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E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 62), la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”. (Legge di Bilancio 2018).
All’articolo 1, comma 1132, alla lettera d), vengono disposte modifiche agli articoli 2 e 3 della legge n. 224 dell’11 dicembre 2012, che introducono rilevanti novità in materia di autoriparazione.
Quattro le novità introdotte:
1) entro il 1° luglio 2018, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dovranno attivare i corsi regionali teorico-pratici di qualificazione per le attività di autoriparazione (meccatronica, carrozzeria e gommista) (art. 2, comma 1-bis);
2) per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel Registro delle imprese o nell’Albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più delle attività previste alla data di entrata in vigore della presente legge (5 gennaio 2013), la frequentazione, con esito positivo, dei suddetti corsi regionali teorico-pratici di qualificazione consentirà l’immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all’abilitazione non posseduta, senza dover anche dimostrare di aver prestato attività lavorativa per almeno un anno come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni (art. 2, comma 1-ter).
3) il titolare o legale rappresentante dell’impresa abilitata alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, che, in precedenza, era tenuto a dichiarare l'ampliamento dell'attività alla “meccatronica” presentando la domanda per l’adeguamento dei requisiti richiesti entro il 4 gennaio 2018, avrà la possibilità di proseguire le rispettive attività per altri cinque anni, e quindi fino al 4 gennaio 2023 (art. 3, comma 2);
4) analoga proroga di cinque anni (fino al 4 gennaio 2023) si applica anche per la regolarizzazione delle imprese già iscritte, alla data di entrata in vigore della legge in questione nel Registro delle imprese o nell’Albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più delle attività di autoriparazione (meccatronica, carrozzeria, gommista), che intendano conseguire l’abilitazione anche per una o entrambe le altre attività in questione, a condizione che, entro tale termine, siano sostenuti i corsi di qualificazione di cui al punto 1. (art. 3, comma 2-bis).
Se vuoi approfondire l’argomento dell’autoriparazione, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), clicca QUI.
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Con il Decreto 22 maggio 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2017) il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito la maggiorazione del 20% del diritto annuale 2017 per il finanziamento di progetti strategici, disponendo che, le imprese che hanno già provveduto ad effettuare il versamento, prima del 28 giugno 2017, senza la suddetta maggiorazione, dovranno comunque versare il conguaglio entro il 30 novembre 2017 (art. 1, comma 6, del citato decreto 22 maggio 2017).
Alla luce di quanto sopra, le imprese che hanno già provveduto, prima del 28 giugno 2017, al versamento del diritto al netto della maggiorazione, potranno effettuare il conguaglio, rispetto all'importo già versato, entro il 30 novembre 2017 senza applicazione di alcuna sanzione.
Chiarimenti sono arrivati dal Ministero dello Sviluppo Economico, con la Nota del 20 settembre 2017, Prot. 381121, successivamente integrata con Nota del 26 settembre 2017, Prot. 399466.
Si invitano, pertanto, le imprese a verificare l’importo del diritto annuale 2017 già versato e a provvedere all’integrazione di quanto dovuto effettuando il versamento con il Mod. F24, compilato nella sezione IMU e ALTRI TRIBUTI, utilizzando i soliti codi tributo (3850 – 3851 – 3852).
. Se vuoi approfondire l’argomento del diritto annuale e scaricare il testo della normativa di riferimento e delle tabelle aggiornate degli importi del diritto annuale dovuto per il 2017, clicca QUI.
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