a partire <b>dal 1° gennaio 2010</b>, per dar tempo agli Stati membri di adeguarsi alla nuova normativa. <br><br><br>
<b><u>Istituito in Italia il Punto di Contatto Prodotti (Pcp) </b></u><br><br>
In attuazione del Regolamento (CE) n. 764/2008 del 9 luglio 2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE, applicabile dal 13 maggio 2009, l'Italia ha istituito, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, il primo <b>Punto di Contatto Prodotti italiano</b>. <br>
Ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento comunitario, i Punto di Contatto Prodotti, designati dagli Stati membri forniscono, su richiesta, tra l'altro, di un operatore economico o di un'autorità competente di un altro Stato membro, le seguenti informazioni: <br><i>
a) le <b>regole tecniche </b>applicabili a un particolare tipo di prodotto nel territorio in cui sono stabiliti e informazioni riguardo all'eventuale obbligo di autorizzazione preventiva cui è soggetto tale tipo di prodotto in virtù della legislazione del loro Stato membro, unitamente ad informazioni sull'applicazione del principio di mutuo riconoscimento e sull'applicazione del Regolamento n. 764/2008; <br>
b) gli estremi delle <b>autorità competenti </b>nello Stato membro mediante i quali queste possano essere contattate direttamente, compresi quelli delle autorità incaricate di sovrintendere all'applicazione delle regole tecniche in questione sul territorio dello Stato membro; <br>
c) i <b>mezzi di ricorso </b>di norma esperibili sul territorio dello Stato membro in caso di controversia tra le autorità competenti e un operatore economico</i>. <br><br>
. Se vuoi <b>approfondire l’argomento e visitare il sito del Ministero dello Sviluppo Economico</b>, clicca <a href =' http://www.sviluppoeconomico.gov.it/primopiano/dettaglio_primopiano.php?sezione=primopiano&tema_dir=tema2&id_primopiano=314 '> <b>QUI.</a></b><br><br><br>
2) <b><u>Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008</b></u><br><br>
Il Regolamento 765/2008, pur non incidendo direttamente sulle norme che regolamentano i requisiti di sicurezza che le imprese devono rispettare, disciplina due aspetti comunque fondamentali per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno. <br>
a) La <b>vigilanza sul mercato</b>, attraverso: <br>
• la cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità di vigilanza e autorità preposte alla protezione dei consumatori; <br>
• introduzione di misure specifiche relative ai controlli alle frontiere dei prodotti; <br>
• sistemi per assicurare il ritiro dal mercato di prodotti pericolosi, estendendo tra l’altro anche ai prodotti coperti da direttive di armonizzazione (compresi quindi quelli per cui è previsto il marchio CE) le disposizioni relative al sistema di “allerta” previsto dalla Direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti (si veda il paragrafo 5.2). <br><br>
b) L’<b>accreditamento degli organismi di ispezione, certificazione e prova</b>. <br>
Fino ad ora infatti non era mai stato disciplinato a livello comunitario l’aspetto dell’accreditamento, sarebbe a dire dell’attestazione da parte di un’autorità centrale della competenza tecnica degli organismi che devono a loro volta verificare la conformità dei prodotti alle norme applicabili. <br>
La mancanza di regole comuni in materia ha fatto sì che nella Comunità venissero adottati metodi e sistemi differenti, sicché il rigore applicato nell’esecuzione dell’accreditamento varia da uno Stato membro all’altro. <br>
Per rimediare a queste difformità, il regolamento prevede che ogni Stato membro designi un <b>unico organismo nazionale di accreditamento</b>, che: <br>
• operi con autorità pubblica e nell’interesse pubblico; <br>
• sia no profit ed indipendente dagli organismi di valutazione della conformità e da pressioni commerciali; <br>
• sia membro dell’infrastruttura europea di accreditamento e si sottoponga a sua volta ad una valutazione inter pares organizzata da tale organismo europeo secondo procedure condivise e trasparenti. <br><br>
Oltre ai due punti sopra illustrati, il Regolamento 765/2008 fornisce finalmente (art. 30) una <b>definizione precisa ed univoca della marcatura CE</b> e dei suoi rapporti con eventuali altri marchi.<br>
Si dice infatti che: <br>
• “La marcatura CE è l’unica marcatura che attesta la conformità del prodotto alle prescrizioni applicabili della normativa comunitaria di armonizzazione pertinente che ne dispone l’apposizione” (art. 30, par. 4); <br>
• “È vietata l’apposizione su un prodotto di marcature, segni o iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato della marcatura CE o il simbolo grafico della stessa” (art. 30, par. 5). <br><br>
Anche le disposizioni del Regolamento 765/2008, così come quelle del Regolamento 764/2008, si applicheranno a partire <b>dal 1° gennaio 2010</b>. <br><br><br>
3) <b><u>Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 </b></u><br><br>
La Decisione 768/2008, partendo dal presupposto che molti termini utilizzati dalle varie direttive europee di armonizzazione non sono mai stati definiti con chiarezza e sono stati pertanto nel tempo interpretati e applicati in maniera difforme, introduce finalmente definizioni chiare di taluni concetti fondamentali e costituirà pertanto d’ora in poi il <b>quadro giuridico di riferimento per l’elaborazione della normativa comunitaria di armonizzazione</b>. <br>
In particolare, la Decisione 768/2008: <br>
• definisce chiaramente gli <b>obblighi delle diverse tipologie di operatori economici</b> che possono intervenire nel processo che porta all’immissione sul mercato di un prodotto: fabbricante, rappresentante autorizzato (o mandatario), importatore, distributore. <br>
Se la responsabilità di apporre il marchio CE su un prodotto spetta infatti solo al fabbricante (o al suo rappresentante autorizzato), anche gli operatori economici che intervengono nella catena di distribuzione devono adottare le misure necessarie per garantire che siano messi a disposizione sul mercato solo prodotti conformi; <br>
• definisce le <b>procedure di valutazione della conformità</b> ed i relativi moduli, in sostituzione della precedente Decisione 93/465/CEE; <br>
• detta <b>regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE</b> e per la redazione della dichiarazione CE di conformità; <br>
• stabilisce le condizioni a cui devono attenersi gli Stati membri per la <b>notifica degli organismi di valutazione della conformità</b> (cosiddetti “organismi notificati”) alla Commissione Europea. <br><br><br>
<b><u>Principi generali</b></u> (art. 1)<br>
1) I prodotti immessi sul mercato comunitario devono essere <b>conformi a tutta la normativa applicabile</b>. <br>
2) All’atto dell’immissione di prodotti sul mercato comunitario, gli operatori economici, in funzione dei loro rispettivi ruoli nella catena di fornitura, sono <b>responsabili della conformità dei loro prodotti a tutta la normativa applicabile</b>. <br>
3) Gli operatori economici hanno la responsabilità di <b>garantire che tutte le informazioni che forniscono in relazione ai loro prodotti siano accurate, complete e conformi alle regole comunitarie applicabili</b>. <br><br><br>
<b><u>Definizioni </b></u><br>
La presente Decisione stabilisce definizioni chiare di concetti fondamentali, quali <i>"fabbricante", "distributore", "importatore", "norma armonizzata", "immissione sul mercato" e "valutazione di conformità"</i>. <br>
La messa a punto di definizioni uniche ed esplicite consentirà di facilitare l'interpretazione e la corretta applicazione delle future legislazioni in questo settore. <br><br>
1) «messa a disposizione sul mercato»</b>: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato comunitario nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; <br>
2) «immissione sul mercato»</b>: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario; <br>
3) <b>«fabbricante»</b>: una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio; <br>
4) <b>«rappresentante autorizzato»</b>: una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti; <br>
5) <b>«importatore»</b>: una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che immette sul mercato comunitario un prodotto originario di un paese terzo; <br>
6) <b>«distributore»</b>: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto; <br>
7) <b>«operatori economici»</b>: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore e il distributore; <br>
8) <b>«specificazione tecnica»</b>: un documento che prescrive i requisiti tecnici che un prodotto, un processo o un servizio devono soddisfare; <br>
9) <b>«norma armonizzata»</b>: una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione elencati nell’allegato I della direttiva 98/34/CE sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione conformemente all’articolo 6 di tale direttiva;
10) <b>«accreditamento»</b>: attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità; <br>
11) <b>«organismo nazionale di accreditamento»</b>: l’unico organismo che in uno Stato membro è stato autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento; <br>
12) <b>«valutazione della conformità»</b>: il processo atto a dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, un processo, un servizio, un sistema, una persona o un organismo siano state rispettate; <br>
13) <b>«organismo di valutazione della conformità»</b>: un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni; <br>
14) <b>«richiamo»</b>: qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un prodotto che è già stato messo a disposizione dell’utilizzatore finale; <br>
15) <b>«ritiro»</b>: qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena della fornitura; <br>
16) <b>«marcatura CE»</b>: una marcatura mediante cui il fabbricante indica che il prodotto è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa comunitaria di armonizzazione che ne prevede l’apposizione; <br>
17) <b>«normativa comunitaria di armonizzazione»</b>: la normativa comunitaria che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti. <br><br><br>
<b><u>Obblighi del fabbricante, dell’importatore e del distributore</b></u><br>
Per essere commercializzato e introdotto sul mercato, un prodotto deve essere conforme a certe esigenze essenziali. <br>
Il fabbricante deve assicurarsi che il suo prodotto sia conforme alle esigenze applicabili, effettuando o facendo effettuare una procedura di valutazione di conformità del prodotto. <br>
Quando il prodotto è conforme alle esigenze essenziali, il fabbricante appone il marchio "CE" sul prodotto e stabilisce una dichiarazione "CE" di conformità. <br>
Il fabbricante indica il suo nome, la sua ragione sociale o il suo marchio nonché il suo indirizzo sul prodotto. Egli assicura la costante conformità della produzione in serie. <br>
Il prodotto deve essere accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua comprensibile. <br>
Nel caso in cui sia intervenuto un organismo di valutazione della conformità esterno, il fabbricante appone il numero di quest'ultimo. <br>
L’importatore e il distributore devono assicurarsi che il fabbricante abbia adempiuto i suoi obblighi, cioè verificare che il prodotto sia munito della marcatura di conformità e che siano stati forniti i documenti richiesti. <br>
I fabbricanti (o il loro mandatario), distributori e importatori devono comunicare alle autorità competenti tutte le informazioni necessarie sul prodotto interessato, al fine di garantire la tracciabilità del prodotto. <br><br>
</td>
</tr>
</table><br>
<table width='100%' border=3>
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<b>MARCATURA CE</b> <BR>
</th>
</tr>
<tr>
<td><br>
La marcatura “CE” è un logo che attesta la <B>conformità di un prodotto ai requisiti di sicurezza</B> previsti da una o più direttive comunitarie. Non si tratta quindi né di un marchio di qualità, né di un marchio di origine.<BR>
Il simbolo CE significa <I>"Conformité Européenne"</I>, ed indica che il prodotto che lo porta è conforme ai requisiti essenziali previsti da Direttive in materia di sicurezza, sanità pubblica, tutela del consumatore, ecc.<BR><BR>
Il marchio CE deve <b>obbligatoriamente</b> essere <b>apposto su un prodotto quando una direttiva comunitaria lo preveda</b>; se correttamene apposto, conferisce al prodotto il diritto alla libera circolazione in tutto il territorio comunitario.<br><br><br>
. Se vuoi <b>approfondire l’argomento e visitare il sito di Unioncamere Piemonte </b>, clicca <a href =' http://www.pie.camcom.it/C/ES/Page/t08/view_html?idp=161 '> <b>QUI.</a></b><br><br>
. Se vuoi scaricare una guida dal titolo <b>"La marcatura CE - Il passaporto dei prodotti per il mercato comunitario"</b>, dal sito della Camera di Commercio di Torino</b>, clicca <a href =' http://www.to.camcom.it/Page/t12/view_html?idp=11564 '> <b>QUI.</a></b><br><br>
</td></tr>
</table><br>
<table width='100%' border=3>
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<th colspan=2 bgcolor=#dddddd>
<center><b>APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI
</b></center>
</th>
</tr>
<tr>
<td valign='top' bgcolor=#CCFFCC><br>
<b><u>ACCREDIA – Sistema Italiano di Accreditamento</b></u><br><br>
ACCREDIA nasce il 15 luglio 2009 dalla fusione di SINAL e SINCERT come Associazione senza scopo di lucro per diventare <b>Ente Unico Nazionale di accreditamento</b> riconosciuto dallo Stato italiano.<br>
L'obiettivo è l'adeguamento del sistema di accreditamento nazionale al Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 765, del 9 luglio 2008, che dal 1° gennaio 2010 sarà applicabile per l'accreditamento e la vigilanza del mercato in tutti i Paesi UE.<br>
Ogni Paese europeo ha il suo Ente di accreditamento. L'Ente Nazionale è responsabile per l'accreditamento in conformità agli standard internazionali della serie ISO 17000 e alle guide e alla serie armonizzata delle norme europee EN 45000. <br><br>
. Se vuoi <b>visitare il sito di ACCREDIA - Ente Unico Nazionale di accreditamento</b>, clicca <a href =' http://www.accredia.it/ '> <b>QUI.</a></b><br><br>
</td>
</tr>
</table><br>
<table width='100%' border=3>
<tr>
<th bgcolor=#dddddd>
<center><b>RIFERIMENTI NORMATIVI </b></center>
</th>
</tr>
<tr>
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. <a href='files/neuropea/2008_764_Reg_CE.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>REGOLAMENTO (CE) N. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008</b>, che stabilisce procedure relative all’applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE.</a><br><br>
. <a href='files/neuropea/2008_765_Reg_CE.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>REGOLAMENTO (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008</b>, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93. </a><br><br>
. <a href='files/neuropea/2008_768_Decis_CE.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008</b> relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE del Consiglio. </a><br><br>
. <a href='files/neuropea/2019_882_Dir_UE.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>DIRETTIVA (UE) 2019/882 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 aprile 2019</b>
sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi
(Testo rilevante ai fini del SEE). </a> <img src='images/flashing_new.gif' border=0><br><br>
. <a href='files/Archivio1/2022_82_GU.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 2022, n. 82</b>:
Attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di
accessibilità dei prodotti e dei servizi. </a> <img src='images/flashing_new.gif' border=0><br><br>
</td>
</tr>
</table><br>
Tutti i documenti elencati sono <b><u>realizzati in formato PDF</u></b>, per consultarli occorre installare sul proprio PC il software Acrobat Reader <a href="http://www.adobe.it/products/acrobat/readstep2.html" target=_new><img src="images/acrobat.jpg" border=0 alt="Get Acrobat Reader"></a>
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Date 2009-12-16 22:17:48