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Content Category #6
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<b>ASSISTENZA SANITARIA - CITTADINI EXTRACOMUNITARI - LA TESSERA SANITARIA PROVVISORIA</B>
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<b>ASSISTENZA SANITARIA PE I CITTADINI EXTRACOMUNITARI</b> <BR>
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<font class='special'><B>1. <u>LA TESSERA SANITARIA PROVVISORIA per gli stranieri temporaneamente presenti in Italia</B></U></font> <BR><BR>
Un documento importante come la tessera sanitaria provvisoria serve ad alcuni cittadini che hanno specifici momenti di emergenza e indigenza.<br>
Soggetti che hanno lo stesso diritto all’assitenza sanitaria delle persone comuni, come garantito dalla legislazione italiana.<br>
Ecco dunque una panoramica sulla Tessera Sanitaria Provvisoria. Proveremo infatti a spiegare passo passo su che cosa rappresenti e su come ottenerla, con indicazioni relative ai passaggi più importanti.<br><br>
<b><u>Differenza con la Tessera Sanitaria di uso Comune</b></u><br><br>
In primo luogo c’è una differenza con la tessera sanitaria di tipo comune. La Tessera Sanitaria che tutti noi utilizziamo, infatti, è gratuita e viene spedita dall’Agenzia delle Entrate a tutti i cittadini aventi diritto all’assistenza da parte del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).<br>
Essa viene automaticamente prodotta quando la ASL comunica i dati necessari al Sistema Tessera Sanitaria.<br>
La <b>Tessera Sanitaria Provvisoria</b>, invece, ha un altro tipo di valore. Infatti la legge italiana consente ai cittadini stranieri di poter usufruire dell’assistenza sanitaria, sia che essi abbiano regolare permesso di soggiorno sia che non lo abbiano.<br>
Questo documento interessa proprio questa seconda categoria di soggetti, vale a dire <b>gli Stranieri Temporaneamente presenti in Italia</b>.<br>
La Tessera sanitaria comune, invece, è rilasciata allo straniero che esibisca il permesso di soggiorno o la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di rilascio o di rinnovo dello stesso e che dimori abitualmente in un Comune com-preso nell’ambito territoriale della ASL a cui è inoltrata la domanda di rilascio.<br><br>
<b><u>Diritto all’Assistenza Sanitaria anche senza permesso di soggiorno</b></u><br><br>
Infatti i cittadini comunitari ed extracomunitari i temporaneamente presenti in Italia, non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno – non iscritti al SSR – hanno comunque diritto a ricevere le cure ambulatoriali e di ricovero urgenti ed essenziali od indifferibili.<br>
Questo è uno dei punti fondamentali indicato dalle linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) sull’accesso alle cure della persona straniera.<br>
L’assenza del permesso di soggiorno, infatti, non preclude alle persone straniere di ricevere, nei presidi pubblici e accreditati di ogni ASL, le seguenti prestazioni:<br>
- <b>cure ospedaliere urgenti ed essenziali</b>, ancorché continuative, comprese quelle erogate in regime di day hospital e pronto soccorso;<br>
- <b>cure ambulatoriali urgenti ed essenziali</b>, ancorché continuative per malattia e infortunio, compresi:<br><i>
- i programmi di medicina preventiva e di riabilitazione post-infortunistica,<br>
- gli interventi di riduzione e prevenzione del danno rispetto ai comportamenti a rischio,<br>
- nonché i programmi di tutela della salute mentale</i>.<br<<br>
<b>Cure urgenti ed essenziali</b><br><br>
Per <b>cure urgenti </b>si intendono le cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona.<br>
Invece per <b>cure essenziali</b> si intendono le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell’immediato e nel breve termine. Ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti).<br>
Il requisito dell’urgenza o dell’essenzialità deve essere <b>attestato sulla documentazione clinica e su tutte le eventuali richieste di prestazioni</b>.<br><br>
<b><u>Il valore della Tessera Sanitaria Provvisoria</b></u><br><br>
Proprio in virtà di quanto appena specificato, questi soggetti utilizzano un tesserino con codice:<br>
- <b>STP (Straniero Temporaneamente Presente)</b>, per gli extracomunitari;<br>
- <b>ENI (Europeo Non Iscrivibile)</b>, per i comunitari.<br><br>
In poche parole la tessera sanitaria provvisoria consente a questi soggetti comunitari ed extracomunitari il diritto:<br>
- <b>all’esenzione ticket con codice X01</b> (non valido per i farmaci), e <br>
- <b>alle esenzioni previste per patologia e maternità</b>.<br>
Le prestazioni fruite dai cittadini stranieri con tali codici sono erogate senza oneri a loro carico, qualora dichiarino di non avere risorse economiche sufficienti.<br><br>
<b><u>Il Codice STP</b></u><br><br>
Il codice STP (Straniero Temporaneamente Presente), è uno strumento che permette l’applicazione del diritto all’assistenza sanitaria anche ai cittadini extra-UE irregolarmente presenti sul territorio.<br>
Il codice STP è rilasciato dalle Aziende sanitarie locali, all’atto della richiesta di cure oppure su richiesta dell’interessato.<br>
Detto codice identifica la persona migrante anche per il rimborso delle prestazioni effettuate da parte delle strutture pubbliche e private accreditate. <br>
La struttura sanitaria deve procedere, in assenza di documenti di identità, alla registrazione delle generalità fornite dall’assistito (Circ. Ministero della Sanità n. 5, 24 marzo 2000). <br>
L’accesso alle strutture di cura non può comportare alcuna segnalazione all’autorità.<br><br>
Il rilascio del codice STP ha<b> validità semestrale </b>ed è rinnovabile in caso di permanenza dello straniero sul territorio nazionale.<br><br>
<b><u>Il rilascio del Codice STP (Straniero Temporaneamente Presente)</b></u><br><br>
Allo straniero irregolare che necessita di prestazioni/trattamento sanitario viene assegnato dalla prima struttura erogante alla quale si rivolge (sempre che lo straniero non ne sia già in possesso), il <b>codice regionale STP (Straniero Temporaneamente Presente)</b> costituito da sedici caratteri, di cui: <i>tre per la sigla STP, sei per il codice ISTAT, relativo alla regione ed alla struttura erogante le prestazioni, e sette caratteri come numero progressivo attribuito al momento del rilascio</i>.<br>
Per quanto attiene le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie della ASL (consultori, ambulatori di igiene, SERT), i codici STP vengono rilasciati dalle stesse strutture che erogano le succitate prestazioni sanitarie.
Per le altre prestazioni (urgenti ed essenziali) il codice STP viene rilasciato da tutte le Strutture sanitarie pubbliche e private.<br><br>
Tutte le strutture che erogano le prestazioni sanitarie previste dall’art. 35 del TU., sono tenute a registrare lo straniero mediante il codice STP, ai soli fini della rendicontazione e della richiesta di rimborso degli oneri per le prestazioni.<br>
Il codice STP ha durata semestrale ed è rinnovabile alla scadenza. <br>
L’identificazione del cittadino straniero mediante codice STP non dà diritto all’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e non è assolutamente ad essa equiparabile.<br><br>
Il cittadino straniero irregolare in possesso del codice STP è equiparato al cittadino italiano per quanto attiene la corresponsione della quota di partecipazione alla spesa.<br>
Qualora il cittadino straniero Irregolare si trovi in stato di indigenza, dovrà attestare tale situazione al momento dell’assegnazione del codice STP, mediante sottoscrizione di una dichiarazione, valevole sei mesi.<br>
In questo caso, le quote di partecipazione alla spesa non versate sono a carico della ASL competente per il luogo in cui le prestazioni sono erogate.<br><br>
<b><u>Cosa occorre per ottenere laTessera Sanitaria Provvisoria</b></u><br><br>
Il soggetto interessato dovrà sottoscrivere, alla prima prestazione sanitaria di cui hai bisogno, la <b>dichiarazione di indigenza</b>.<br>
Anche la dichiarazione di indigenza, come il codice STP, <b>ha validità semestrale, ma non è rinnovabile</b>. Pertanto, allo scadere del semestre, lo straniero, qualora intenda permanere sul territorio italiano, dovrà sottoscrivere un’ulteriore nuova dichiarazione.<br>
Si tratta di una dichiarazione che evidenzia che il soggetto non ha i mezzi economici per sostenere le cure.<br>
Infine il soggetto dovrà recarsi all’Ufficio Anagrafe del Distretto di domicilio dichiarato per ritirare la tessera sanitaria provvisoria (Tessera STP) che ha 6 mesi di validità.<br><br>
Lo straniero senza titolo di soggiorno che ha un documento identificativo (anche se scaduto) puoi ritirare la tessera direttamente all’Ufficio Anagrafe del Distretto di domicilio. Ovviamente sempre esibendo il documento identificativo e sottoscrivendo la dichiarazione di indigenza.<br><br>
<b><u>Rinnovo della Tessera Sanitaria Provvisoria</b></u><br><br>
Per il rinnovo della tessera, che risulta sempre possibile, si deve rilasciare all’Ufficio Anagrafe del Distretto di domicilio la sopra citata nuova dichiarazione di indigenza.<br><br>
. Se vuoi <b>approfondire ulteriormente l’argomento visitando il sito del Ministero della salute</b>, clicca <a href =" http://www.salute.gov.it/portale/assistenzaSanitaria/dettaglioContenutiAssistenzaSanitaria.jsp?lingua=italiano&id=1764&area=Assistenza%20sanitaria&menu=vuoto "><b>QUI.</a></b></font><br><br>
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<b>CASISTICA - ANALISI DI CASI PARICOLARI</b> <BR>
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<font class='special'><B>1. <u>ASSISTENZA SANITARIA AI CITTADINI EXTRACOMUNITARI – Chiarimenti da parte del Ministero della salute</B></U></font> <BR><BR>
Il Ministero della salute, facendo seguito agli interventi del Ministero dell’Interno in materia di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno, fa il punto sull’assistenza sanitaria degli stranieri per mezzo di una <b>circolare del 17 maggio 2007</b>. <br>
La direttiva dd. 20 febbraio 2007 ha stabilito che <i>“… nelle more del primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato il lavoratore straniero può legittimamente esercitare i diritti derivanti dal permesso di soggiorno … “</i> e poiché lo svolgimento di un’attività di lavoro subordinato comporta il diritto all’iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale (art. 34, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 286/98), ne deriva che lo straniero, per essere iscritto al Servizio Sanitario Nazionale, deve esibire la <b>ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciata dall’Ufficio Postale abilitato</b>.<br>
Analogamente andrà esibita la <b>ricevuta postale dell’istanza di rinnovo unitamente al permesso di soggiorno scaduto</b> per conservare l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale già espressamente prevista nell’art. 39 del D.P.R. 334/2004 (sostitutivo del comma 4, primo periodo, art. 42 del D.P.R. 394/1999).<br><br>
La circolare infine dispone che, poiché il Ministero dell’Interno ha emanato, congiuntamente con il Ministero delle Politiche per la Famiglia, in data 21 febbraio 2007 la Direttiva che stabilisce che non è più richiesto il permesso di soggiorno per il minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione, quest’ultimo ha diritto all’iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale in base all’art. 34 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 286/98, con le stesse modalità previste per la prima iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale del minore italiano (documento d’identità del genitore, stato di famiglia o autocertificazione e codice fiscale del minore). <br><br>
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<center><b>APPROFONDIMENTI E GUIDE OPERATIVE</b></center>
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<b>1)</b> L'Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della salute hanno messo a punto una guida dal titolo <b>"L’accesso alle cure della persona straniera - Indicazioni operative"</b>.<br><br>
Con la <b>Legge 6 marzo 1998, n. 40</b>, il legislatore amplia il concetto di accesso alle cure e di tutela della salute, estendendo allo straniero presente sul territorio nazionale, anche non in regola, i programmi di medicina preventiva e, dunque, non più le sole cure essenziali. <br>
Lo spartiacque nella politica dello Stato sull’immigrazione si ha, alla fine degli anni ’90, con il Piano Sanitario Nazionale (PSN) 1998-2000 nel quale, tra gli obiettivi di salute che lo Stato si prefigge di raggiungere nel triennio, vi è quello di rafforzare la tutela dei soggetti deboli e, nello specifico, degli stranieri immigrati.<br>
Con la Legge n. 40/1998 cambia il modo di guardare la per-sona immigrata, <b>non più vista solo come soggetto da tutelare, ma anche come portatore di interessi</b>.<br>
Viene, pertanto, pensata e approvata una legge contenente norme che regolano in modo sia teorico che pratico il fenomeno dell’immigrazione, nell’ottica di raggiungere il più ampio livello di integrazione della persona straniera.<br>
L’integrazione, in tal senso, va vista come interazione, come percorso effettuato da più soggetti che pur provenendo da diversi contesti geografici e culturali, si trovano a convivere e a interagire. Essa diviene così un processo socio-culturale in cui lo straniero, pur conservando la propria individualità, aderisce al sistema che lo ospita, lo condivide, partecipa ad esso.<br><br>
Il presente lavoro si struttura come una guida comprendente i riferimenti alle principali disposizioni normative di livello nazionale, necessarie a chiunque si trovi a interagire con la persona straniera sul fronte della tutela della salute e dell’accesso ai servizi socio-sanitari, ma anche alla stessa persona immigrata in possesso delle conoscenze linguistiche per consultarla.<br><br>
. Per scaricare il <b>testo della GUIDA</b>, cliccate <a href =' http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_199_allegato.pdf '<b>QUI</b>.</a><br><br>
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<center><b>RIFERIMENTI NORMATIVI </b></center>
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. <a href='files/stranieri/2000_5_Circ_Min_Salute.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>MINISTERO DELLA SANITA' - CIRCOLARE 24 marzo 2000, n. 5</b>: Indicazioni applicative del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - Disposizioni in materia di assistenza sanitaria.</a><br><br>
. <a href='files/stranieri/2007_5719_Circ_Min_Salute.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>Ministero della Salute - Circolare del 17 maggio 2007</b>: Chiarimenti in materia di assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari a seguito delle recenti Direttive emanate dal Ministero dell'Interno.</a><br><br>
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Date 2009-08-21 20:16:03