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Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), il termine di pagamento del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio, per l'anno 2024, è posticipato dal 30 giugno 2024 al 31 luglio 2024.
E' quanto previsto dal decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, che ha modificato le date per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi.
Per effetto del disposto di cui all'articolo 37 del citato D.Lgs. n. 13/2024 - in vigore dal 22 febbraio 2024 - per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto anziché il 30 giugno 2024 vanno effettuati il 31 luglio 2024, senza maggiorazione.
Lo ricorda anche il Ministero delle imprese e del made in Italy, con una nota del 13 giugno 2024, Prot. 0033353, precisando che la proroga stabilita con il citato D.Lgs. n. 13/2024 si applica, pertanto, anche al versamento del diritto annuale per l'anno 2024 effettuato dai contribuenti rientranti nell'ambito di applicazione della norma sopra citata, ivi compresi i soggetti REA eventualmente rientranti in tali fattispecie.
Resta inteso che, per le imprese che non rientrano nelle casistiche individuate dalla norma, rimane confermata la scadenza del 1° luglio 2024 (essendo il 30 giugno giorno festivo), con la possibilità di effettuare il versamento entro il 31 luglio 2024 con la maggiorazione dello 0,40%.
. Se vuoi scaricare il testo della nota ministeriale 33353/2024, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento del diritto annuale e scaricare tutta la normativa di riferimento e la tabella degli importi del diritto annuale per il 2024, clicca QUI.
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Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha emanato, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il decreto interministeriale del 20 marzo 2024 (decreto OIC 2024), con il quale ha definito la misura della maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio con il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese.
Il decreto è stato pubblicato nel sito Internet del Ministero delle imprese e del made in Italy il 9 aprile 2024 ed ha i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio 2024.
La maggiorazione, anche per l’anno 2024 - tenuto conto dei fabbisogni OIC - passa da euro 2,30 euro a euro 2,40 e riguarda le voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al decreto 17 luglio 2012, che passano, rispettivamente, a euro 92,40 (su supporto informatico digitale) e a euro 62,40 (con modalità telematica).
Per le cooperative sociali l’importo da corrispondere sarà pari a euro 47,40, se presentato su supporto digitale, e a euro 32,40, se presentato in modalità telematica.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del nuovo decreto e delle Tabelle aggiornate dei diritti di segreteria in vigore dal 1° gennaio 2024, clicca QUI.
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In assenza di nuovi interventi normativi e senza alcuna necessità di intervenire su una eventuale rideterminazione del diritto annuale per 2024, il Ministero delle imprese e del made in Italy, con Nota del 20 dicembre 2023, Prot. 0383421, si è limitato a confermare, anche per l’anno 2024, gli importi dell’anno precedente.
Ricordiamo che il Ministero delle imprese e del made in Italy, con decreto 23 febbraio 2023, ha autorizzato, per il triennio 2023 - 2025, l'incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20% per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencati nell'Allegato A al medesimo decreto.
Al riguardo il Ministero ricorda che le Camere di commercio sono tenute ad inviare - entro il 30 giugno 2024 - un rapporto dettagliato sui risultati realizzati sui singoli progetti approvati, unitamente alla rendicontazione:
a) delle risorse derivanti dall'incremento del diritto annuale per l'anno 2023;
b) delle residue risorse del triennio 2020-2022, motivando analiticamente eventuali mancati utilizzi delle risorse complessivamente disponibili.
. Se vuoi scaricare direttamente la Tabella degli importi del diritto annuale per l'anno 2023, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento del diritto annuale e scaricare tutta la normativa di riferimento, clicca QUI.
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In assenza di nuovi interventi normativi e senza alcuna necessità di intervenire su una eventuale rideterminazione del diritto annuale per 2023, il Ministero dello sviluppo economico, con Nota dell’ 11 novembre 2022, Prot. 0339674, si è limitato a confermare, anche per l’anno 2023, gli importi dell’anno precedente.
Ricordiamo che il Ministro dello sviluppo economico, con il decreto 12 marzo 2020, ha autorizzato, per il triennio 2020-2022, l’incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20% per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell’allegato A) del medesimo decreto.
Al riguardo, il Ministero richiama l’attenzione sull’obbligo di invio, tramite Unioncamere ed entro il 30 giugno 2023, di un rapporto dettagliato sui risultati realizzati sui singoli progetti approvati, unitamente alla rendicontazione delle risorse derivanti complessivamente dall'incremento del diritto annuale per l'anno 2022 e dalle residue risorse dell'anno 2021 non già rendicontate al 30 giugno 2022.
Il 2022 conclude il triennio di attuazione e rendicontazione dei progetti finanziati con l’incremento del 20% del diritto annuale e, pertanto, è necessario determinare l’eventuale effettivo ammontare del provento netto non utilizzato nel triennio 2020-2022.
. Se vuoi scaricare direttamente la Tabella degli importi del diritto annuale per l'anno 2023, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento del diritto annuale e scaricare tutta la normativa di riferimento, clicca QUI.
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Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il decreto interministeriale del 27 gennaio 2022 (decreto OIC 2022), con il quale ha definito la misura della maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio con il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese.
Il decreto è stato pubblicato nel sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico il 28 gennaio 2022 ed ha i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
La maggiorazione, anche per l’anno 2022 - tenuto conto delle somme versate in eccedenza dalle imprese rispetto ai fabbisogni OIC degli anni precedenti - passa da euro 2,70 euro a euro 2,00 e riguarda le voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al decreto 17 luglio 2012, che passano, rispettivamente, a euro 92,00 (su supporto informatico digitale) e a euro 62,00 (con modalità telematica).
Per le cooperative sociali l’importo da corrispondere sarà pari a euro 47,00, se presentato su supporto digitale, e a euro 32,00, se presentato in modalità telematica.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del nuovo decreto e delle Tabelle aggiornate dei diritti di segreteria in vigore dal 1° gennaio 2022, clicca QUI.
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In assenza di nuovi interventi normativi e senza alcuna necessità di intervenire su una eventuale rideterminazione del diritto annuale per 2022, il Ministero dello sviluppo economico, con Nota del 22 dicembre 2021, Prot. 0429691, si è limitato a confermare, anche per l’anno 2022, gli importi dell’anno precedente.
Ricordiamo comunque che il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato, con decreto del 12 marzo 2020, ha autorizzato per il triennio 2020 - 2022, l'incremento del 20% degli importi dovuti a titolo di diritto annuale a 82 Camere di Commercio, che con apposite delibere consiliari hanno disposto il finanziamento di appositi programmi e progetti.
Le Camere di commercio interessate sono tenute, entro il 30 giugno 2022, ad inviare, per il tramite di Unioncamere, alla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale del Ministero dello sviluppo economico, un rapporto dettagliato sui risultati realizzati sui singoli progetti approvati, allegando allo stesso la rendicontazione delle risorse derivanti dall’incremento del diritto annuale per l’anno 2021.
. Se vuoi scaricare direttamente la TABELLA DEGLI IMPORTI DEL DIRITTO ANNUALE PER L'ANNO 2022, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento del diritto annuale e scaricare tutta la normativa di riferimento, clicca QUI.
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L'articolo 9-ter, della Legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. “Decreto Sostegni bis”) proroga al 15 settembre 2021, senza maggiorazioni, il termine per i versamenti dell'IRPEF/IRES, IRAP ed IVA che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021 per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dall'apposito decreto ministeriale.
Le stesse disposizioni si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati sopra.
La proroga, oltre riguardare i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, riguarda anche il versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio per l’anno 2021.
Pertanto, tutti coloro che non hanno ancora provveduto al pagamento del diritto annuale per l’anno 2021, in scadenza al 30 giugno 2021, hanno tempo fino al 15 settembre 2021, senza incorrere in alcuna sanzione.
Da tener presente che il termine del 15 settembre è fisso, nel senso che non è possibile fruire di ulteriori 30 giorni applicando la maggiorazione dello 0,4%.
Resta inteso che, per le imprese che non rientrano nelle casistiche individuate dalla norma, rimangono confermati i termini di versamento del 30 giugno o del 30 luglio con la maggiorazione dello 0,4% (ad esclusione delle società non ISA che hanno approvato il bilancio entro il 29 giugno 2021, il cui termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 delle imposte rimane il 20 agosto o il 20 settembre con la maggiorazione dello 0,4%).
. Se vuoi approfondire l’argomento del diritto annuale e scaricare il testo della normativa di riferimento e delle tabelle aggiornate degli importi del diritto annuale dovuto per il 2021, clicca QUI.
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Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il decreto interministeriale del 4 gennaio 2021 (decreto OIC 2021), con il quale ha definito la misura della maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio con il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese.
Il decreto è stato pubblicato nel sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico l’ 8 gennaio 2021 ed ha i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio 2021.
La maggiorazione, anche per l’anno 2021, è di 2,70 euro e riguarda le voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al decreto 17 luglio 2012, che passano, rispettivamente, a euro 92,70 (su supporto informatico digitale) e a euro 62,70 (con modalità telematica).
Per le cooperative sociali l’importo da corrispondere sarà pari a euro 47,70, se presentato su supporto digitale, e a euro 32,70, se presentato in modalità telematica.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del nuovo decreto e delle Tabelle aggiornate dei diritti di segreteria in vigore dal 1° gennaio 2021, clicca QUI.
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In assenza di nuovi interventi normativi e senza alcuna necessità di intervenire su una eventuale rideterminazione del diritto annuale per 2021, il Ministero dello sviluppo economico, con Nota del 22 dicembre 2020, Prot. 286980, si è limitato a confermare, anche per l’anno 2021, gli importi dell’anno precedente.
Ricordiamo comunque che il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato, con decreto del 12 marzo 2020, ha autorizzato per il triennio 2020 – 2022, l'incremento del 20% degli importi dovuti a titolo di diritto annuale a 82 Camere di Commercio, che con apposite delibere consiliari hanno disposto il finanziamento di appositi programmi e progetti.
Le Camere di commercio interessate sono tenute, entro il 30 giugno 2021, ad inviare, per il tramite di Unioncamere, alla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale del Ministero dello sviluppo economico, un rapporto dettagliato sui risultati realizzati sui singoli progetti approvati, allegando allo stesso la rendicontazione delle risorse derivanti dall’incremento del diritto annuale per l’anno 2020.
. Se vuoi scaricare direttamente la TABELLA DEGLI IMPORTI DEL DIRITTO ANNUALE PER L'ANNO 2021, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento del diritto annuale e scaricare tutta la normativa di riferimento, clicca QUI.
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I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2020 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, nonchè dalle dichiarazioni dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), ove non sussistano le condizioni per l'applicazione dell'art. 24 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, effettuano i predetti versamenti:
a) entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione;
b) dal 21 luglio al 20 agosto 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Le stesse disposizioni si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati sopra.
Il differimento dei termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi i questione, è stati stabilito con il D.P.C.M. 27 giugno 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 29 giugno 2020.
La proroga, oltre riguardare i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, riguarda anche il versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio per l’anno 2020.
Pertanto, tutti coloro che non hanno ancora provveduto al pagamento del diritto annuale per l’anno 2020, in scadenza al 30 giugno 2020, hanno tempo fino al 20 luglio 2020, senza incorrere in alcuna sanzione.
Dal 21 luglio al 20 agosto 2020 sarà ancora possibile il versamento ma con la maggiorazione dell’importo dello 0,40%.
. Se vuoi approfondire l’argomento del diritto annuale e scaricare il testo della normativa di riferimento e delle tabelle aggiornate degli importi del diritto annuale dovuto per il 2020, clicca QUI.
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Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il decreto interministeriale del 20 marzo 2020 (decreto OIC 2020), con il quale ha definito la misura della maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio con il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese.
Il decreto è stato pubblicato nel sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico il 1° aprile 2020 ed ha i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio 2020.
La maggiorazione, anche per l’anno 2020, è di 2,70 euro e riguarda le voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al decreto 17 luglio 2012, che passano, rispettivamente, a euro 92,70 (su supporto informatico digitale) e a euro 62,70 (con modalità telematica).
Per le cooperative sociali l’importo da corrispondere sarà pari a euro 47,70, se presentato su supporto digitale, e a euro 32,70, se presentato in modalità telematica.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del nuovo decreto e delle Tabelle aggiornate dei diritti di segreteria in vigore dal 1° gennaio 2020, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento relativo alla redazione e agli adempimenti pubblicitari dei bilanci, clicca QUI.
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In assenza di nuovo interventi normativi la variazione del fabbisogno è irrilevante ai fini della determinazione del diritto annuale 2020 e, pertanto, il Ministero dello sviluppo economico, con Nota dell’ 11 dicembre 2019, Prot. 347962, ha confermato, anche per l’anno 2020, gli importi degli anni precedenti.
Il Ministero ha espresso la propria condivisione in merito alle tematiche proposte da Unioncamere al fine della autorizzazione all’incremento delle misure del diritto annuale anche per il triennio 2020 – 2022, nella misura massima del 20%.
A tale proposito il Ministero invita le Camere di commercio ad adottare tutti i necessari adempimenti al fine di consentire la prescritta formale presentazione della richiesta di autorizzazione per il tramite di Unioncamere.
Per quanto riguarda l’incremento delle misura del diritto annuale per il triennio 2017 – 2019, il Ministero richiama l’attenzione sull’obbligo, da parte delle Camere di commercio, dell' invio, tramite Unioncamere ed entro il 31 dicembre 2020, di un rapporto dettagliato sui risultati dei singoli progetti approvati unitamente alla rendicontazione delle risorse derivanti complessivamente dall’incremento del diritto annuale per l’anno 2019 e dalle residue risorse dell’anno 2018.
. Se vuoi scaricare direttamente la TABELLA DEGLI IMPORTI DEL DIRITTO ANNUALE PER L'ANNO 2020, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento del diritto annuale e scaricare tutta la normativa di riferimento, clicca QUI.
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Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, nonchè dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30 settembre 2019.
E’ quanto stabilito ai commi 3 e 4, dell'articolo 12-quinquies, della L. n. 58 del 28 giugno 2019, di conversione del D.L.n. 34 del 30 aprile 2019 (c.d. “Decreto Crescita”).
Chiarimenti sull’ambito soggettivo di applicazione di tale disposizione sono giunti dall’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 64 del 28 giugno 2019.
La proroga si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i medesimi requisiti.
La proroga, oltre riguardare i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, riguarda anche il versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio per l’anno 2019. Pertanto, tutti coloro che non hanno ancora provveduto al pagamento del diritto annuale per l’anno 2019, che scadeva il 1° luglio scorso (essendo il 30 giugno giorno festivo), hanno tempo fino al 30 settembre 2019, senza incorrere in alcuna sanzione.
Dopo il 30 settembre 2019 e fino al 30 ottobre 2019 sarà ancora possibile il versamento ma con la maggiorazione dell’importo dello 0,40%.
. Se vuoi approfondire l’argomento del diritto annuale e scaricare il testo della normativa di riferimento e delle tabelle aggiornate degli importi del diritto annuale dovuto per il 2019, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della L. n. 58/2019, di conversione del D.L. n. 34/2019, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il testo della risoluzione dell’Agenzi delle entrate n. 64/2019, clicca QUI.
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Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il decreto interministeriale del 13 febbraio 2019 (decreto OIC 2019), con il quale ha definito la misura della maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio con il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese.
Il decreto è stato pubblicato nel sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico il 20 febbraio 2019 ed ha i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio 2019.
La maggiorazione, anche per l’anno 2019, è di 2,70 euro e riguarda le voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al decreto 17 luglio 2012, che passano, rispettivamente, a euro 92,70 (su supporto informatico digitale) e a euro 62,70 (con modalità telematica).
Per le cooperative sociali l’importo da corrispondere sarà pari a euro 47,70, se presentato su supporto digitale, e a euro 32,70, se presentato in modalità telematica.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del nuovo decreto e delle Tabelle aggiornate dei diritti di segreteria in vigore dal 1° gennaio 2019, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento relativo alla redazione e agli adempimenti pubblicitari dei bilanci, clicca QUI.
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Nelle more della definizione del processo di riordino delle Camere di Commercio, tuttora in atto, anche per il 2019, gli importi del diritto annuale restano invariati rispetto a quelli stabiliti per le annualità 2017 e 2018.
Lo ha confermato il Ministero dello sviluppo economico con Nota del 21 dicembre 2018, Prot. 0432856.
Secondo quanto disposto dall’art. 1 del decreto 22 maggio 2017 (recante “Incremento delle misure del diritto annuale per gli anni 2017, 2018 e 2019”), e del successivo decreto del 2 marzo 2018, le Camere di Commercio sono state autorizzate - per gli anni 2017, 2018 e 2019 - ad incrementare la misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20 per cento.
Il rincaro del diritto annuale, deliberato dai Consigli camerali, per ora, di 88 Camere di Commercio, serve a finanziare una serie di programmi e di progetti che coinvolgono il programma Industria 4.0 e quelli in materia di sviluppo e promozione della cultura e turismo e di alternanza scuola-lavoro, condivisi con le Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l’organizzazione di servizi alle imprese.
. Se vuoi scaricare direttamente la TABELLA DEGLI IMPORTI DEL DIRITTO ANNUALE PER L'ANNO 2019, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento del diritto annuale e scaricare tutta la normativa di riferimento, clicca QUI.
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Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Nota del 16 gennaio 2018, Prot. 26505, ha reso noto le misure del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati per l’anno 2018, limitandosi ad illustrare gli effetti, anche per il 2018, del decreto 8 gennaio 2015, e confermando quindi gli stessi importi previsti per il 2017..
Ricordiamo che, con il decreto interministeriale 8 gennaio 2015, sono state determinate le misure del diritto annuale a decorrere dal 2015, in conformità alle riduzioni percentuali già previste dalla citata L. n. 114/2014, e confermando, per il resto, le disposizioni degli articoli da 2 a 6 del decreto interministeriale 21 aprile 2011.
In assenza di nuovi interventi normativi - precisa il Ministero - il decreto interministeriale 8 gennaio 2015 ha “l’effetto di disporre riduzioni delle misure del diritto annuale in misura pari a quelle legislativamente previste anche per gli anni successivi e, quindi, del 50% a partire dal 2017”.
Nella Nota ministeriale si ricorda che le misure del diritto annuale, ai fini del versamento dell’importo complessivo da versare a ciascuna Camera di Commercio, quando è necessario, vanno arrotondate all’unità di euro.
Per quanto riguarda le somme da destinare al fondo di perequazione, restano confermate, anche per l’anno 2018, le aliquote di prelievo del diritto annuale a carico dio ciascuna Camera di Commercio previste per il 2017.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo della Nota ministeriale e della Tabella degli importi del diritto annuale dovuto per l'anno 2018, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare direttamente la TABELLA DEGLI IMPORTI DEL DIRITTO ANNUALE PER L'ANNO 2018, clicca QUI.
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Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il decreto interministeriale del 29 dicembre 2017 (decreto OIC 2018), con il quale ha definito la misura della maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio con il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese.
Il decreto è stato pubblicato nel sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico il 5 gennaio 2018 ed ha i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio 2018.
La maggiorazione, anche per l’anno 2018, è di 2,70 euro e riguarda le voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al decreto 17 luglio 2012, che passano, rispettivamente, a euro 92,70 (su supporto informatico digitale) e a euro 62,70 (con modalità telematica).
Per le cooperative sociali l’importo da corrispondere sarà pari a euro 47,70, se presentato su supporto digitale, e a euro 32,70, se presentato in modalità telematica.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del nuovo decreto e delle Tabelle aggiornate dei diritti di segreteria in vigore dal 1° gennaio 2018, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento relativo alla redazione e agli adempimenti pubblicitari dei bilanci, clicca QUI.
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Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Nota del 15 novembre 2016, Prot. 0359584, ha reso noto le indicazioni in merito agli importi che le imprese e gli altri soggetti obbligati di nuova iscrizione o che iscrivano nuove unità locali dal 1° gennaio 2017 devono versare come diritto annuale alla Camera di Commercio.
Ricordiamo che l’articolo 28 della L. n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014, ha previsto, nelle more del riordino del sistema delle Camere di Commercio, una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio da un 35% per l’anno 2015, fino al 50% per l’anno 2017.
Tale riduzione è stata peraltro confermata dall’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219, che detta le linee per il riordino delle Camere di Commercio.
Dunque, per l’anno 2017, l'importo del diritto annuale, di cui all'art. 18 della L. n. 580 del 1993, e successive modificazioni, come determinato per l’anno 2014, sarà ridotto del 50%.
Con il decreto interministeriale 8 gennaio 2015 sono state determinate le misure del diritto annuale a decorrere dal 2015, in conformità alle riduzioni percentuali già previste dalla citata L. n. 114/2014, e confermando per il resto le disposizioni degli articoli da 2 a 6 del decreto interministeriale 21 aprile 2011.
Nella nota ministeriale sono riportati gli importi derivanti dalla riduzione del 50% operata dalla citata L. n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014, nonchè indicazioni sulla corretta applicazione degli arrotondamenti.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo della Nota ministeriale e della Tabella degli importi del diritto annuale dovuto per l'anno 2017, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare direttamente la TABELLA DEGLI IMPORTI DEL DIRITTO ANNUALE PER L'ANNO 2017, clicca QUI.
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Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il decreto dirigenziale interministeriale del 30 novembre 2016 (decreto OIC 2017), con il quale ha definito la misura della maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio con il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese.
Il decreto è stato pubblicato nel sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico il 3 dicembre 2016 ed ha i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio 2017.
La maggiorazione, anche per l’anno 2017, è di 2,70 euro e riguarda le voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al decreto 17 luglio 2012, che passano, rispettivamente, a euro 92,70 (su supporto informatico digitale) e a euro 62,70 (con modalità telematica).
Per le cooperative sociali l’importo da corrispondere sarà pari a euro 47,70, se presentato su supporto digitale, e a euro 32,70, se presentato in modalità telematica.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del nuovo decreto e delle Tabelle aggiornate dei diritti di segreteria in vigore dal 1° gennaio 2017, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento relativo alla redazione e agli adempimenti pubblicitari dei bilanci, clicca QUI.
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Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il decreto dirigenziale interministeriale del 8 gennaio 2016 (decreto OIC 2016), con il quale ha definito - al fine di finanziare per l'anno 2016 l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) - la misura della maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio con il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese.
Il decreto è stato pubblicato nel sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico il 12 gennaio 2016 ed ha i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio 2016.
La maggiorazione, anche per l’anno 2016, è di 2,70 euro e riguarda le voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al decreto 17 luglio 2012, che passano, rispettivamente, a euro 92,70 (su supporto informatico digitale) e a euro 62,70 (con modalità telematica).
Per le cooperative sociali l’importo da corrispondere sarà pari a euro 47,70, se presentato su supporto digitale, e a euro 32,70, se presentato in modalità telematica.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del nuovo decreto e delle Tabelle aggiornate dei diritti di segreteria in vigore dal 1° gennaio 2016, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento relativo alla redazione e agli adempimenti pubblicitari dei bilanci, clicca QUI.
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Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Nota del 22 dicembre 2015, Prot. 279880, ha reso noto le indicazioni in merito agli importi che le imprese e gli altri soggetti obbligati di nuova iscrizione o che iscrivano nuove unità locali dal 1° gennaio 2016 devono versare come diritto annuale alla Camera di Commercio.
Ricordiamo che l’articolo 28 della L. n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014 (recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"), ha previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio.
Nelle more del riordino del sistema delle Camere di Commercio, si legge al comma 1, l'importo del diritto annuale come determinato per l’anno 2014, sarà ridotto per l’anno 2016 del 40%.
Con il decreto interministeriale 8 gennaio 2015 sono state determinate le misure del diritto annuale a decorrere dal 2015, in conformità alle riduzioni percentuali già previste dalla citata L. n. 114/2014, e confermate, per il resto, le disposizioni degli articoli da 2 a 6 del decreto interministeriale 21 aprile 2011.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo della Nota ministeriale e della TABELLA DEGLI IMPORTI DEL DIRITTO ANNUALE PER L'ANNO 2016, clicca QUI.
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Slitta dal 16 giugno al 6 luglio 2015, il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione IRAP e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore o che usufruiscono di regimi agevolati.
Lo prevede il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 giugno 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2015.
La proroga - preannunciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con il Comunicato Stampa n. 121 del 9 giugno 2015 - riguarda:
• i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore,
• coloro che presentano cause di inapplicabilità o esclusione dagli stessi, compresi i soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (i c.d. “minimi”),
• i soggetti che determinano il reddito forfettariamente (i c.d. “forfettari”), nonché
• i soci di società di persone e di società di capitali in "regime di trasparenza".
Tutti questi soggetti potranno effettuare i predetti versamenti - compreso il DIRITTO ANNUALE dovuto alla Camera di Commercio:
a) entro il giorno 6 luglio 2015, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 7 luglio 2015 al 20 agosto 2015, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Naturalmente, per le imprese che non rientrano nelle casistiche sopra menzionate viene confermata la scadenza del 16 giugno 2015, con la possibilità di proroga al 16 luglio 2015 con la maggiorazione dello 0,40%.
. Se vuoi approfondire l’argomento del diritto annuale e scaricare il testo del D.P.C.M. 9 giugno 2015, clicca QUI.
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In attesa che venga emanato un apposito decreto interministeriale per la determinazione del diritto annuale per il 2015, che recepisca quanto disposto dall’art. 28, comma 1, della L. 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, il Ministero dello Sviluppo Economico ha predisposto la circolare 29 dicembre 2014, Prot. 0227775, con la quale fornisce le indicazioni in merito agli importi che le imprese e gli altri soggetti obbligati di nuova iscrizione o che iscrivano nuove unità locali dal 1° gennaio 2015 devono versare come diritto annuale alla Camera di Commercio.
Ricordiamo che l’articolo 28 della citata L. n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014, ha previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio, come determinato per l'anno 2014, secondo le seguenti percentuali:
- 35 per cento, per l'anno 2015,
- 40 per cento, per l'anno 2016,
- 50 per cento, a decorrere dall'anno 2017.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo della Circolare ministeriale e della TABELLA DEGLI IMPORTI DEL DIRITTO ANNUALE PER L'ANNO 2015, clicca QUI.
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Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il decreto dirigenziale interministeriale del 16 dicembre 2014 (decreto OIC 2015) - pubblicato nel sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico il 19 dicembre 2014 e in vigore dal 1° gennaio 2015 - al fine di finanziare per l'anno 2015 l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), ha definito la misura della maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio con il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese.
La maggiorazione, anche per l’anno 2015, è di 2,70 euro e riguarda le voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al decreto 17 luglio 2012, che passano, rispettivamente, a euro 92,70 (su supporto informatico digitale) e a euro 62,70 (con modalità telematica).
Per le cooperative sociali l’importo da corrispondere sarà pari a euro 47,70, se presentato su supporto digitale, e a euro 32,70, se presentato in modalità telematica.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del nuovo decreto e delle Tabelle aggiornate dei diritti di segreteria in vigore dal 1° gennaio 2015, clicca QUI.
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Slitta dal 16 giugno al 7 luglio 2014, il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione IRAP e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.
Lo prevede il D.P.C.M. 13 giugno 2014, recante “Proroga dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni presentate dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2014.
La proroga - preannunciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con il Comunicato Stampa n. 144 del 14 giugno 2014 - riguarda anche i contribuenti che, pur facendo parte delle categorie per le quali sono previsti gli studi di settore, presentano cause di esclusione o inapplicabilità (ad esempio, nel caso di non normale svolgimento di attività, o per il primo anno di attività) o i contribuenti che rientrano nel regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità.
Usufruiscono inoltre della proroga i contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore.
Tutti i soggetti indicati sopra potranno effettuare i predetti versamenti – compreso il DIRITTO ANNUALE dovuto alla Camera di Commercio:
a) entro il giorno 7 luglio 2014, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 8 luglio 2014 al 20 agosto 2014, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Naturalmente, per le imprese che non rientrano nelle casistiche sopra menzionate viene confermata la scadenza del 16 giugno 2014, con la possibilità di proroga al 16 luglio 2014 con la maggiorazione dello 0,40%.
. Se vuoi approfondire l’argomento del diritto annuale e scaricare il testo del nuovo decreto, clicca QUI.
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E’ stato pubblicato, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico e successivamente sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2012, il decreto interministeriale 17 luglio 2012, con il quale è stata aggiornata la Tabella A dei diritti di segreteria, a seguito delle numerose novità introdotte da recenti disposizioni normative.
Il decreto non modifica nessuno degli importi previsti in precedenza, ma si limita ad integrare la Tabella introducendo alcune nuove voci per nuovi adempimenti previsti presso le Camere di Commercio.
Vengono previsti nuovi diritti che riguardano principalmente:
• i contratti di rete, soggetti all’iscrizione nel Registro delle imprese (note 2 alla Voce 1.2 e 11 alla Voce 4.2);
• il rilascio delle copie del prospetto contabile depositato nel formato XBRL (Voce 41.4);
• l’Albo dei gestori ambientali (Nota 6 alle Voci 1, 4 e 5 e Voce 36);
• la soppressione di tre Ruoli (agenti di commercio, mediatori e mediatori marittimi) e di un Elenco (spedizionieri), l’accertamento dei requisiti da parte della Camera di Commercio e l’iscrizione nel Registro delle imprese (note 3 alle Voci 1.2 e 3.2 e 11 alla Voce 4.2);
• il rilascio della tessera personale di riconoscimento ai soggetti esercitanti l’attività di mediatore, di agente e rappresentante di commercio e di mediatore marittimo (nota 41 alla Voce 43);
• il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, la cui gestione è affidata alle Camere di Commercio del capoluogo di Regione o di Provincia (Voce 44).
La nuova Tabella A entrerà in vigore il 1° agosto 2012.
. Se vuoi approfondire l’argomento dei diritti di segreteria e scaricare il testo del decreto e della Tabella A aggiornata, clicca QUI.
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