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<b>ODONTOTECNICO – DA ARTE AUSILIARIA A PROFESSIONE SANITARIA</B>


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<b>L'ATTIVITA' DI ODONTOTECNICO</b> <BR>
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<font class="special"><b><u>Il quadro normativo</font> </b></u> <br><br>

L'attività di odontotecnico (insieme alle attività di ottico, meccanico ortopedico ed ernista e infermiere) è stata definita, all’art. 1 del R.D. n. 1334 del 1928 e all’art. 99 del R.D. n. 1265 del 1934, come <b>“arte ausiliaria delle professioni sanitarie”</b>.<br>
A seguito della modifica operata dall’art. 1, comma 1, della legge n. 42 del 1999, anche le “arti ausiliarie delle professioni sanitarie” sono diventate “professioni sanitarie”.<br><br>
La disciplina delle “professioni sanitarie” è contenuta in due provvedimenti normativi: <br>
• il <b>R.D. 27 luglio 1934, n. 1265</b>, contenente i principi generali della materia, in cui è stato trasfuso, fra l’altro, il precedente <b>R.D. 23 giugno 1927, n. 1264</b>;<br>
• il <b>R.D. 31 maggio 1928, n. 1334</b>, costituente regolamento attuativo del R.D. n. 1264 del 1927.<br><br>

L'attività di odontotecnico è soggetta all'applicazione della direttiva sulla produzione di dispositivi medici, prevista dal <b>Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46</b> in applicazione della direttiva 93/42/CEE che prevede, tra l'altro, la registrazione al Ministero della Salute dei responsabili dell'emissione in commercio dei dispositivi medici (art. 13).<br><br><br>

<font class="special"><b><u>Inquadramento dell’attività</font></b></u><br><br>

Ai fini dell’esatto inquadramento dell’attività di odontotecnico è di particolare importanza la previsione di cui all’art. 11 del R.D. 1334/1928, in forza del quale: <i>“Gli odontotecnici sono autorizzati unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte loro fornite dai medici chirurghi e dagli abilitati a norma di legge all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria, con le indicazioni del tipo di protesi. È in ogni caso vietato agli odontotecnici di esercitare, anche alla presenza ed in concorso del medico o dell'abilitato all'odontoiatria, alcuna manovra, cruenta o incruenta, nella bocca del paziente, sana o ammalata”</i>.<br> <br>

La disposizione è chiara nello statuire due principi fondamentali: <br>
• il primo, in virtù del quale l’odontotecnico può costruire apparecchi di protesi dentaria solo se riceve una specifica “richiesta” in tal senso da un medico chirurgo ovvero da uno dei soggetti – sempre medici – abilitati ai sensi delle vigenti disposizioni legislative all’esercizio dell’attività odontoiatrica (prescrizione medica); <br>
• il secondo, in forza del quale gli odontotecnici non possono in alcun caso intervenire direttamente all’interno della bocca dei pazienti con alcuna manovra, cruenta o incruenta che sia, nemmeno se a loro fianco si trova il medico odontoiatria “committente” e nemmeno se questi supervisiona l’attività dell’odontotecnico. <br>
Agli odontotecnici non è dunque consentito di raccogliere la c.d. “impronta ortodontica” del paziente (ossia lo stampo dentale), attività riservata all’odontoiatra.<br><br><br>

<font class="special"><b><u>Possesso del titolo abilitativo</font></b></u><br><br>

Per l'esercizio dell'attività di odontotecnico è necessario essere in possesso dell'attestato di abilitazione all'esercizio (Diploma di qualifica). <br>
L’art. 100 del R.D. n. 1265/1934, prevedeva, al 2° comma, l’obbligo di far registrare l’attestato di abilitazione presso l’Azienda Sanitaria Locale e successivamente presso il Comune.<br>
Dal 9 dicembre 2000, in applicazione di quanto disposto nell’Allegato B, della Legge n. 340 del 24 novembre 2000 (sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi) tale procedura è stata abolita e quindi non è più necessario richiedere l'annotazione sul diploma degli estremi di registrazione presso un apposito registro.<br><br><br>

<font class="special"><b><u>Corsi per il conseguimento dell’abilitazione svolti dagli Istituti professionali di Stato</font></b></u><br><br>

Secondo quanto stabilito con <b>Decreto 23 aprile 1992</b>, i corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio dell'arte sanitaria ausiliaria di odontotecnico sono strutturati complessivamente in <b>cinque anni</b>, secondo gli orari ed i programmi di insegnamento fissati dal medesimo decreto. <br>
Al termine del primo triennio potrà essere rilasciata un'attestazione di acquisizione di capacità esecutive nel settore che<b> non ha valore abilitante all'esercizio di professioni sanitarie</b>. <br>
Coloro che abbiano frequentato positivamente i corsi di cui sopra sono ammessi a sostenere l'esame finale. <br>
Al superamento dell'esame finale si consegue il titolo di abilitazione all'esercizio della professione.<br><br><br>

<font class="special"><b><u>Corsi autorizzati dalle Regioni</font></b></u><br><br>

Secondo quanto stabilito dal <b>Decreto 28 ottobre 1992</b>, i corsi, autorizzati dalle Regioni, per il conseguimento dell'attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico <b>hanno durata triennale</b>.<br><br><br>

<font class="special"><b><u>Iscrivibilità all’Albo delle imprese artigiane</font> </b></u><br><br>

Se esistono i requisiti soggettivi e oggettivi indicati negli articoli 2, 3 e 4 della L. 443/85 (partecipazione manuale e professionale, apposito laboratorio dotato di specifiche attrezzature e igienicamente idoneo, possesso del titolo abilitativo) l’attività di odontotecnico è iscrivibile all’Albo delle imprese artigiane.<br>
Alla domanda di iscrizione dovrà essere allegata la copia dello specifico diploma di abilitazione.<br><br>

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Tutti i documenti elencati sono <span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">realizzati in formato PDF</span>; per consultarli occorre installare sul proprio PC il software Adobe Reader <a href="http://www.adobe.com/it/products/acrobat/readstep2.html" target=_blank><img style="border: none;" src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_adobe_reader.gif" alt="Scarica Adobe Reader" /></a>

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Date 2005-09-28 23:10:30



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