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<b>FUSIONI E SCISSIONI - DIRETTIVE COMUNITARIE - SEMPLIFICAZIONI PUBBLICITARIE SUI PROGETTI DI FUSIONE E DI SCISSIONE</B>


<TABLE width="100%" border=3>
<TBODY>
<TR>
<TH align=middle bgColor=#dddddd><B>D. LGS. N. 147/2009 - PRATICAMENTE ABOLITO L’OBBLIGO DELLA RELAZIONE DEGLI ESPERTI
</B><BR> </TH></TR>
<TR>
<TD><BR>

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2009, il <b>decreto legislativo 13 ottobre 2009, n. 147</b>, recante <i>“Attuazione della direttiva 2007/63/CE, che modifica le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE per quanto riguarda l'obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni”</i>.<br>
Il decreto provvede alla modifica di due articoli del Codice Civile (artt. 2501-sexies e 2505-quater) stabilendo che la relazione degli esperti non e' richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci di ciascuna società partecipante alla fusione.<br>
Le nuove disposizioni si applicano alle fusioni e alle scissioni i cui progetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto (<b>15 novembre 2009</b>), non siano stati approvati dagli organi competenti di alcuna delle società partecipanti alla fusione o alla scissione.<br>
L'obiettivo del decreto legislativo 13 ottobre 2009, n. 147 emanato in attuazione della direttiva europea 63 del 13 novembre 2007 è quello di <b>ridurre gli oneri amministrativi</b> imposti alle imprese dalla normativa in vigore.<br>
Con la direttiva 2007/63/CE e con il decreto attuativo n. 147/2009, è <b>stato abolito sostanzialmente l’obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni </b>, avendo stabilito che detta relazione non occorre, quando tutti i soci concordano nel ritenerla non necessaria.<br><br><br>


<font class='special'><b><u> I contenuti della Direttiva 2007/63/CE</font></b></u><br><br>

La Direttiva 2007/63/CE del 13 novembre 2007 è stata emanata per modificare le precedenti direttive <b>78/855/CEE</b> (Terza direttiva del Consiglio, del 9 ottobre 1978) e <b>82/891/CEE</b> (Sesta direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1982), le quali prevedevano l’obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni. <br>
In particolare, nella direttiva 78/855/CEE era stato previsto che per ciascuna delle società partecipanti alla fusione uno o più esperti indipendenti, designati o abilitati da un’autorità giudiziaria o amministrativa, dovevano esaminare il progetto e redigere una relazione scritta destinata agli azionisti.<br>
Era fatta salva la facoltà d’ogni Stato membro di prevedere la designazione di uno o più esperti per tutte le società partecipanti alla fusione, se tale designazione provenisse da un’autorità giudiziaria o amministrativa.<br>
Analogamente la direttiva 82/891/CEE disponeva in tema di scissione, prevedendo, in ogni caso, la possibilità degli Stati membri di non applicare tale disposizione qualora tutti gli azionisti e portatori d’altri titoli (che danno diritto di voto delle società partecipanti alla fusione) rinunciassero.<br>
La relazione dell’esperto è stata ritenuta una <b>“formalità superflua”</b> (così definita nella proposta della Commissione europea del 6 marzo 2007) ed il legislatore europeo (il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea su proposta della stessa Commissione) ha optato per una soluzione che prevedesse la soppressione dell’obbligo di relazione da parte di esperti indipendenti.<br>
La superfluità della relazione è stata subordinata all’accordo di tutti gli azionisti di ciascuna delle società partecipanti alla fusione o alla scissione e di tutti i detentori d’altri titoli che conferiscono il diritto di voto in tali società.<br>
Del resto, si è fatto osservare, se la relazione è destinata a costituire uno strumento conoscitivo per gli azionisti che devono poi procedere alle relative determinazioni nell’assemblea demandata ad approvare il progetto di fusione o di scissione, non vi è motivo alcuno per ritenere che di tale strumento gli stessi azionisti non possano decidere unanimemente di farne a meno.<br>
In fase di discussione preliminare della direttiva, parte della dottrina avvertì sulle incongruenze procedurali per il fatto che, essendo tale relazione precedente all’assemblea, gli amministratori avrebbero dovuto assumere extra assemblea la volontà dei soci in tal senso.<br>
Tuttavia, le controindicazioni fatte rilevare da parte della dottrina, sul piano procedurale, non sono state ritenute preclusive dell’eliminazione dell’obbligo, considerato l’obiettivo di eliminare un onere gravante sulle imprese.<br>
L’articolo 4 prevedeva che, entro il 31 dicembre 2008, gli Stati membri avrebbero dovuto emanare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla nuova direttiva.<br><br><br>


<font class='special'><b><u> I contenuti del Decreto legislativo n. 147/2009</font></b></u><br><br>

In attuazione della direttiva 2007/63/CE è stato emanato il <b>decreto legislativo 13 ottobre 2009, n. 147</b>, che si compone di due soli articoli.<br>
Con l’articolo 1 sono stati modificati gli articoli 2501-sexies e 2505-quater del Codice civile nel senso indicato dalla direttiva.<br>
In particolare all’articolo 2501-sexies, sulla relazione degli esperti, è stato aggiunto il comma ottavo che testualmente prevede: <i>“La relazione di cui al primo comma non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci di ciascuna società partecipante alla fusione”</i>.<br>
Dall’articolo 2505-quater sulle <i>“fusioni cui non partecipano società con capitale rappresentato da azioni”</i> è stata eliminata la previsione secondo cui le disposizioni dell'articolo 2501-sexies potevano essere derogate con il consenso di tutti i soci delle società partecipanti alla fusione.<br><br>

Infine, con l’articolo 2 è stata dettata la disciplina transitoria nel senso che <i>“le disposizioni dell'articolo 1 si applicano alle fusioni e alle scissioni i cui progetti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano stati approvati dagli organi competenti di alcuna delle società partecipanti alla fusione o alla scissione”</i>.<br><br>

</td></tr>
</table><br>

<TABLE width="100%" border=3>
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<TH align=middle bgColor=#dddddd><B>NUOVA DIRETTIVA EUROPEA - CODIFICATA LA FUSIONE TRA SPA</B><BR>
</TH></TR>
<TR>
<TD><BR>

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L110 del 29 aprile 2011, la <B>direttiva 2011/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011</B> relativa alle fusioni delle società per azioni.<BR>
La terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio del 9 ottobre 1978, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle fusioni delle società per azioni, ha subito diverse e sostanziali modificazioni.<BR>
L'emanazione di questa nuova direttiva - che sarà operatibva dal 1° luglio 2011 - si è resa necessaria, come si legge nel testo, in quanto il Parlamento e il Consiglio dell'Unione europea hanno ritenuto opportuno procedere a una sorta di codificazione della normativa in materia di operazioni straordinarie tra soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche quali sono, per l'appunto, le operazioni di fusione tra società per azioni. <BR>
La direttiva 2011/35/UE costituisce una vera e propria misura di coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative vigenti nei singoli Stati membri sulle società per azioni.
Tra gli obiettivi della direttiva anche la tutela dei vari soggetti coinvolti nelle operazioni di fusione come gli azionisti, i creditori, i lavoratori fornendo una adeguata e disinteressata informazione.<BR><br>

Dal 1° luglio 2011 entrerà, dunque, in vigore la direttiva 2011/35/UE, che abroga la 78/855/CEE (modificata a sua volta dalla direttiva 2007/63 e recepita in Italia con D. Lgs. del 13 ottobre 2009 n. 147) e introduce alcune deroghe rispetto alla direttiva 2009/101.<br>
In particolare, nell’ottica di armonizzare le norme interne in materia di fusioni e di limitare i costi per le società per azioni, la direttiva stabilisce un’esenzione dagli obblighi di pubblicità se la società <b>pubblica il progetto di fusione sul sito web</b>, accessibile al pubblico senza costi, in modo continuativo e per un intero mese prima dell’assemblea generale. <br>
Gli Stati, poi, possono prevedere un obbligo di pubblicità su un sito web designato dalle autorità nazionali, ma solo a patto che non ci siano costi aggiuntivi (art. 6). <br><br>

Nel segno della semplificazione, la direttiva lascia spazio agli Stati membri che potranno prevedere tagli nella presentazione dei documenti utili al progetto di fusione (escludendo, ad esempio, la consegna di un nuovo inventario reale), ma potranno mantenere le formalità fissate nell’ordinamento interno per l’opponibilità a terzi del trasferimento di beni (art. 11).<br><br>


</td></tr>
</table><br>

<TABLE width="100%" border=3>
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<TH align=middle bgColor=#dddddd><B>PROGETTI DI FUSIONE E DI SCISSIONE - SEMPLIFICAZIONI PUBBLICITARIE</B><BR>
</TH></TR>
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<TD><BR>

<font class='special'> <B>1. <U>6 APRILE 2012 - Per i progetti di fusione e scissione si va verso la notifica sul sito internet</font></b></u> <br><br>

Nel corso del Consiglio dei Ministri n. 22 tenutosi il 6 aprile 2012 a Palazzo Chigi l’esecutivo ha svolto l’esame preliminare sul testo del decreto legislativo, di prossima approvazione, attuativo della <b>Direttiva 2009/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009</b>, che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni.<br>

Lo schema di decreto legislativo segue la delega al Governo di cui alla <b>Legge 15 dicembre 2011, n. 217</b>, recante <i>“Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge Comunitaria 2010”</i>.<br>
All’art. 6, comma 1, è infatti disposto che il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia, il decreto legislativo attuativo della direttiva 2009/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009. <br>
Prosegue così il processo di semplificazione del procedimento di fusione e scissione avviato con la Riforma del diritto societario. <br>
Si rammenta in proposito il contenuto dell’<b>art. 7 della Legge delega del 3 ottobre 2011 n. 366</b> che prevedeva, alla lettera a), che la riforma della disciplina della trasformazione, fusione e scissione fosse ispirata al principio di semplificazione nel rispetto, per le società di capitali, dei vincoli comunitari. <br>
Il decreto legislativo recepisce le norme comunitarie volte a<b> ridurre gli oneri amministrativi relativi agli obblighi di pubblicazione e di documentazione </b>posti a carico delle società coinvolte nei processi di fusione e scissione, sia domestiche che transfrontaliere. <br>
Nelle premesse della Direttiva 2009/109/CE si legge infatti che: <i>“Il settore del diritto societario è stato identificato come fonte di numerosi obblighi di informazione a carico delle società, alcuni dei quali sembrano superati o eccessivi. Occorre pertanto riesaminare tali obblighi e, laddove appropriato, ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle società all’interno della Comunità al minimo necessario per proteggere gli interessi delle altre parti in causa”</i>.<br>
La Direttiva intende quindi orientare i processi di semplificazione verso l’utilizzo di procedure e strumenti telematici al fine di adempiere agli obblighi legali di pubblicità e nelle comunicazioni a soci azionisti. <br>
In particolare, la direttiva consente l’assolvimento degli adempimenti di pubblicità legale relativi ai progetti di fusioni, di scissione e agli altri documenti da rendere disponibili ai soggetti interessati, per mezzo della <b>pubblicazione degli stessi sul web</b> (sito della società ovvero altro sito web deputato a tale scopo dagli Stati membri) e l’invio di copia a mezzo e-mail. <br>
In proposito, lo schema di decreto legislativo <b>esonera dall’obbligo di deposito presso la sede legale </b>dei documenti relativi al processo di fusione o di scissione qualora questi ultimi siano stati pubblicati sul sito web delle società interessate.<br>

Tuttavia – in accordo con la Direttiva 2009/109/CE – si precisa che, qualora sussista la possibilità di utilizzare i siti internet della società per la pubblicazione dei progetti di fusione e/o di scissione e di altri documenti che devono essere messi a disposizione degli azionisti e dei creditori nel procedimento, dovrebbero essere soddisfatte le garanzie connesse con la sicurezza del sito web e l’autenticità dei documenti. <br>
Lo schema di decreto legislativo prevede, in accordo con la normativa comunitaria appena delineata, che il progetto di fusione (ex. art. 2501-ter c.c.), ovvero di scissione (ex. art. 2506-bis c.c., facente rinvio all’art. 2501-ter con riferimento sia agli elementi che devono risultare dal progetto stesso, sia con riguardo alle modalità di pubblicazione) possa essere <b>pubblicato sul sito internet delle società coinvolte nelle operazioni</b>, in via alternativa rispetto al deposito presso il Registro delle imprese. <br><br>

A tal proposito, sono avanzabili talune perplessità in ordine alle incertezze che questa novità potrebbe determinare sulla certezza “temporale” della data di pubblicazione – in particolare con riferimento al termine di cui all’ultimo comma dell’art. 2501-ter c.c., il quale dispone che <i>“tra l’iscrizione del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione devono decorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime”</i> – ed agli effetti derivanti dalle difficoltà nella ricerca dei siti web societari, non essendo questi ultimi censiti presso una apposita banca dati del Registro delle imprese. <br><br>

Una ulteriore novità ha ad oggetto la facoltà di <b>non redigere la situazione patrimoniale</b> ex. art. 2501-quater qualora vi sia il consenso unanime dei soci delle società coinvolte nell’operazione di fusione e – con riferimento alle società i cui titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato – viene meno l’obbligo di redigere la situazione contabile nel caso in cui non siano decorsi oltre centoventi giorni tra il giorno di deposito del progetto di fusione e la data di chiusura del bilancio d’esercizio e non siano altresì trascorsi oltre sei mesi dalla data di riferimento dell’ultima relazione semestrale redatta a norma della direttiva 2004/109/CE. <br>
In relazione alle scissioni che avvengono mediante costituzione di una o più nuove società e nelle quali non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni diversi da quello proporzionale, l’art. 2506-ter c.c., al comma terzo, prevede che la relazione degli esperti non debba essere redatta. <br>
Lo schema di decreto legislativo prevede ora che, in tale fattispecie, l’organo amministrativo sia altresì <b>esonerato dalla redazione della situazione patrimoniale e della relazione illustrativa</b>.<br>
La redazione dei suddetti documenti viene meno anche qualora – con riferimento alle fusioni per incorporazione – sia concesso ai soci minoritari il diritto di cedere le azioni da questi possedute alla società incorporante. <br><br>

Infine, sono previste novità anche sul fronte della relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni (ex. art. 2501-sexies), la cui redazione – limitata alle fattispecie diverse da quelle di fusioni tra società di capitali e società di persone – <b>esonera dall’obbligo di predisposizione della relazione giurata di stima sui conferimenti in natura</b>.<br>
(Fonte: <I>Quoridiano IPSOA</I>).<br><br><br>

<font class='special'> <B>2. <U>3 AGOSTO 2012 - Pubblicato il decreto che recepisce la direttive comunitaria</font></b></u> <img src='images/flashing_new.gif' border=0> <br><br>

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2012, il <b>decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 123</b>, recante <i>“Attuazione della direttiva 2009/109/CE, che modifica le direttive 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni”</i>.<br>
Con il decreto, emanato in attuazione della direttiva 2009/109/CE al fine di ridurre gli oneri amministrativi e, in particolare, gli obblighi di pubblicazione e documentazione gravanti sulle società, vengono introdotte novità in materia di pubblicità del progetto di fusione e di scissione: d’ora in poi il progetto potrà essere pubblicato - <b>in alternativa alla sua iscrizione nel Registro Imprese</b> - sul sito internet delle società coinvolte nell'operazione <i>“con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione”</i>.<br><br>

Il nuovo decreto apporta anche interventi significativi in merito alla<b> “situazione patrimoniale”</b> disciplinata dall’art. 2501-quater c.c. In particolare:<br>
1) le fusioni vengono parificate alle scissioni sul punto che, con il consenso unanime dei soci delle società partecipanti all'operazione, <b>si può omettere la redazione della situazione patrimoniale delle società</b>.<br>
2) nelle società quotate, inoltre, non si redige più la situazione patrimoniale se non siano trascorsi più di 120 giorni tra il giorno di deposito o pubblicazione del progetto di fusione e il giorno di chiusura del bilancio d'esercizio né siano trascorsi più di sei mesi dal giorno di riferimento della relazione finanziaria semestrale;<br>
3) il deposito presso la sede sociale della documentazione prescritta dalla legge viene equiparato alla pubblicazione sul sito internet della società;<br>
4) i soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia. Su richiesta del socio le copie gli sono trasmesse telematicamente. <br>
La società non e' tenuta a fornire copia dei documenti, qualora gli stessi siano stati pubblicati sul sito Internet della società dal quale sia possibile effettuarne liberamente copia o stampa.<br><br>

Nella <b>scissione mediante costituzione di una nuova società</b>, è oggi prescritto che, qualora non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale, <b>è escluso l'obbligo di redazione della relazione degli esperti indipendenti</b>.<br>
Con l'entrata in vigore del nuovo decreto si prevede che <b>non sono da predisporre né la relazione dell'organo amministrativo né la situazione patrimoniale</b>. <br>
La relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio, se redatta, evita la necessità di predisporre, ove occorrente, la relazione di stima sui conferimenti in natura (articoli 2343 e 2465, Codice civile), fatta eccezione per il caso in cui si tratti della fusione tra società di persone e capitali.<br>
L'organo amministrativo è tenuto a segnalare ai soci in assemblea e all'organo amministrativo delle altre società partecipanti alla fusione<b> le modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo</b> intervenute tra la data di elaborazione del progetto di fusione e la data dell'assemblea che deve deliberare sul progetto di fusione.<br><br><br>

<b>Perplessità e dubbi</b><br><br>

Il progetto di fusione/scissione, che prima veniva depositato per l'iscrizione esclusivamente nel Registro delle imprese del luogo ove avevano sede le società partecipanti, ora potrà essere <b>pubblicato sui siti internet</b> delle società coinvolte nell'operazione, <b>"in alternativa" al deposito presso il Registro delle imprese</b>.<br>
Potrà, pertanto, essere omessa l'iscrizione nel Registro delle imprese in luogo della pubblicazione sul sito Internet della società.<br>
Si tratta di un'innovazione sicuramente sorprendente, se non addirittura sconcertante: gli uffici del Registro delle imprese potrebbero perdere un tassello fondamentale e i terzi la certezza della data di inizio della pubblicazione, da cui dipende tutta la rimanente parte del procedimento (delibera e atto di fusione/scissione).<br>
Nel caso il progetto venga pubblicato solo sui siti Internet delle società coinvolte nell'operazione, come fa il Registro delle imprese a venirne a conoscenza in modo da aggiornare la propria banca dati?<br>
Il Registro delle imprese potrebbe così venir privato di una "notizia" fondamentale sia per le imprese coinvolte che, soprattutto, per i terzi.<br><br>

La Direttiva comunitaria, proseguendo il processo di semplificazione del procedimento di fusione e scissione avviato con la riforma del diritto societario, ha inteso orientare i processi di semplificazione verso l’utilizzo di procedure e strumenti telematici al fine di adempiere agli obblighi legali di pubblicità e nelle comunicazioni a soci azionisti.<br>
Allora non si capisce poi quale possa essere la portata della semplificazione introdotta da questa normativa se si pensa al fatto che le società hanno già in mano uno strumento che ha notevolmente semplificato e snellito l'iter burocratico: la possibilità dell'invio telematico (attraverso ComUnica) degli atti al Registro delle imprese.<br>

In linea teorica non ci sembra si possa escludere la possibilità, per le società interessate, di procedere sia all'iscrizione del progetto nel Registro delle imprese - per via telematica - che alla sua pubblicazione sul proprio sito Internet. Ma la scelta cadrà sicuramente sulla pubblicazione sul proprio sito Internet: veloce, immediata e soprattutto a costo zero, a differenza della pubblicazione nel Registro imprese che ha un costo che, tra imposta di bollo e diritti di segreteria, si aggira intorno alle 150,00/160,00 euro.<br><br>

Non bisogna dimenticare che l’attuale disciplina relativa a fusioni e alle scissioni prevede che:<br>
1) dalla data di iscrizione del progetto nel Registro delle imprese (e ora: dalla data di pubblicazione sul sito Internet) alla data dell’assemblea che decide sulla fusione o scissione <b>"devono intercorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime"</b> (art. 2501-ter, comma 4 C,C,);<br>
2) il progetto e gli altri documenti previsti dalla legge devono <b>"restare depositati in copia nella sede delle società</b> partecipanti alla fusione (e ora: ovvero pubblicati sul sito Internet delle stesse), durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione, <b>salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime, e finchè la fusione sia decisa"</b> (art. 2501-septies, comma 1 C.C.).<br>

Il precedente sistema, che era improntato sul deposito dei documenti presso il Registro imprese e nella sede delle società coinvolte nell'operazione, determinava <b>la certezza della data a partire dalla quale decorrevano i trenta giorni previsti dal Codice Civile</b>.<br>
Con la nuova disciplina non si ha sicuramente la stessa certezza e allora dobbiamo porci una domanda inevitabile a cui è necessario dare una risposta immediata: <b>come si pone la nuova previsione normativa</b>, legata alla semplificazione e alla riduzione dei costi, <b>rispetto all’esigenza di avere una data certa di pubblicazione sul sito internet e a quella di garantire ai soci l’autenticità dei documenti scaricati dal sito?</b><br>
Come e chi dovrà garantire <b>la sicurezza del sito dove viene pubblicato il progetto di fusione o di scissione, l'autenticità dei documenti pubblicati e la certezza della data di pubblicazione"?</b><br>

Speriamo arrivino quanto prima delucidazioni da parte dei competenti Ministeri.<br><br>

</td></tr>
</table><br>


<table width='100%' border=3>
<tr>
<th colspan=2 bgcolor=#dddddd>
<center><b>APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI
</b></center>
</th>
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<tr>
<td valign='top' bgcolor=#CCFFCC><br>

<FONT class=special><B>1. <U>SOCIETA' DI PERSONE - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE/SCISSIONE – FORMA DELL’ATTO</U></B> </FONT><BR><BR>

<B>1.1. <U>Il dato normativo</U></B> <BR><BR>

Le uniche disposizioni che si occupano espressamente dell’approvazione del progetto di fusione da parte dei soci sono quelle dettate negli artt. 2502 e 2502-bis C.C.<BR>
Il secondo periodo del comma 1 dell’art. 2502 sancisce che <I>“se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, tale approvazione avviene, nelle società di persone, con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, salva la facoltà di recesso per il socio che non abbia consentito alla fusione e, nelle società di capitali, secondo le norme previste per la modificazione dell'atto costitutivo o statuto”</I>.<BR><BR>
Il comma 2 dell’art. 2502-bis sancisce, inoltre, che <I>“la decisione di fusione delle società previste nei capi II, III e IV deve essere depositata per l’iscrizione nell’ufficio del Registro delle Imprese, insieme con i documenti indicati nell’art. 2501-septies; il deposito va effettuato a norma dell’art. 2436 se la società risultante dalla fusione o quella incorporante è regolata dai capi V, VI, VII”</I>.<BR><BR>
Non vi sono altre disposizioni che si occupano esclusivamente e specificamente della forma di tali decisioni né nel codice civile, né nella disciplina relativa al Registro delle Imprese. Né vi è una disposizione che richiede un controllo diverso rispetto agli altri atti da parte del Registro Imprese per l’iscrizione.<BR>
In ordine agli adempimenti pubblicitari relativi alla decisione di fusione non è variata la normativa se non per alcuni aspetti terminologici e per l’adeguamento dei richiami normativi alla nuova numerazione conseguente alla riforma.<BR>
Mentre per la decisione di fusione di una società di capitali o nel caso in cui la società nascente dalla fusione sia una società di capitali il legislatore si è preoccupato di rinviare all’art. 2436 c.c. e quindi al controllo notarile previsto per le delibere modificative dell’atto costitutivo, non altrettanto ha fatto quando ha disciplinato la decisione assunta nella fusione tra società di persone.<BR>Si pone pertanto il problema di verificare se tali decisioni debbano essere assunte necessariamente con l’intervento del ministero notarile. <BR><BR><BR>

<B>1.2. <U>Uno Studio del Consiglio Nazionale del Notariato </U></B><BR><BR>

Sull'argomento, segnaliamo uno studio del Consiglio Nazionale del Notariato (<B>Studio n. 126-2006/I</B>) dal titolo <B><I>”Sulla forma delle decisioni dei soci di società di persone aventi ad oggetto la fusione/scissione tra società di persone e società di capitali”</I></B>, approvato dalla Commissione Studi d’Impresa il 27 ottobre 2006.<BR>Oggetto dello studio è <B>la forma delle decisioni dei soci nelle società di persone</B> quando hanno ad oggetto la fusione/scissione tra società di persone o con altra società di diverso tipo. In altre parole, si discute sulla <B>competenza a redigere l’atto di approvazione del progetto di fusione/scissione nelle società di persone</B>.<BR>Delle tre fasi che caratterizzano il procedimento con il quale viene ad essere approvata la fusione con una o più società, lo studio analizza la seconda, quella della decisione dei soci, con particolare riferimento alla <B>forma giuridica che deve assumere la decisione</B>, nonché alla forma necessaria per la sua iscrizione nel Registro delle Imprese.<BR>In particolare lo studio vuole verificare se alla luce della nuova normativa il legislatore ha inteso modificare le formalità previste per tali decisioni che, pur in mancanza di un testuale inquadramento normativo, venivano annoverate tra quelle modifiche che richiedevano come forma obbligatoria l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata in quanto equiparabili per sostanza ed importanza, ed anche giuridicamente, alle modifiche del contratto sociale che richiedono tale forma ai fini della pubblicità nel Registro delle Imprese e dell’opponibilità ai terzi.<BR><BR>

<FONT class=special>Lo studio arriva alla <B>conclusione</B> che <I>“le decisioni dei soci comportanti l’approvazione del progetto di fusione assunte da società di persone <B>devono rivestire la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata</B> in quanto modifiche del contratto sociale e pertanto soggetto ad iscrizione ex art. 2300 c.c.. Per tale forma di pubblicità il legislatore impone una forma più solenne.<BR>Tale scelta si giustifica ancor più dopo l’attuazione del Registro delle Imprese e dopo i recenti interventi in materia che vanno tutti verso l’affidamento al Notaio, quale Pubblico Ufficiale e quindi quale soggetto terzo rispetto alle parti, del ruolo di controllore della legalità sostanziale dell’atto soggetto a pubblicità legale”</I>.<BR><BR>

</FONT>. Se vuoi <B>scaricare il documento del Consiglio Nazionale del Notariato</B>, clicca <A href=" http://www.notariato.it/it/primo-piano/studi-materiali/studi-materiali/societa-persone/126.pdf "><B>QUI</A></B><BR><BR>


</td>
</tr>
</table><br>

<table width='100%' border=3>
<tr>
<th bgcolor=#dddddd>
<center><b>RIFERIMENTI NORMATIVI </b></center>
</th>
</tr>
<tr>
<td bgcolor=#ffffcc><br>


. <a href='files/dirsoc/RDS_2498_2506quater.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0>
<b>CODICE CIVILE - Artt. 2498-2506quater - Trasformazione, fusione e scissione</b>. (<i>Testo aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dal D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 123. In vigore dal 18 agosto 2012</i>). </a> <img src='images/flashing_new.gif' border=0><br><hr><br>

. <a href='files/neuropea/1978_855_Dir_CEE.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b> TERZA DIRETTIVA 78/855/CEE del Consiglio del 9 ottobre 1978</b>, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle fusioni delle società per azioni. </a> <br><br>

. <a href='files/neuropea/1982_891_Dir_CEE.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b> SESTA DIRETTIVA 82/891/CEE del Consiglio del 17 dicembre 1982</b>, basata sull' articolo 54 , paragrafo 3 , lettera g ) , del trattato e relativa alle scissioni delle società per azioni. </a> <br><br>

. <a href='files/neuropea/2007_63_Dir_CE.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b> DIRETTIVA 2007/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007</b>, che modifica le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni. </a> <br><br>

. <a href='files/neuropea/2009_101_Dir_CE.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b> DIRETTIVA 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009</b> intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi
(versione codificata). </a> <br><br>

. <a href='files/neuropea/2009_109_Dir_CE.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b> DIRETTIVA 2009/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009</b>, che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni. </a> <br><br>

. <a href='files/dirsoc/2009_147.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>D. Lgs. 13 ottobre 2009, n. 147</b>: Attuazione della direttiva 2007/63/CE, che modifica le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE per quanto riguarda l'obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di societa' per azioni. (<i> In vigore dal 15 novembre 2009</i>).</a> <br>

. <a href='files/dirsoc/Fusione_Scissione_DDL_Relazione.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>Schema di decreto legislativo</b> di: “Attuazione della direttiva 2007/63/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, che modifica le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE del consiglio per quanto riguarda l’obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni” - <b>RELAZIONE</b>.</a> <br><br>


. <a href='files/neuropea/2011_35_Dir_UE.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b> DIRETTIVA 2011/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011</b> relativa alle fusioni delle società per azioni (Codificazione).</a> <br><br>

. <a href='files/Archivio/2011_217_GU.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>Legge 15 dicembre 2011, n. 217</b>: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2010). <b>Art. 6</b>. </a> <br><br>

. <a href='files/dirsoc/2012_123.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 123</b>: Attuazione della direttiva 2009/109/CE, che modifica le direttive 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni.</a> <br><br>

. <a href='files/dirsoc1/2023_19_GU.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b> DECRETO LEGISLATIVO 2 marzo 2023, n. 19</b>: Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.</a> <img src='images/flashing_new.gif' border=0><br><br>


</td></tr>
</table><br>


Tutti i documenti elencati sono <span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">realizzati in formato PDF</span>; per consultarli occorre installare sul proprio PC il software Adobe Reader <a href="http://www.adobe.com/it/products/acrobat/readstep2.html" target=_blank><img style="border: none;" src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_adobe_reader.gif" alt="Scarica Adobe Reader" /></a>

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Date 2009-11-16 12:28:24



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