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<b>SOCIETA' COOPERATIVE - I FONDI MUTUALISTICI</B>


<TABLE width="100%" border=3>
<TBODY>
<TR>
<TH align=middle bgColor=#dddddd><B>I FONDI MUTUALISTICI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE</B> <BR></TH></TR>
<TR>
<TD><BR>

<FONT class=special><B>1. <U>La natura dei fondi mutualistici </B></U></FONT><BR><BR>

Con l'art. 11 della legge n. 59/1992 sono stati introdotti i <b>Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione</b>, finanziati con una quota degli utili netti annuali delle società cooperative (3%) o con il patrimonio residuo delle società in liquidazione. <BR>
Questi vengono versati dalle cooperative e sono gestiti dal Ministero dello Sviluppo Economico, per le cooperative non aderenti alle Associazioni nazionali, o da queste ultime per quelle aderenti. <BR>
Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e quelle riconosciute in base a leggi emanate da regioni a statuto speciale possono, infatti, costituire e gestire i fondi, senza scopo di lucro, tramite società per azioni o associazioni. <BR>
Lo scopo dei fondi è il finanziamento di nuove imprese ed iniziative, con preferenza per i programmi diretti all’innovazione tecnologica, all’incremento occupazionale e allo sviluppo del mezzogiorno. <BR>
I Fondi sono destinati, con preferenza, ai programmi diretti all'innovazione tecnologica, all'incremento dell'occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno, mediante la costituzione di società cooperative o di loro consorzi, o l'assunzione di partecipazioni in società cooperative o in società da queste controllate. <BR>
I fondi possono altresì finanziarie specifici programmi di sviluppo di società cooperative o di loro consorzi, organizzare o gestire corsi di formazione professionale del personale dirigente amministrativo o tecnico del settore della cooperazione, promuovere studi e ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse per il movimento cooperativo. <BR>
Le società cooperative e loro consorzi che non ottemperano alle disposizioni sui fondi mutualistici decadono dai benefici fiscali e di altra natura concessi dalla normativa vigente. <BR><BR><BR>

<FONT class=special><B>2. <U>Termini e modalità di versamento</B></U><BR><BR></FONT>

<b>2.1. <u>Il dato normativo</b></u><br><br>

Il versamento della quota del 3% degli utili di esercizio dovuta dalle società cooperative e dai loro consorzi non aderenti ad alcuna delle Associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta, deve avvenire <B>entro e non oltre il 30 ottobre dell'anno in cui e' stato approvato il bilancio di esercizio</B> (D.M. 11 ottobre 2004). <BR><BR>

Il versamento della quota del 3% degli utili di esercizio dovuta dalle societa' cooperative e dai loro consorzi - non aderenti ad alcuna delle associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo - il cui bilancio di esercizio non coincide con l'anno solare, deve avvenire <B>entro e non oltre novanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso</B>. (D.M. 1 dicembre 2004).<BR><BR><br>

<b>2.2. <u>Modalità di versamento</b></u><br><br>

Con il <b>decreto 9 ottobre 2007</b>, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2007, ha stabilito che - a decorrere dal 30 ottobre 2007 - il versamento annuale dovrà essere effettuato <b>esclusivamente mediante il modello F24, utilizzando il codice tributo “3012”</b>, con la possibilità di effettuare la compensazione tra debiti e crediti.<br>
Ricordiamo che, in precedenza, il versamento veniva effettuato a mezzo di bollettino di c/c postale n. 11854015 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo.<br><br><br>

<b>2.3. <u>Chiarimenti dal Ministero del Lavoro sul corretto calcolo per il versamento in presenza di perdite pregresse.</b></u><br><br>

Come è noto, l'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 impone alle società cooperative e loro consorzi, di destinare alla costituzione e all'incremento dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione una quota degli utili netti annuali, pari al 3%.<br>

Con riferimento all'esatta modalità di calcolo del contributo del 3%, il Ministero del Lavoro (Circolari n. 12/1995 e n. 96/1998) ha affermato che<i> "Il calcolo del contributo dovrà essere effettuato direttamente dalle società cooperative sulla base di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 11 della legge 59 e, per la generalità di esse, sull'intero ammontare dell'utile di esercizio, comprensivo delle quote che si intendono destinare a riserve ordinarie e ad altre riserve straordinarie inclusa quella costituita ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 904/77”</i>.<br>

Il Ministero ha, inoltre, indicato tassativamente i <b>casi di esclusione dalla base di calcolo</b>, precisando che non è dovuto, tra gli altri, il contributo del 3% sulla quota di utile determinata ai sensi dell'articolo 2423 e seguenti del C.C. destinata alla copertura di perdite relative ad esercizi pregressi qualora non esistano da utilizzare riserve a qualsiasi titolo accantonate. <br>
Seguendo in modo strettamente letterale l'affermazione sopra citata, ne deriva che <b>l'esclusione è possibile solo in caso di utilizzo diretto dell'utile di esercizio a copertura delle perdite pregresse</b>.<br><br><br>

<b>2.4. <u>D.M. 23 LUGLIO 2014 - Unificati I termini per il versamento della quota del 3% degli utili di esercizio</b></u> <img src='images/flashing_new.gif' border=0><br><br>

Il versamento della quota del 3% degli utili di esercizio dovuta dalle società cooperative e dai loro consorzi, non aderenti ad alcuna delle Associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta, <b>deve avvenire entro e non oltre300 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio</b>.<br>
Tali contributi vendono riscossi esclusivamente per il tramite dell'Agenzia delle Entrate mediante versamento sul modello F24 utilizzando il codice tributo «3012» - denominato: «Quota del 3% degli utili di esercizio e interessi - Art. 11, comma 4 e 6, legge n. 59/1992». <br>
Lo ha stabilito il Ministero dello Sviluppo Economico con il <b>decreto 23 luglio 2014</b>, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 225 del 27 settembre 2014.<br><br>

Ricordiamo che, in precedenza, il termine per il pagamento del 3% degli utili di esercizio era fissato al <b><i>“30 ottobre dell'anno in cui era stato approvato il bilancio di esercizio”</b></i> (D.M. 11 ottobre 2004) e, nel caso delle società cooperative il cui esercizio non coincideva con l'anno solare il termine era di <b><i>“90 giorni dall’approvazione del bilancio”</b></i> (D.M. 1° dicembre 2004).<br>
Con il nuovo decreto, il Ministero, semplificando notevolmente sia le procedure di pagamento che di accertamento, ha unificato i termini per il pagamento del 3% degli utili di esercizio per tutte le tipologie di società cooperative, stabilendo che lo stesso deve avvenire “entro e non oltre 300 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio”.<br><br>


</td>
</tr>
</table><br>

<table width='100%' border=3>
<tr>
<th bgcolor=#dddddd>
<center><b>RIFERIMENTI NORMATIVI </b></center>
</th>
</tr>
<tr>
<td bgcolor=#ffffcc><br>

. <A href="files/dirsoc/1992_59.pdf" target=_new><IMG src="images/pdf.gif" border=0> <B>L. 31 gennaio 1992, n. 59</B>: Nuove norme in materia di società cooperative.</A><BR><br>

. Se vuoi <b>scaricare il testo aggiornato della L. n. 59/2991 dal sito NORMATTIVA</b>, clicca <a href =' http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-01-31;59 '> <b>QUI.</a></b><br><br>

. <A href="files/dirsoc/2004_01_09.pdf" target=_new><IMG src="images/pdf.gif" border=0> <B>D.M. 9 gennaio 2004</B>: Riscossione, tramite il sistema dei versamenti unitari e compensazioni, di cui al capo III del decreto legislativo n. 241/1997, dei contributi dovuti dalle societa' cooperative.</A><BR><br>

. <A href="files/dirsoc/2004_10_11.pdf" target=_new><IMG src="images/pdf.gif" border=0> <B>D.M. 11 ottobre 2004</B>: Determinazione delle modalità di versamento della quota del 3% degli utili di esercizio, dovuta dalle società cooperative e dai loro consorzi non aderenti ad alcuna delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute.</A><BR><br>

. <A href="files/dirsoc/2004_12_01.pdf" target=_new><IMG src="images/pdf.gif" border=0> <B>D.M. 1 dicembre 2004</B>: Modificazione delle modalita' di versamento del contributo del tre per cento degli utili di esercizio delle societa' cooperative.</A><BR><br>

. <A href="files/dirsoc/2005_34_Circ_AdE.pdf" target=_new><IMG src="images/pdf.gif" border=0> <B>Agenzia delle Entrate – Circolare n. 34/E del 15 luglio 2005</B>: Legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (Legge Finanziaria per il 2005) - Disposizioni riguardanti le società cooperative.</A><BR><br>

. <A href="files/dirsoc/2007_10_09.pdf" target=_new><IMG src="images/pdf.gif" border=0> <B>D.M. 9 ottobre 2007</B>: Modificazione delle modalità di versamento del contributo del tre per cento degli utili di esercizio delle società cooperative.</A><BR><BR>

. <A href="files/dirsoc1/2014_07_23.pdf" target=_new><IMG src="images/pdf.gif" border=0> <B>DECRETO 23 luglio 2014</b>: Nuovi termini per il versamento della quota del 3% degli utili di esercizio dovuta dalle societa' cooperative e dai loro consorzi, non aderenti ad alcuna delle Associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo.</A> <img src='images/flashing_new.gif' border=0><BR><BR>


</td>
</tr>
</table><br>

Tutti i documenti elencati sono <span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">realizzati in formato PDF</span>; per consultarli occorre installare sul proprio PC il software Adobe Reader <a href="http://www.adobe.com/it/products/acrobat/readstep2.html" target=_blank><img style="border: none;" src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_adobe_reader.gif" alt="Scarica Adobe Reader" /></a>

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Date 2009-03-23 19:40:38



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