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E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2020, il decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 dicembre 2019, n. 176, recante “Regolamento recante modifiche al decreto 21 aprile 2017, n. 93, concernente la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea”.
Le modifiche riguardano sostanzialmente due articoli: l’articolo 4 (Verificazione periodica) e l’articolo 18 (Disposizioni transitorie e finali) del D.M. n. 93/2017.
Con l’aggiunta del comma 1-bis all’articolo 4, si stabilisce che le Camere di commercio continueranno a svolgere il servizio di verificazione periodica limitatamente agli strumenti per i quali non sia presente nell'elenco, tenuto da Unioncamere, almeno un Organismo in possesso dei requisiti riportati nell’Allegato I al D.M. n. 93/2017.
Con l’aggiunta del comma 2-bis all’articolo 18, si stabilisce che gli organismi abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformità alle disposizioni abrogate dall'articolo 17, che alla data del 18 marzo 2019 hanno almeno il requisito dell'accettazione formale dell'offerta economica relativa all'accreditamento, possono continuare a svolgere le attività di verificazione periodica, senza soluzione di continuità fino al 30 giugno 2020.
Al termine del periodo transitorio di 18 mesi disposto dall'articolo 18, comma 2, l'organismo nazionale di accreditamento dovrà trasmettere al Ministero dello sviluppo economico, a Unioncamere e tramite di essa alle Camere di commercio l'elenco nominativo dei soggetti che rispondono al requisito dell'accettazione formale dell'offerta economica relativa all'accreditamento, ai fini dell'aggiornamento dei correlati elenchi pubblici.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare tutta la normativa di riferimento, clicca QUI.
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E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019, il Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”.
Il decreto-legge – in vigore dal 1° maggio 2019 – all’art. 42 dispone la riapertura del periodo transitorio di cui all’art. 18, comma 2, del D.M. 21 aprile 2017, n. 93, che si ricorda essere terminato il 18 marzo scorso.
In particolare, il richiamato art. 42, al comma 1, dispone che tale periodo transitorio ”è prorogato al 30 giugno 2020 per gli organismi abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformità alle disposizioni abrogate dall’art. 17 (del D.M. n. 93/2017) che, alla data del 18 marzo 2019, dimostrino l’avvenuta accettazione formale dell’offerta economica di accreditamento”.
Pertanto, tutti gli organismi abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformità alle disposizioni abrogate dall’articolo 17 del citato D.M. n. 93/2017, che alla data del 18 marzo 2019, dimostrino l’avvenuta accettazione formale dell’offerta economica di accreditamento, possono riprendere, a decorrere dal 1° maggio 2019, lo svolgimento delle attività di verificazione periodica interrotte in tale data, senza ulteriori adempimenti, limitatamente agli strumenti di misura per i quali è stato riconosciuto/autorizzato da Unioncamere e/o dalle Camere di commercio ai sensi della normativa previgente al citato D.M. 93/2017.
Gli organismi che non hanno presentato domanda di accreditamento entro il 18 marzo 2019 possono continuare ad operare fino al 30 giugno 2020 a decorrere dalla data della domanda, da presentarsi entro il termine del 30 settembre 2019, dimostrando l'avvenuta accettazione formale dell'offerta economica relativa all'accreditamento.
. Se vuoi approfondire l’argomento e prendere visione dell'avviso di Unioncamere per i titolari di strumenti di misura legale e per i laboratori che svolgono la verificazione periodica, clicca QUI.
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Gli Uffici metrici delle Camere di Commercio, a decorrere dal giorno 19 marzo 2019, non eseguiranno più le verifiche periodiche sugli strumenti di misura.
L’art. 18 comma 2 del Decreto 21 aprile 2017, n. 93 - entrato in vigore il 18 settembre 2017 - ha infatti fissato il termine del periodo transitorio, della durata massima di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, consentendo così alle Camere di Commercio di eseguire la verificazione periodica degli strumenti metrici fino al 18 marzo 2019, al fine di soddisfare tutte le richieste di verificazione periodica pervenute.
Dopo tale data, i titolari degli strumenti metrici dovranno presentare richiesta di verificazione periodica esclusivamente agli Organismi accreditati in possesso dei requisiti specificati all’Allegato I del D.M. n. 93/2017, che abbiano presentato apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività ad Unioncamere e che risultino iscritti nell’apposito elenco nazionale.
. Se vuoi scaricare l'elenco degli Organismi che eseguono la verificazione periodica, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento, clicca QUI.
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A decorrere dal 18 settembre 2017 è in vigore il Decreto 21 aprile 2017, n. 93, recante “Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2017.
Il presente decreto – che abroga sette precedenti decreti e sei direttive del Ministero dello Sviluppo Economico - si applica ai controlli degli strumenti di misura soggetti alla normativa nazionale e europea utilizzati per funzioni di misura legali, ovvero le funzioni di misura giustificate da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell’ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali.
Gli strumenti di misura in servizio, qualora utilizzati per le funzioni di misura legali, sono sottoposti alle seguenti tipologie di controlli successivi:
a) verificazione periodica;
b) controlli casuali o a richiesta;
c) vigilanza sugli strumenti soggetti alla normativa nazionale e europea.
Introdotto il libretto metrologico per ciascun strumento metrico, contenente i dati identificativi dello strumento stesso, e che dovrà essere compilato in occasione di ciascuna attività di verifica, riparazione o sorveglianza.
Alle Camere di Commercio, oltre alle funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione del presente decreto, è devoluto il compito di raccogliere, su supporto informatico, le informazioni ottenute sulla base delle comunicazioni effettuate dai titolari degli strumenti di misura soggetti all'obbligo della verificazione periodica e di formare l'elenco dei titolari degli strumenti di misura, consultabile dal pubblico anche per via informatica.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare tutta la normativa di riferimento, clicca QUI.
. Se vuoi accedere al sito degli UFFICI METRICI delle Camere di Commercio, clicca QUI.
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