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<b>RIFIUTI - RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI PROPRI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI - ART. 212, comma 8, D. LGS. N. 152/2006</b>
<table width='100%' border=3>
<tr>
<TH align='center' bgcolor='#dddddd'>
<b>RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI PROPRI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI <br> ISCRIZIONE IN UN'APPOSITA SEZIONE DELL'ALBO NAZIONALE</b> <BR>
</th>
</tr>
<tr>
<td><br>
<font class='special'> <b>1. <u>La procedura di iscrizione</b></u></font><br><br>
L'<b>articolo 212, comma 8, del D. Lgs. n. 152/2006</b>, successivamente sostituito dall’art. 2, comma 30, del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, stabilisce che le imprese che esercitano la <b>raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare</b> nonché le imprese che <b>trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno</b>:<br>
a) non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie; <br>
b) sono iscritte in un’apposita sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell’Albo territorialmente competente, il quale è tenuto a rilasciare il relativo provvedimento entro i successivi 30 giorni. <br><br>
La condizione posta dalla legge è che tali operazioni costituiscano <b>parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti</b>.<br><br>
Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990: <br>
a) la sede dell'impresa, l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti; <br>
b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti; <br>
c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo; <br>
d) il versamento del diritto annuale di registrazione, che in fase di prima applicazione e' determinato nella somma di <b>50 euro all'anno</b>, ed e' rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. <br><br>
L'impresa e' tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. <br><br><br>
<font class='special'> <b>2. <u>La modulistica</b></u></font><br><br>
In attuazione di tale disposizione e’ stata inizialmente emanata la <b>Deliberazione 26 aprile 2006, n. 1</b> con la quale il Comitato nazionale dell’Albo nazionale dei gestori ambientali ha approvato la modulistica relativa all’iscrizione delle imprese che esercitano l'attività di cui sopra. <br>
Successivamente, lo stesso Comitato nazionale, a seguito della modifica del comma 8 per effetto del D. Lgs. n. 4/2008, ha emanato la <b>Deliberazione 3 marzo 2008, n. 1</b> (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2008) , con la quale vengono stabilite le modalità di iscrizione all'Albo e viene adottato un nuovo modulo di comunicazione. <br><br>
Al punto 2 della delibera si stabilisce che la Sezione regionale deve procedere: <br>
a) a verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti e attestati con la comunicazione di cui sopra 1, <br>
b) ad acquisire la certificazione di cui all’articolo 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n.575, e successive modifiche e integrazioni, nonché <br>
c) ad emettere, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione medesima, il provvedimento di iscrizione secondo lo schema riportato nell’allegato “B” della medesima delibera. <br><br>
Al punto 5, il Comitato chiarisce che le richieste d’iscrizione presentate secondo la previgente normativa e con le modalità di cui alla deliberazione 26 aprile 2006, n.1, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, devono essere regolarizzate e integrate ai sensi dell’articolo 2, comma 30, dello stesso decreto legislativo e delle disposizioni della presente deliberazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta della Sezione regionale. In difetto, decorso invano detto termine, l’istruttoria sarà dichiarata improcedibile. <br><br>
Al punto 6, si ribadisce che <b>l’efficacia dell’iscrizione è subordinata alla corresponsione del diritto annuale di iscrizione</b>.<br><br>
La domanda di iscrizione deve essere compilata sugli appositi modelli predisposti dal Comitato nazionale e ritirabili presso gli sportelli delle Sezioni. <br>
Tali modelli sono costituiti da:<br>
<b>1. modello di domanda d'iscrizione</b>: da compilarsi a cura del titolare dell'impresa individuale o del legale rappresentante della società; <br>
<b>2. modello intercalare P</b>: da compilarsi a cura dei soci amministratori delle società in nome collettivo, degli accomandatari delle società in accomandita semplice e degli amministratori muniti di rappresentanza in tutti gli altri casi. <br><br><br>
<font class='special'> <b>3. <u>Imposte, diritti e tasse </b></u></font><br><br>
<b>3.1. <u>Imposta di bollo</b></u><br><br>
La comunicazione di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali è soggetta all’imposta di bollo.<br>
Alla domanda andrà, inoltre, allegata una ulteriore marca da bollo che verrà applicata dall’ufficio sul provvedimento di iscrizione.<br><br><br>
<b>3.2. <u>Diritti di segreteria</b></u><br><br>
Con il <b>decreto dirigenziale interministeriale del 16 giugno 2008</b>, sono state aggiornate le Tabelle A e B dei diritti di segreteria dovuti alla Camera di Commercio.<br>
Alla voce 36 della Tabella A sono stati previsti dei nuovi diritti di segreteria relativi all’Albo dei gestori ambientali. Si tratta di diritti previsti solo per le imprese iscritte o che intendono iscriversi ai sensi dell'art. 212, comma 8 del D. Lgs. n. 152/2006, e precisamente i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi.<br>
I diritti previsti - <b>in vigore dal 1° luglio 2008</b> - sono i seguenti:<br><b>
1. Iscrizioni e variazioni: euro 10,00;<br>
2. Cancellazioni: non è dovuto alcun diritto</b>.<br>
Per le cooperative sociali gli importi sono ridotti del 50%.<br><br>
L’Unioncamere, con <b>Nota del 26 giugno 2008, Prot. n. 10360</b>, ha tenuto a precisare la natura di tale diritto ricordando che l'art. 2, comma 30, del D. Lgs. 16 gennaio 2008 ha sostituito il comma 8 dell'art. 212 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, innovando profondamente la procedura d'iscrizione all' Albo gestori ambientali dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.<br>
L'impianto normativo originario prevedeva per l'iscrizione una procedura semplificata che consisteva in una semplice richiesta scritta con l'indicazione dei dati anagrafici dell'impresa e dei suoi legali rappresentanti. <br>
Per questa particolare procedura le Camere di commercio non chiedevano quindi alcun diritto di segreteria all'atto di iscrizione.<br>
Dal 13 febbraio 2008 (data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 4/2008 "correttivo" di alcune norme del D. Lgs. n. 152/2006) queste imprese sono, invece, tenute a dichiarare l'attività svolta per la quale è stata presentata denuncia al Registro delle imprese, le tipologie di rifiuti prodotti dall'attività esercitata dall'impresa, le targhe dei veicoli utilizzati oltre le modalità di trasposto dei rifiuti, oltre a dover comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione.<br>
Il "correttivo" ha di conseguenza comportato la necessità di prevedere un diritto di segreteria per queste imprese. <br>
A tal fine si ricorda che l'articolo 21, comma 1, del D.M. 28 aprile 1998, n. 406 dispone che il diritto di segreteria dovuto alle Sezioni regionali dell' Albo debba essere <i>"fissato nella misura prevista per le denunce del Registro delle imprese delle Camere di commercio"</i> (ovvero la Tabella A dei diritti di segreteria), e che la fattispecie delle imprese tenute ad iscriversi ai sensi del comma 8, dell'art. 212, del D. Lgs. n. 152/2006 non poteva essere richiamata tra i soggetti obbligati all'iscrizione di cui all'art. 8 del decreto n. 406/1998.<br>
Con il citato decreto del 25 giugno 2008 - su proposta di Unioncamere e con l'accordo delle associazioni di categoria – è stato istituito un <b>apposito diritto di segreteria per le imprese di cui all' art. 212, comma 8, del D. Lgs. n. 152/2006 al fine di evitare che si applicassero i diritti stabiliti per le altre tipologie di iscrizioni</b>.<br><br>
<b>Il testo della nota di UnionCamere viene riportato nei Riferimenti normativi</b>.<br><br><br>
<b>3.3. <u>Diritto annuale</u></b><br><br>
L’iscrizione nell’apposita sezione dell’Albo è soggetta al pagamento del <b>diritto annuale di registrazione</B>, che in fase di prima applicazione e' determinato nella somma di <b>50 euro all'anno</b>. <br><br><br>
<b>3.4. <u>Tassa di concessione governativa</u></b><br><br>
Oltre al diritto di iscrizione, trattandosi di iscrizione in un apposito Albo, è inoltre dovuta anche la <b>tassa di concessione governativa nell'attuale importo di 168,00 euro</b>. <br><br><br>
<font class='special'> <b>4. <u>Il provvedimento di iscrizione</b></u></font> <br><br>
Si ricorda che, come previsto dalla delibera n. 1 del 4 luglio 2007 del Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali, <b>le ricevute di richiesta d'iscrizione rilasciate prima del 3 agosto 2007 hanno validità fino al 31 dicembre 2007</b>.<br>
Le ricevute rilasciate successivamente <b>hanno validità di 6 mesi</b>.<br>
Decorso tale termine le imprese potranno operare solo se in possesso del provvedimento d'iscrizione. <br>
Le imprese sono, pertanto, tenute a procedere al ritiro del provvedimento d'iscrizione prima della scadenza di validità della ricevuta.<br><br>
Si ricorda altresì che al momento dell'emissione del provvedimento, quest'ultimo avrà una numerazione diversa da quella attribuita al momento del rilascio della ricevuta di deposito della domanda di iscrizione. <br>
Pertanto, il numero attribuito con il provvedimento sostituisce il precedente numero di protocollo e dovrà essere trascritto nei formulari utilizzati. <br><br>
Per il ritiro del provvedimento dovrà essere presentata la seguente documentazione:<br><i>
1) attestazione originale del versamento per la tassa di concessione governativa di euro 168,00, da effettuarsi sul C.C.P. 8003, intestato ad "Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara" - Causale: 8617;<br>
2) n. 1 marca da bollo di euro 14,62 da apporre sul provvedimento di iscrizione; <br>
3) fotocopia della ricevuta d'iscrizione rilasciata dall'ufficio</i>.<br><br><br>
<font class='special'> <b>5. <u>Le modifiche apportate dal D. Lgs. n. 205/2010 - I chiarimenti del Ministero</b></u></font> <br><br>
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 288, il <b>D. Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205</b>, recante <i>"Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifi uti e che abroga alcune direttive"</i>.<br>
Si tratta del <b>quarto decreto correttivo al “Codice ambientale”</b>.<br><br><br>
<b>5.1. <u>I chiarimenti del Ministero - Circolare n. 240/2011</b></u><br><br>
A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 205/2010, il Comitato Nazionale - con la <b>Circolare n. 240 del 9 febbraio 2011</b> - ha disposto delle direttive in merito all'applicazione delle nuove disposizioni relative all'Albo nazionale gestori ambientali.<br>
In particolare, i commi 7 e 10 del nuovo articolo 212 del D. Lgs. 152/2006, così come modificato dall'articolo 25, del D. Lgs. n. 205/2010, prevedono che:<br>
a) le imprese e gli enti iscritti all'Albo per le attività di <b>raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi</b> sono esonerati dall'obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi a condizione che la quantità complessiva dei rifiuti che si intendono trasportare non comporti variazione della classe;<br>
b) l'iscrizione per la <b>raccolta e il trasporto dei rifiuti pericolosi</b> è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie. <br>
Non è, invece, più richiesta la prestazione di garanzia finanziaria per l'iscrizione nella categoria 4 e per l'iscrizione nella categoria 1, qualora l'attività non riguardi la raccolta e trasporto di rifiuti urbani pericolosi.<br><br>
Inoltre, il Comitato Nazionale ha disposto che, sulla base delle disposizioni sopra indicate, si possono verificare le seguenti opzioni per le imprese:<br>
1. Le <b>imprese iscritte nella categoria 4 e 5</b> possono:<br>
• richiedere la cancellazione dalla categoria 4, la revoca della relativa garanzia finanziaria prestata e il passaggio nella categoria 5 delle tipologie di rifiuti non pericolosi e dei relativi veicoli. <br>
Qualora le quantità di rifiuti complessivamente considerate dovessero superare quelle previste dalla classe di iscrizione nella categoria 5, è necessario richiedere il passaggio di classe superiore, con il conseguente obbligo di adeguamento dei requisiti e della garanzia finanziaria;<br>
• rimanere iscritte nella categoria 4 e 5 e richiedere la revoca della garanzia finanziaria prestata per la raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi.<br><br>
2. Le <b>imprese iscritte nella categoria 4</b> possono continuare a rimanere iscritte fino alla scadenza dell'iscrizione, come previsto dal comma 5, dell'articolo 212, del D. Lgs. n. 152/2006, e richiedere la revoca della garanzia finanziaria prestata.<br><br>
3. Le imprese iscritte nella categoria 1:<br>
• Se effettuano <b>raccolta e trasporto di rifiuti urbani "non pericolosi"</b>, possono continuare a rimanere iscritte fino alla scadenza dell'iscrizione, come previsto dal comma 5 dell'articolo 212 del D. Lgs. n. 152/2006, e richiedere la revoca della garanzia finanziaria prestata.<br>
• Se effettuano <b>raccolta e trasporto di rifiuti urbani "pericolosi"</b>, possono continuare a rimanere iscritte fino alla scadenza dell'iscrizione, come previsto dal comma 5, dell'articolo 212, del D. Lgs. n. 152/2006, richiedere la revoca della garanzia finanziaria prestata e prestare nuova garanzia finanziaria sulla base delle quantità annue di rifiuti urbani pericolosi che si intendono gestire e che l'impresa dovrà dichiarare (importi stabiliti per rifiuti pericolosi. Si veda l'art. 3, comma 3 DM 8 ottobre 1996).<br><br>
4. L'<b>iscrizione o il rinnovo dell'iscrizione nella categoria 1 </b>è subordinata alla prestazione di garanzia finanziaria solo se l'impresa intende gestire rifiuti urbani pericolosi.<br><br>
5. Il nuovo testo dell'articolo 212, così come modificato dal D. Lgs. n. 205/2010, <b>non prevede più la procedura semplificata di iscrizione per le categorie 2 e 3</b>, pertanto, il Comitato Nazionale, fino all'emanazione del nuovo regolamento dell'Albo, ha ritenuto che, fatte salve le iscrizioni in essere e le eventuali successive variazioni, non sia più possibile presentare domanda di iscrizione o di rinnovo per tali categorie. Pertanto, in tali casi:<br>
• le imprese o gli enti dovranno iscriversi nella categoria 4 o 5 per i rifiuti speciali individuati, rispettivamente, dal D.M. 5 febbraio 1998 e dal D.M. 12 giugno 2002, n. 161; <br>
• le imprese o gli enti dovranno iscriversi nella categoria 1 per la raccolta e trasporto dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata e individuati con i codici del capitolo 20.01 e del capitolo 15 del D.M. 5 febbraio 1998.<br><br><br>
<b>5.2. <u>La procedura di rinnovo e di aggiornamento - Circolare del Comitato dell'Albo</b></u> <br><br>
L'art. 212, comma 8, del D. Lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 205/2010, prevede che le iscrizioni dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonchè le iscrizioni dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi o trenta litri al giorno <b>devono essere rinnovate ogni 10 anni</b>.<br>
Prevede, altresì, che le iscrizioni <b>effettuate entro il 14 aprile 2008</b>, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, devono essere <b>aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo D. Lgs. 205/2010</b>, e cioè <b>entro il 25 dicembre 2011</b>.<br><br>
Per disciplinare la procedura relativa all'<b>aggiornamento delle predette iscrizioni</b>, il Comitato Nazionale dell'albo Gestori Ambientali ha emanato la <b>Circolare del 15 marzo 2011, Prot. n. 432/Albo/Pres</b>, con la quale ha approvato lo schema di <b>domanda di aggiornamento</b>.<br>
Considerato l'elevato numero di iscrizioni oggetto di aggiornamento e i termini previsti per l'espletamento delle relative procedure (entro il 25 dicembre 2011), il Comitato ha inoltre stabilito che <b>le domande devono essere presentate entro il 30 giugno 2011</b>. In difetto la Sezione potrà non garantire il rispetto dei suddetti termini.<br><br>
In ordine ai <b>termini di decorrenza dei 10 anni di durata delle iscrizioni all'Albo</b>, ai sensi dell'art. 212, comma 8, del D. Lgs. n. 152/2006, effettuate alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 205/2010 (25 dicembre 2010), viene specificato quanto segue:<br>
a) per le iscrizioni effettuare entro il 14 aprile 2008, ai sensi della normativa in vigore in quella data, il suddetto termine deve intendersi riferito alla data della delibera di aggiornamento dell'iscrizione;<br>
b) per le iscrizioni effettuate successivamente alle modifiche apportate dal D. Lgs,. n. 4/2008, il termine deve intendersi riferito alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 205/2010 (25 dicembre 2010).<br>
<b>Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi</b>.<br><br>
L'iscrizione deve essere aggiornata, in quanto attualmente non riporta i seguenti dati:<br><b>
• attività svolta dall'impresa,<br>
• codici CER dei rifiuti (rifiuti pericolosi e non pericolosi che la ditta, in base all'attività svolta, intende trasportare), <br>
• targhe dei veicoli che l'impresa intende utilizzare per il trasporto dei rifiuti</b>.<br><br>
Nel modulo devono essere indicate a pena di improcedibilità: <br>
- la <b>tipologia dei propri rifiuti</b> (non pericolosi o pericolosi) che l'impresa intende trasportare;<br>
- l'<b>attività svolta dall'impresa</b> (così come risultante dal registro imprese); <br>
- i <b>codici CER dei rifiuti</b> che si intendono trasportare compatibilmente con l'attività svolta; <br>
- le <b>modalità di trasporto</b> dei rifiuti stessi;<br>
- le <b>targhe dei veicoli utilizzati</b>, divisi tra quelli che effettueranno il trasporto dei rifiuti non pericolosi e quelli che effettueranno il trasporto dei rifiuti pericolosi (occorre allegare copie fronte-retro delle carte di circolazione aggiornate).<br><br>
Per la domanda di aggiornamento è dovuto il <b>pagamento di Euro 10,00 per i diritti di segreteria</b>.<br>
Sono inoltre dovute <b>due marche da bollo da 14,62 euro ciascuna </b>(una per la domanda di aggiornamento ed una per il provvedimento che l'ufficio andrà ad emettere).<br><br>
Le imprese <b>iscritte successivamente al 14 aprile 2008</b> non devono procedere ad alcun adempimento, fatto salvo il versamento del “diritto annuale” di iscrizione di 50,00 € da effettuare entro il 30 aprile di ogni anno.<br><br><br>
<b>5.3. <u>La procedura di rinnovo e di aggiornamento - Deliberazione del Comitato dell'Albo</b></u> <br><br>
Con <b>Deliberazione del 26 ottobre 2011, Prot. 04/ALBO/CN</b>, il Comitato Nazionale dell'Albo ha deliberato che le imprese iscritte all’Albo ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 entro il 14 aprile 2008, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, che non presentano richiesta di aggiornamento dell’iscrizione entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 (e quindi <b>entro il 27 dicembre 2011</b>), verranno <b>cancellate d’ufficio dall’Albo</b>.<br>
La mancata presentazione della richiesta di aggiornamento all’Albo entro un anno dalla
data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, deve essere considerata, secondo il Comitato nazionale, quale
mancanza d’interesse al permanere dell’iscrizione.<br><br>
Con la <b>circolare del 16 dicembre 2011, Prot. 1461/ALBO/PRES</b>, il Comitato Nazionale, ai fini delle citate disposizioni, ha disposto che le Sezioni regionali e provinciali dovranno deliberare <b>entro e non oltre il 20 gennaio 2012</b> la cancellazione delle imprese iscritte entro il 14 aprile 2008, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, le quali non hanno provveduto a presentare la domanda di aggiornamento dell’iscrizione entro il 27 dicembre 2011.<br>
Le Sezioni ne dovranno dare comunicazione al Comitato Nazionale. Quest’ultimo, anche ai fini della comunicazione agli interessati, adotterà una delibera ricognitiva dei provvedimenti di cancellazione il cui comunicato sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.<br>
Il Comitato Nazionale, infine, ha specificato quanto segue:<br>
a) Le imprese che non hanno provveduto a presentare la domanda di aggiornamento dell’iscrizione
entro il 27 dicembre 2011, sono <b>cancellate d’ufficio con decorrenza dalla data di pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo alla suddetta delibera ricognitiva del Comitato
Nazionale</b>. <br>
Non sono prese in considerazione le domande di aggiornamento inviate oltre la data del
27 dicembre 2011.<br>
b) Le imprese che hanno presentato la domanda di aggiornamento dell’iscrizione entro il 27
dicembre 2011 possono continuare a operare fino alla notifica del provvedimento di aggiornamento dell’iscrizione o del provvedimento di rigetto della domanda di aggiornamento con conseguente cancellazione dall’Albo.<br>
<b>Il testo della deliberazione e della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi</b>.<br><br><br>
<font class='special'> <b>6. <u>12 GIUGNO 2013 - Imprese edili e trasporto “ingombranti” – Chiarimenti dal Comitato nazionale</b></u></font> <br><br>
Le imprese edili iscritte per il trasporto “in conto proprio” ai sensi dell’articolo 212, comma 8, D.Lgs. n. 152/2006, possono trasportare i rifiuti ingombranti prodotti nello svolgimento della propria attività <b>utilizzando il codice 20 03 07</b>.<br>
Lo ha stabilito il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali che, con la <b>circolare 12 giugno 2013, Prot. n. 691/Albo/Pres</b>, ha anche inviato le Sezioni regionali a riportare nei provvedimenti di iscrizioni o di variazione dell’iscrizione, a fianco del CER 20 03 07, l’annotazione<i> “proveniente da attività del cantiere edile connessa all’attività di costruzione e demolizione”</i>.<br><br><br>
<font class='special'> <b>7. <u>29 MAGGIO 2015 - Trasporto di rifiuti speciali propri – Chiarimenti dal Comitato nazionale</b></u></font> <img src='images/flashing_new.gif' border=0> <br><br>
L’impresa che intende trasportare ai centri raccolta disciplinati dal D.M. 8 aprile 2008 i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dalla propria attività, <b>ha l’obbligo d’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali nella categoria 2-bis di cui al D.M. 3 giugno 2014, n. 120</b>, che ricomprende<i> “produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonchè i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”</i>.<br>
E’ quanto è stato chiarito dal Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali con la <b>circolare del 29 maggio 2015, Prot. 437/ALBO/PRES</b>, in risposta ad un quesito con il quale si chiedeva di chiarire se l’impresa che intendeva trasportare ai centri raccolta disciplinati dal D.M. 8 aprile 2008 i rifiuti speciali prodotti dalla propria attività, era sottoposta all’iscrizione all’Albo ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche qualora i rifiuti stessi siano stati assimilati ai rifiuti urbani. <br>
In proposito il Comitato nazionale ha osservato che l’articolo 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006, non opera alcuna distinzione tra i rifiuti speciali e i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani e non prevede deroghe all’obbligo d’iscrizione all’Albo per il trasporto di questi ultimi effettuato dal produttore iniziale.<br>
<b>Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi</b>.<br><br>
</td>
</tr>
</table><br>
<table width='100%' border=3>
<tr>
<th colspan=2 bgcolor=#dddddd>
<center><b>MODULISTICA
</b></center>
</th>
</tr>
<tr>
<td valign='top' bgcolor=#CCFFCC><br>
· <a href='files/modulistica/Rifiuti_Conto_Proprio_Iscrizione.pdf' target=_new>Albo nazionale dei gestori ambientali - <b>Comunicazione di iscrizione ex art. 212, comma 8, D.Lgs. 152/2006</b>.</a> <br><br>
· <a href='files/modulistica/Rifiuti_Conto_Proprio_Int_P.pdf' target=_new>Albo nazionale dei gestori ambientali - <b>Comunicazione di iscrizione ex art. 212, comma 8, D.Lgs. 152/2006 - INTERCALARE P</b>.</a> <br><br>
. <a href='files/modulistica/Rifiuti_Mod_Aggiornamento.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>Fac-simile della domanda di aggiornamento, ai sensi dell'art. 212, comma 8, del D. Lgs. n. 152/2006, così come modificato dall'art. 25 del D. Lgs. n. 205/2010. </a> <img src='images/flashing_new.gif' border=0><br><br>
</td>
</tr>
</table><br>
<table width='100%' border=3>
<tr>
<th colspan=2 bgcolor=#dddddd>
<center><b>CASISTICA
</b></center>
</th>
</tr>
<tr>
<td valign='top' bgcolor=#CCFFCC><br>
<b>1. <u>Veicoli "lavacassonetti" - Procedura d'iscrizione all'Albo e classificazione del rifiuto </b></u> <br><br>
Il rifiuto derivante dall'attività di <n>lavaggio dei contenitori stradali di rifiuti urbani effettuata con veicoli "lavacassonetti"</b> deve intendersi prodotto dall'impresa che svolge tale attività e deve essere, pertanto, classificato come <b>rifiuto speciale non pericoloso</b>.<br>
Ne consegue che il successivo trasporto effettuato dalla stessa impresa richiede l'iscrizione all'Albo ai sensi dell'art. 212, comma 8, D.Lgs. n. 152/2006.<br>
Lo ha stabilito l'Albo nazionale Gestori Ambientali con la <b>Circolare del 10 luglio 2007, n. 1414</b>.<br>
<b>Il testo della Circolare viene riportato nei Riferimenti normativi</b>.<br><br>
</td>
</tr>
</table><br>
<table width='100%' border=3>
<tr>
<th bgcolor=#dddddd>
<center><b>RIFERIMENTI NORMATIVI </b></center>
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<td bgcolor=#ffffcc><br>
. <a href='files/attivita/2007_1414_Circ_ANGA.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Albo Nazionale Gestori Ambientali – Circolare del 10 luglio 2007, n. 1414</b>: Lavaggio dei contenitori stradali di rifiuti effettuata con “lavacassonetti” – Successivo trasporto del rifiuto – Iscrizione all’Albo.</a><br><br>
. <a href='files/camcom/2008_1_Del_CN.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Albo nazionale gestori ambientali - Deliberazione del 3 marzo 2008, Prot. 01/CN/ALBO</b>: Iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come sostituito dall’articolo 2, comma 30, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.</a> <br><br>
. <a href='files/camcom/2008_10360_Nota_UnionCamere.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>UnionCamere – Nota del 26 giugno 2008, Prot. 10360</b>: Diritti di segreteria Albo gestori ambientali. </a><br><br>
- <a href='files/ambiente/2011_432_Circ_ANGA.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Circolare del 15 marzo 2011, Prot. n. 432/Albo/Pres</b>: Iscrizioni ai sensi dell'art. 212, comma 8 del D. Lgs. n. 152/2006.</a> <br><br>
. <a href='files/ambiente/2011_4_Del_ANGA.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Albo nazionale gestori ambientali - Deliberazione del 26 ottobre 2011, Prot. 04/ALBO/CN</b>: Cancellazione dall’Albo per mancato aggiornamento dell’iscrizione ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni e integrazioni.</a> <img src='images/flashing_new.gif' border=0><br><br>
. <a href='files/ambiente/2011_1461_Circ_ANGA.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Albo nazionale gestori ambientali - Circolare del 16 dicembre 2011, Prot. 01461ALBO/PRES</b>: Cancellazione dall’Albo per mancato aggiornamento dell’iscrizione delle imprese
iscritte entro il 14 aprile 2008 ai sensi dell’ articolo 212, comma 8, del D. Lgs. 152/06, come vigente a quella data.</a> <br><br>
. <a href='files/ambiente/2013_691_Circ_ANGA.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Albo nazionale gestori ambientali - Circolare del 12 giugno 2013, Prot. 691/ALBO/PRES</b>: Iscrizione ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del D.Lgs. 152/06. Attribuzione codice EER.</a> <br><br>
- <a href='files/ambiente/2015_437_Circ_ANGA.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Circolare del 29 maggio 2015, Prot. n. 437/ALBO/PRES</b>:Articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. </a> <img src='images/flashing_new.gif' border=0> <br><br>
</td>
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Date 2008-03-15 00:46:12