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<B>ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR) - INDICE NAZIONALE DELLE ANAGRAFI (INA) e SISTEMA DI ACCESSO E DI INTERSCAMBIO ANAGRAFICO (SAIA)</B>


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<b>INDICE NAZIONALE DELLE ANAGRAFI (INA) e SISTEMA DI ACCESSO E DI INTERSCAMBIO ANAGRAFICO (SAIA)</b> <BR>
</th>
</tr>
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<td><br>

<font class='special'><b>1. <u>L' Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) e il Sistema di Accesso e di Interscambio Anagrafico (SAIA) - Finalità</font></b></u><br><br>

Con <b>decreto legge del 27 dicembre 2000, n. 392, convertito con legge 28 febbraio 2001, n. 26</b>, é stato istituito, presso il Ministero dell´Interno, l´ <b>INDICE NAZIONALE DELLE ANAGRAFI (INA)</b>, per un migliore esercizio della funzione di vigilanza e di gestione dei dati anagrafici. <br>
Il decreto ha modificato l´ articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 sull´ Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente. <br>
L´ INA rappresenta l´ infrastruttura tecnologica di riferimento e di interscambio dei dati anagrafici comunali e le Pubbliche Amministrazioni: l´ associazione fra i dati identificativi del cittadino e il Comune di residenza completa la circolaritá anagrafica al fine di conseguire l´ obiettivo della semplificazione e razionalizzazione dell´ azione amministrativa. <br>
La garanzia dell´ identificazione del cittadino su tutti gli archivi della Pubblica Amministrazione é data dalla chiave di ricerca univoca individuata nel codice fiscale. <br>
L´ indice non contiene informazioni anagrafiche del cittadino, che restano di esclusiva pertinenza dell´ anagrafe del Comune di residenza, ma solo i dati minimi che servono a reperirle o ad accelerarne l´ accesso. <br>
L´ INA, realizzato e gestito dal Ministero dell´ Interno, é un servizio gratuito accessibile in rete a tutti i Comuni, i quali sono tenuti a partecipare alla creazione ed al suo continuo e costante aggiornamento. <br><br>

Il progetto I.N.A. - S.A.I.A. realizza una profonda evoluzione delle modalitá di erogazione dei servizi verso i cittadini attraverso le seguenti funzionalitá generali: <br><i>
• inoltro telematico ai Comuni e alle PP.AA. delle variazioni anagrafiche;<br>
• interrogazioni sull´ archivio anagrafico comunale per la consultazione e la stampa di certificati attraverso l´ uso della nuova carta di identitá (CIE) effettuate direttamente dal cittadino</i>.<br><br>

L´ architettura del Sistema di Accesso e di Interscambio Anagrafico é basata dunque sull´ indice di riferimento nazionale (INA) che consente il collegamento logico virtuale delle anagrafi comunali per il reperimento certo su base nazionale della residenza del cittadino. <br>
L´ inoltro delle informazioni alle Amministrazioni pubbliche abilitate alla ricezione automatica dei dati di interessi avviene tramite l´ utilizzo di una infrastruttura di sicurezza, controllo e documentazione per lo scambio certificato di informazioni anagrafiche.<br>
Il progetto INA - SAIA, dunque, si propone di: <br><i>
• garantire l´ interconnessione dei Comuni e razionalizzare l´ interazione tra questi e le Amministrazioni centrali e territoriali in materia di informazione anagrafica; <br>
• garantire le funzioni di supporto necessarie alla emissione della carta di identitá elettronica;<br>
• garantire la presenza dell´ iscrizione di un cittadino in una sola anagrafe comunale e di eliminare le eventuali duplicazioni d´ iscrizione;<br>
• offrire servizi ai comuni e a tutte le pubbliche amministrazioni collegate (attualmente sono collegate al SAIA il Ministero dell´ Economia - Anagrafe Tributaria, Ministero dei trasporti - Motorizzazione Civile, Istituto Nazionale Previdenza Sociale e quasi la totalitá dei Comuni italiani);<br>
• fornire uno strumento in grado di aumentare la qualitá dei servizi offerti, controllando la qualitá e l´ univocitá dei dati delle variazioni anagrafiche trasmesse e facilitando l´ attivitá di vigilanza sulle anagrafi da parte della Direzione Centrale dei Servizi Demografici del Ministero dell´ Interno</i>.<br>
(Fonte:<i> Ministero dell'Interno</i>). <br><br><br>


<font class='special'><b>2. <u>L' Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) - Pubblicato il Regolamento di gestione</font></b></u><br><br>

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre il <b>decreto del Ministero dell’Interno n. 240 del 13 ottobre 2005</b>, che contiene il regolamento di gestione dell’Indice Nazionale delle Anagrafi (INA).<br>
Il Decreto è stato emanato in attuazione del disposto di cui all’art. 2-quater del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, inserito dalla legge di conversione 28 febbraio 2001, n. 26. <br>
Con tale articolo si è, infatti, provveduto ad aggiungere all’articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n, 1228 due nuovi commi che recitano:<br><i>
"E' istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Indice nazionale delle anagrafi (INA), per un migliore esercizio della funzione di vigilanza e di gestione dei dati anagrafici. <br>
Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), il Garante per la protezione dei dati personali e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è adottato il regolamento per la gestione dell'INA“</i>. <br></font>
<b>Il testo del decreto n. 240 del 2005 viene riportato nell'Appendice Normativa</b>.<br><br>

L'’Indice nazionale delle anagrafi (INA), un’infrastruttura informatica creata nel 2001 presso il Centro Nazionale per i Servizi Demografici (CNSD) del Dipartimento per gli affari interni e territoriali. <br>
Essa <b>consente l’interscambio e la cooperazione tra Comuni, Ministero dell'interno ed altri soggetti autorizzati per rendere sempre più semplici e razionali i procedimenti amministrativi e la funzione statistica</b>, assicurando nello stesso tempo l’omogeneità delle informazioni anagrafiche contenute sia negli archivi comunali, sia in quelli di altre amministrazioni pubbliche a livello nazionale, sempre per ciò che concerne la componente di residenza ed anagrafica. <br>
In pratica si tratta di un vero e proprio “front office” per l’erogazione di tutti i servizi collegati alla residenza, alimentato continuamente dai dati inviati dai vari Comuni in aggiornamento alla situazione anagrafica e degli stati civili dei cittadini. <br>
In questo modo, consultando il data base dell’INA, si può controllare la presenza dell’iscrizione anagrafica di un cittadino in una sola anagrafe comunale, cancellando in tal modo le eventuali doppie iscrizioni, e controllare meglio tutto il sistema anagrafico da parte del Ministero dell’Interno. <br>
Sino ad ora ha funzionato in via sperimentale con i dati di undici Comuni, ma il nuovo Decreto del Ministero dell’Interno n. 240 del 13 ottobre 2005 ne sancisce di fatto il vero e proprio battesimo su scala nazionale, emanandone il regolamento di gestione. <br>
Questo Provvedimento, in vigore dal 8 dicembre 2005, specifica in dettaglio l’elenco dei soggetti autorizzati ad accedere all’INA per via telematica, come fornitori o fruitori del sistema. <br>
In esso compaiono: <br>
- la <b>Direzione centrale per i servizi demografici del Ministero dell’Interno</b>, che vigila sulla tenuta delle anagrafi comunali e sulla corretta individuazione del Comune di residenza di ciascun cittadino, nonché sul rilascio della nuova carta di identità elettronica; <br>
- <b>Prefetture, Questure </b>e tutte le altre strutture centrali e territoriali del Ministero dell'Interno per lo svolgimento dei propri compiti; <br>
- l'<b>ISTAT</b>, con il compito di formulare statistiche e di verificare i dati forniti dalle amministrazioni; <br>
- l'<b>Agenzia delle Entrate</b>, quando emette, aggiorna o convalida i codici fiscali, oltre che per individuare correttamente i dati anagrafici e di residenza dei cittadini; <br>
- i <b>Comuni</b>, anche per verificare la coerenza, a livello nazionale, dei cittadini iscritti nella propria anagrafe, rispetto a quelli delle altre anagrafi comunali; <br>
- il <b>Ministero degli affari esteri</b>, per aggiornare l’elenco dei cittadini italiani residenti all'estero; <br>
- le <b>Amministrazioni pubbliche</b>, per verificare la corretta residenza di ciascun cittadino (previa però motivata richiesta d’accesso al sistema); <br>
- gli <b>organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale od erogano servizi di pubblica utilità</b>, sempre per individuare la corretta residenza dei cittadini e per semplificare il servizio pubblico. <br><br>

Nel Decreto sono inoltre descritte tutte le misure di sicurezza da mettersi in atto per il funzionamento e la gestione dell’INA, oltre che a venire indicati i responsabili della realizzazione delle stesse. <br>
Per rendere operativo l’intero sistema su scala nazionale sarà cura del Ministero dell'interno - Direzione centrale per i servizi demografici emanare le direttive con le modalità di attuazione del regolamento contenuto nel decreto n. 240 del 2005, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso; mentre, circa il monitoraggio della qualità dell'informazione amministrativa e la validazione statistica dell'informazione stessa, la Direzione centrale per i servizi demografici (d’intesa con l’ISTAT) ha centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto per emanare una direttiva specifica. <br><br><br>

<font class='special'><b>3. <u>Segni diacritici sulla Tessera Sanitaria e sul tesserino di codice fiscale - Circolare dell'Agenzia delle Entrate</font></b></u><br><br>

L’architettura del <b>Sistema di Accesso e di Interscambio Anagrafico (SAIA)</b>, basata sull’INA, consente il collegamento logico virtuale delle anagrafi comunali, finalizzato alla circolarità delle comunicazioni anagrafiche tra i comuni italiani, e tra questi e tutte le Pubbliche Amministrazioni collegate al sistema. <br>
In ottemperanza alle norme di Stato Civile e di Anagrafe ed alle diverse disposizioni a tutela delle minoranze linguistiche, con la <b>Circolare n. 1 del 22 gennaio 2008 del Ministero dell’Interno</b> è stato fatto presente che <b>il sistema INA-SAIA è predisposto a recepire i caratteri diacritici</b> contenuti in alfabeti con caratteri latini, per la corretta registrazione dei nomi e cognomi dei cittadini che comprendano tali caratteri.<br>
L'Agenzia delle Entrate, con la <b>Circolare n. 34/E del 20 luglio 2011</b>, ha comunicato che, per allineare il trattamento dei dati anagrafici registrati in Anagrafe Tributaria a quello effettuato nelle anagrafi dei Comuni, viene ora messa a regime la soluzione tecnica che consente di acquisire in Anagrafe Tributaria i dati anagrafici sia nel formato originale, comprensivi dei segni diacritici, sia in quello traslitterato secondo le regole stabilite dalla sopra citata circolare.<br>
Resta fermo, in Anagrafe Tributaria, l’uso esclusivo di caratteri maiuscoli per la registrazione dei dati anagrafici, così come l’utilizzo, nei nomi e cognomi che terminano con una vocale accentata, della relativa vocale senza accento, seguita dal segno dell’apostrofo.<br>
Con tale sistema, sulla tessera sanitaria e sul tesserino fiscale saranno riportati <b>il nome e il cognome, rilevati comprendendovi i segni diacritici</b>, che saranno riportati sul fronte della Tessera Sanitaria e sul tesserino di codice fiscale insieme agli stessi in forma traslitterata. <br>

L’esposizione della forma traslitterata mette in evidenza il collegamento tra la forma originale dei dati anagrafici e il codice fiscale del cittadino. <br>
In tutti gli atti e documenti nei quali non è possibile impiegare la forma originale viene utilizzata la forma traslitterata.<br>
Quando i Comuni invieranno con INA SAIA i dati anagrafici contenenti segni diacritici, per i cittadini interessati verrà prodotta in via automatica, a seconda dei casi, la Tessera Sanitaria o il tesserino di codice fiscale con il nome e il cognome in entrambe le forme; tutte le altre caratteristiche - formato, contenuto e funzioni - di tali documenti restano invariate.<br>
L’Anagrafe Tributaria è quindi in grado di ricevere comunicazione di dati anagrafici comprendenti segni diacritici dai Comuni tramite il sistema di colloquio INA SAIA. <br><br>

<b><u>Segno diacritico</b></u><br>
Un segno diacritico (o diacritico) è un segno aggiunto ad una lettera per modificarne la pronuncia o per distinguere il significato di parole simili. <br>
La parola deriva dal greco &#948;&#953;&#945;&#954;&#961;&#943;&#957;&#969; (diakrìno), "distinguere" e quindi l'aggettivo &#948;&#953;&#945;&#954;&#961;&#953;&#964;&#953;&#954;&#972;&#962; (diakritikòs), cioè "separativo, distintivo".<br><br>

I segni diacritici compaiono generalmente al di sopra o al di sotto della lettera cui si riferiscono, anche se vi sono casi in cui la posizione è diversa. <br>
Non tutti i segni usati hanno un uso diacritico, ad esempio i punti delle lettere i e j sono parte integrante della lettera, e non ne rappresentano una variazione (anzi, nel turco è presente una i senza punto - &#305; - che in un certo senso si può considerare un diacritico "alla rovescia"). <br>
Inoltre un segno può essere diacritico in una lingua ma non in un'altra; ad esempio in catalano, spagnolo e portoghese u e ü hanno il medesimo suono, mentre in tedesco, ungherese, estone, azero e turco rappresentano suoni diversi e sono considerate lettere diverse.<br><br><br>


<b><u>Translitterazione</b></u><br>

Per traslitterazione, o translitterazione, in senso stretto si intende la trascrizione di una parola, di una locuzione o di un testo mediante un sistema alfabetico di arrivo diverso dall'originale, seguendo uno specifico schema di trasformazione che fa corrispondere a ciascuna lettera (o a ciascuno di taluni particolari gruppi di lettere) una o più lettere, in modo da permettere la ricostruzione del testo originale anche solo in base alla conoscenza del suddetto schema. <br>
(Fonte: <i>Wikipedia</i>)<br><br><br>

<font class='special'><b>4. <u>Emanato il nuovo regolamento per la gestione dell’Indice Nazionale delle Anagrafi (INA)</font></b></u> <br><br>

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, il <b>decreto 19 gennaio 2012, n. 32</b>, recante<i> “Nuovo regolamento di gestione dell'Indice nazionale delle anagrafi”</i>.<br>
Il nuovo regolamento, che entra in vigore il 14 aprile 2012, abroga quello precedente approvato con il D.M. 13 ottobre 2005, n. 240.<br>
L'INA e' il sistema incardinato nell'infrastruttura tecnologica e di sicurezza del CNSD, istituito presso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, che garantisce la disponibilità, in tempo reale, tramite i servizi di interscambio e di cooperazione, dei dati relativi alle generalità, alla cittadinanza, alla famiglia anagrafica e all'indirizzo anagrafico delle persone iscritte in APR e in AIRE, anche per un migliore esercizio della funzione di vigilanza e di gestione dei dati anagrafici e di stato civile. <br>
L'INA e' costituito ed aggiornato sulla base delle informazioni contenute nelle anagrafi di tutti i comuni italiani, con il codice fiscale validato dall'Agenzia delle Entrate. <br>
<b>Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi</b>.<br><br><br>

<font class='special'><b>5. <u>Cessano INA e AIRE - Subentra l' ANPR</font></b></u> <br><br>

L'art. 2 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sostituendo l'art. 62 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), ha previsto la istituzione, presso il Ministero dell'interno, dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), la quale <b>subentra</b>:<br>
- <b>all'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA)</b> e <br>
- <b>all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE)</b>.<br> <br>

</td>
</tr>
</table><br>


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<tr>
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<b>ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR)</b> <BR>
</th>
</tr>
<tr>
<td><br>

<font class='special'><b>1. <u>D.L. n. 179/2012 - Nasce l' ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR) - SUBENTRA A INA E AIRE</font></b></u> <br><br>

<b>1.1. <u>PREMESSA - Il sistema anagrafico nazionale</b></u><br><br>

L’ordinamento delle anagrafi della popolazione residente è regolato dalla L. 1228/1954 e dal relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 223/1989). <br>
La gestione dell’anagrafe è organizzata su base territoriale: la legge stabilisce che ogni Comune deve tenere l'anagrafe della popolazione residente; nei comuni di maggiori dimensioni, l'ufficio di stato civile può essere organicamente distinto dall'ufficio di anagrafe. <br>
Nell'anagrafe della popolazione sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio (art. 1 della L. 1228/1954).<br><br>

Ogni cittadino è obbligato a chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la patria potestà o la tutela, l’iscrizione nell'anagrafe del Comune di dimora abituale e a dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazione di posizioni anagrafiche (art. 2 della L. 1228/1954); le dichiarazioni anagrafiche che egli è tenuto a rendere concernono i seguenti fatti (artt. 6 e 13 del D.P.R. 223/1989):<br><i>
- trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero;<br>
- costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;<br>
- cambiamento di abitazione;<br>
- cambiamento dell'intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza; <br>
- cambiamento della qualifica professionale;<br>
- cambiamento del titolo di studio</i>.<br><br>

Le comunicazioni concernenti le nascite, le morti e le celebrazioni di matrimonio, nonché le sentenze dell'autorità giudiziaria e gli altri provvedimenti relativi allo stato civile delle persone sono effettuate dall'ufficiale di stato civile (art. 12 del D.P.R. 223/1989).<br><br>

Il sistema anagrafico nazionale è strutturato in quattro partizioni:<br><b>
- Indice nazionale delle anagrafi-INA;<br>
- anagrafe comunale;<br>
- AIRE centrale;<br>
- AIRE comunale</b>.<br><br>

L’<b>art. 2 del D.L. n. 179/2012</b> ha disposto l'<b>unificazione del sistema anagrafico nazionale</b>, già strutturato in quattro partizioni (Indice nazionale delle anagrafi-INA, anagrafe comunale, AIRE centrale e AIRE comunale) <b>in un’unica anagrafe - l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)</b>, istituita presso il Ministero dell'interno. <br>
La finalità dell’intervento è quella di accelerare il processo di automazione amministrativa rendendo più efficiente la gestione dei dati anagrafi della popolazione e riducendone i costi.<br><br><br>

<b>1.2. <u>Nasce l'ANPR - Cessano INA e AIRE</b></u><br><br>

L'art. 2 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sostituendo l'art. 62 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), ha previsto la istituzione, presso il Ministero dell'interno, dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), la quale <b>subentra</b>:<br>
- <b>all'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA)</b>, istituito ai sensi del quinto comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" e <br>
- <b>all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE)</b>, istituita ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero". <br>
Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui all'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR <b>subentra altresì alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni</b>. <br><br>

Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegato all'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché con la Conferenza Stato - città, sarà efinito un piano per il graduale subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da completare entro il 31 dicembre 2014. <br>
Fino alla completa attuazione di detto piano, l'ANPR acquisisce automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle anagrafi tenute dai comuni per i quali non è ancora avvenuto il subentro. <br><br>

. Se vuoi <b>scaricare il testo dell'art. 2 del D.L. n. 179/2012</b>, clicca <a href =' http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;179~art2 '> <b>QUI.</a></b><br><br>

. Se vuoi <b>scaricare una scheda illustrativa predisposta dal Ministero dell'Interno</b>, clicca <a href =' http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/28_2014/2014_05_27_Anagrafe_Nazionale_Popolazione_Residente.pdf '> <b>QUI.</a></b><br><br><br>

<font class='special'><b>2. <u>1° OTTOBRE 2013 - Pubblicato il regolamento di attuazione recante disposizioni sull'ANPR </font></b></u> <br><br>

E' stato pubblicato, sulla G.U. n. 230 del 1° ottobre 2013, il <b>DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 agosto 2013, n. 109</b>, recante <i>"Regolamento recante disposizioni per la prima attuazione dell'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che istituisce l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)"</i>.<br>

Con questo regolamento viene avviata l’attuazione dell’ANPR, base di dati di interesse nazionale destinata ad assumere un ruolo strategico nel processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione e di miglioramento dei servizi al cittadino, nel quadro dell’agenda digitale italiana. <br>
L'ANPR assicurerà al singolo comune la disponibilità:<br><i>
• dei dati anagrafici della popolazione residente, <br>
• degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite,<br>
• dei dati anagrafici e dei servizi per l'interoperabilità con le banche dati tenute dai comuni per lo svolgimento delle funzioni di competenza</i>.<br><br>

I tempi e le modalità di attuazione dell’ANPR sono stabiliti, anche con riferimento:<br><i>
• alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai dati da parte delle P.A. per le proprie finalità istituzionali;<br>
• ai criteri per l'interoperabilità dell'ANPR con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività, in modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai cittadini, si intendano acquisite dalle P.A. senza necessità di ulteriori adempimenti o duplicazioni da parte degli stessi;<br>
• all'erogazione di altri servizi resi disponibili dall'ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e dei certificati</i>.<br><br><br>

<b>2.1. <u>OTTOBRE - NOVEMBRE 2013 - Le circolari esplicative del Ministero dell'Interno</b></u> <br><br>

Il Ministero dell'Interno, dopo l'emanazione del D.P.C.M. n. 109/2013, ha emanato due circolari illustrative:<br>
1) la <b>n. 19 del 1° ottobre 2013</b>, recante <i>"Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. Pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 109 in data 23 agosto 2013, recante disposizioni per la prima attuazione dell' articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che istituisce l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)"</i>;<br>
2) la <b>n. 23 del 15 novembre 2013</b>, recante <i>"DPCM 23 agosto 2013 n.109. Installazione del nuovo sistema di sicurezza dell' Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. Istruzioni operative relative all’installazione del nuovo sistema di sicurezza dell’Anagrafe Nazionale della popolazione residente (ANPR) in attuazione del DPCM del 23 agosto 2013, n. 109 (Regolamento per la prima fase di attuazione dell’ANPR)"</i>.<br><br><br>

<b>2.2. <u>30 OTTOBRE 2014 - Il Consiglio dei Ministri approva un nuovo regolamento</b></u> <br><br>

Il Consiglio dei Ministri del 30 ottobre ha approvato un regolamento che adegua il regolamento anagrafico della popolazione residente alla disciplina che ha istituito l’Anagrafe nazionale della popolazione residente. <br>
L’istituzione di un’unica struttura per la gestione dei dati anagrafici, che subentra all’Indice Nazionale delle Anagrafi (INA), all’Anagrafe della Popolazione Italiana Residente all’Estero (AIRE) e alle Anagrafi della popolazione residente curate dai Comuni, implica la necessità di aggiornare la disciplina che regola la materia degli adempimenti anagrafici. <br>
L’istituzione dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente si inquadra all’interno del programma di accelerazione del processo di informatizzazione della pubblica amministrazione e di razionalizzazione e di semplificazione dell’azione amministrativa. <br>
Il regolamento approvato oggi mira a rendere coerenti le norme del regolamento anagrafico con questa recente innovazione di sistema, modificando il quadro normativo per assicurare il corretto svolgimento degli adempimenti anagrafici anche all’interno del nuovo assetto. <br>
Sul testo sarà sentito il garante per la protezione dei dati personali e sarà acquisito il parere del Consiglio di Stato.<br><br><br>

<font class='special'><b>3. <u>8 GENNAIO 2015 - Pubblicato il regolamento recante le modalità di attuazione e di funzionamento dell'ANPR </font></b></u> <br><br>

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 del 8 gennaio 2015, il <b>DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 2014, n. 194</b>, recante <i>"Regolamento recante modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente"</i>.<br>
<b>Il testo del decreto con tutti i suoi allegati viene riportato nei Riferimenti normativi</b>.<br><br>

L'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) subentra gradualmente alle anagrafi tenute dai Comuni secondo il piano di subentro e le modalità, idonee a garantire l'integrità, l'univocità e la sicurezza dei dati, che viene descritta nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento. <br>
Nel subentro sono compresi i dati informatizzati relativi alle situazioni anagrafiche pregresse alla data del subentro e alle schede archiviate in formato elettronico. <br>
I dati anagrafici inviati dai Comuni ai fini del subentro sono
sottoposti ai seguenti controlli formali da parte del Ministero dell'interno: <br><i>
a) validazione del codice fiscale previo confronto con l'anagrafe tributaria;<br>
b) verifica di congruità con i dati contenuti nell'ANPR al
momento del subentro</i>.<br><br>

Nel subentro sono compresi i dati informatizzati relativi alle situazioni anagrafiche pregresse alla data del subentro e alle schede archiviate in formato elettronico. <br>
Nell'ANPR sono contenuti i dati del cittadino, della famiglia anagrafica e della convivenza, i dati dei cittadini italiani residenti all'estero ed il domicilio digitale.<br>
Inoltre, L'ANPR conserverà le variazioni anagrafiche e i dati relativi alle situazioni anagrafiche pregresse ed, in una distinta sezione, le schede anagrafiche relative alle persone cancellate.<br<<br>

Nell’<b>Allegato D </b>annesso al decreto vengono descritti
A. i<b> servizi resi disponibili dall'ANPR ai Comuni</b>:<br><i>
- Registrazione dei dati;<br>
- Consultazione ed estrazione;<br>
- Certificazione;<br>
- Invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e dei certificati; <br>
- Servizi accessori</i>.<br><br>

B) i <b>servizi resi disponibili alle pubbliche amministrazioni e agli enti che erogano pubblici servizi</b>:<br><i>
- Consultazione ed estrazione, secondo specifici parametri di ricerca;<br>
- Comunicazione dati e variazioni anagrafiche;<br>
- Servizi accessori</i>.<br><br>

I servizi saranno erogati in modalità web service ovvero attraverso una web application fruibile dal sito internet della ANPR.<br>
L'ANPR renderà disponibili all'ISTAT i dati concernenti la popolazione, il movimento naturale e i trasferimenti di residenza, necessari alla produzione delle statistiche ufficiali sulla popolazione e sulla dinamica demografica, nel rispetto della normativa nazionale e della legislazione dell'Unione Europea.<br>
Il cittadino registrato nell'ANPR potrà esercitare il diritto di accesso ai propri dati personali tramite il sito web dell'ANPR, in modalità diretta e sicura, e previa identificazione informatica.<br><br><br>

<font class='special'><b>4. <u>10 FEBBRAIO 2015 - Circolare illustrativa del Ministero dell'Interno </font></b></u> <br><br>

Il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici ha emanato la <b>circolare n. 1 del 10 febbraio 2015, Prot. 0000435</b> nella quale vengono illustrati i contenuti del nuovo regolamento, emanato con il D.P.C.M. 10 novembre 2014, n. 194, che disciplina le fasi e le modalità di subentro dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) all’Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) e all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) e alle anagrafi comunali, nonché le modalità di funzionamento della nuova base dati.<br><br>

Il piano di migrazione prevede varie fasi di attuazione: con il primo step, definito preliminare, parte il popolamento iniziale dell'ANPR con i dati dei sistemi informativi INA e AIRE durante il quale si provvederà, tramite confronto con l'anagrafe tributaria, alla validazione delle notizie che formano il codice fiscale. <br>
Durante questa operazione, che si svolgerà nel secondo semestre del 2015, i Comuni che riceveranno le segnalazioni di eventuali anomalie dovranno rimuoverle, utilizzando le proprie applicazioni, e provvedere ad un nuovo invio dei dati, con le modalità attualmente previste nell'ambito dei sistemi INA ed AIRE. <br>
Al termine di questo percorso preliminare, i Comuni potranno avviare la fase di migrazione delle proprie banche dati sulla base del piano che verrà pubblicato sul sito della Direzione Centrale per i Servizi Demografici.
I dati anagrafici inviati dai Comuni saranno sottoposti a controlli formali e di qualità, sulla base di standard e indicatori definiti d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), sentito il Garante per la protezione dei dati personali.<br>
Qualora a seguito di tali controlli siano rilevate anomalie ed incongruenze, l'ANPR provvederà a segnalarle al Comune mediante un apposito messaggio affinché questi provveda celermente alla relativa risoluzione attraverso le funzionalità dell'ANPR.<br>
Completata la fase di migrazione gli adempimenti anagrafici dovranno essere effettuati dai Comuni mediante l'utilizzo dell'ANPR che, con appositi servizi, renderà disponibili ai Comuni stessi i dati necessari all'allineamento delle banche dati eventualmente conservate dagli stessi per l'espletamento delle funzioni di competenza.<br><br>

L'articolo 2 prevede che nell'ANPR siano contenuti i dati del cittadino, della famiglia anagrafica e della convivenza anagrafica, i dati dei cittadini italiani residenti all'estero nonché il domicilio digitale. I relativi campi sono elencati nell'Allegato B unitamente a quelli necessari per l'allineamento delle basi dati dei comuni per lo svolgimento delle funzioni di competenza.<br>
È, inoltre, previsto che il sistema provveda alla conservazione delle variazioni anagrafiche, dei dati relativi alle situazioni anagrafiche pregresse e, in una distinta sezione, delle schede anagrafiche relative alle persone cancellate.<br><br>

L'articolo 3 rinvia all'Allegato C per la descrizione delle misure di sicurezza finalizzate a garantire l'integrità e la riservatezza dei dati scambiati e conservati, la sicurezza degli accessi ai servizi ed il tracciamento delle operazioni effettuate.<br><br>

I servizi resi disponibili dall'ANPR ai comuni, previsti nell'articolo 4 e descritti nell'Allegato D, sono i seguenti:<br>
• servizi di registrazione, che consentono di effettuare le operazioni di iscrizione, mutazione e cancellazione;<br>
• servizi di consultazione ed estrazione, che consentono di interrogare l'ANPR per campi o combinazioni di campi, per tipo di operazione e per intervalli temporali e di estrarre i dati di competenza;<br>
• servizi di certificazione, che rendono disponibili al comune i dati necessari per il rilascio di certificazioni anagrafiche anche in modalità telematica.<br>
Per la verifica dello stato delle operazioni nonché per l'allineamento delle banche dati tenute dai comuni, sono anche previsti servizi e funzionalità accessorie, tra i quali, in particolare, la notifica dell'esito delle operazioni effettuate e degli eventi di competenza.<br><br>

L'articolo 5 ed il citato Allegato D descrivono altresì i servizi resi disponibili dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni, quali consultazione ed estrazione, comunicazione dati e variazioni anagrafiche, nonché servizi accessori.<br>
<b>Il testo della circolare viene riportato nei Rifermenti normativi</b>.<br><br><br>

<font class='special'><b>5. <u>13 APRILE 2015 - Nuova circolare del Ministero dell'Interno - Trasmissione di due allegati tecnici</font></b></u> <br><br>

Dopo la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 del 8 gennaio 2015, del D.P.C.M. 10 novembre 2014, n. 194, recante <i>“Regolamento recante modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente”</i>, il Ministero dell’Interno, facendo seguito alla circolare n. 1 del 10 febbraio 2015, ha emanato la <b>circolare n. 5 del 13 aprile 2015, Prot. 0001161</b>, con la quale, nell'ottica di fornire ogni utile strumento per agevolare la risoluzione delle problematiche connesse alle diverse attività propedeutiche alla realizzazione della ANPR, ha trasmesso <b>due allegati tecnici</b> contenenti:<br>
- il primo le<b> istruzioni per l'utilizzo degli strumenti sviluppati per la risoluzione da parte del comune di eventuali anomalie </b>della propria banca dati con l'INA;<br>
- il secondo una <b>guida operativa per attivare ed utilizzare un servizio di assistenza remota</b>.<br>
<b>Il testo della circolare viene riportato nei Rifermenti normativi</b>.<br><br><br>

<font class='special'><b>6. <u>8 GIUGNO - Nuova circolare del Ministero dell'Interno - Nuova funzione di monitoraggio dei dati</font></b></u> <br><br>

Il Ministero dell’Interno, facendo seguito alla circolare n. 1/2015, con la quale sono state fornite indicazioni in merito alle modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), ha emanato la <b>circolare n. 9 del 8 giugno 2015</b>, con la quale si comunica che, per consentire agli uffici preposti di vigilare sulle attività di invio dei dati all'ANPR da parte dei Comuni, nell'applicativo WebAIRE e nel sistema INA SAIA, <b>è stata implementata un apposita funzione di monitoraggio alla quale è possibile accedere da una postazione munita di un certificato di autenticazione</b>.<br>
Nell’allegato tecnico alla presente circolare vengono descritte le istruzioni operative per l’installazione del certificato di autenticazione e per l’accesso alla funzione sopracitata.<br>
Eventuali problematiche potranno essere segnalate al seguente indirizzo di posta elettronica: <i>ass.prefetture.anpr@interno.it</i>, ovvero al numero verde 800 862 116.<br>
Il Ministero invita gli uffici ad una assidua attività di vigilanza sul corretto svolgimento degli adempimenti anagrafici da parte dei Comuni e ad un costante monitoraggio sull’invio dei dati all’Anagrafe Nazionale.<br>
<b>Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi</b>.<br><br><br>

<font class='special'><b>7. <u>14 AGOSTO 2015 - Pubblicato il regolamento che apporta modifiche al D.P.R. n. 223/1989</font></b></u> <br><br>

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n.188 del 14 agosto 2015, il <b>D.P.R. 17 luglio 2015, n. 126</b>, recante <i>"Regolamento recante adeguamento del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, alla disciplina istitutiva dell'anagrafe nazionale della popolazione residente"</i>.<br><br>
Ricordiamo che il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha introdotto nel nostro ordinamento l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). <br>
L’istituzione di un’unica struttura per la gestione dei dati anagrafici, che subentra all’Indice Nazionale delle Anagrafi (INA), all’Anagrafe della Popolazione Italiana Residente all’Estero (AIRE) e, gradualmente, alle Anagrafi curate dai Comuni, si inquadra all’interno del programma di accelerazione del processo di informatizzazione della Pubblica Amministrazione e di razionalizzazione e di semplificazione dell’azione amministrativa e implica la necessità di aggiornare la disciplina che regola la materia degli adempimenti anagrafici.<br>
Il presente regolamento - in vigore dal 15 agosto 2015 - mira a rendere coerenti le norme del regolamento anagrafico, approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, con questa recente innovazione di sistema, modificando il quadro normativo per assicurare il corretto svolgimento degli adempimenti anagrafici anche all’interno del nuovo assetto.<br>
All’art. 3 (<i>Disposizioni transitorie e finali</i>) si stabilisce che, fino al subentro dell'ANPR, il <b>“comune non transitato”</b> (<i>il comune per il quale non si è ancora verificato il subentro dell'anagrafe nazionale della popolazione residente</i>) dovrà procedere a tutti gli adempimenti anagrafici con l'osservanza delle disposizioni del D.P.R. n. 223/1989, previgenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.<br>
Le medesime disposizioni continuano, altresì, ad applicarsi agli adempimenti anagrafici che interessano congiuntamente un “comune transitato” ed un “comune non transitato”. <br>
<b>Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi</b>.<br><br><br>

<font class='special'><b>8. <u>5 OTTOBRE 2015 - Nuova circolare del Ministero dell'Interno</font></b></u> <br><br>

Il Ministero dell’Interno ha emanato la <b>Circolare n. 12 del 2 ottobre 2015, Prot. 0002604</b> con la quale fornisce ulteriori chiarimenti in merito alle novità introdotte dal D.P.R. 17 luglio 2015, n. 126, concernente il <i>“Regolamento recante adeguamento del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, alla disciplina istitutiva dell'anagrafe nazionale della popolazione residente"</i>.<br>
Le modificazioni introdotte, mirano a rendere il regolamento anagrafico coerente con la nuova prospettiva dell'anagrafe nazionale unitaria, gestita con modalità informatiche e telematiche, volta al miglioramento dei servizi al cittadino e alla semplificazione dell'attività amministrativa.<br>
<b>Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi</b>.<br><br><br>

<font class='special'><b>9. <u>12 NOVEMBRE 2015 - Al via l’Anagrafe Unica Digitale</font></b></u> <br><br>

Entro la fine di dicembre 2015 l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente sarà attiva per i Comuni di Cesena (FC) e Bagnacavallo (RA) e da gennaio 2016 coinvolgerà gli altri comuni pilota che hanno partecipato alla fase di sperimentazione dell’Anagrafe Unica Digitale. <br><br>

. Se vuoi <b>scaricare l'elenco dei 27 Comuni pilota</b>, clicca <a href =' http://www.agid.gov.it/sites/default/files/uploads/210/comuni_pilota.pdf '> <b>QUI.</a></b><br><br>

Già in questa prima fase, che include Comuni di diverse dimensioni, saranno coinvolti oltre 6,5 milioni di abitanti. Sulla base di questa prima transizione, proseguirà la diffusione e l’implementazione di tutti gli altri comuni grazie ad un cronoprogramma che prevede il completamento della transizione entro la fine del 2016.<br>
L’anagrafe unica, una volta a regime, consentirà piena interoperabilità e standardizzazione dei dati anagrafaci e permetterà il passaggio dalle oltre 8000 banche dati anagrafiche dei comuni italiani ad un’unica banca dati centralizzata.<br>
I cittadini avranno la possibilità di effettuare, ad esempio, il cambio di residenza da qualsiasi Comune italiano o di richiedere certificati anagrafici anche in Comuni diversi da quello di residenza. <br>
Le Pubbliche Amministrazioni avranno a disposizione un’unica banca dati – centralizzata – che permetterà un censimento continuo dei cittadini e un interscambio puntuale e completo di dati. <br>
Le P.A. potranno inoltre acquisire informazioni anagrafiche consultando online la sola banca dati ANPR, evitando così il mantenimento di onerose banche dati proprietarie. <br>
Al buon esito del progetto contribuiscono anche le amministrazioni che detengono le banche dati nazionali tra cui l'Agenzia delle Entrate, l’Istat, l’Inps e la Motorizzazione.<br><br>

L’ANPR è istituita presso il Ministero dell’Interno, referente del progetto a cui partecipano ANCI in rappresentanza dei Comuni che mantengono la titolarità dei propri dati, SOGEI in qualità di partner tecnologico e AgID con il ruolo di coordinamento delle attività dei progetti del piano strategico crescita digitale e di supporto al Ministero degli Interni e al Dipartimento della Funzione Pubblica per il completamento del quadro normativo e la diffusione del sistema su tutte le PA.<br>
(Fonte: Sito AgID)<br><br>

. Se vuoi <b>approfondire l'argomento dell' ANPR dal sito dell'AgID</b>, clicca <a href =' http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/anagrafe-nazionale-anpr '> <b>QUI.</a></b><br><br><br>

<font class='special'><b>10. <u>16 MAGGIO 2016 - Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) - Nuova circolare del Ministero dell’Interno</font></b></u> <br><br>

Il Ministero dell'Interno, con la <b>circolare n. 6 del 16 maggio 2016</b>, facendo seguito alle precedenti comunicazioni con le quali sono state fornite indicazioni in merito alla realizzazione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) ed in particolare alla circolare n. 1 del 10 febbraio 2015, fornisce nuove indicazioni relative alle specifiche tecniche dell'ANPR per l'utilizzo dei servizi da parte dei Comuni.<br>
Il Ministero comunica che, in relazione all'intesa sancita dalla Conferenza Unificata ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 2014 n. 194, ha avviato con alcuni Comuni una fase di sperimentazione diretta a verificare le funzionalità della nuova base dati nonché ad individuare soluzioni applicative a livello centrale che possano agevolare le operazioni di allineamento in tempo reale dei sistemi informativi locali con l'ANPR. <br>
A seguito di tale sperimentazione è stata consolidata e pubblicata sul portale informativo di ANPR, secondo previsioni contenute nell'Allegato A del D.P.C.M. n.194 del 2014, la documentazione tecnica concernente le modalità di accesso e di utilizzo da parte dei Comuni ai servizi resi disponibili dall'ANPR (registrazione, consultazione ed estrazione certificazione). <br>
Nell'<b>Allegato 1 </b>della circolare è contenuta una sintesi delle procedure da seguire per individuare le modalità di accesso alla nuova banca dati ed avviare lo sviluppo del software necessario a garantirne l'integrazione con gli applicativi gestionali attualmente utilizzati dai comuni.
Nell'<b>Allegato 2 </b>della circolare, sono descritte inoltre le fasi propedeutiche al subentro in ANPR, necessarie per assicurare il corretto funzionamento del sistema.<br>
Il Ministero fa infine presente che alla presente circolare faranno seguito le schede di monitoraggio ed ulteriori istruzioni operative per dare concreto avvio all'attuazione del progetto.<br>
I Comuni dovranno individuare tempestivamente le modalità di accesso alla nuova banca dati ed avviare conseguentemente lo sviluppo del software utile a garantirne l'integrazione con gli applicativi gestionali attualmente utilizzati dai comuni, secondo le indicazioni contenute nella documentazione tecnica sopracitata. <br>
<b>Il testo della circolare viene riportata nei Riferimenti normativi</b>.<br><br><br>

<font class='special'><b>11. <u>15 NOVEMBRE 2017 - Aire - Elenco unico - Nuova circolare del Ministero dell’Interno</font></b></u> <img src='images/flashing_new.gif' border=0> <br><br>

Il Ministero dell’Interno, Direzione Centrale dei Servizi Demografici, in vista delle prossime elezioni politiche, ha diramato la <b>Circolare n. 10 del 15 novembre 2017</b>.<br>
Il Ministero, richiamando l'art. 5 della legge n. 459/2001, recante le <i>"Norme per l' esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all' estero"</i> e nel quale si prevede che, mediante l'unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari, <b>si provveda a realizzare l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero</b>, finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali, chiede alle amministrazioni comunali di inviare - entro il 27 Novembre 2017 - i dati relativi ai cittadini italiani residenti all'estero iscritti nella propria anagrafe all'AIRE centrale del Ministero. <br>
In cista di tale invio, i Comuni dovranno effettuare i seguenti adempimenti:<br><i>
- verificare l'esattezza e la completezza dei dati registrati nelle AIRE comunali, per evitare l'inserimento nel citato elenco di dati non corretti o incompleti e rettificare eventuali posizioni "scartate" dall'Aire centrale; <br>
- procedere tempestivamente alla registrazione delle comunicazioni degli uffici consolari (iscrizione, variazione, cancellazione) per evitare disallineamenti tra i dati registrati negli archivi comunali e quelli contenuti negli schedari consolari; <br>
- effettuare la cancellazione delle posizioni duplicate e degli ultracentenari, per i quali non sia stata fornita la prova di esistenza in vita</i>.<br>
Nel trasmettere i dati i Comuni dovranno anche porre particolare attenzione al campo relativo al diritto di voto (elettore, non iscritto nelle liste elettorali, perdita del diritto di voto).<br>
Il Ministero ricorda, infine, che i comuni subentrati nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) non dovranno provvedere ad effettuare alcun invio, in quanto i dati AIRE sono già in possesso del Ministero.<br<
<b>Il testo della circolare viene riportata nei Riferimenti normativi</b>.<br><br><br>


</td>
</tr>
</table><br>


<table width='100%' border=3>
<tr>
<th colspan=2 bgcolor=#dddddd>
<center><b>APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI
</b></center>
</th>
</tr>
<tr>
<td valign='top' bgcolor=#CCFFCC><br>

. Se vuoi <b>approfondire l’argomento dell'INA e visitare il sito del Ministero dell'Interno</b>, clicca <a href =' http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/servizi_demografici/scheda_003.html '> <b>QUI.</a></b><br><br>


. Se vuoi <b>approfondire l’argomento dell'INA-SAIA e visitare il sito del Ministero dell'Interno</b>, clicca <a href =' http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/pagina.do?metodo=homeSettore&servizio=navigazione&codiceFunzione=PR&codiceSettore=IS '> <b>QUI.</a></b><br><br>

. Se vuoi scaricare il documento del Ministero dell'Interno dal titolo <b>L'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE</b>, clicca <a href =' http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CC4QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.interno.gov.it%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fallegati%2F2014_05_27_anagrafe_nazionale_popolazione_residente.pdf&ei=_rmvVN6fEYSHygOf2IH4DA&usg=AFQjCNF9s8wGfFMhhG4ZtGKQuZtd68-Uig '> <b>QUI.</a></b><br><br>

</td>
</tr>
</table><br>



<table width='100%' border=3>
<tr>
<th bgcolor=#dddddd>
<center><b>RIFERIMENTI NORMATIVI </b></center>
</th>
</tr>
<tr>
<td bgcolor=#ffffcc><br>

. <a href='files/egov/1989_223.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223</b>; Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.</a><br><br>

. Se vuoi <b>scaricare il testo aggiornato del D.P.R. n. 223/1989 dal sito NORMATTIVA</b>, clicca <a href =' http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989-05-30;223!vig '> <b>QUI.</a></b><br><br>

. <a href='files/egov/2005_240.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>D.M. 13 ottobre 2005, n. 240</b>: Regolamento di gestione dell’Indice Nazionale delle Anagrafi (INA). (<i>Decreto abrogato dall'art. 9, comma 2, del D.M. 19 gennaio 2012, n. 32</i>). </a><br><br>

. <a href='files/egov/2011_34_Circ_AdE.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti - Circolare n. 34/E del 20 luglio 2011</b>: Stampa di nomi e cognomi comprendenti segni diacritici sulla Tessera Sanitaria e sul tesserino di codice fiscale.</a><br><br>

. <a href='files/egov/2012_32.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>D.M. 19 gennaio 2012, n. 32</b>: Nuovo regolamento di gestione dell'Indice nazionale delle anagrafi. </a><br><br>

. <a href='files/egov/2012_8_Circ_Min_Int.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>Ministero dell’Interno – Circolare del 27 marzo 2012, n. 8</b>: Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e il Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, recante Nuovo regolamento di gestione dell'Indice Nazionale delle Anagrafi. </a> <br><br>

. <a href='files/egov1/2013_109.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 agosto 2013, n. 109</b>: Regolamento recante disposizioni per la prima attuazione dell'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che istituisce l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).</a> <br><br>

. Se vuoi <b>scaricare il testo aggiornato del D.P.C.M. n. 109/2013 dal sito NORMATTIVA</b>, clicca <a href =' http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2013-08-23;109 '> <b>QUI.</a></b><br><br>

. <a href='files/egov1/2013_19_Circ_Min_Int.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>Ministero dell'Interno - Circolare n. 19 del 3 ottobre 2013, Prot. 0002522</b>: Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. Pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 109 in data 23 agosto 2013, recante disposizioni per la prima attuazione dell' articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che istituisce l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).</a> <br><br>

. <a href='files/egov1/2013_23_Circ_Min_Int.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>Ministero dell'Interno - Circolare n. 23 del 15 novembre 2013, Prot. 0002910</b>: DPCM 23 agosto 2013 n.109. Installazione del nuovo sistema di sicurezza dell' Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. Istruzioni operative relative all’installazione del nuovo sistema di sicurezza dell’Anagrafe Nazionale della popolazione
residente (ANPR) in attuazione del DPCM del 23 agosto 2013, n. 109 (Regolamento per la prima fase di attuazione dell’ANPR).</a> <br>

. <a href='files/egov1/2013_23_Circ_Min_Int_Allegato_A.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>Ministero dell'Interno - Circolare n. 23 del 15 novembre 2013, Prot. 0002910</b>: ALLEGATO A - Istruzioni operative per le Prefetture.</a> <br>

. <a href='files/egov1/2013_23_Circ_Min_Int_Allegato_B.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>Ministero dell'Interno - Circolare n. 23 del 15 novembre 2013, Prot. 0002910</b>: ALLEGATO A - Istruzioni operative per i Comuni.</a> <br><br>

. <a href='files/egov1/2013_194.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 2014, n. 194</b>: Regolamento recante modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente.</a> <br>

. <a href='files/egov1/2013_194_Allegato_B.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 2014, n. 194</b> - ALLEGATO B - Campi relativi ai dati contenuti nell'ANPR.</a> <br><br>

. <a href='files/egov1/2015_1_Circ_Min_Int.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>Ministero dell'Interno - Circolare n. 1 del 10 febbraio 2015, Prot. 0000435</b>: Pubblicazione del d.P.C.M. 10 novembre 2014, n. 194 (Regolamento recante modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della
popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente).</a> <br><br>

. <a href='files/egov1/2015_2_Circ_Min_Int.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>Ministero dell'Interno - Circolare n. 2 del 20 febbraio 2015, Prot. 0000583</b>: Trasferimento della banca dati AIRE centrale presso la sede della società SOGEI S.p.a.</a> <br> <br>

. <a href='files/egov1/2015_5_Circ_Min_Int.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>Ministero dell'Interno - Circolare n. 5 del 13 aprile 2015, Prot. 0001161</b>: Pubblicazione del D.P.C.M. 10 novembre 2014, n. 194 (Regolamento recante modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della
popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell 'ANPR alle anagrafi della popolazione residente).</a> <br> <br>

. <a href='files/egov1/2015_9_Circ_Min_Int.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>Ministero dell'Interno - Circolare n. 9 del 8 giugno 2015, Prot. 0001649</b>: Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). Modalità di accesso ai sistemi di monitoraggio relativi agli applicativi Web AIRE e INA SAIA. </a> <br> <br>

. <a href='files/egov1/2015_126.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>D.P.R. 17 luglio 2015, n. 126</b>: Regolamento recante adeguamento del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, alla disciplina istitutiva dell'anagrafe nazionale della popolazione residente. </a> <br> <br>

. <a href='files/egov1/2015_12_Circ_Min_Int.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>Ministero dell'Interno - Circolare n. 12 del 2 ottobre 2015, Prot. 0002604</b>: D.P.R. 17/7/2015, n. 126 "Regolamento recante adeguamento del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, alla disciplina istitutiva dell'anagrafe nazionale della popolazione residente" (G.U. 14 agosto 2015, n. 188).</a> <br> <br>

. <a href='files/egov1/2016_6_Circ_Min_Int.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>Ministero dell'Interno - Circolare n. 6 del 16 maggio 2016, Prot. 0001184</b>: Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). Pubblicazione delle specifiche tecniche per l'utilizzo dei servizi da parte dei comuni.</a> <br> <br>

. <a href='files/egov1/2017_10_Circ_Min_Int.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>Ministero dell'Interno - Circolare n. 10 del 15 novembre 2017, Prot. 0002616</b>: AIRE - Elenco unico.</a> <img src='images/flashing_new.gif' border=0> <br> <br>

</td>
</tr>
</table><br>

Tutti i documenti elencati sono <span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">realizzati in formato PDF</span>; per consultarli occorre installare sul proprio PC il software Adobe Reader <a href="http://www.adobe.com/it/products/acrobat/readstep2.html" target=_blank><img style="border: none;" src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_adobe_reader.gif" alt="Scarica Adobe Reader" /></a>

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Date 2009-03-31 23:42:45



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