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Dopo quanto disposto dall’art. 11-ter della L. n. 108/2018, di conversione del D.L. n. 91/2018 (c.d. “Decreto Mille proroghe 2018”), che ha riaperto i termini per l'iscrizione e l'aggiornamento della propria posizione nel Registro delle imprese e nel REA sino alla data del 31 dicembre 2018, arriva una nuova proroga di un ulteriore anno.
Lo dispone il comma 1134, lettera b), dell’art. 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), prevedendo che i soggetti che esercitano l’attività di mediatore, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo e spedizioniere - già iscritti nei ruoli ed elenchi soppressi dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 - potranno procedere all’iscrizione e all’aggiornamento della propria posizione nel Registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), dalla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio (1° gennaio 2019) e sino al 31 dicembre 2019. .
Nonostante le precedenti proroghe, si è rilevato che non tutti gli iscritti agli ex ruoli ed elenchi camerali in questione hanno provveduto ad effettuare il prescritto aggiornamento della propria posizione al Registro Imprese/REA, con la conseguenza che attualmente è rimasta per loro inibita la possibilità di continuare ad esercitare la propria attività, ovvero di conservarsi il requisito abilitante della pregressa iscrizione al ruolo od elenco per una futura ripresa della stessa.
Da qui la decisione da parte del legislatore di intervenire con una nuova riapertura dei termini fino al 31 dicembre 2019 al fine di concedere una ulteriore possibilità peraggiornare telematicamente, nel Registro delle imprese (RI) e nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), tutte quelle situazioni rimaste inevase alla data del 13 maggio 2012.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo della circolare ministeriale, clicca QUI.
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Con la circolare n. 3709/C del 19 ottobre 2018, il Ministero dello sviluppo economico fornisce chiarimenti in merito alla legge 21 settembre 2018, n. 108, di conversione del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 recante “Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative” (c.d. Decreto Mille proroghe 2018), con riferimento, in particolare, a quanto disposto dall’art. 11-ter, secondo il quale i termini per l'iscrizione e l'aggiornamento della propria posizione nel Registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 ottobre 2011, sono stati riaperti sino alla data del 31 dicembre 2018.
Nonostante la precedente proroga dal 12 maggio 2013 al 30 settembre 2013, si è rilevato che non tutti gli iscritti agli ex ruoli ed elenchi camerali in questione hanno provveduto ad effettuare il prescritto aggiornamento della propria posizione al Registro Imprese/REA, con la conseguenza che attualmente è rimasta per loro inibita la possibilità di continuare ad esercitare la propria attività, ovvero di conservarsi il requisito abilitante della pregressa iscrizione al ruolo per una futura ripresa della stessa.
Da qui la decisione da parte del legislatore di intervenire con una nuova riapertura dei termini fino al 31 dicembre 2018 al fine di concedere una ulteriore possibilità peraggiornare telematicamente, nel Registro delle imprese (RI) e nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), tutte quelle situazioni rimaste inevase alla data del 13 maggio 2012.
Diversamente dalla precedente proroga, quella disposta dall'art. 11-ter della L. n. 108/2018 riguarda la sola categoria degli agenti e rappresentanti di commercio.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo della circolare ministeriale, clicca QUI.
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Per effetto del disposto di cui all'art. 1, comma 37, della L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), l'albo unico dei promotori finanziari, di cui all'articolo 31, comma 4, del D.Lgs. n. 58 del 1998, assume la denominazione di «albo unico dei consulenti finanziari».
Nell'albo sono iscritti, in tre distinte sezioni:
- i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede,
- i consulenti finanziari autonomi e
- le società di consulenza finanziaria.
Gli agenti di assicurazione persone fisiche iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), Sezione A, su richiesta sono iscritti nell'albo unico dei consulenti finanziari, nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, purché in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e professionalità previsti per questi ultimi (comma 38).
Per l'iscrizione all'Albo sarà dovuto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il pagamento della tassa sulle concessioni governative, nell'importo previsto dall'art. 22 della Tariffa (comma 35).
I promotori finanziari, di cui all'articolo 31 del D.Lgs. n. 58/1998, assumono la denominazione di «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede»; mentre o consulenti finanziari, di cui all'articolo 18-bis del medesimo decreto, assumono la denominazione di «consulenti finanziari autonomi» (comma 39).
Le funzioni di vigilanza sui promotori finanziari attribuite alla CONSOB dal D.Lgs. n. 58/1998, sono trasferite all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del medesimo decreto, che assume la denominazione di «organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari» (comma 36).
Un apposito regolamento della CONSOB dovrà stabilire:
a) la data di avvio dell'operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari;
b) la data di avvio dell'operatività dell'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari (comma 41).
. Se vuoi approfondire l’argomento dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede (ex Promotori finanziari), clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento dei consulenti finanziari autonomi (ex Consulenti finanziari), clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento degli agenti di assicurazione iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), clicca QUI.
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