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<b>SOCIETA' PER AZIONI - DICHIARAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SUL VALORE DEI BENI E/O DEI CREDITI CONFERITI</B>


<TABLE width="100%" border=3>
<TBODY>
<TR>
<TH align=middle bgColor=#dddddd><B> SOCIETA’ PER AZIONI – DICHIARAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SUL VALORE DEI BENI E/O DEI CREDITI CONFERITI</B><BR></TH></TR>
<TR>
<TD><BR>


<FONT class=special><B><U>Il nuovo testo normativo </B></U></FONT><BR><BR>

In attuazione della Direttiva 2006/68/CE, che modifica la direttiva 77/91/CEE relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale, è stato emanato il Decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 142 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2008).<br>
Detto provvedimento innova il Capo V, Titolo V, Libro V del Codice Civile e contiene la nuova disciplina dei conferimenti nel capitale sociale delle S.p.A. diversi dal denaro, in sede di costituzione e di aumento del capitale stesso.<br>
Nello specifico, dopo l’articolo 2343-bis del Codice, vengono inseriti gli <b>articoli 2343-ter e 2343-quater</b>.<br>
Entrambi riguardano e disciplinano, diversamente dal passato, l’acquisizione da parte delle società per azioni dei conferimenti diversi dal denaro al momento della costituzione. <br>
Si riporta il testo di entrambi gli articoli.<br><br>

<font class='special'>
<b>Articolo 2343-ter</b> (<i>Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima</i>)<br>
1. Nel caso di conferimento di valori mobiliari ovvero di strumenti del mercato monetario non e' richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, se il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo e' pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o piu' mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento. <br>
2. Non e' altresi' richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti, diversi da quelli di cui al primo comma, corrisponda: <br>
a) al valore equo ricavato da un bilancio approvato da non oltre un anno, purche' sottoposto a revisione legale e a condizione che la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento, ovvero<br>
b) al valore equo risultante dalla valutazione, precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, effettuata da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento e dalla società e dotato di adeguata e comprovata professionalità. <br>
3. Chi conferisce beni o crediti ai sensi del primo e secondo comma presenta la documentazione dalla quale risulta il valore attribuito ai conferimenti e la sussistenza, per i conferimenti di cui al secondo comma, delle condizioni ivi indicate. La documentazione e' allegata all'atto costitutivo. <br>
4. L'esperto di cui al secondo comma, lettera b), risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. <br><br>


<b>Articolo 2343-quater</b> (<i>Fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione</i>)<br>
1. Gli amministratori verificano, nel termine di trenta giorni dalla iscrizione della società, se, nel periodo successivo a quello di cui all'articolo 2343-ter, primo comma, sono intervenuti fatti eccezionali che hanno inciso sul prezzo dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario conferiti in modo tale da modificare sensibilmente il valore di tali beni alla data effettiva del conferimento, comprese le situazioni in cui il mercato dei valori o strumenti non e' piu' liquido, ovvero se, successivamente al termine dell'esercizio cui si riferisce il bilancio di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 2343-ter, o alla data della valutazione di cui alla lettera b) del medesimo comma si sono verificati fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore equo dei beni o dei crediti conferiti. Gli amministratori verificano altresì nel medesimo termine i requisiti di professionalità ed indipendenza dell'esperto che ha reso la valutazione di cui all'articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b). <br>
2. Qualora gli amministratori ritengano che siano intervenuti i fatti di cui al primo comma ovvero ritengano non idonei i requisiti di professionalità e indipendenza dell'esperto che ha reso la valutazione di cui all'articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b), procedono ad una nuova valutazione. Si applica in tal caso l'articolo 2343. <br>
3. Fuori dai casi di cui al secondo comma, e' depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel medesimo termine di cui al primo comma, una dichiarazione degli amministratori contenente le seguenti informazioni: <br>
a) la descrizione dei beni o dei crediti conferiti per i quali non si e' fatto luogo alla relazione di cui all'articolo 2343, primo comma; <br>
b) il valore ad essi attribuito, la fonte di tale valutazione e, se del caso, il metodo di valutazione; <br>
c) la dichiarazione che tale valore e' almeno pari a quello loro attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo; <br>
d) la dichiarazione che non sono intervenuti fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione di cui alla lettera b); <br>
e) la dichiarazione di idoneità dei requisiti di professionalità e indipendenza dell'esperto di cui all'articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b). <br>
4. Fino all'iscrizione della dichiarazione le azioni sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.</font><br><br><br>


<FONT class=special><B><U> I contenuti della nuova normativa</B></U></FONT><BR><BR>

Precedentemente all’entrata in vigore del predetto decreto legislativo, la possibilità di eseguire un conferimento in natura era sempre condizionata alla presentazione da parte del conferente di una relazione giurata, contenente la descrizione dei beni e dei crediti conferiti e l’attestazione circa il valore ipotetico dei conferimenti stessi (art. 2343 c.c.). <br>
La <b>relazione di stima</b> ora è richiesta solo laddove non ricorrano le condizioni previste dall’articolo 2343-ter c.c. <br><br><br>

<b><u>L'articolo 2343-ter</b></u><br><br>

L’art. 2343-ter C.C. introduce per le S.p.A. la procedura di conferimento di beni in natura o di crediti senza relazione di stima, dettando una disciplina articolata, che distingue tra valori mobiliari ed altri beni.<br>
Nel caso di <b>conferimento di valori mobiliari ovvero di strumenti del mercato monetario</b>, non è più richiesta la relazione di stima se il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento.<br><br>

Nel caso, invece, di <b>beni, inclusi crediti, diversi dai valori mobiliari e dagli strumenti finanziari</b>, la relazione di stima non è richiesta se detto valore corrisponda:<br><i>
a) al <b>"valore equo"</b> ricavato da un bilancio approvato da non oltre un anno, purchè sottoposto a revisione legale e a condizione che la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento, ovvero<br>
b) al valore equo risultante dalla valutazione, <b>precedente di non oltre sei mesi il conferimento</b> e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, effettuata da un esperto
indipendente e dotato di adeguata e comprovata professionalità</i>.<br><br>

L’articolo 2343-ter stabilisce inoltre che chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare alla società semplicemente la <b>documentazione dalla quale risulti il valore attribuito ai conferimenti e la sussistenza delle condizioni previste dalla legge che escludono l’obbligatorietà della relazione di stima</b>. <br>
Questa documentazione, come la relazione di stima, deve sempre essere allegata all’atto costitutivo. <br>
Inoltre, in ragione dell’importanza del ruolo che assolve, la norma prevede che l’esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi.<br><br><br>

Il Consiglio Notarile di Milano si è espresso recentemente, con la <b>massima n. 101</b>, in materia di <b>"valore equo"</b> ricavato da un bilancio approvato da non oltre un anno di cui all’articolo 2343-ter, comma 2, lett. a) c.c. affermando che esso
consiste nel <b>valore correttamente iscritto in un bilancio approvato nei tempi e con i requisiti richiesti</b> dalla norma stessa a prescindere dal fatto che: <br>
- il bilancio sia redatto secondo i principi contabili IAS/IFRS o secondo le norme e i principi contabili emanati da ogni Stato membro in ossequio alla quarta direttiva comunitaria (direttiva 78/660/CEE);<br>
- il bene o i beni da conferire siano icritti in bilancio con il criterio del “valore equo” o con altro criterio, purchè siano iscritti in conformità ai criteri stabiliti dalle norme e ai principi applicabili al caso concreto.<br>
Nella medesima massima, il Consiglio Notarile di Milano sostiene che affinchè il valore risultante dal bilancio possa costituire parametro di riferimento per la valutazione dei beni oggetto di conferimento in s.p.a., occorre: <br>
a) che si tratti del bilancio di esercizio, approvato da non oltre un anno, che sia riferito a una data non anteriore alla chiusura dall’ultimo esercizio per il quale sia scaduto il termine legale di approvazione;<br>
b) che il bilancio sia stato nel caso concreto sottoposto a controllo o revisione contabile ai sensi degli art. 2409-bis c.c. o 155 TUF sempre che il revisore non abbia espresso rilievi o impossibilità di esprimere un giudizio; <br>
c) che si tratti in alternativa di un bilancio infrannuale avente le medesime caratteristiche e redatto secondo le norme del bilancio di esercizio: disposizione,
quest’ultima, che si pone in contrasto con la costante interpretazione secondo cui per i bilanci straordinari è esclusa la revisione legale (e quindi l’espressione di un giudizio).<br><br>

Il Consiglio Notarile di Milano, con la recente <b>massima n. 102</b>, sostiene che <b>“la valutazione precedente non oltre sei mesi il conferimento”</b> può consistere sia in una valutazione commissionata ed eseguita al solo fine di effettuare il conferimento avvalendosi del regime alternativo di cui agli articoli 2343-ter e ss. c.c. sia in una valutazione già eseguita ad altri fini, purchè rispondente ai requisiti richiesti dalla norma.<br>
Secondo la medesima massima la perizia di cui ci si avvale ai sensi dell’articolo 2343-ter, comma 2), lett. b) non deve essere asseverata di giuramento e il termine di sei mesi richiesto dalla norma decorre dalla data a cui è riferita la valutazione peritale e
deve ritenersi rispettato: <br>
- in sede di costituzione della società, qualora entro i sei mesi sia sottoscritto l’atto costitutivo; <br>
- in sede di aumento di capitale, qualora entro i sei mesi sia eseguito il conferimento in natura.<br><br><br>


<b><u>L'articolo 2343-quater</b></u><br><br>

L’<b>articolo 2343-quater</b> prevede poi che, nel termine di trenta giorni dall’iscrizione della società, gli amministratori, al fine di procedere eventualmente ad una nuova valutazione, devono verificare: <br>
• se, nel periodo successivo a quello in cui sono stati effettuati i conferimenti, sono intervenuti <b>fatti eccezionali che hanno inciso sul valore dei beni conferiti</b>; o<br>
• se, successivamente al termine dell’esercizio, si sono verificati fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il fair value dei beni o dei crediti conferiti. <br>
Spetta, inoltre, agli amministratori il controllo dei requisiti di professionalità ed indipendenza dell’esperto che ha reso la valutazione. <br><br>

Qualora gli amministratori ritengano che <b>siano intervenuti fatti eccezionali</b> e rilevanti tali da modificare il valore effettivo dei conferimenti eseguiti o, <b>non riscontrino la sussistenza dei requisiti richiesti in capo all’esperto</b> nell’ipotesi prevista, essi procedono ad una <b>nuova valutazione</b> e si applica l’articolo 2343 c.c., quindi: <br>
• fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti in natura sono inalienabili e devono restare depositate presso la società; <br>
• se risulta che il valore dei beni e dei crediti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte; <br>
• il socio conferente può decidere, però, di versare la differenza in denaro o di recedere dalla società. <br><br>

Se, invece, <b>non sono intervenuti fatti eccezionali e se sono ritenuti idonei i requisiti di professionalità ed indipendenza dell’esperto</b>, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel Registro delle imprese una <b>dichiarazione circa il valore attribuito ai beni conferiti all’esito della verifica</b>.<br>
La dichiarazione degli amministratori deve contenere le seguenti informazioni:<br><i>
• la descrizione dei beni o dei crediti conferiti per i quali non si è fatto luogo alla relazione di stima; <br>
• il valore ad essi attribuito, la fonte di tale valutazione e il metodo di valutazione; <br>
• la dichiarazione che tale valore è almeno pari a quello loro attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo; <br>
• la dichiarazione che non sono intervenuti fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione dei conferimenti; <br>
• la dichiarazione di idoneità dei requisiti di professionalità e di indipendenza dell’esperto di cui all’art. 2343-quater, secondo comma, lettera b)</i>.<br><br><br>


<FONT class=special><B><U>Regime pubblicitario </B></U></FONT><BR><BR>

<b>Entro trenta giorni dall’iscrizione della società</b>, gli amministratori devono presentare, al Registro delle imprese competente, <b>domanda di iscrizione della dichiarazione sul valore dei beni e dei crediti conferiti</b> resa ai sensi dell’art. 2343-quater c.c. <br>
Gli effetti della pubblicità legale della dichiarazione nel Registro delle imprese sono quelli della pubblicità dichiarativa (art. 2193 c.c.). <br>
La dichiarazione, se non iscritta, non può essere opposta ai terzi da chi è obbligato a richiederne l’iscrizione, a meno che questi non provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza. <br>
L’ignoranza della dichiarazione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l’iscrizione è avvenuta. <br>
Fino all’iscrizione della dichiarazione le azioni della società sono inalienabili e devono restare depositate presso la sede della stessa. <br><br>

</td>
</tr>
</table><br>

<table width='100%' border=3>
<tr>
<th colspan=2 bgcolor=#dddddd>
<center><b>MANUALI OPERATIVI
</b></center>
</th>
</tr>
<tr>
<td valign='top' bgcolor=#CCFFCC><br>


Il <b>Registro delle imprese di Torino</b> ha pubblicato una guida dal titolo <b><i>“SPA – Dichiarazione degli amministratori sul valore dei beni e/o dei crediti conferiti ex art. 2343-quater C.C.”</b></i>, nella quale vengono fornite le istruzioni complete per la corretta presentazione della domanda di iscrizione di tale dichiarazione. <br><br>


. Se vuoi <b>scaricare la GUIDA predisposta dal Registro delle imprese di TORINO </b>, clicca <a href =' http://images.to.camcom.it/f/Guide/87/8753_CCIAATO_2342009.pdf '> <b>QUI.</a></b> <img src='images/flashing_new.gif' border=0><br><br>


</td>
</tr>
</table><br>


<table width='100%' border=3>
<tr>
<th bgcolor=#dddddd>
<center><b>RIFERIMENTI NORMATIVI </b></center>
</th>
</tr>
<tr>
<td bgcolor=#ffffcc><br>


. <A href="files/dirsoc/2006_68_Dir_CE.pdf" target=_new><IMG src="images/pdf.gif" border=0> <B>Direttiva 2006/68/CE del Parlamento e del Consiglio del 6 settembre 2006</B>, che modifica la direttiva 77/91/CEE del Consiglio relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale. </A><BR><BR>

. <A href="files/dirsoc/2008_142.pdf" target=_new><IMG src="images/pdf.gif" border=0> <B>D. Lgs. 4 agosto 2008, n. 142</B>: Attuazione della direttiva 2006/68/CE, che modifica la direttiva 77/91/CEE relativamente alla costituzione delle società per azioni nonchè alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale. </A><IMG src="images/flashing_new.gif" border=0><BR><BR><BR>

. Se vuoi <B>scaricare il testo aggiornato del Codice Civile dopo le modifiche apportate dal D. Lgs. n. 142/2008</B>, clicca <A href=" https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=6 "><B>QUI.</A></B><IMG src="images/flashing_new.gif" border=0><BR><BR>

</td>
</tr>
</table><br>


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Date 2009-04-30 00:49:43



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