>>  Site Map >>  Content >>  Content Category #5

Requested content page:

<b>MANGIMI – ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI – NUOVE NORME DETTATE DALLA COMUNITA’ EUROPEA</b>


<font class='special'><b><u>La nuova normativa europea</b></u><br><br></font>

Sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 35 dell’8 febbraio 2005 è stato pubblicato il <b>Regolamento 183/2005/CE del 12 gennaio 2005</b>, che stabilisce <b>i requisiti per l’igiene dei mangimi</b> ed in particolare, all’articolo 33, abroga, a far data dal 1 gennaio 2006, le Direttive 95/69/CE (recepita con D.Lgs. 123/99) e 98/51/CE (recepita con D.P.R. 433/2001). <br>
Il Regolamento stabilisce condizioni e disposizioni atte ad assicurare la rintracciabilità dei mangimi fin dalla data di produzione primaria dei prodotti agricoli (coltivazione e raccolto). <br><br><br>


<font class='special'><b><u> Adempimenti e modulistica</b></u><br><br></font>

In conseguenza dell’entrata in vigore di tale Regolamento, il Ministero della Salute ha emanato la <b>Nota Prot. DGVA – XI bis/38255/P del 27 ottobre 2005</b>, in cui sono previsti i vari modelli da utilizzare da parte degli operatori del settore per continuare l’attività in corso o per intraprenderne una nuova. <br>
Successivamente, il Ministero della salute ha emanato la <b>Nota Prot. 45950-P-I8da9/1 del 28 dicembre 2005</b>, dal titolo “Applicazione Regolamento (CE) 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei mangimi – Linee Guida”, la quale modifica parzialmente la modulistica destinata agli operatori del settore dei mangimi, per la comunicazioni alle Autorità competenti, e fornisce ulteriori linee di indirizzo sulle modalità applicative del citato Regolamento europeo. <br><br>

Le due note hanno dettato le procedure e la modulistica necessarie per dare seguito a quanto prescritto dall'art. 18, il quale prevede: <br>
• la notifica, da inoltrarsi all’autorità sanitaria entro il 1 gennaio 2006, a cura dei titolari degli impianti riconosciuti o registrati ai sensi del D.Lgs. n. 123/1999 al fine di poter proseguire l’attività già in essere (Modello 1); <br>
• l’istanza di registrazione, da inoltrarsi all’autorità sanitaria entro il 1 gennaio 2006, a cura dei titolari degli impianti, per i quali detta registrazione non era prevista, al fine di poter proseguire l’attività già in essere (Modello 3); <br>
• la dichiarazione di possesso dei requisiti previsti dal regolamento, da inoltrarsi all’autorità sanitaria entro il 1 gennaio 2008, a cura dei titolari degli impianti di cui al punto precedente. <br><br>

Da quanto sopra si ricava che: <br>
<b>A.</b> gli impianti già riconosciuti o registrati, ai sensi del D.Lgs. n. 123/1999, trasmettono alla Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente <b>la notifica</b> di cui al Modello 1, debitamente compilato in ogni sua parte e firmato dal legale rappresentante la ragione sociale; <br><br>

<b>B.</b> Gli impianti attivati dopo il 1 gennaio 2006, soggetti a riconoscimento per: <br><i>
• la fabbricazione e/o il commercio di additivi per mangimi (direttiva 82/471/CEE, regolamento 1831/2003) di cui all’allegato IV, Capo 1, del regolamento, <br>
• la fabbricazione e/o il commercio di premiscele per mangimi che utilizzano gli additivi di cui all’allegato IV, Capo 2, <br>
• la fabbricazione di mangimi, anche se fabbricati per il fabbisogno esclusivo degli animali dell’azienda che produce mangimi, che utilizzano gli additivi e/o le premiscele di cui all’allegato IV, Capo 3</i>, <br>
secondo le procedure previste dalla circolare n. 20 del 1 ottobre 2001, devono presentare al Sindaco, per il tramite del Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, l’<b>istanza di riconoscimento</b>, utilizzando il Modello 2, debitamente compilata in ogni sua parte timbrata e firmata dal legale rappresentante la ragione sociale. <br>
Gli intermediari che svolgono la propria attività senza detenere i prodotti posti in commercio nei propri locali allegano a detta istanza di riconoscimento <b>la certificazione</b>, utilizzando il Modello 5, dichiarando che detti prodotti soddisfano le condizioni del regolamento. <br><br>

Entro il 31 dicembre 2005 tutti gli impianti: <br><i>
• di cui all’articolo 5, comma 1, che devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato I, del Regolamento n. 183/2005/CE; <br>
• di cui all’articolo 5 comma 2, non assoggettati al riconoscimento, ma che devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato II, del Regolamento n. 183/2005/CE</i>; <br>
presentano al Servizio Veterinario dell’Az.U.S.L. territorialmente competente, <b>l’istanza di registrazione</b>, utilizzando il Modello 3, debitamente compilata in ogni sua parte, timbrata e firmata dal legale rappresentante la ragione sociale. <br><br>

Il Servizio Veterinario dell’Az.U.S.L. territorialmente competente: <br>
• <b>registra l’impianto</b> richiedente (senza rilasciare alcun “numero di registrazione”); <br>
• <b>trasmette al Servizio Veterinario ed igiene degli Alimenti della Regione</b> entro il 30 maggio ed entro il 30 novembre di ogni anno <b>l’elenco degli impianti “registrati”</b>. <br><br>

<b>Entro il 31 dicembre 2007</b> detta registrazione è confermata ai sensi del Regolamento in oggetto all’atto della trasmissione alla Az.U.S.L. della autocertificazione del possesso dei requisiti previsti (modello 4 allegato alla presente). <br><br>

In considerazione di quanto previsto ai sensi dell’articolo 33 del medesimo regolamento, i Servizi Veterinari delle Az.U.S.L. proporranno ai Sindaci, a far data dal 1 gennaio 2006, gli appositi decreti di revoca per: <br><i>
• i riconoscimenti e le registrazioni rilasciate ai sensi del D.Lgs. n. 123/1999 agli impianti che non abbiano provveduto alla notifica prevista ai sensi dell’articolo 18 comma 1 del regolamento; <br>
• i riconoscimenti rilasciati ai sensi degli articoli 2, comma 2, lettere d) ed f), D.Lgs. n. 123/1999, per i quali non può e non deve essere presentata alcuna notifica, ancorché già resi inefficaci con D.Lgs. n. 149/2004, in materia di sostanze indesiderabili contenute nei mangimi; <br>
• i numeri di registrazione rilasciati ai sensi degli articoli 7, comma 2, lettere a), b), c), d) ed 8, comma 1, D.Lgs. n. 123/99</i>. <br><br><br>


<table width='100%'>
<tr>
<th colspan=2 bgcolor=#dddddd>
<center><b>MODULISTICA
</b></center>
</th>
</tr>
<tr>
<td valign='top' bgcolor=#CCFFCC>

. <a href='files/attivita/Mangimi_Mod1_Notifica.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b> MODELLO 1</b> - Notifica ai sensi del Regolamento (CE) n. 183/2005/CE – Art. 18, comma 1.</a><br><br>

. <a href='files/attivita/Mangimi_Mod2_Riconoscimento.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b> MODELLO 2</b> - Istanza di riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n. 183/2005/CE – Art. 2 e 10.</a><br><br>

. <a href='files/attivita/Mangimi_Mod3_Registrazione.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0><b> MODELLO 3</b> - Istanza di registrazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 183/2005/CE – Art. 2, 9 e 18.</a><br><br>

. <a href='files/attivita/Mangimi_Mod4_Registrazione.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0><b> MODELLO 4</b> - Istanza di registrazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 183/2005/CE – Art. 2 e 9, autocertificazione.</a><br><br>

. <a href='files/attivita/Mangimi_Mod5_Autocertificazione.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0><b> MODELLO 5</b> - Dichiarazione Regolamento (CE) n. 183/2005/CE – Art. 17, autocertificazione.</a><br><br>


</td>
</tr>
</table>

<table width='100%'>
<tr>
<th bgcolor=#dddddd>
<center><b>RIFERIMENTI NORMATIVI </b></center>
</th>
</tr>
<tr>
<td bgcolor=#ffffcc>


. <a href='files/attivita/1999_123.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b> D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 123</b>: Attuazione della direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali.</a><br><br>

. <a href='files/attivita/2001_433.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b> D.P.R. 2 novembre 2001, n. 433</b>: Regolamento di attuazione delle direttive 96/51/CE, 98/51/CE e 1999/20/CE in materia di additivi nell'alimentazione degli animali.</a><br><br>

. <a href='files/attivita/2002_2_Circ_MS.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b> Ministero della Salute - Circolare 4 luglio 2002, n. 2</b>: Circolare esplicativa del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433, recante regolamento di attuazione delle direttive 96/51/CE, 98/51/CE, 1999/20/CE in materia di additivi nell'alimentazione degli animali.</a><br><br>

. <a href='files/attivita/2004_149.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b> D. Lgs. 10 maggio 2004, n. 149</b>: Attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.</a><br><br>

. <a href='files/attivita/2005_183_Reg_CE.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b> Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005</b> che stabilisce i requisiti per l’igiene dei mangimi.</a> <img src='images/flashing_new.gif' border=0><br><br>


</td>
</tr>
</table>




Read 4806 times
Date 2006-09-04 14:44:21



Attention! You are currently viewing sitemap page!
We strongly suggest to look at original content

Search from web

Valid HTML 4.01 Valid CSS