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<b>AUTOTRASPORTO CONTO PROPRIO – RILASCIO DELLA LICENZA</B>


<table width='100%' border=3>
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<TH align='center' bgcolor='#dddddd'>
<b>IL TRASPORTO CONTO PROPRIO </b> <BR>
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<font class="special"><b><u>Norme di carattere generale</b></u></font><br><br>

Le licenze per il trasporto di cose in conto proprio sono rilasciate dalla Provincia nella cui circoscrizione i soggetti interessati hanno fissato la sede unica o principale, <b>entro 45 giorni dalla presentazione della domanda</b>. <br>
Il trasporto merci non deve essere l'attività economicamente prevalente, ma deve rappresentare solo un'attività complementare o accessoria nel quadro dell'attività principale. <br>
Per questo aspetto devono quindi essere rispettate anche le seguenti condizioni particolari: <br><i>
1. le cose da trasportare per le loro caratteristiche merceologiche devono avere stretta attinenza con l'attività principale dell'impresa; <br>
2. l'insieme dei veicoli da adibire al trasporto di cui trattasi deve avere una portata complessiva non superiore a quella necessaria per soddisfare le esigenze dell'attività principale dell'impresa; <br>
3. i costi dell'attività di trasporto non devono costituire la parte preponderante dei costi dell'attività; <br>
4. le merci devono appartenere alle stesse persone, enti privati o pubblici che le trasportano o devono essere dai medesimi prodotte o vendute, prese in comodato, prese in locazione o da loro elaborate, trasformate e simili, o tenuti in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere</i>. <br><br>

Le licenze di trasporto in conto proprio sono rilasciate una per ciascun autocarro o altro veicolo o trattore e valgono per il rimorchio o semirimorchio ad esso agganciato, purché sia in disponibilità del medesimo soggetto titolare della licenza. <br>
Le licenze non hanno scadenza, ma possono essere revocate dall'Ufficio se vengono meno le condizioni che ne hanno determinato il rilascio. <br><br>

Le licenze per i veicoli aventi <b>portata utile superiore a 3000 kg</b> devono essere accompagnate dall'elencazione delle cose trasportate, le quali devono rientrare fra quelle previste nella licenza e dalla dichiarazione contestuale che esse sono di proprietà del titolare della licenza stessa o che ricorre in una delle altre condizioni previste alla lettera c) dell'art. 31 della legge n. 298/1974. <br>
Tale elencazione deve essere redatta in conformità all'allegato 1 al DPR n. 783/1977, che si riporta nella sezione modulistica. <br>
Soltanto in via occasionale possono essere trasportate cose varie non comprese tra quelle elencate nella licenza, purché siano di proprietà del titolare della stessa o da questo prese in comodato o in locazione e il loro trasporto si renda necessario per esigenze di carattere straordinario e non continuativo, strettamente attinenti all'attività per la quale la licenza è ; stata rilasciata. In tal caso il documento che accompagna il trasporto deve essere redatto in conformità all'allegato 2 al DPR n. 783/77, che si riporta nella sezione modulistica. <br><br>

<b>Non è soggetto a licenza il trasporto di cose in conto proprio effettuato con veicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 tonnellate</b>. <br>
La normativa vigente prevede, inoltre, che sono esenti dalla licenza per il trasporto in conto proprio: <br>
• le Amministrazioni dello Stato; <br>
• le Regioni, le Province, i Comuni e i loro Consorzi, quando trasportano cose destinate al soddisfacimento di esigenze interne all'Ente proprietario e non connesse con dei servizi pubblici. <br><br>

<font class="special"><b><u>Requisiti e documenti richiesti </b></u></font><br><br>

Alla domanda di rilascio della licenza per trasporto in conto proprio dovrà essere allegata la seguente documentazione: <br>
1) N. 1 marca da bollo da euro 14,62 da applicare sulla licenza da rilasciare; <br>
2) Attestazione del versamento di 10,33 euro da effettuarsi sul CCP appositamente istituito da ogni Provincia. Nella causale dovrà essere specificata la seguente dizione: Licenza di trasporto in conto proprio. <br>
3) Certificato di iscrizione al Registro delle imprese, riportante la dicitura antimafia o dichiarazione sostitutiva di certificazione riferita a tutti i soggetti interessati. <br>
Per gli enti o le associazioni in genere non iscritte al Registro delle imprese si dovrà allegare la fotocopia semplice dello statuto o dell'atto costitutivo. <br>
4) Atto sostitutivo di notorietà dove si dichiari che il veicolo è in proprietà o in usufrutto o acquistato con patto di riservato dominio o preso in locazione. <br>
5) Nei casi di ristampa della licenza c/proprio dovrà essere allegata fotocopia della licenza da sostituire e della carta di circolazione. In caso di smarrimento, allegare denuncia di smarrimento presentata agli organi di Pubblica Sicurezza o autocertificazione della stessa. <br>
6) Nel caso di modifica della ragione sociale o della denominazione della ditta, senza la variazione della partita IVA, allegare fotocopia dell'atto notarile riguardante la modifica stessa.<br>
7) Nel caso l’impresa richiedente svolgesse attività di: <br><i>
• scavi o movimento terra, dovranno essere presentate anche fotocopie delle carte di circolazione delle macchine operatrici o dei certificati di omologazione delle stesse, in proprietà o in locazione; <br>
• estrazioni minerarie o cava , dovrà presentare copia dell'autorizzazione e disciplinare per l'apertura della cava; <br>
• produzione calcestruzzo, <br></i>
si dovrà presentare idonea documentazione attestante la disponibilità dell'impianto di calcestruzzo. <br>
8) Se il veicolo è un mezzo d'opera dovrà essere autorizzato a trasportare anche alla portata potenziale da desumere dalla carta di circolazione del veicolo o da eventuale certificato di approvazione. Tale portata deve essere indicata nella domanda. <br><br>

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<table width='100%' border=3>
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<th colspan=2 bgcolor=#dddddd>
<center><b>MODULISTICA
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. Per scaricare la <b>MODULISTICA</b> relativa alla richiesta della licenza per il trasporto conto proprio, cliccate <a href =" https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=7&page=8 "> <b>QUI</a></b><br><br>

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<table width='100%' border=3>
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<th bgcolor=#dddddd>
<center><b>RIFERIMENTI NORMATIVI </b></center>
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. <a href="files/attivita/1974_298.pdf" target=_new><img src="images/pdf.gif" border=0> <b>Legge 6 giugno 1974, n. 298</b>: Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada.</a><br><br>

. <a href="files/attivita/1977_783.pdf" target=_new><img src="images/pdf.gif" border=0> <b>D.P.R. 16 settembre 1977, n. 783</b>: Ulteriori norme di esecuzione della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, concernente istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada.</a><br><br>

. <a href='files/attivita/2009_123.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0>
<b>D.P.R. 10 luglio 2009, n. 123</b>: Regolamento di riorganizzazione e funzionamento della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori. </a><img src='images/flashing_new.gif' border=0> <br><br>

</td></tr>
</table><br>



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Date 2005-11-09 15:09:20



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