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<b>COLF e BADANTI - EMERSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO IRREGOLARE - DISPOSIZIONI DEL PACCHETTO SICUREZZA E DEL DECRETO ANTICRISI</B>


<table width='100%' border=3>
<tr>
<TH align='center' bgcolor='#dddddd'>
<center><b> PACCHETTO SICUREZZA E DECRETO ANTICRISI<BR>COME CAMBIANO LE REGOLE PER IL LAVORO DEGLI EXTRACOMUNITARI DOPO LA PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI N. 94/2009 E 102/2009</b></center> <img src='images/flashing_new.gif' border=0>
</th>
</tr>
<tr>
<td bgcolor=#ffffcc><BR>

<font class='special'> <b>1. <u>FONTI NORMATIVE</font></b></u><br><br>

<b>1.1. <u>Legge n. 94/2009 – Modifiche in materia di cittadinanza, di anagrafe e stato civile - Due circolari esplicative del Ministero dell'Interno</font></b></u><br><br>

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2009, la <b>legge 15 luglio 2009, n. 94</b>, recante <i>”Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”</i>.<br>
Con questa legge sono state introdotte, innanzitutto, alcune novità riguardo ai requisiti necessari per ottenere la <b>cittadinanza italiana</b>. <br>
Per le richieste di concessione, per motivi di residenza e per matrimonio, è stata prevista la presentazione di documenti originali in aggiunta a quelli usualmente acquisiti (es. atto di matrimonio); viene introdotto, inoltre, il versamento di un contributo pari a 200,00 euro per le nuove istanze. <br>
Il periodo di residenza legale in Italia cresce, da sei mesi a due anni, per le domande per matrimonio.<br><br>
La legge n. 94/2009, all’articolo 2, comma 15, ha anche introdotto novità anche in materia di <b>anagrafe e di stato civile</b>, integrando l’art. 116 del Codice Civile, rubricato <i>”Matrimonio dello straniero nella Repubblica”</i>.
Con due distinte Circolari, il Ministero dell’Interno ha dettato le indicazioni operative.<br>
L’argomento della cittadinanza e delle nuove disposizioni in materia di anagrafe e stato civile viene trattato più sotto in una apposita sezione (CITTADINANZA - INDICAZIONI IN MATERIA DI ANAGRAFE E STATO CIVILE).<br><br><br>


<b>1.2. <u> Legge n. 102/2009 - Emersione lavoro nero di colf e badanti - Due circolari esplicative del Ministero dell'Interno e Lavoro e dell'INPS</font></b></u><br><br>

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2009, la <b>legge 3 agosto 2009, n. 102</b>, di conversione del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante <i>"Provvedimenti anticrisi, nonchè proroga dei termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali"</i>.<br>
L'articolo 1-ter, introdotto dalla legge di conversione, prevede la possibilità dell'<b>emersione del rapporto di lavoro irregolare</b> con i cittadini italiani e comunitari, oppure extracomunitari comunque presenti sul territorio nazionale, addetti al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all'assistenza di persone non autosufficienti.<br><br><br>

<font class='special'> <b>2. <u>ADEMPIMENTI</font></b></u><br><br>

Con la <b>Circolare n. 10 del 7 agosto 2009</b>, a firma congiunta del Ministero dell’Interno e del Lavoro, della Salute e delle Politiche, vengono illustrate le procedure per l'emersione di questi rapporti di lavoro irregolari. <br>
Si tratta di un procedimento <b>esclusivamente on-line</b> che sarà attivo sul sito del Ministero dell’Interno <b>dal 1° al 30 settembre 2009</b>, attraverso il quale la posizione dei cittadini extracomunitari privi di titolo di soggiorno, impiegati presso le famiglie come lavoratori domestici di sostegno al bisogno familiare (colf) o come assistenti di persone affette da patologie o handicap (badanti), potrà essere regolarizzata. <br>
I soggetti interessati sono: <br><b>
• i datori di lavoro; <br>
• i cittadini italiani; <br>
• i cittadini di un paese membro dell’Unione Europea, residenti in Italia; <br>
• i cittadini extracomunitari in possesso di titolo di soggiorno CE di lungo periodo; <br>
• i familiari extracomunitari di cittadino comunitario che siano in possesso di carta di soggiorno</b>. <br><br>

I datori di lavoro che <b>alla data del 30 giugno 2009 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi</b>, lavoratori domestici - sia addetti ad attività di assistenza alla persona che di sostegno alla famiglia - e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro, dal 1° al 30 settembre 2009 devono presentare una dichiarazione di emersione:<br>
• <b>All’ INPS per il lavoratore cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea</b>, mediante un apposito modulo (modello LD-EM2009) . <br>
Peraltro, possono essere assimilati a tali lavoratori anche i cittadini extracomunitari in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità che consente di svolgere attività lavorativa subordinata, irregolarmente impiegati nelle attività di assistenza a persona non autosufficiente o di sostegno al bisogno familiare.<br>
Le domande, in questo caso, potranno essere presentate – sempre dal 1° al 30 settembre – attraverso il contact center (numero telefonico <b>803164</b>), il canale online (<i>www.inps.it</i>), per posta o direttamente agli sportelli dell'Istituto.<br>
Il modello LD-EM2009 ha valore anche di comunicazione obbligatoria di assunzione e sarà trasmessa ai Servizi competenti del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, all’Inail, nonché ai Servizi regionali. <br>
Su tale argomento, l’INPS ha emanato la <b>Circolare n. 101 del 10 agosto 2009</b>.<br><br>

• <b>Allo SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE</b>, di cui all’art. 22 del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, <b>per il lavoratore extracomunitario comunque presente nel territorio nazionale</b>, mediante apposita dichiarazione di cui al comma 4 dell’art. 1-ter citato.<br>
Su tale argomento, si deve consultare la citata <b>Circolare n. 10 del 7 agosto 2009</b>, a firma congiunta del Ministero dell'Interno e del Lavoro, Salute e Politiche Sociali del 7 agosto 2009.<br> <br><br>

Si ricorda che <b>la regolarizzazione non è a numero chiuso</b>: chi ha i requisiti vi rientrerà, indipendentemente dalla data di invio della domanda.<br>
A procedura conclusa, dal sito del Viminale sarà scaricabile una ricevuta della la domanda inviata. <br>
Dal 1° ottobre 2009 lo Sportello Unico per l'immigrazione riceverà i moduli. <br>
Acquisito il parere della Questura, il datore di lavoro e il lavoratore straniero saranno convocati per la stipula del contratto di soggiorno. <br>
Solo allora, la badante o la colf extracomunitaria potrà richiedere il permesso di soggiorno. <br><br>

I datori di lavoro potranno <B>scaricare il software</B> necessario per la compilazione dei moduli predisposti per la regolarizzazione a partire dal 28 agosto 2009. <br>
Sarà in ogni caso necessaria la preventiva registrazione sul sito del Viminale. <br><br><BR>


<font class='special'> <b>3. <u>VERSAMENTO CONTRIBUTO</font></b></u><br><br>

Prima di presentare la dichiarazione di emersione il datore di lavoro deve provvedere al <b>pagamento di un contributo forfetario, per ciascun lavoratore, di 500,00 euro</b>, di cui una parte servirà per coprire i costi della procedura e una parte coprirà a fini previdenziali e assistenziali il periodo di lavoro 1° aprile - 30 giugno 2009 (2° trimestre 2009). <br>
C'è la possibilità di regolarizzare anche periodi di lavoro precedenti (ci si può spingere indietro per cinque anni) con un importo che verrà definito dal ministro del Lavoro.<br>
Il pagamento deve essere effettuato attraverso il <b>modello “F24 – versamenti con elementi identificativi”</b>.
Tale contributo potrà essere pagato a partire <b>dal 21 agosto</b>.<br><br><br>


<font class='special'> <b>4. <u>MODULISTICA, ISTRUZIONI</font></b></u><br><br>

<b>- Si riporta il modello</b>:<br>
. <a href='files/stranieri/INPS_Mod_LD_EM2009.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>INPS - Modello LD-EM2009</b> - Denuncia di assunzione di lavoratore domestico italiano, comunitario, extracomunitario con permesso di soggiorno che consente lavoro subordinato, in corso di validità. </a> <br><br>

Per quanto riguarda l'cquisizione delle dichiarazioni presentate all’INPS, l'Istituto, con <b>Messaggio del 31 agosto 2009, Prot. 19147</b>, ricorda che è possibile presentare la dichiarazione online nel sito www.inps.it, attraverso il percorso <i>servizi online > cittadino > lavoratori domestici</i> o accedendo direttamente dal link presente nella specifica sezione <i>“Regolarizzazione colf e badanti “</i> sull’home page del sito.<br>
Si ricorda che la dichiarazione di emersione all’INPS può essere presentata anche <b>attraverso il Contact Center al numero 803164</b>.<br>
I <b>modelli LD-EM2009 cartacei</b> dovranno essere acquisiti tramite l’applicazione intranet <i>“Gestione lavoratori domestici”</i> presente nel processo Soggetto Contribuente. <br>
La maschera di acquisizione è unica sia che la denuncia di lavoro domestico provenga da COLD ASS sia che provenga da LD-EM2009. <br>
Presso ciascuna sede saranno resi disponibili anche i modelli <i>“F24 – versamenti con elementi identificativi”</i>, in forma cartacea, con l'impegno a fornire tutta l’assistenza che dovesse essere richiesta per la compilazione del predetto modello F24. <br><br><br>

- Se vuoi <b>accedere al sito del MINISTERO DELL'INTERNO e scaricare le istruzioni per la compilazione del MODELLO EM relativo alla dichiarazione di emersione di lavoro irregolare</b>, clicca <a href =' http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/16/0134_infoEM.pdf '> <b>QUI.</a></b> <br><br>

- Se vuoi <b>accedere al sito del MINISTERO DELL'INTERNO e scaricare le immagini del MODELLO EM relativo alla dichiarazione di emersione di lavoro irregolare</b>, clicca <a href =' http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/16/0137_Facsimile_Modello_EM.pdf '> <b>QUI.</a></b> <br><br>

- Se vuoi <b>scaricare il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" con le relative istruzioni per la compilazione</b>, direttamente dal sito dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, clicca <a href =' http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Strumenti/Modulistica/Versamenti/Modello+F24+versamenti+con+elementi+identificativi/ '> <b>QUI.</a></b> <br><br>

<b>- Si riporta il fac-simile del modello F24 con le abbotazioni per una corretta compilazione</b>:<br>
. <a href='files/stranieri/F24_Emersione_Fac_Simile.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>Fac-Simile modello F24</b>.</a> <br><br><br>


<font class='special'> <b>5. <u>I CODICI TRIBUTO </font></b></u><br><br>

I codici tributo da indicare per il pagamento sono <b>RINT</b>, per l’emersione di lavoratori italiani e
comunitari, e <b>REXT</b> per l’emersione di lavoratori extracomunitari. <br>
Nel nuovo campo <i>“elementi identificativi”</i> occorre, a seguire, riportare il codice fiscale del lavoratore o, qualora questi ne sia sprovvisto, i primi 17 caratteri del numero di un valido documento
di identità.<br>
Sullargomento, l'Agenzia delle Entrate ha emanato la <b>Risoluzione n. 209/E del 11 agosto 2009</b>, il cui testo viene riportato nei Riferimenti normativi.<br><br><br>


<font class='special'> <b>6. <u>SOFTWARE PER LA PROCEDURA DI REGOLARIZZAZIONE E MANUALE UTENTE</font></b></u> <img src='images/flashing_new.gif' border=0> <br><br>

- Se vuoi <b>scaricare il software - PROGRAMMA SUI (Sportello Unico Immigrazione) per l'inoltro telematico delle domande</b>, clicca <a href =' https://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/download '> <b>QUI.</a></b> <br><br>

- Se vuoi <b>scaricare il MANUALE UTENTE</b>, clicca <a href =' http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/16/0129_2009_08_28_manualeUtente.pdf '> <b>QUI.</a></b><br><br><br>


<font class='special'> <b>7. <u>APPROFONDIMENTI E LINK AI SITI ISTITUZIONALI</font></b></u><br><br>

. Se vuoi <b>approfondire l’argomento e visitare il sito del Ministero dell'Interno</b>, clicca <a href =' http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/0157_2009_08_10_circolare_Interno_Lavoro_emersione_colf_badanti_.html '> <b>QUI.</a></b><br><br>

- Se vuoi <b>approfondire l'argomento e visitare il sito dell'INPS</b>, clicca <a href =' http://www.inps.it/home/default.asp?sID=%3B0%3B4774%3B&lastMenu=4774&iMenu=1&itemDir=5328 '> <b>QUI.</a></b> <br><br>

- Se vuoi <b>accedere al sito del MINISTERO DELL'INTERNO - SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE</b>, clicca <a href =' http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/immigrazione/sottotema005.html '> <b>QUI.</a></b> <br><br>

- Se vuoi <b>approfondire l'argomento della regolarizzazione di colf e badanti e accedere al sito del GOVERNO</b>, clicca <a href =' http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/decreto_anticrisi260609/badanti.html '> <b>QUI.</a></b> <br><br><br>


<font class='special'> <b>8. <u>ASSISTENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DA PARTE DEI COMUNI</font></b></u><img src='images/flashing_new.gif' border=0><br><br>

Tra il Ministero dell'Interno e il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, da una parte, e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), dall'altra, il 31 agosto 2009, è stato stipulato un PROTOCOLLO D'INTESA avente ad oggetto la collaborazione per l'attività di informazione e di assistenza rigiuardante le dichiarazioni di emersione dal lavoro irregolare di cittadini extracomunitari colf e badanti.<br><br>

- Se vuoi <b>scaricare il testo del PROTOCOLLO D'INTESA</b>, clicca <a href =' http://www1.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/16/0128_DLCIANCIlavoro.pdf '> <b>QUI.</a></b> <br><br><br>


<font class='special'> <b>9. <u>LE FAQ DEL MINISTERO DELL'INTERNO</font></b></u> <br><br>

Il Viminale ha fornito una serie di chiarimenti sulle modalità della regolarizzazione e sui punti più oscuri della procedura che potrebbe arrivare a coinvolgere fino a 750mila lavoratori (in massima parte stranieri) domestici e di assistenza alla persona. <br><br>

. Se vuoi <b>scaricare le FAQ dal sito del Ministero dell'Interno</b>, clicca <a href =' http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/16/0136_FAQ1EMERSIONE_x2x.pdf '> <b>QUI.</a></b><br><br><br>

<font class='special'> <b>10. <u>RIEPILOGO DELLE DOMANDE PERVENUTE</font></b></u> <img src='images/flashing_new.gif' border=0><br><br>

. Se vuoi scaricare il <b>Riepilogo definitivo delle domande pervenute su scala nazionale</b>, clicca <a href =' http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/16/0033_Report_Conclusivo_-_Dichiarazione_di_Emersione.pdf '> <b>QUI.</a></b><br><br>

. Se vuoi scaricare il <b>Riepilogo delle domande pervenute distinte per Provincia</b>, clicca <a href =' http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/16/0030_estrazione_provincia.pdf '> <b>QUI.</a></b><br><br><br>


<font class='special'> <b>11. <u>Postazione INPS presso gli Sportelli unici per la sottoscrizione del contratto di soggiorno </font></b></u> <br><br>

Scaduto, il 30 settembre 2009, il termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni di emersione per la regolarizzazione di colf e badanti, a partire dal mese di ottobre, i datori di lavoro che hanno prestato la predetta dichiarazione di emersione saranno convocati presso gli Sportelli Unici dell’Immigrazione, insieme ai lavoratori, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. <br>
L'INPS comunica che presso gli Sportelli Unici per l’Immigrazione è stata predisposta almeno una postazione di lavoro per effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione. <br>
Sarà cura di ciascun Direttore Regionale e dei Direttori Provinciali concordare con le Prefetture locali ogni aspetto organizzativo e le modalità operative per il presidio della postazione INPS, tenendo principalmente conto del fatto che il presidio della postazione dovrà essere garantito nei giorni e negli orari in cui sono operativi presso lo Sportello Unico dell’Immigrazione gli sportelli tenuti alla verifica delle domande di regolarizzazione e alla conseguente stipula dei contratti di soggiorno.<br><br>

Presso lo ‘Sportello regolarizzazione’ saranno presenti anche operatori della direzione provinciale del Lavoro, per le verifiche sul reddito e sulla regolarità del rapporto contrattuale. <br>
Le domande che presentano i requisiti previsti dalla legge saranno trattate in ordine cronologico di arrivo.<br>
Saranno ricevuti allo sportello, nell'ora e giorno indicati nella raccomandata, solo coloro che sono stati appositamente convocati. <br>
Non sarà possibile rinviare gli appuntamenti ad altra data. <br>
Chi, per gravi motivi, avesse assoluta impossibilità a presentarsi dovrà avvisare immediatamente l'ufficio, con le modalità indicate nella stessa lettera di convocazione, e sarà riconvocato in coda agli appuntamenti già fissati. <br>
Le modalità di trattamento delle pratiche potrebbero, in ogni caso, variare da Prefettura a Prefettura.<br><br><br>

<font class='special'> <b>12. <u>Fissate le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per colf e badanti a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali relativi a periodi lavorativi antecedenti il trimestre sanato con il pagamento del contributo forfetario </font></b></u> <br><br>

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con <b>decreto 2 settembre 2009</b>, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 2 novembre 2009, ha stabilito le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per colf e badanti a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali relativi a periodi lavorativi antecedenti il trimestre sanato con il pagamento del contributo forfetario.<br>
I datori di lavoro che hanno presentato la dichiarazione di emersione, <b>previa domanda all'INPS</b>, potranno versare, nei termini prescrizionali, i contributi previdenziali ed i premi nonchè i relativi interessi dovuti per i periodi antecedenti ai tre mesi di cui sopra o<b> in un'unica soluzione, ovvero in rate mensili di eguale importo</b>, maggiorate:<br>
a) <b>fino a ventiquattro mesi degli interessi legali</b>;<br>
b) <b>fino a trentasei mesi, degli interessi di dilazione a decorrere dal venticinquesimo mese</b>.<br><br><br>

<font class='special'> <b>13. <u>Dicembre 2009 - Spediti i primi bollettini per la sanatoria delle colf </font></b></u> <img src='images/flashing_new.gif' border=0><br><br>

Per evitare un esborso unico troppo gravoso, l'INPS ha organizzato l'invio dei bollettini con cui pagare i <b>contributi dovuti dal 1° luglio 2009</b> per i collaboratori domestici extracomunitari per i quali è ancora in corso la procedura di emersione. <br>
L'invio comprende due bollettini relativi al 3° e 4° trimestre 2009, precompilati in base ai dati indicati nella domanda di regolarizzazione. <br>
Se i dati indicati nel bollettino precompilato non corrispondano alla realtà, il datore di lavoro domestico può usare uno dei bollettini in bianco allegati alla lettera di trasmissione. <br><br>


</td></tr>
</table><br>


<table width='100%' border=3>
<tr>
<th colspan=2 bgcolor=#dddddd>
<center><b>APPROFONDIMENTI
</b></center>
</th>
</tr>
<tr>
<td valign='top' bgcolor=#CCFFCC><br>

<font class='special'> <b><u>Circolare della Foddazione Studi del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro</b></u></font><br><br>

La Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, con la <b>Circolare n. 8 del 27 luglio 2009</b>, esamina le novità introdotte dalla legge n. 94/2009 e approfondisce tecnicamente le numerose modifiche che interessano la gestione dei rapporti di lavoro fra datori di lavoro e cittadini extracomunitari. <br>
Il quadro normativo definito dal Testo unico in materia di immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998) e dal regolamento d’attuazione (D.P.R. n. 394/1999) con questo nuovo intervento legislativo, in vigore dal prossimo 8 agosto 2009, subisce ulteriori modifiche volte a garantire una maggiore sicurezza sul territorio italiano. <br>
La nuova circolare esamina i provvedimenti che riguardano i rapporti di lavoro: dalle <b>locazioni degli alloggi a stranieri</b> (art. 1, comma 14), alla <b>condizione igienica sanitaria delle loro abitazioni</b> (art. 1, comma 19), dal <b>rilascio della carta di soggiorno con il test d'italiano</b> (art. 1, comma 22, lett. i), alla <b>ricerca di lavoro alla fine dei dottorati</b> (art. 1, comma 22, lett. q), dalle semplificazione per alcuni "fuori quota" (art. 1, comma 22, lett. r), sino all'<b>accordo di integrazione</b> per il rilascio del permesso di soggiorno (art. 1, comma 25).<br><br>

. Se vuoi <b>scaricare il testo della circolare</b>, clicca <a href =' http://www.consulentidellavoro.it/pdf/FondazioneStudi/circolare_fs_8_2009.pdf '> <b>QUI.</a></b><br><hr><br>

<font class='special'> <b><u>La dichiarazione di emersione e i suoi effetti</b></u></font><br><br>

Segnaliamo un contributo di <b>Eufranio Massi</b> (<i>Dirigente della Direzione provinciale del lavoro di Modena</i>), pubblicato sulla rivista "DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 34/2009" dal titolo <b>"Legalizzazione del lavoro irregolare di colf e badanti"</b>.<br>
L'articolo si sofferma sulle seguenti questioni: <i>i destinatari della norma e la procedura di regolarizzazione; il pagamento del contriburo; la verifica dei requisiti e la convocazione delle parti; gli effetti della dichiarazione di emersione; gli adempimenti del datore di lavoro; la sospensione dei procedimenti amministrativi e penali; le conseguenze di eventuali dichiarazioni mendaci</i>.<br><br>

<b>Si riporta il testo della pubblicazione</b>:<br>
. <a href='files/studi/Legalizzazione_Colf_Massi.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>Eufranio MASSI - Legalizzazione del lavoro di colf e badanti</b>.</a> <br><hr><br>

<font class='special'> <b><u>Perfezionamento della procedura di emersione </b></u></font><br><br>

Il Ministero dell'Interno, con <b>circolare del 29 ottobre 2009, Prot. 0006466</b>, ribadisce che il datore di lavoro è tenuto a completare la procedura di emersione. Soltanto dopo aver perfezionato gli adempimenti previsti dalla normativa, il datore di lavoro potrà eventualmente porre fine al rapporto di lavoro, con le conseguenze sanzionatorie previste dalle norme vigenti. <br>
Nel caso in cui la rinuncia a perfezionare l'emersione sia dovuta a causa di forza maggiore (esempio: il decesso della persona da assistere) sarà consentito, al momento della convocazione allo Sportello Unico per l'Immigrazione, il subentro di un componente familiare del defunto.<br>
<b>Il testo della ciroclare viene riportato nei Riferimenti normativi</b>.<br><br><br>

<font class='special'> <b><u>Emersione colf e badanti: sanabili le posizioni di coloro che non risultano nel sistema informatico pur avendo versato regolarmente il contributo forfetario</b></u></font> <img src='images/flashing_new.gif' border=0><br><br>


L'avvenuto pagamento con il modello F24 prova la volontà di regolarizzazione e permette di completare la procedura. <br>
I datori di lavoro che hanno regolarmente effettuato entro il 30 settembre 2009, attraverso il modello F24, il pagamento del contributo forfetario di 500,00 euro ma la cui istanza di emersione non risulta acquisita al sistema informatico del ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, possono contattare entro il 31 dicembre 2009 il servizio di help desk del Dipartimento (indirizzo Internet <i>https://nullaostalavoro.interno.it</i>, oppure: numero telefonico 06.48905810) che fornirà tutte le istruzioni necessarie per completare la procedura. <br>
Lo chiarisce lo stesso Dipartimento (Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo) con la <b>Circolare Prot. 7602 del 1° dicembre 2009</b>, indirizzata ai Prefetti.<br>
Il documento spiega, infatti, che l'avvenuto pagamento del contributo forfetario può considerarsi come manifestazione espressa della volontà del datore di lavoro di regolarizzare il rapporto lavorativo con il cittadino extracomunitario.<br><br><br>


<font class='special'> <b><u>Procedura di emersione dal lavoro irregolare per colf e badanti - Alcuni chiarimenti nell’ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro </b></u></font> <img src='images/flashing_new.gif' border=0><br><br>

A seguito di numerose segnalazioni, riguardo alla procedura di emersione dal lavoro irregolare per colf e badanti, il Capo Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione, prefetto Mario Morcone, ha emanato la <b>Circolare 7 dicembre 2009, Prot. 071209</b>, con la quale vengonop precisati alcuni aspetti. <br>
In particolare, la circolare fornisce indicazioni nell’ipotesi che un rapporto di lavoro sia stato interrotto prima della conclusione della procedura prevista presso lo Sportello Unico. <br>
Il datore di lavoro, in questo caso, dovrà comunque presentarsi, se possibile insieme al lavoratore, presso lo Sportello Unico per formalizzare la rinuncia al rapporto di lavoro e avere diritto alla conseguente estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi, come previsto dalla norma. <br>
Dovrà provvedere, inoltre, al versamento dei contributi relativi al periodo lavorativo di cui ha effettivamente usufruito, mentre il lavoratore potrà richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. <br>
La circolare specifica, infine, che è considerato valido il contributo forfetario, eseguito in favore del lavoratore, da un soggetto diverso dal datore di lavoro.<br><br><br>


<font class='special'> <b><u>Emersione lavoro domestico. Domande sanabili al 31 dicembre 2009</b></u></font> <img src='images/flashing_new.gif' border=0><br><br>

Con il <b>Messaggio del 9 dicembre 2009, n. 28660</b>, l'INPS fa sapere, a chi ha impropriamente presentato presso le proprie sedi la dichiarazione di emersione, cioè la formalità prevista per definire la procedura di regolarizzazione dei collaboratori domestici (extracomunitari e non), che <b>è possibile normalizzare l'operazione entro il 31 dicembre 2009</b>. <br>
Unica condizione è l'avvenuto pagamento, al 30 settembre 2009, del contributo forfetario di 500,00 euro.<br>
Va ricordato, in proposito, che i datori di lavoro interessati dalla norma in questione, insieme al versamento, erano tenuti alla presentazione della dichiarazione di emersione <b>all'INPS</b>, se il lavoratore da regolarizzare era italiano o appartenente a uno Stato membro Ue (ovvero extracomunitario con permesso di soggiorno valido per l'instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente). <br>
Altro caso era quello della regolarizzazione di cittadini extra UE senza permesso di soggiorno: in tale ipotesi, la dichiarazione andava presentata <b>allo sportello unico per l'immigrazione</b> presso la Prefettura.<br>
Tenuto conto del fatto che alcune istanze di emersione per lavoratori extracomunitari senza permesso di soggiorno, o con permesso di soggiorno che non consente lavoro subordinato, sono state presentate all'INPS invece che al competente Ministero dell'Interno e, in alcuni casi, addirittura si è verificata una doppia presentazione, l'INPS ha ritenuto opportuno offrire la possibilità di normalizzare le situazioni anomale. Pertanto, ha invitato gli addetti alle proprie sedi periferiche ad avvisare i cittadini interessati per consentire il corretto completamento della procedura.<br>
Tutto ciò entro e non oltre il prossimo 31 dicembre.<br><br>


</td>
</tr><br>
</table><BR>

<table width='100%' border=3>
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<th bgcolor=#dddddd>
<center><b>RIFERIMENTI NORMATIVI </b></center>
</th>
</tr>
<tr>
<td bgcolor=#ffffcc><br>

. <a href='files/stranieri/2009_94.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>Legge 15 luglio 2009, n. 94</b>: Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. </a><br><br>

. <a href='files/Archivio/2009_102.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>Legge 3 agosto 2009, n. 102</b>: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.</a><br><br>

. <a href='files/stranieri/2009_10_Circ_Min_Int_MLSPS.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>Ministero dell’Interno – Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Circolare n. 10 del 7 agosto 2009</b>: Decreto legge n. 78/2009 del 1° luglio 2009, convertito nella legge n. 102 del 3 agosto 2009, recante “Provvedimenti anticrici, nonché proroga dei termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali” – Emersione del lavoro irregolare nell’attività di assistenza e di sostegno alle famiglie. </a> <br><br>

. <a href='files/stranieri/2009_101_Circ_INPS.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>INPS – Circolare n. 101 del 10 agosto 2009</b>: Art. 1-ter, della legge 3 agosto 2009, n. 102. Disposizioni in materia di legalizzazione del lavoro irregolare per attività di assistenza e di sostegno alle famiglie (badanti e colf) di cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea, ovvero cittadini extracomunitari. </a> <br><br>

. <a href='files/imposte/2009_209_Ris_AdE.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 209/E del 11 agosto 2009</b>: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo forfetario per la “Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie” di cui all’articolo 1-ter del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. </a> <br><br>

. <a href='files/stranieri/2009_19147_Mess_INPS.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>INPS – Messaggio del 31 agosto 2009, Prot. 19147</b>: Acquisizione delle dichiarazioni presentate all'INPS ai sensi dell'art. 1-ter, comma 2, lettera a), della legge 3 agosto 2009, n. 102. Assistenza all'utenza per la stampa del modello F24. </a> <br><br>

. <a href='files/stranieri/2009_09_02.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>Decreto 2 settembre 2009</b>: Modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per colf e badanti a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali relativi a periodi lavorativi antecedenti il trimestre sanato con il pagamento del contributo forfetario.</a> <br><br>

. <a href='files/imposte/2009_268_Ris_AdE.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 268/E del 3 novembre 2009</b>: Soppressione dei codici tributo “RINT” e “REXT”. </a> <br><br>

. <a href='files/stranieri/2009_6241_Circ_Min_Int.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Circolare del 2 ottobre 2009, Prot. 0006241</b>: Legge 3 agosto 2009, n. 102. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78. Art. 1-ter- Emersione del lavoro irregolare nell'attività di assistenza e di sostegno alle famiglie. Ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda di emersione.</a> <br><br>

. <a href='files/stranieri/2009_6466_Circ_Min_Int.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Circolare del 29 ottobre 2009, Prot. 0006466</b>: Procedura di emersione dal lavoro irregolare nell'attività di assistenza e di sostegno alle famiglie ex legge n. 102/2009. Quesiti.</a><br><br>

. <a href='files/stranieri/2009_7602_Circ_Min_Int.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Circolare del 1° dicembre 2009, Prot. 0007602</b>: Procedura di emersione dal lavoro irregolare nell'attività di assistenza e di sostegno alle famiglie ex legge n. 102/2009. Pagamento del contributo forfetario e completamento della regolarizzazione del rapporto di lavoro.</a> <img src='images/flashing_new.gif' border=0><br><br>

. <a href='files/stranieri/2009_71209_Circ_Min_Int.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Circolare del 7 dicembre 2009, Prot. 071209</b>: Procedura di emersione dal lavoro irregolare nell'attività di assistenza e di sostegno alle famiglie ex legge n. 102/2009. Interruzione del rapporto di lavoro.</a> <img src='images/flashing_new.gif' border=0><br><br>

. <a href='files/stranieri/2009_28660_Mess_INPS.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>INPS – Messaggio del 9 dicembre 2009, Prot. 28660</b>: Lavoratori domestici. Denunce a seguito di emersione ai sensi dell'art. 1-ter della legge 3 agosto 2009, n. 102. Chiarimenti. </a> <img src='images/flashing_new.gif' border=0> <br><br>


</td>
</tr>
</table><br>


Tutti i documenti elencati sono <span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">realizzati in formato PDF</span>; per consultarli occorre installare sul proprio PC il software Adobe Reader <a href="http://www.adobe.com/it/products/acrobat/readstep2.html" target=_blank><img style="border: none;" src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_adobe_reader.gif" alt="Scarica Adobe Reader" /></a>

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Date 2009-08-21 23:33:18



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