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<b>LAVORO A TEMPO PARZIALE o PART-TIME</B>


<table width="100%" border=3>
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<font class="special"><b><u>LAVORO A TEMPO PARZIALE o PART-TIME </font></b></u><BR>
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Sempre più le imprese hanno bisogno di organizzarsi in modo flessibile per competere e sempre più le persone hanno bisogno di conciliare il tempo di lavoro con il tempo per la famiglia o lo studio.<br>
Per questo la Legge Biagi ha cambiato le regole del lavoro part-time, con orari di lavoro ridotti - di poco o di tanto - e adattabili nel tempo.<br>
Grazie al nuovo Part Time ora è più facile mettere d'accordo le esigenze delle imprese e dei lavoratori.<br>
In pratica, è lavoro a tempo parziale <b>quello in cui la prestazione è svolta con un orario ridotto rispetto a quello normale di lavoro, fissato dalla legge in 40 ore settimanali</b>.<br>
Il part-time può essere <b>orizzontale</b>, se svolto quotidianamente con una riduzione della prestazione giornaliera di lavoro, <b>verticale</b>, quando la prestazione di lavoro è distribuita in alcune giornate della settimana, del mese o dell'anno, o <b>misto</b>, quando risulta da una combinazione dei sistemi precedenti.<br>
Sono confermati gli sgravi contributivi previsti dalla precedente legislazione.<br>
Il minimale contributivo è quantificato rapportando l'orario di lavoro settimanale effettivamente svolto a quello normale previsto dalla contrattazione collettiva.<br>
I lavoratori part-time godono in linea generale di prestazioni analoghe a quelle previste per i lavoratori a tempo pieno. <br>
Per l'erogazione degli assegni familiari è però necessario che il rapporto raggiunga almeno 24 ore settimanali, altrimenti spettano un numero di assegni giornalieri quante sono le giornate lavorate, a prescindere dalle ore lavorate nella giornata.<br><br> <br>

<font class='special'> <b>1. <u>Le novità introdotte dalla legge n. 183/2011 - Legge di stabilità per il 2012</font></b></u> <br><br>

L'articolo 22, comma 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato</i> - Legge di stabilita' 2012) ha introdotto semplificazioni procedimentali al fine di incentivare l'uso del contratto di lavoro a tempo parziale, abrogando le lettere a) e b), del comma 44, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.<br>
A decorrere dal 1° gennaio 2012 riacquistano efficacia le disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo parziale di cui all'articolo 3, commi 7 e 8, del D. Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, nel testo recato dall'articolo 46, del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. <br>
Le modifiche concernono, in primo luogo, le "clausole flessibili o elastiche", relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione di lavoro o (limitatamente ai rapporti a tempo parziale di tipo verticale o misto) alla variazione in aumento della durata della prestazione. <br>
Le modifiche sopprimono le norme che subordinano l'ammissibilità di tali clausole (le quali devono essere contemplate in un patto scritto a sè stante, contestuale o meno al contratto di lavoro) alla condizione che esse siano consentite e regolamentate dalla contrattazione collettiva. <br>
In secondo luogo, si riduce da cinque a due giorni lavorativi il periodo minimo di preavviso che deve essere rispettato da parte del datore di lavoro, qualora intenda avvalersi in concreto della clausola flessibile o elastica. <br>
La disposizione, infine, sopprime la norma in base alla quale l'accordo delle parti (risultante da atto scritto) per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale deve essere convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio.<br><br>

. Se vuoi <b>approfondire i contenuti della legge di stabilità per il 2012</b>, clicca <a href =' https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=212 '> <b>QUI.</a></b><br><br><br>

<font class='special'><b>2. <u>24 GIUGNO 2015 - Pubblicati altri due decreti attuativi del Jobs Act - In vigore dal 25 giugno 2015</b></u></font> <img src='images/flashing_new.gif' border=0> <br><br>

Sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2015 (Supplemento Ordinario n. 34), i seguenti due provvedimenti:<br>
1) il <b>Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80</b>, recante "<i>Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183"</i>;<br>
2) il <b>Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81</b>, recante "<i>Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183"</i>.<br>
Finora sono quattro i decreti delegati entrati in vigore, mentre altri quattro stanno esaurendo il procedimento parlamentare necessario.<br><br><br>

<b>7.1. <u>La struttura del D.Lgs. n. 81/2015</b></u><br><br>

Il D.Lgs. n. 81/2015, emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, sulle «tipologie contrattuali», prevede una nuova disciplina dei contratti di lavoro. Esso è costituito da 57 articoli, suddivisi in 7 Capi, riguardanti:<br>
-<b> Capo I - Disposizioni in materia di rapporto di lavoro</b> (artt. 1 - 3);<br>
- <b>Capo II - Lavoro a orario ridotto e flessibile</b><br>
- Sezione I - Lavoro a tempo parziale (artt. 4 - 12);<br>
- Sezione II - Lavoro intermittente (artt. 13 - 18);<br>
- <b>Capo III - Lavoro a tempo determinato</b> (artt. 19 - 29);<br>
- <b>Capo IV - Somministrazione di lavoro</b> (artt. 30 - 40);<br>
- <b>Capo V - Apprendistato</b> (artt. 41 - 47);<br>
- <b>Capo VI - Lavoro accessorio</b> (artt. 48 - 50(;<br>
- <b>Capo VII - Disposizioni finali</b> (artt. 51 - 57).<br><br><br>

<b>7.2. <u>Le novità introdotte in materia di lavoro a tempo parziale</b></u> (artt. 4 - 12)<br><br>

. Se vuoi <b>approfondire l’argomento</b>, clicca <a href =' https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=511 '> <b>QUI.</a></b><br><br>



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<table width='100%' border=3>
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<th bgcolor=#dddddd>
<center><b>RIFERIMENTI NORMATIVI </b></center>
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. <a href='files/lavoro/2003_276.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276</b>: Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.(<i>Testo aggiornagto con le modifiche apportate dal D. Lgs. 14 settembre 2011, n. 167</i>). </a> <img src='images/flashing_new.gif' border=0><br><br>

. <a href='files/lavoro/2008_7_Circ_MLPS.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Circolare n. 7 del 25 marzo 2008</b>: Contratto a tempo parziale, intermittente, somministrazione a tempo indeterminato, contratto a tempo determinato.</a><br><br>

N.B. Il Ministero del lavoro, con la <b>Circolare n. 7/2008 del 25 marzo 2008</b>, fornisce chiarimenti sul regime intertemporale dei <b>contratti di lavoro intermittente, di somministrazione a tempo indeterminato e sulle clausole elastiche e flessibili legate ai contratti di lavoro part-time</b> che, a seguito della L. n. 247/2007, sono stati abrogati a far data dal 1° gennaio scorso.<br><br>

. <a href='files/lavoro/2015_81.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81</b>: Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. </a> <img src='images/flashing_new.gif' border=0><br><br>

</td>
</tr>
</table><br>


Tutti i documenti elencati sono <span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">realizzati in formato PDF</span>; per consultarli occorre installare sul proprio PC il software Adobe Reader <a href="http://www.adobe.com/it/products/acrobat/readstep2.html" target=_blank><img style="border: none;" src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_adobe_reader.gif" alt="Scarica Adobe Reader" /></a>

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Date 2009-08-21 13:03:29



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