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<b>CODICE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI - AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE - RESTAURATORI E PROFESSIONISTI DEI BENI CULTURALI - DIFESA DEL PATRIMONIO CULTURALE</B>


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<b> BENI CULTURALI E PAESAGGIO <br> CODICE E REGOLAMENTO</b> <BR>
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<td><br>

<font class="special"><b>1. <U>GENNAIO 2004 - I contenuti essenziali del Codice dei beni culturali e del paesaggio</font></b></U> <BR><br>

Con il <b>Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004</b> il Governo ha varato il nuovo <b>Codice per i Beni Culturali e Paesaggistici</b>, sulla base della delega prevista dall'art.10 della legge n. 137 del 6 luglio 2002. <br>
Il provvedimento determina una semplificazione legislativa rispetto alla previgente disciplina, fornendo uno strumento per difendere e promuovere il tesoro degli italiani, anche attraverso il coinvolgimento degli Enti Locali, e definendo in maniera irrevocabile i limiti dell'alienazione del demanio pubblico, che escluderà i beni di particolare pregio artistico, storico, archeologico e architettonico. <br>
All'interno del "patrimonio culturale nazionale", si inscrivono due tipologie di beni culturali: <b>i beni culturali in senso stretto</b>, coincidenti con le cose d'interesse storico, artistico, archeologico etc., di cui alla legge 1089 del 1939, e quell'altra specie di bene culturale, in senso più ampio, che è costituita dai<b> paesaggi italiani</b> (già retti dalla legge 1497 del 1939 e dalla legge "Galasso" del 1985), frutto della millenaria antropizzazione e stratificazione storica del nostro territorio, un unicum nell'esperienza europea e mondiale tale da meritare tutto il rilievo e la protezione dovuti. <br><br><br>

<font class="special">2. <b><U>MARZO 2006 - Emanati i primi due decreti integrativi e correttivi </font></b></U> <BR><br>

A due anni dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 (c.d. "Codice Urbani") il Governo, sulla base della legge delega n. 137/2002, ha emanato due nuovi decreti correttivi ed integrativi:<br>
- <b>D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 156</b>, recante <i>“Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali”</i>; <br>
- <b>D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 157</b>, recante <i>“Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio”</i>.<br>
<b>Il testo dei due decreti viene riportato nell'Appendice normativa</b>.<br><br><br>

<font class="special">3. <b><U>MARZO 2008 - Emanati due nuovi decreti integrativi e correttivi </font></b></U> <BR><br>

A quattro anni dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004. sono stati emanati altri due nuovi decreti correttivi ed integrativi:<br>
- <b>D. Lgs. n. 62 del 26 marzo 2008</b>, il quale riguarda la parte dei <b>beni culturali</b> del Codice ed interviene sulla circolazione delle cose di interesse storico e artistico, riconsidera la disciplina di tutela dei beni archivistici, definisce una più stringente salvaguardia del patrimonio culturale di proprietà di enti pubblici, di soggetti giuridici privati, di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;<br>
- <b>D. Lgs. n. 63 del 26 marzo 2008</b>, che riguarda invece <b>il paesaggio</b> ed innova in materia di nozione, pianificazione paesistica, regime delle autorizzazioni paesaggistiche. <br>
Si tratta del secondo significativo intervento di correzione ed integrazione del Codice, che già era stato oggetto di una prima revisione, conclusasi con l’emanazione dei decreti legislativi 24 marzo 2006, n. 156 e n. 157.<br>
<b>Il testo dei due decreti viene riportato nell'Appendice normativa</b>.<br><br>

Per quanto d’interesse, le modifiche introdotte al Codice dal D.Lgs. n. 62/2008, relativo ai beni culturali, possono essere raggruppate in cinque diversi ambiti riguardanti:<br>
- la disciplina applicabile agli enti ecclesiastici proprietari di beni culturali;<br>
- la circolazione internazionale dei medesimi beni;<br>
- la normativa relativa ai beni archivistici;<br>
- le dismissioni e le concessioni in uso di immobili pubblici di interesse culturale;<br>
- ulteriori modifiche non aventi carattere organico.<br><br>

Il D.Lgs. n. 63/2008 - adottato sulla base della norma di delega contenuta nell’art. 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137 - reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 42 del 2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio, in relazione al paesaggio.<br>
La ratio dell’intervento correttivo è da ricercarsi, come sottolineava la relazione di accompagnamento allo schema di decreto correttivo, nell’esigenza di <b>ridefinire l’assetto di competenze tra Stato ed enti territoriali in materia di paesaggio</b>, al fine di assicurare un’azione di governo coerente con i contenuti culturali che la definizione costituzionale di paesaggio implica.<br>
Il decreto correttivo, che ha recepito la maggior parte dei rilievi segnalati nel parere favorevole della Conferenza unificata del 28 febbraio 2008, incide sui seguenti ambiti di intervento:<br>
- la definizione di paesaggio e i principi relativi alla sua tutela e valorizzazione;<br>
- la disciplina della pianificazione paesaggistica;<br>
- la disciplina dell’individuazione dei beni paesaggistici;<br>
- le procedure di autorizzazione paesaggistica. <br><br>

Con riguardo al primo profilo, vengono introdotte alcune<b> modifiche alla definizione di paesaggio</b> e si interviene sul contenuto e sulle finalità della tutela e della valorizzazione del medesimo (art. 131), finalizzate ad un più completo recepimento della Convenzione europea del paesaggio e delle indicazioni della <b>sentenza della Corte costituzionale n. 367 del 2007</b>, relative alla ripartizione di competenze tra Stato e Regioni rispetto alla tutela del paesaggio. <br>
Con tale sentenza la Corte Costituzionale ha chiarrito che è l'aspetto del territorio, per i suoi contenuti ambientali e culturali, a costituire un valore costituzionale.<br>
La Corte costituzionale – nel presupposto della riconducibilità della tutela del paesaggio alla competenza esclusiva dello stato di cui all’articolo 117, secondo comma, lett. s) Cost. (tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali) – ha riconosciuto la preminenza dell’interesse pubblico alla conservazione del paesaggio, affidato allo Stato, rispetto a quello alla fruizione del territorio, affidato anche alle Regioni.<br>
In proposito, con questa sentenza, la Corte ha tracciato una chiara gerarchia dei ruoli tracciata chiarendo che <i>“sul territorio gravano più interessi pubblici: quelli concernenti la conservazione ambientale e paesaggistica, la cui cura spetta in via esclusiva allo Stato, e quelli concernenti il governo del territorio e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali (fruizione del territorio), che sono affidati alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni. <br>
La tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene complesso ed unitario, considerato dalla giurisprudenza costituzionale un valore primario ed assoluto, e rientrando nella competenza esclusiva dello Stato, precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali. In sostanza, vengono a trovarsi di fronte due tipi di interessi pubblici diversi: quello della conservazione del paesaggio, affidato allo Stato, e quello alla fruizione del territorio, affidato anche alle Regioni”</i>.<br><br><br>

<font class="special">4. <b><U>OTTOBRE 2017 - Emanato il regoilamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati </font></b></U> <img src='images/flashing_new.gif' border=0><BR><br>

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 agosto 2017, il <b>DECRETO 22 agosto 2017, n. 154</b>, recante <i>"Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"</i>.<br>
<b>Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa</b>.<br><br><br>



</td>
</tr>
</table><br>

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<b> ARGOMENTI DI CARATTERE PARTICOLARE - APPROFONDIMENTI</b> <BR>
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<font class="special"><b>1. <U>RESTAURATORE E COLLABORATORE RESTAURATORE DI BENI CULTURALI</font></b></U> <BR><br>

Per i restauratori di beni culturali e per i collaboratori restauratori di beni culturali si deve far riferimento a quanto disposto dall'articolo 182 del D.Lgs. n. 42/1004, come modificato dal D.Lgs. n. 156 del 2006 e successivamente dalla L. n. 7 del 2013.<br><br><br>


<b>1.1. <U>30 GENNAIO 2013 - I contenuti della L. n. 7 del 2013</font></b></U> <BR><br>

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30 gennaio 2013, la <b>LEGGE 14 gennaio 2013, n. 7</b>, recante <i>"Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali"</i>.<br>
Per entrambe le figure professionali, la legge prevede, in presenza di determinati requisiti, l'acquisizione diretta in esito ad una<b> procedura di selezione pubblica </b>basata sulla valutazione di titoli e attività, ovvero, in presenza di altri requisiti, l'acquisizione previo <b>superamento di una prova di idoneità</b>.<br><br>

La <b>qualifica di restauratore di beni culturali in esito alla procedura di selezione pubblica</b> - che doveva essere indetta entro il 31 dicembre 2012 e che si dovrà concludere entro il 30 giugno 2015 - si consegue con un punteggio (derivante dai titoli di studio e dalle esperienze professionali indicate nell'allegato) pari a 300. <br>
Essa si acquisisce con provvedimenti del Ministero, che danno luogo all'inserimento in un elenco suddiviso per settori di competenza, per il settore o i settori specifici richiesti, fra quelli indicati nell'allegato.<br>
Le modalità di svolgimento della prova di idoneità dovevano essere definite con un decreto MIBAC-MIUR da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata, entro il 31 dicembre 2012.<br>
Anche per la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali la procedura di selezione pubblica doveva essere indetta entro il 31 dicembre 2012.<br><br>

Le modalità di <b>svolgimento della prova di idoneità</b>, invece, dovevano essere definite con decreto Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata, entro il 30 giugno 2014.<br><br>
In base a quanto pubblicato sul sito del Ministero il 15 febbraio 2013, l'8 febbraio 2013 si è insediato il <b>Gruppo di Lavoro “Qualifiche professionali in materia di restauro”</b>, con il compito di curare gli adempimenti propedeutici, amministrativi e tecnici necessari per avviare l’apposita procedura di selezione pubblica.<br><br>

In seguito, l'art. 3-quinquies del D.L. n. 91/2013 (convertito dalla L. n. 112/2013), modificando ulteriormente l'art. 182 del D.Lgs. n. 42/2004, ha specificato che l’iscrizione nell’elenco dei restauratori è consentita per i settori cui si riferiscono gli insegnamenti di restauro seguiti ai fini del conseguimento del titolo di studio, ovvero cui si riferisce l’esperienza professionale (pubblica o privata) maturata.<br><br>

Rispondendo all'interrogazione 5-01585 il 28 novembre 2013, il rappresentante del Governo aveva poi fatto presente che, dopo le audizioni dei gruppi e delle associazioni interessate, svolte dal 3 al 6 giugno 2013, <i>"si sta concludendo la fase di definizione delle linee guida per l'espletamento dell'indicata procedura, che andranno pubblicate con decreto ministeriale e che consentiranno di chiarire meglio le disposizioni normative, di precisare con esattezza le fasi procedimentali e di descrivere puntualmente la documentazione da produrre"</i>.<br>

Da ultimo, il 20 maggio 2014 il Ministero competente ha emanato un comunicato stampa con il quale ha fatto presente che le linee guida applicative dell’art. 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio sono state firmate dal Ministro e saranno consultabili sul sito non appena vagliate dagli organi di controllo.<br>

In materia, inoltre, con il D.M. 2 marzo 2011 è stata definita la classe di laurea magistrale in restauro dei beni culturali.<br><br>

. Se vuoi <b>scaricare il testo delle LINEE GUIDA APPLICATIVE dell'art. 182, del Codice dei beni culturali e del paesaggio</b>, clicca <a href =' http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1255702903467_Linee_guida_applicative.pdf '> <b>QUI.</a></b><br><br><br>


<b>1.2. <U>20 MAGGIO 2014 - Approvate le nuove LINEE GUIDA per il conseguimento delle qualifiche di restauratore e di collaboratore restauratore</font></b></U> <BR><br>

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, ha approvato le linee guida applicative dell’articolo 182 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio riguardante la disciplina transitoria per il conseguimento delle qualifiche di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali.<br>
L’articolo 182 del Codice prevede che la qualifica di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali si acquisisca mediante un’apposita procedura di selezione pubblica, da concludersi entro il 30 giugno 2015. <br>
Le linee guida, adottate come previsto sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali più rappresentative, costituiscono l’indirizzo interpretativo per la valutazione dei requisiti in possesso degli operatori interessati. In particolare: dei titoli di studio, delle attività di restauro svolte e delle competenze autocertificate. <br>
Le linee guida saranno consultabili sul sito www.beniculturali.it non appena vagliate dagli organi di controllo. <br>
Il bando per l’apertura dei procedimenti telematici sarà anch’esso pubblicato nei prossimi mesi.<br><hr><br>


<font class="special"><b>2. <U>PROFESSIONISTI DEI BENI CULTURALI </font></b></U> <BR><br>

<b>1.1. <U>8 AGOSTO 2014 - Pubblicata la legge che ne decreta il riconoscimento - Istituzione degli Elenchi nazionali</font></b></U> <BR><br>

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 8 agosto 2014, la <B>LEGGE 22 luglio 2014, n. 110</b>, recante<I> “Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti”</i>.<br>
La nuova legge, con l’<B>introduzione del nuovo articolo 9-bis</B> al D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), prevede che tutti gli interventi di tutela, protezione, conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali, devono essere affidati <i>«alla responsabilità e all’attuazione, secondo le rispettive competenze, di <b>archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte</b>, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale»</i>.<br><br>

Presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo saranno istituiti <b>elenchi nazionali</b> nei quali dovranno iscriversi i professionisti sopra elencati, in possesso di specifici requisiti che saranno individuati con un apposito decreto, da emanarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni e sentite le associazioni professionali e le organizzazioni sindacali e imprenditoriali più rappresentative.<br><br>

Gli elenchi nazionali, come viene puntualizzato al comma 3 dell’art. 2<b><i> “non costituiscono sotto alcuna forma albo professionale e l'assenza dei professionisti … dai medesimi elenchi non preclude in alcun modo la possibilità di esercitare la professione”</i></b>.<br><HR><br>

<font class="special"><b>3. <U>AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – Pubblicato il nuovo regolamento che individua gli interventi esclusi o sottoposti a procedura semplificata</font></b></U> <BR><br>

<b>3.1. <u>Le novità introdotte dal nuovo regolamento</b></u><br><br>

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2017, il <B>Decreto del Presidente della repubblica 13 febbraio 2017, n. 31</B>, recante <i>“Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”</i>.<br>
Il decreto, in vigore dal prossimo 6 aprile 2017, individua gli interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata e quelli esclusi, ai sensi dell’art. 12 del D.L. n. 83/2014 (c.d. “Decreto Cultura”), convertito dalla L. n. 106/2014 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo), apportando sostanziali modifiche, in termini di semplificazione, alla normativa vigente in materia di autorizzazione paesaggistica, in particolare:<br>
- al D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), che ha introdotto l’autorizzazione paesaggistica ed è ancora valido in caso di autorizzazione ordinaria;<br>
- al D.P.R. n. 139/2010, che ha introdotto l’autorizzazione paesaggistica semplificata e ha individuato una serie di interventi di lieve entità per i quali è prevista una procedura di autorizzazione paesaggistica semplificata, sempre che comportino un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici. Tale decreto sarà da intendere abrogato a decorrere dal 6 aprile 2017.<br>
Ricordiamo che l'autorizzazione paesaggistica è regolamentata dall'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, dove si sancisce che, in caso di interventi in aree soggette a tutela paesaggistica, sussiste l’obbligo di sottoporre all’ente competente (delegato dalla Regione, generalmente i Comuni) i progetti delle opere da eseguire affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata l’autorizzazione. L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto necessario per il permesso di costruire o altri titoli edilizi.<br>
Sono di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle citate disposizioni le aree indicate all’art.142 del medesimo D.Lgs. n. 42/2004.<br>
Nel nuovo regolamento sono previste una serie di semplificazioni per il rinnovo delle autorizzazioni e per le nuove procedure sia dal punto di vista documentale sia nell’iter procedurale.<br>
Negli Allegati A e B del nuovo regolamento sono stati individuati 31 interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica e 42 soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, in quanto considerati di lieve impatto.<br><br><br>

<b>3.2. <u>Interventi esclusi da autorizzazione paesaggistica, le novità previste dal nuovo regolamento</b></u><br><br>

Il nuovo regolamento prevede una serie di interventi liberi, ovvero interventi ed opere escluse da autorizzazione paesaggistica, come ad esempio:<br><i>
- opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d’uso;<br>
- interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel Comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;<br>
- interventi che abbiano finalità di consolidamento statico degli edifici, compresi quelli per il miglioramento o adeguamento antisismico che non comportano modifiche alle caratteristiche morfo-tipologiche, ai materiali di finitura o rivestimento, o alla volumetria e all’altezza dell’edificio;<br>
- interventi indispensabili per l’eliminazione delle barriere architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, l’installazione di apparecchi servoscala esterni, nonché la realizzazione, negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico, di ascensori esterni o di altri manufatti simili;<br>
- installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio dei singoli edifici non soggette ad alcun titolo edilizio (condizionatori e impianti di climatizzazione, caldaie, parabole, antenne, ecc.);<br>
- installazione di pannelli solari (temici o fotovoltaici);<br>
- installazione di micro generatori eolici di altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, in edifici non vincolati;<br>
- installazione di dispositivi di sicurezza anti-caduta sulle coperture degli edifici</i>.<br><br><br>

<b>3.3. <u>Gli interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, le novità previste dal nuovo regolamento</b></u><br><br>

Il D.P.R. n. 31/2017 individua una serie di <b>42 interventi di lieve entità</b> per i quali è prevista una procedura di autorizzazione paesaggistica semplificata, ad esempio:<br><i>
- incrementi di volume non superiori al 10% della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiori a 100m3, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture;<br>
- realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto riguardanti beni vincolati purché eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture;<br>
- modifiche delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione di aperture esterne o di manufatti quali cornicioni, ringhiere;<br>
- interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli;<br>
- realizzazione, modifica o chiusura di balconi;<br>
- realizzazione o modifica sostanziale di scale;<br>
- interventi di adeguamento antisismico o finalizzati al contenimento dei consumi energetici, comportanti innovazioni nelle caratteristiche morfo-tipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di rivestimenti;<br>
- interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche che comportano la realizzazione di rampe per superamento di dislivelli superiori a 60 cm, o la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio e siano visibili dallo spazio pubblico</i>.<br><br>
<br>

<b>3.4. <u>L’iter procedurale per l’autorizzazione paesaggistica semplificata, le novità previstedal nuovo regolamento</b></u><br><br>

Fatti salvi i casi di cui al comma 2 del D.P.R. n. 31/2017, l’istanza di autorizzazione paesaggistica e la relativa documentazione sono presentate allo <b>sportello unico per l’edilizia (SUE)</b>, qualora siano riferite ad interventi edilizi ai sensi del medesimo D.P.R. n. 380 del 2001, ovvero,
nelle more della costituzione del SUE, all'<b>ufficio comunale competente per le attività edilizie</b>. <br>
Nei casi in cui l’istanza di autorizzazione paesaggistica sia riferita ad interventi che rientrano nell’ambito di applicazione del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, la domanda e la relativa documentazione sono presentate allo <b>sportello unico per le attività produttive (SUAP)</b>.<br>
In tutti gli altri casi, la richiesta di autorizzazione paesaggistica è presentata all’<b>amministrazione procedente</b> (art. 9).<br>

Il procedimento autorizzatorio semplificato prevede un <b>modello predefinito per presentare la richiesta</b> (Allegato C) e una <b>scheda standardizzata per la relazione paesaggistica semplificata</b> (Allegato D) da presentare a corredo dell'istanza.<br>

Il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude con un provvedimento, adottato entro il termine tassativo di 60 giorni dal ricevimento della domanda da parte dell’amministrazione procedente, che è immediatamente comunicato al richiedente (art. 10).<br><br><br>


<b>3.5. <u>Efficacia immediata delle disposizioni in tema di autorizzazioni semplificate</b></u><br><br>

Ai sensi dell'articolo 131, comma 3, del Codice le disposizioni
del presente decreto <b>trovano immediata applicazione nelle Regioni a
statuto ordinario</b>.<br>
Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano potranno adeguare la propria legislazione ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione. Sino al predetto adeguamento trovano applicazione le disposizioni regionali vigenti. <br>
L'esonero dall'obbligo di autorizzazione delle categorie di opere e di interventi di cui all'Allegato «A» si applica immediatamente in tutto il territorio nazionale, fermo restando il rispetto delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione (art. 13).<br><hr><br>

<font class="special"><b>4. <U>MARZO 2022 - L. N. 22/2022 - REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE - In vigore la nuova legge che introduce nuove fattispecie di reato e inasprisce le pene - Modifiche al Codice penale</font></b></U> <img src='images/flashing_new.gif' border=0> <BR><br>

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2022, la <B>legge 9 marzo 2022, n. 22</B>, recante <B><I>“Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”</B></I>.<BR>
L'obiettivo della legge -<b> in vigore dal 23 marzo 2022</b> - è quello di operare una profonda riforma della materia, ridefinendo l'assetto della disciplina nell'ottica di un tendenziale inasprimento del trattamento sanzionatorio.<br><br>

La legge:
• <b>colloca nel codice penale gli illeciti penali attualmente ripartiti tra codice penale e codice dei beni culturali</b> (D.Lgs. n. 42 del 2004);
• <b>introduce nuove fattispecie di reato</b>;
• <b>innalza le pene edittali vigenti</b>, dando attuazione ai principi costituzionali in forza dei quali il patrimonio culturale e paesaggistico necessita di una tutela ulteriore rispetto a quella offerta alla proprietà privata;
• <b>introduce aggravanti quando oggetto di reati comuni siano beni culturali</b>.<br><br>

In particolare, il provvedimento inserisce nel Codice penale un nuovo titolo, dedicato ai delitti contro il patrimonio culturale, composto da 17 nuovi articoli, con i quali punisce, con pene più severe rispetto a quelle previste per i corrispondenti delitti semplici, il furto, l'appropriazione indebita, la ricettazione, il riciclaggio e l'autoriciclaggio e il danneggiamento che abbiano ad oggetto beni culturali.
Vengono altresì punite le condotte di illecito impiego, importazione e esportazione di beni culturali e la contraffazione. <br>
Oltre alla previsione di specifiche fattispecie di reato, la legge prevede un'aggravante da applicare a qualsiasi reato che, avendo ad oggetto beni culturali o paesaggistici, provochi un danno di rilevante gravità.
Quando i reati contro i beni culturali siano commessi a vantaggio di un ente, la proposta prevede l'applicabilità all'ente stesso delle sanzioni amministrative pecuniarie e interdittive previste dal d.lgs. n. 231 del 2001.<br>
Con finalità di coordinamento del nuovo quadro sanzionatorio penale con la normativa vigente, il provvedimento abroga alcune disposizioni del codice penale e del codice dei beni culturali.<br>
<b>Il testo della legge viene riportato nell'Appendice normativa</b>.<br><br>



</td>
</tr>
</table><br>

<table width='100%' border=3>
<tr>
<th colspan=2 bgcolor=#dddddd>
<center><b>RIFERIMENTI E APPROFONDIMENTI
</b></center>
</th>
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<tr>
<td valign='top' bgcolor=#CCFFCC><br>

. Se vuoi <b>visitare il sito del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo</b>, clicca <a href =' http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/index.html#&panel1-1 '> <b>QUI</a></b><br><br>


</td>
</TR>
</table><br>

<table width='100%' border=3>
<tr>
<th bgcolor=#dddddd>
<center><b>APPENDICE NORMATIVA </b></center>
</th>
</tr>
<tr>
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. <a href='files/professioni/2000_294.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>D.M. 3 agosto 2000, n. 294</b>: Regolamento concernente l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici. (<i>Decreto abrogato dfall'art. 27 del D.M. 22 agosto 2017, n. 154, a decorrere dall' 11 novembre 2017</i>). </a> <img src='images/flashing_new.gif' border=0> <br><br>

. <a href='files/professioni/2001_10_24.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>D.M. 24 ottobre 2001, n. 420</b>: Regolamento recante modificazioni e integrazioni al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, concernente l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici.</a> <br><br>

. <a href='files/Archivio/2002_137.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>Legge 6 luglio 2002, n. 137</b>: Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici. <b>Art. 10 </b>. </a> <br><br>

. <a href='files/Archivio/2004_42.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b> D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42</b>: Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. </a> <br><br>

. Se vuoi <b>scaricare il testo aggiornato del D.Lgs. n. 42/2004 dal sito NORMATTIVA</b>, clicca <a href =' http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42 '> <b>QUI.</a></b><br><br><br>

. <a href='files/Archivio/2006_156.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b> D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 156</b>: Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali. </a> <br> <br>

. <a href='files/Archivio/2006_157.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b> D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 157</b>: Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio. </a> <br><br>

. <a href='files/Archivio/2008_62.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b> D. Lgs. 26 marzo 2008, n. 62</b>: Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali. </a> <br><br>

. <a href='files/Archivio/2008_63.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b> D. Lgs. 26 marzo 2008, n. 63</b>: Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio. </a> <br><br>

. <a href='files/professioni/2009_35_Circ_MIBAC.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>Ministero per i beni e le attività culturali - Circolare n. 35 del 12 agosto 2009</b>: Disciplina transitoria degli operatori di restauro (Art. 182, commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-aueter e 1-quinquies del Codice dei beni culturali e del paesaggio) - Linee guida applicative. </a> <br><br>

. <a href='files/professioni/2009_36_Circ_MIBAC.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>Ministero per i beni e le attività culturali - Circolare n. 36 del 21 settembre 2009</b>:Disciplina transitoria degli operatori di restauro (Art. 182, commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater ed 1-quinquies del Codice dei beni culturali e del paesaggio) - Addendum alle Linee Guida pubblicate con Circolare del Segretariato Generale n. 35 del 2009. </a> <br><br>

. <a href='files/professioni/2009_39_Circ_MIBAC.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>Ministero per i beni e le attività culturali - Circolare n. 39 del 16 ottobre 2009</b>: Definizione della classe di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e
Restauro dei Beni Culturali. </a> <br><br>

. <a href='files/ambiente/2010_139.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010 , n. 139</b>: Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entita', a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. </a> <br><br>

. <a href='files/professioni/2011_03_02.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>D.M. 2 marzo 2011</b>: Disciplina transitoria degli operatori di restauro (Art. 182, commi 1, 1-bis, 1 -ter, 1-quater ed 1-quinquies del Codice dei beni culturali e del paesaggio) - II Addendum alle Linee Guida pubblicate con Circolare del Segretariato Generale n. 35 del 2009. </a> <br><br>

. <a href='files/professioni/2013_7.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b> LEGGE 14 gennaio 2013, n. 7</b>: Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali.</a> <br><br>

. <a href='files/professioni/2014_110.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b> LEGGE 22 luglio 2014, n. 110</b>: Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti. </a> <br><br>

. <a href='files/ambiente/2017_31.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31</b>: Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata. </a> <br>

. <a href='files/ambiente/2017_31_Allegato_C.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31</b> - ALLEGATO C - FACSIMILE istanza di autorizzazione paesaggistica con “procedimento semplificato” </a> <br>

. <a href='files/ambiente/2017_31_Allegato_D.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31</b> - ALLEGATO D - Relazione paesaggistica semplificata. </a> <br><br>

. <a href='files/ambiente/2017_154.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>DECRETO 22 agosto 2017, n. 154</b>: Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. </a> <br><br>

. <a href='files/cultura/2022_22_GU.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>LEGGE 9 marzo 2022, n. 22</b>: Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale. (<i>Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2022</i>). </a> <img src='images/flashing_new.gif' border=0> <br><br>


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. Se vuoi <b>fare una ricerca su NORMATTIVA per verificare il testo aggiornato di una legge o di un decreto</b>, clicca <a href =' https://www.normattiva.it/ricerca/semplice '> <b>QUI.</a></b> <img src='images/flashing_new.gif' border=0><br><br>


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Date 2009-03-23 23:44:36



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