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<b>RICERCATORI STRANIERI – RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE EUROPEE</B>


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<font class="special"><b><u>RICERCATORI STRANIERI – RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE EUROPEE </font></b></u> <BR>
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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008 il <b>D. Lgs. 9 gennaio 2008, n. 17</b>, che da attuazione alla direttiva 2005/71/CE relativa ad una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica. <br>
Le disposizioni contenute nel decreto legislativo entreranno in vigore il 21 febbraio 2008, modifando il Testo unico sull'immigrazione (D. Lgs. n. 286/1998), attraverso l'introduzione dell'art. 27- ter. <br>
Destinatari delle novità sono i <b>cittadini stranieri in possesso di un titolo di studio superiore abilitante al dottorato nel Paese di origine</b>. <br>
Per entrare in Italia dovranno <b>sottoscrivere una convenzione con un istituto di ricerca</b> inserito in apposita lista presso il Ministero dell'Università e della Ricerca, il quale provvederà a chiedere il nulla osta all'ingresso per il ricercatore straniero. <br>
I visti per questa tipologia d'ingresso verranno rilasciati dai consolati e ambasciate italiane con priorità rispetto agli altri e danno luogo al rilascio di permessi per ricerca scientifica di durata pari al programma di ricerca programmato con l'istituto convenzionato. <br><br>

Dopo l’ingresso, al ricercatore è rilasciato un <b>permesso di soggiorno per ricerca scientifica</b> per la durata del programma della ricerca. <br>
Il titolo di soggiorno consente lo svolgimento dell'attività indicata nella convenzione di accoglienza nelle forme di lavoro subordinato, di lavoro autonomo o borsa di addestramento alla ricerca.<br>
Nel caso di proroga del programma di ricerca, il permesso di soggiorno è rinnovato, per una durata pari alla proroga, previa presentazione del rinnovo della convenzione di accoglienza.<br>
Al ricercatore è consentito il <b>ricongiungimento familiare</b> indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ed ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno di durata pari a quello del ricercatore.<br>
Il decreto prevede inoltre la possibilità di rilasciare questo permesso di soggiorno anche al ricercatore regolarmente soggiornante sul territorio nazionale ad altro titolo, purché diverso da quello per richiesta di asilo o di protezione temporanea.<br>
In questo caso, al ricercatore è rilasciato il permesso di soggiorno per ricerca in esenzione di visto e solo sulla base del nulla osta dello sportello unico.<br><br>

Per quanto riguarda le altre facoltà connesse al titolo di soggiorno, il decreto stabilisce che i ricercatori possono essere ammessi, a parità di condizioni con i cittadini italiani, a svolgere attività di insegnamento collegata al progetto di ricerca oggetto della convenzione e compatibile con le disposizioni statutarie e regolamentari dell'istituto di ricerca.<br><br>

Infine, nella logica di <b>favorire la circolazione dei ricercatori nello spazio europeo</b>, è previsto che lo straniero ammesso come ricercatore in uno Stato membro può fare ingresso in Italia senza necessità del visto per proseguire la ricerca già iniziata nell'altro Stato. <br>
Per soggiorni fino a tre mesi non è richiesto il permesso di soggiorno ed il nulla osta è sostituito da una comunicazione allo sportello unico della prefettura effettuata dall’istituto di ricerca italiano. <br>
Per periodi superiori a tre mesi, il soggiorno è subordinato alla <b>stipula della convenzione di accoglienza con un istituto di ricerca</b> che deve richiedere il nulla osta allo sportello unico.<br>
<b>I testi della direttiva, del decreto di recepimento e del Testo unico sull'immigrazione aggiornato vengono riportati nell’Appendice normativa</b>.<br><br>

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Date 2009-08-21 20:14:48



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