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Content Category #5
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<b>AGROALIMENTARE - INTERVENTI PER IL RILANCIO DEL SETTORE - PRODUZIONE INTEGRATA - SISTEMA DI QUALITA' NAZIONALE DI PRODUZIONE INTEGRATA (SQNPI) - IL "MARCHIO SQNPI"</B>
<table width='100%' border=3>
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<b>RAFFORZAMENTO DELLA COMPETITIVITA' DEL SETTORE AGROALIMENTARE </b> <BR>
</th>
</tr>
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<td><br>
<font class='special'><b>1. <u>4 MARZO 2009 - Presentato un disegno di legge per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare</b></u> </font><br><br>
Il 4 marzo 2009 è stato presentato alla camera dei Deputati il disegno di legge recante <i>"Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare"</i>.<br>
Il disegno di legge persegue l’obiettivo di rilanciare il
settore agroalimentare, avuto riguardo principalmente all’attività di contrasto delle frodi nel medesimo settore nonché a un impiego efficace ed efficiente delle risorse destinate all’amministrazione dell’agricoltura.<br>
Il provvedimento si compone dei seguenti
sette articoli.<br>
ART. 1.<i>(Estensione dei contratti di filiera e di
distretto a tutto il territorio nazionale)</i><br>
ART. 2. <i>(Rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta)</i><br>
ART. 3. <i>(Promozione della produzione diffusa di
energia elettrica da biomasse)</i><br>
ART. 4. <i>(Disciplina delle attività selvicolturali)</i><br>
ART. 5. <i>(Impiego del personale ministeriale
nei controlli comunitari agricoli)</i><br>
ART. 6. <i>(Indicazione obbligatoria dell’origine dei
prodotti alimentari nell’etichettatura)</i><br>
ART. 7. <i>(Misure sanzionatorie per la produzione
e per il commercio dei mangimi)</i>.<br><br>
. Se vuoi <b>scaricare il testo del disegno di legge (C 2260)</b>, clicca <a href =' http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0021610.pdf '> <b>QUI.</a></b><br><br><br>
<font class="special"><b>2. <u>18 GENNAIO 2011 - Approvato in via definitiva il Disegno di legge n. 2660</B></u></font> <br><br>
Il Disegno di legge n. 2660, volto a rilanciare la competitività del settore agroalimentare e soprattutto a definire regole chiare per i consumatori relative all'etichettatura dei prodotti alimentari, e' stato approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati ''dopo un articolato iter legislativo''. <br>
Si attende ora la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. <br><br><br>
<font class="special"><b>3. <u>30 DICEMBRE 2008 - Pubblicata la legge che rilancia il settore agroalimentare</B></u></font> <br><br>
Pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2008, la <b>legge 30 dicembre 2008, n. 205</b>, di conversione del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, recante <b>misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare</b>. <br><br>
Viene introdotto, per alcune categorie di imprese, un <b>credito d’imposta, per gli anni 2008 e 2009</b>, nella misura del 50 per cento del valore degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo o agroalimentare di qualità. <br>
Il credito d'imposta previsto dal decreto legge ha per oggetto gli investimenti in attività dirette a indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo o agroalimentare di qualità (articolo 32 del Regolamento Ce n. 1068/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005), in altri Stati membri della Ue o in Paesi terzi. <br>
Il credito d'imposta è fissato nella misura del 50% del valore degli investimenti effettuati in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti (art. 1). <br><br>
Viene incrementata della somma di euro 66 milioni, per l’anno 2008, la dotazione del <b>Fondo di solidarietà nazionale</b> – incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 (art. 1-bis). <br><br>
Le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si applicano, fino al 31 marzo 2009, nei <b>territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate</b> (art. 1-ter). <br><br>
<b>Defiscalizzazione di un contingente di biodisel </b><br>
Viene prorogato al 30 giugno 2009 il termine per miscelare con il gasolio i quantitativi del contingente di biodisel assegnati agli operatori nel corso del 2008, ovvero per trasferirli ad impianti di miscelazione nazionali; lo stesso termine vale per il biodisel destinato ad essere usato così com'è ed essere immesso in consumo (art. 2). <br><br>
<b>Disposizioni in materia di biomasse combustibili relative alla vinaccia esausta ed al biogas nei processi di distillazione</b>
Le vinacce vergini nonche' le vinacce esauste ed i loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di vinificazione e di distillazione, che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico fisico, compreso il lavaggio con acqua o l'essiccazione, destinati alla combustione nel medesimo ciclo produttivo sono da considerare sottoprodotti soggetti alla disciplina di cui alla sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del D. Lgs. n. 152/2006. <br>
E' sottoprodotto della distillazione anche il biogas derivante da processi anaerobici di depurazione delle borlande della distillazione destinato alla combustione nel medesimo ciclo produttivo, ai sensi della sezione 6 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del citato D. Lgs. n. 152/2006. ) (art. 2-bis). <br><br>
<b>Disposizioni in materia di enti irrigui</b><br>
Viene attributo all' EIPLI (Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia) un contributo straordinario al fine di garantire la gestione ordinaria del servizio pubblico essenziale di irrigazione e distribuzione di acqua (art. 3). <br><br>
<b>Programma Sfop (Strumento finanziario di orientamento della pesca)</b><br>
Viene previsto un finanziamento - a carico del Fondo di rotazione istituito presso il ministero del Tesoro dalla legge n. 183 del 1987 - di 50,6 milioni di euro per l’anno 2008 per consentire la chiusura della programmazione in pesca e acquicoltura, e, quindi, dei relativi interventi cofinanziati dall'Unione europea relativi al periodo di programmazione 1994/1999 (art. 4). <br><br>
<b> Disposizioni in materia di canoni concessori per le attività di pesca e acquacoltura</b> <br>
Il canone a titolo ricognitorio previsto dall'articolo 48, secondo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al R.D. n. 1604/1931, e successive modificazioni, si applica anche alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorche' singole, per l'esercizio di attivita' di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonche' per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese.<br>
Tali disposizioni si applicano con efficacia retroattiva a decorrere dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 26 maggio 2004, n. 154 (art. 4-quater). <br><br>
Viene prevista una <b>semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese agricole che trasportano i propri rifiuti speciali</b> dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione, purchè tali rifiuti non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri (art. 4-quinquies). <br><br>
. Se vuoi <b>approfondire l’argomento e visitare il sito del Governo</b>, clicca <a href =' http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/interventi_agricoltura/ '> <b>QUI.</a></b><br><hr><br>
<font class='special'><b>4. <u>Agroalimentare, prodotti di qualità - Finanziati progetti di comunicazione </b></u></font><br><br>
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali finanzia la realizzazione di programmi di comunicazione sulla qualità dei nostri prodotti agroalimentari.<br>
Il Ministero - con <b>Decreto del 18 dicembre 2008</b>, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2009 – ha individuato criteri e modalità per la concessione di contributi ai quali possono accedere le organizzazioni professionali di rappresentanza dell’agroalimentare che realizzano programmi di comunicazione finalizzati al coinvolgimento della propria base associativa nelle tematiche relative alla qualità del settore. <br><br>
. Se vuoi <b>approfondire l’argomento e scaricare il testo del decreto</b>, clicca <a href =' http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/agroalimentare_progetti/ '> <b>QUI.</a></b><br><br>
</td>
</tr>
</table><br>
<table width='100%' border=3>
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<TH align='center' bgcolor='#dddddd'>
<b>LA PRODUZIONE INTEGRATA<BR> IL SISTEMA DI QUALITA' NAZIONALE DI PRODUZIONE INTEGRATA - SNQPI</b> <BR>
</th>
</tr>
<tr>
<td><br>
<font class='special'><b>1. <u>La produzione integrata (PI) </b></u></font> <br><br>
Il comma 4, dell'art. 2, della L. n. 4/2011, definisce la <b> «produzione integrata» </b> come <i>"il sistema di produzione agroalimentare che utilizza tutti i mezzi produttivi e di difesa delle produzioni agricole dalle avversità, volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici. ..."</i><br> <br>
La produzione integrata (PI) è un, dunque, sistema agricolo di produzione a basso impatto ambientale, che prevede l'uso coordinato e razionale di tutti i fattori della produzione per ridurre al minimo il ricorso a mezzi tecnici che hanno un impatto sull'ambiente o sulla salute dei consumatori. <br>
L'obiettivo è quello di unire la salvaguardia delle risorse ambientali e la difesa della salute valorizzando la produzione. <br>
In quest'ottica, la PI rappresenta un utile strumento di valorizzazione delle produzioni agroalimentari vegetali in un mercato sempre più attento a produzioni ottenute nel rispetto e nella salvaguardia delle risorse ambientali e alla luce degli orientamenti della Politica Agricola Comune (PAC). <br><br>
Per rispondere alle esigenze dei produttori e consumatori nasce la UNI 11233:2009 "Sistemi di produzione integrata nelle filiere agroalimentari - Principi generali per la progettazione e l’attuazione nelle filiere vegetali", elaborata nell'ambito della commissione Agroalimentare dell'UNI. <br>
La norma specifica la definizione di produzione integrata e fornisce gli elementi per progettare e attuare un sistema di produzione integrata. <br>
Si applica al processo di produzione integrata nelle filiere agroalimentari vegetali per prodotti destinati all’alimentazione umana e animale, inclusa la gestione delle fasi post-raccolta. <br>
La UNI 11233:2009 sostituisce la precedente edizione del 2007. <br><br><br>
<font class='special'><b>2. <u>Il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SNQPI) </b></u></font> <br><br>
<b>2.1. <u>Pubblicato la L. n. 4 del 2011 - I contenuti dell'art. 2</b></u><br><br>
La <b>Legge n. 4 del 3 febbraio 2011</b>, recante <i>“Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari”</i> all’art 2, commi 3 - 9, ha previsto la istituzione del <b>"Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SNQPI)"</b>, che prevede un processo di certificazione volto a garantire l’applicazione delle norme tecniche previste nei disciplinari di produzione integrata regionali nel processo di produzione e gestione della produzione primaria e dei relativi trasformati. <br>
Il Sistema - come precisato al comma 3 dell'art. 2 - <i>"è
finalizzato a garantire una qualità del prodotto finale
significativamente superiore alle norme commerciali correnti. Il Sistema assicura che le attività agricole e zootecniche siano esercitate in conformità a norme tecniche di produzione integrata"</i>.<br><br>
Il SQNPI (Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata) è lo strumento scelto dal Ministero dell'Agricoltura per ridurre e armonizzare le discipline regionali e nazionale di produzione integrata applicate dai produttori ed operatori delle filiere agroalimentari.<br><br>
Le verifiche verranno svolte da Organismi di Controllo sulla base dei piani di controllo regionali redatti conformemente alle presenti Linee guida nazionali per la redazione dei piani di controllo della produzione integrata (LGNPI). <br>
Le LGNPI descrivono le modalità di adesione e di gestione complessiva al SNQPI in termini di ruoli e tempistiche da rispettare per mantenere la adesione al sistema stesso sia nel caso di aderenti singoli che di associati. <br>
Le stesse LGNPI riportano l’insieme dei controlli che i piani di controllo regionali devono prevedere affinché possa essere rilasciata la certificazione in merito alla conformità del processo produttivo e del prodotto alle norme tecniche previste nel disciplinare. <br>
I prodotti conformi al Sistema possono essere contraddistinti con lo specifico segno distintivo del SQNPI appositamente registrato.<br>
L’insieme complessivo dei controlli è costituito sia dalle attività direttamente a carico dei soggetti interessati lungo la filiera di produzione disciplinata (attività di autocontrollo), sia dai controlli di conformità svolti dall’ODC, al fine di accertare la completa conformità dei processi e del prodotto. <br><br>
Il Comitato di produzione integrata, nella seduta del 29 marzo 2012, ha approvato le modalità di adesione e gestione al SQNPI e le linee guida nazionali per la redazione dei relativi piani di controllo. <br>
Con questi documenti si conclude il lavoro di definizione tecnica del sistema, che diventerà operativo con i successivi provvedimenti, previa acquisizione del parere della conferenza Stato Regioni e Province autonome, come previsto dalla Legge 4 del 3 febbraio 2011.<br><br>
. Se vuoi <b>scaricare una scheda illustrativa del SQNPI</b>, clicca <a href =' http://www.ambienteterritorio.coldiretti.it/tematiche/Agrofarmaci/Documents/Schema_produzione_integrata.pdf '> <b>QUI.</a></b><br><br><br>
<b>2.2. <u>Pubblicato il decreto che istituisce il "Marchio SNQPI"</b></u> <img src='images/flashing_new.gif' border=0><br><br>
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2014, il <b>DECRETO 8 maggio 2014</b>, recante <i>"Attuazione dell'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4 recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari», che disciplina il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI)"</i>.<br><br>
Ricordiamo che il comma 6 dell'art. 2, della L. n. 4/2011, prevedeva che con successivi provvedimenti, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, doveva provvedere a istituire, al proprio interno, un organismo tecnico-scientifico, eventualmente organizzato in gruppi di lavoro omogenei per materia, con il compito di definire: br><i>
a) il regime e le modalità di gestione del Sistema; <br>
b) la disciplina produttiva; <br>
c) il segno distintivo con cui identificare i prodotti conformi
al Sistema; <br>
d) adeguate misure di vigilanza e controllo</i>.<br><br>
Il provvedimento, all'art. 2, stabilisce che la definizione di "difesa integrata" è quella prevista dalla specifica “norme tecnica” che si esplicita nei disciplinari redatti a livello regionale al fine di renderla rispondente alle peculiari condizioni pedo-climatiche delle singole Regioni me Province Autonome. <br>
I disciplinari devono essere conformi alle<b> "linee guida nazionali di produzione integrata (LGNPI)"</b> approvate dall’ <b>"Organismo tecnico scientifico (OTS)" </b>composto da esperti delle amministrazioni regionali de delle province autonome, da due rappresentanti del Ministero dell'Agricoltura e due del Centro Ricerche in Agricoltura ed un rappresentante degli istituti scientifici di livello nazionale (art. 3).<br>
I disciplinari regionali sono approvati da Regioni e Province Autonome previa verifica della conformità alle linee guida da parte dei gruppi specialistici di cui è composto l’Organismo tecnico scientifico di produzione integrata (OTS) ognuno per l’area di propria competenza. <br><br>
La norma tecnica di produzione integrata viene pubblicata sull'apposita pagina web a cura del Ministero delle politiche agricole. <br><br><br>
<B><U>Il "Marchio SQNPI" </B></U><BR><BR>
Il decreto in esame, all'art. 8, ha previsto la istituzione del marchio del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata denominato <b> "Marchio SQNPI"</b>.<br>
Il marchio identifica i prodotti agricoli ed agroindustriali, le cui modalità di produzione sono conformi alla norma tecnica della produzione integrata e sono certificate nell'ambito del SQNPI. <br>
Il marchio del SQNPI è costituito dal simbolo, di forma circolare, composto da un pittogramma che comprende un insieme di elementi, rappresentanti un'ape in volo, su sfondo bianco e verde e dal tipogramma costituito dall'acronimo "SNQPI" e dalla dicitura "QUALITA' SOSTENIBILE" disposti all'interno del perimetro del logo. La relativa distinta colorimetrica è riportata nel regolamento d'uso del marchio.<br>
Il logotipo può essere accompagnato da sigle relative a specifici comparti produttivi e dalle frasi che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali definirà in funzione delle decisioni assunte in merito a campagne d'informazione o promozione. <br><br>
Il regolamento d'uso del marchio viene riportato nell'Allegato, che fa parte integrante del decreto.
Esso individua i soggetti aventi titolo a farne uso e le relative modalità d'esercizio.
Proprietario del marchio è il Ministero delle Politiche agricole, il quale provvederà alla registrazione
presso l'ufficio UAMI quale marchio comunitario, e garantisce tutti gli adempimenti necessari. <br><br>
</td>
</tr>
</table><br>
<table width='100%' border=3>
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<center><b>RIFERIMENTI NORMATIVI </b></center>
</th>
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. <a href='files/Archivio/2008_205.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>Legge 30 dicembre 2008, n. 205</b>: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare.</a><br><br>
. <a href='files/agricol/2011_4.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>LEGGE 3 febbraio 2011, n. 4</b>: Disposizioni in materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari.</a> <br><br>
. <a href='files/agricol/2012_02_16.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>D.M. 16 febbraio 2012</b>: Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate.</a> <br><br>
. <a href='files/agricol/2014_05_08.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>DECRETO 8 maggio 2014</b>: Attuazione dell'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4 recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari», che disciplina il Sistema di qualita' nazionale di produzione integrata (SQNPI).</a> <img src='images/flashing_new.gif' border=0><br>
. <a href='files/agricol/2014_05_08_Allegato.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>DECRETO 8 maggio 2014</b> - ALLEGATO.</a> <br><br>
</td>
</tr>
</table><br>
Tutti i documenti elencati sono <span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">realizzati in formato PDF</span>; per consultarli occorre installare sul proprio PC il software Adobe Reader <a href="http://www.adobe.com/it/products/acrobat/readstep2.html" target=_blank><img style="border: none;" src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_adobe_reader.gif" alt="Scarica Adobe Reader" /></a>
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Date 2009-03-23 23:18:28