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<b>SOCIETA' SEMPLICE</B>


<TABLE width="100%" border=3>
<TBODY>
<TR>
<TH align=middle bgColor=#dddddd><B>LA SOCIETA’ SEMPLICE </B><BR></TH></TR>
<TR>
<TD><BR>

<FONT class=special><B>1. <U>NOZIONI FONDAMENTALI </U></B></FONT><BR><BR>

La società semplice assume una posizione preminente dal punto di vista normativo, in quanto la sua disciplina si applica a tutte le società a base personale. La società semplice rappresenta così il modello base di società alla cui normativa fanno rinvio, in buona sostanza, le discipline riguardanti gli altri tipi di società di persone. <BR>
<B>Artt. 2247 (Contratto di società)</B>: <I>con il contratto di società due o più persone conferiscono beni e servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili</I>. <BR>
In seguito a questo articolo possiamo dire che è semplice quella società che non presenta elementi di classificazione ulteriori rispetto a quelli contenuti nell’art. 2247. <BR>
<B>Art. 2249 (Tipi di società)</B>: <I>le società che hanno per oggetto l’esercizio d’un’attività commerciale, devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo. Le società che hanno per oggetto l’esercizio d’un’attività diversa sono regolate dalle disposizioni sulla società semplice, a meno che i soci abbiano voluto costituire la società secondo uno degli altri tipi. Sono salve le disposizioni riguardanti le società cooperative e quelle delle leggi speciali per l’esercizio di particolari categorie d’imprese prescrivono la costituzione delle società secondo un determinato tipo</I>. <BR><BR>

<B>1.1. <u>Attività che possono costituire l’oggetto sociale</B></u><BR><br>

Ai sensi del comma 2 dell’art. 2249 la società semplice <B>non può avere ad oggetto attività commerciali</B> quindi le attività ipotizzabili quali suo oggetto sono: <BR>• Attività agricola; <BR>• Attività professionali in forma associata; <BR>• Società di revisione. <BR><BR><br>

<B>1.2. </u>La costituzione</B></u><BR><br>
La costituzione è improntata alla massima semplicità formale. <BR>
L’art. 2251 (Contratto sociale) stabilisce che nella società semplice “il contratto non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti”. <BR>
L’accordo può essere <B>verbale o scritto</B> consistente nella diretta realizzazione dei contenuti della fattispecie dell’art. 2247. <BR>
La semplicità formale e l’assenza di prescrizioni inducono ad affermare la sufficienza della presenza dei requisiti generalmente stabiliti per ogni tipo di contratto: <BR>
• Soggetti: almeno due soci; <BR>
• Oggetto sociale: attività non commerciale; <BR>
• Costituzione: in forma verbale o scritta; <BR>
• Fondo sociale: se i conferimenti non sono determinati si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti uguali fra loro quanto è necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale (art. 2253 C.C.); <BR>
• Norme suppletive: quelle che tengono luogo all’assenza di pattuizioni fra i soci. <BR><BR><br>

<B>1.3. <u>Organizzazione interna e gestione</B></u><br><BR>

Dalle sole due norme che concernono la materia (artt. 2257 e 2258 C.C.) si ricava che non esistono organi cui sia attribuita una sfera autonoma di competenze, ma solo i soci cui a legge attribuisce naturalmente il potere d’amministrazione. <BR><BR><br>

<B>1.4. <u>Amministrazione e gestione</B></u><BR><br>

Esistono due tipi diversi d’amministrazione: <BR>
• <B>Amministrazione congiuntiva</B> (art. 2258 C.C. ): l’amministrazione spetta congiuntamente a tutti i soci; le operazioni possono essere intraprese autonomamente dai singoli soci, ma devono ricevere consenso unanime o maggioritario, sempre che tale clausola sia espressamente convenuta da tutti i soci; <BR>
• <B>Amministrazione disgiuntiva</B> (art. 2257 C.C.): è il sistema prescelto dal legislatore per fare dei soci amministratori naturali, instaurando un collegamento tra potere direzionale e rischio d’impresa. Il sistema s’instaura: sia in assenza di pattuizioni scritte con le quali si adotta un’amm.ne congiuntiva, sia nelle società di fatto dove non esistono riscontri documentali sui quali inserire le deroghe. <BR>
Ciascun socio è legittimato ad intraprendere da solo le operazioni utili all’interesse delle società, senza informare preventivamente gli altri soci, e di portarle a termine, a meno che il compimento dell’operazione non venga paralizzato dal tempestivo esercizio del diritto d’opposizione <BR><BR><br>

<B>1.5. <u>La pubblicità</B></u><BR><br>

L’articolo 8 della legge n. 580/1993 stabilisce che le società semplici sono iscritte in una <B>sezione speciale del Registro delle imprese</B> e tale iscrizione ha <B>funzione di pubblicità notizia</B>, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali. <BR>
Questa formalità non incide sulla validità del contratto e sull’esistenza della società stessa » l’inosservanza del suo adempimento non comporta irregolarità, ma la legge dà molta importanza ad essa dal momento che costituisce un mezzo di trasmissione di notizie, che la legge dispone, debbano essere a conoscenza dei terzi. <BR>
Gli amministratori, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 581/95, devono richiedere <B>l’iscrizione delle modificazioni del contratto sociale </B>entro 30 giorni dalla modificazione o dalla data dell’atto. <BR>
Le modificazioni da comunicare possono riguardare:<I> la variazione della ragione sociale; il trasferimento della sede; la variazione della durata; la variazione dell’ammontare dei conferimenti; il nuovo oggetto sociale; la variazione della compagine sociale (recesso o subentro di nuovi soci); la variazione della cariche sociali; lo scioglimento; la variazione dei liquidatori</I>. <BR>
Tutte le comunicazioni al Registro delle imprese devono essere inoltrate <B>per via telematica</B>, utilizzando la firma digitale. <BR><BR><br>

<FONT class=special><B>2 . <U>GENNAIO 2016 - Le novità introdotte dalla LEGGE n. 208/2015 - Legge di stabilità 2016 </U></B></FONT><BR><BR>

La LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), nei commi dal 115 al 120 del suo unico articolo, ha riproposto, dopo diversi anni, un regime fiscale agevolato per consentire alle società commerciali di procedere, entro il 30 settembre 2016, alla <b>assegnazione o alla cessione, ai propri soci, di beni immobili e di beni mobili registrati</b>, nonché alle sole società immobiliari di <b>gestione di trasformarsi in società semplici</b>.<br>
Le operazioni in argomento potranno godere di un regime agevolato, sia in ordine alle imposte indirette che alle imposte dirette, ma non necessariamente con riferimento a entrambe le tipologie; nello specifico pur non realizzandosi una plusvalenza si potrà almeno usufruire dei vantaggi fiscali relativi alle imposte indirette.<br><br>
La legge di stabilità 2016, dunque, oltre che alla trasformazione in società semplice fa espresso riferimento alle assegnazioni e alle cessioni di beni immobili ai soci.<br><br>

La normativa di favore potrà essere utilizzata da tutte le società commerciali sia di persone che di capitali.<BR>
È prevista una limitazione solo con riferimento alla trasformazione in società semplice, riservata unicamente a quelle società che abbiano per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobili. <br>
Dall’elenco, tassativamente indicato dal comma 115 dell’art. 1 legge di stabilità 2016, risultano dunque escluse le società cooperative.<br><br>

Il regime speciale agevolato può trovare applicazione con riferimento<br>
- alle società commerciali che siano titolari del diritto di proprietà o di diritti reali parziari su beni immobili o mobili registrati e che intendano assegnarli o venderli ai propri soci, e<br>
- alle sole immobiliari di gestione, proprietarie o titolari di diritti reali parziari di godimento su beni immobili che intendano trasformarsi in società semplici.<br><br>

Le operazioni agevolate potranno essere effettuate <b>entro il 30 settembre 2016</b>.<br><br>


. Se vuoi <b>scaricare il testo della legge n. 208/2015</b>, clicca <a href =' http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208 '> <b>QUI.</a></b><br><br><br>


<FONT class=special><B>3 . <U>GIUGNO 2016 - Istruzioni dall'Agenzia delle Entrate</U></B></FONT> <img src='images/flashing_new.gif' border=0><BR><BR>

La trasformazione agevolata prevista dalla legge di Stabilità per il 2016 è consentita solo alle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione di immobili non strumentali per destinazione o mobili registrati.

Con la <b>circolare n. 26/E del 1° giugno 2016</b>, l’Agenzia delle Entrate
ha dettato le istruzioni sull’assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci e sull’estromissione dei beni dell’imprenditore individuale e ha analizzato le regole per la trasformazione delle società commerciali in società semplici, che può essere effettuata soltanto se, all'atto della trasformazione, la compagine sociale è composta dagli stessi soci che tali erano alla data del 30 settembre 2015. <br>
Un apposito capitolo della corposa circolare (Cap. III) è dedicato alle <b>regole per la trasformazione delle società commerciali in società semplici</b>.<br>
La legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 115) individua i destinatari di tale agevolazione, ovvero le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che abbiano assegnato o ceduto ai soci beni immobili o beni mobili registrati, non strumentali all’attività di impresa.<br>
L’agevolazione riguarda anche le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in società semplici.<br>
<b>Il testo della circolare viene riportata nei Riferimenti normativi</b>.<br><br>



</td>
</tr>
</table><br>

<table width='100%' border=3>
<tr>
<th colspan=2 bgcolor=#dddddd>
<center><b>APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI
</b></center>
</th>
</tr>
<tr>
<td valign='top' bgcolor=#CCFFCC><br>


<b>1)</b> In materia di <B>costituzione e di iscrizione nel Registro delle imprese di società semplice</B> segnaliamo uno studio elaborato dalla Fondazione Luca Pacioli. <BR>Il documento dà conto dell’attuale disciplina relativa all’iscrizione delle società di persone nel Registro delle imprese, evidenziandone la natura degli effetti giuridici. <BR>In tale ambito lo studio <B>esamina il contenuto e la forma dell’atto costitutivo della società semplice e le modalità di iscrizione nel Registro</B>, al fine di inquadrare tale adempimento nel più generale sistema di pubblicità legale dell’impresa, con particolare riferimento al caso in cui il contratto sociale sia concluso verbalmente.<BR><BR>

. Se sei interessato a <B>consultare il documento n. 25 del 20 settembre 2005</B>, clicca <A href=" http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/disknode/get/56/DOC_2005_25_Iscrizione_soc_sempl.pdf?download "><B>QUI</A></B><BR><hr><BR>


<b>2)</b>Legge di stabilità 2016 - Assegnazioni/cessioni di beni ai soci e trasformazione in società semplice - Studio del CNN</b><br>
Con lo <b>Studio n. 20-2016/T - Art. 1, commi 115-120, Legge di Stabilità 2016: assegnazioni/cessioni di beni ai soci e trasformazione in società semplice</b> (Approvato dall’Area Scientifica – Studi Tributari il 22 gennaio 2016), il Consiglio Nazionale del Notariato ha approfondito le novità introdotte in materia di trasformazione delle società immobiliari di gestione di trasformarsi in società semplici.<br><br>

. Se sei interessato a <B>consultare il documento n. 20-2016/T</B>, clicca <A href=" http://www.notariato.it/sites/default/files/20-2016-t.pdf "><B>QUI</A></B><BR><hr><BR>


</td>
</tr>
</table><br>

<table width='100%' border=3>
<tr>
<th bgcolor=#dddddd>
<center><b>RIFERIMENTI NORMATIVI </b></center>
</th>
</tr>
<tr>
<td bgcolor=#ffffcc><br>

. <a href='files/imposte/2016_26_Circ_AdE.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>AGENZIA DELLE ENTRATE - Direzione Centrale Normativa - Circolare n. 26/E del 1° giugno 2016</b>: Disciplina dell’assegnazione e cessione di beni ai soci, della trasformazione in società semplice e dell’estromissione dei beni dell’imprenditore individuale. </a> <img src='images/flashing_new.gif' border=0><br><br>


</td>
</tr>
</table><br>


Tutti i documenti elencati sono <span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">realizzati in formato PDF</span>; per consultarli occorre installare sul proprio PC il software Adobe Reader <a href="http://www.adobe.com/it/products/acrobat/readstep2.html" target=_blank><img style="border: none;" src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_adobe_reader.gif" alt="Scarica Adobe Reader" /></a>

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Date 2009-03-23 19:49:08



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