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La Sezione Sesta del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 8248/2024 del 15 ottobre 2024, ha rimesso alla Corte di Giustizia UE sei questioni pregiudiziali, sollevate già dinanzi al TAR Lazio dalle parti ricorrenti, in sede di impugnazione del D.M. n. 55/2022 sul registro titolari effettivi (ricorsi nn. 3366, 3367, 3369 e 3546).
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Rinvio motivato dalla necessità di ottenere chiarimenti sulla corretta applicazione delle norme europee nell'ordinamento italiano.
Il procedimento è pertanto attualmente sospeso nelle more del pronunciamento della Corte di Giustizia, e le società, comprese quelle fiduciarie, sino alla decisione della Corte, non saranno tenute a comunicare le informazioni relative ai titolari effettivi al registro apposito.
. Se vuoi approfondire l’argomento e consultare tutta la normativa di riferimento e scaricare il testo dell’Ordinanza del Consiglio di Stato, clicca QUI.
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Arrivata la decisione del TAR del Lazio che dà il via libera al Registro dei titolari effettivi.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), con sei sentenze gemelle (n. 06837, 06838, 06839, 06840, 06841 e 06845), tutte pubblicate il 9 aprile 2024, ha, infatti, respinto tutti i ricorsi presentati da fiduciarie e trust contro questo strumento.
L’obbligo di identificare e comunicare al Registro tenuto dalle Camere di commercio i titolari effettivi di società, enti giuridici privati, trust e istituti affini è legittimo e atto a garantire piena trasparenza e lotta all’antiriciclaggio.
Con la pubblicazione, in data 9 aprile 2024, delle sei sentenze da parte del TAR per il Lazio, riprende, pertanto, l’operatività del registro dei titolari effettivi, precedentemente sospesa dal TAR del Lazio con la citata ordinanza del 7 dicembre 2023, per tutti i soggetti tenuti alla comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, e come termine ultimo è il 13 aprile 2024.
. Se vuoi approfondire l’argomento e consultare tutta la normativa di riferimento e scaricare il testo della sentenza del TAR del Lazio, clicca QUI.
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Con decreto del 29 novembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 dell' 11 dicembre 2023, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato e del tasso di inflazione annuo registrato, ha stabilito che la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice Civile - a decorrere dal 1° gennaio 2024 - scende dal 5% al 2,50%, in ragione d'anno.
La novità ha naturalmente ripercussioni anche di carattere fiscale; cambieranno, infatti, ad esempio, gli importi dovuti all'Erario per i versamenti eseguiti a seguito di ravvedimento operoso.
Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi (compreso il diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio ) occorre, infatti, corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
Il nuovo saggio del 2,50% va applicato solo in relazione al periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il giorno del versamento tardivo.
. Se vuoi approfondire l’argomento del ravvedimento operoso in materia di diritto annuale, clicca QUI.
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A pochi giorni dalla scadenza fissata l’11 dicembre 2023, arrivata la sospensiva del decreto 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che ha reso operativa la comunicazione del titolare effettivo alle Camere di commercio.
La Sezione IV del TAR del Lazio, con l’ordinanza n. 8083/2023, pubblicata il 7 dicembre 2023 (Reg. Ric. n. 15566/2023), ha, infatti, sospeso l’efficacia del suddetto decreto bloccando, di fatto, il conto alla rovescia dei 60 giorni dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale per inviare la comunicazione all'apposita sezione del Registro delle imprese, prevista per il prossimo 11 dicembre.
Il Tar del Lazio con la citata ordinanza ha accolto l'istanza cautelare di sospensione dell'operatività del registro presentata da cinque fiduciarie, due trust company, una trentina di trust, molti dei quali esteri, e dalle rispettive associazioni di categoria con in testa l'UNAFI.
assenza di interventi normativi risolutivi dei motivi del ricorso, il registro, al quale le società avrebbero dovuto inviare le comunicazioni entro il prossimo 11 dicembre, non sarà operativo almeno sino alla conclusione del giudizio di merito, per il quale la prima udienza è stata fissata il 27 marzo 2024.
. Se vuoi approfondire l’argomento e consultare tutta la normativa di riferimento e scaricare il testo dell’ordinanza del TAR del Lazio n. 8083/2023, clicca QUI.
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Registro Imprese: AL VIA IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI – COMUNICAZIONI ENTRO IL 7 DICEMBRE
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E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2023, il decreto direttoriale 29 settembre 2023 con il quale - in attuazione dell’articolo 3, comma 6, del D.M. n. 55/2022 - viene attestata l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva e quindi la nascita del Registro dei titolari effettivi.
A decorrere dal 9 ottobre 2023 decorre il termine di sessanta giorni per effettuare le comunicazioni dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del decreto n. 55 del 2022.
I soggetti obbligati saranno, pertanto, tenuti - entro il 7 dicembre 2023:
• all’invio dei dati relativi alla loto titolarità effettiva, utilizzando il modello TE, approvato con il D.M. 12 aprile 2023 e al contempo;
• al pagamento dei diritti di segreteria negli importi previsti dalla tabella allegata l D.M. 20 aprile 2023.
Le informazioni relative alla titolarità effettiva dovranno essere comunicate all'ufficio del Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente ai fini della loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma o nella sezione speciale del Registro delle imprese:
• dagli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatore, ove in vita;
• dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private;
• dal fiduciario di trust o di istituti giuridici affini.
. Se vuoi approfondire l’argomento e consultare tutta la normativa di riferimento, clicca QUI.
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Con decreto del 13 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2022, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato e del tasso di inflazione annuo registrato, ha stabilito che la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice Civile - a decorrere dal 1° gennaio 2023 - sale dal 1,25% al 5%, in ragione d'anno.
La novità ha naturalmente ripercussioni anche di carattere fiscale; cambieranno, infatti, ad esempio, gli importi dovuti all'Erario per i versamenti eseguiti a seguito di ravvedimento operoso.
Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi (compreso il diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio ) occorre, infatti, corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
Il nuovo saggio del 5% va applicato solo in relazione al periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 2023 e il giorno del versamento tardivo.
. Se vuoi approfondire l’argomento del ravvedimento operoso in materia di diritto annuale, clicca QUI.
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Diminuisce la percentuale del tasso degli interessi legali che, a partire dal 1° gennaio 2021, scende dall'attuale 0,05% allo 0,01%, in ragione d'anno.
È quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 11 dicembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 15 dicembre 2020.
La novità ha naturalmente ripercussioni anche di carattere fiscale; cambieranno, infatti, ad esempio, gli importi dovuti all'Erario per i versamenti eseguiti a seguito di ravvedimento operoso.
Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi (compreso il diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio) occorre, infatti, corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
Il nuovo saggio dello 0,01% va applicato solo in relazione al periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e il giorno del versamento tardivo.
La variazione del tasso ha dei riflessi anche sul calcolo delle somme aggiuntive dovute in caso di tardivo od omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
L’INPS, con la circolare n. 152 del 22 dicembre 2020, ha comunicato che la misura dello 0,01%, si applicherà ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2021.
Il provvedimento in esame produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2021. In questo caso, la misura dell’interesse dello 0,01% si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2021.
Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze.
. Se vuoi approfondire l’argomento del ravvedimento operoso in materia di diritto annuale, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il testo della circolare INPS n. 152/2020, clicca QUI.
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Diminuisce la percentuale del tasso degli interessi legali che, a partire dal 1° gennaio 2020, scende dall'attuale 0,08% allo 0,05%, in ragione d'anno.
È quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14 dicembre 2019.
La novità ha naturalmente ripercussioni anche di carattere fiscale; cambieranno, infatti, ad esempio, gli importi dovuti all'Erario per i versamenti eseguiti a seguito di ravvedimento operoso.
Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi (compreso il diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio) occorre, infatti, corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
Il nuovo saggio dello 0,05% va applicato solo in relazione al periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 2020 e il giorno del versamento tardivo.
. Se vuoi approfondire l’argomento del ravvedimento operoso in materia di diritto annuale, clicca QUI.
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Cresce la percentuale del tasso degli interessi legali che, a partire dal 1° gennaio 2019, passa dall'attuale 0,3% allo 0,8%, in ragione d'anno.
È quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2018.
La novità ha naturalmente ripercussioni anche di carattere fiscale; cambieranno, infatti, ad esempio, gli importi dovuti all'Erario per i versamenti eseguiti a seguito di ravvedimento operoso.
Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi (compreso il diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio) occorre, infatti, corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
Il nuovo saggio dello 0,8% va applicato solo in relazione al periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 2019 e il giorno del versamento tardivo.
. Se vuoi approfondire l’argomento del ravvedimento operoso in materia di diritto annuale, clicca QUI.
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Cresce la percentuale del tasso degli interessi legali che, a partire dal 1° gennaio 2018, passa dall'attuale 0,1% allo 0,3%, in ragione d'anno.
È quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2017.
La novità ha naturalmente ripercussioni anche di carattere fiscale; cambieranno, infatti, ad esempio, gli importi dovuti all'Erario per i versamenti eseguiti a seguito di ravvedimento operoso.
Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi (compreso il diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio) occorre, infatti, corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
Il nuovo saggio dello 0,3% va applicato solo in relazione al periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 2018 e il giorno del versamento tardivo.
La variazione del tasso ha dei riflessi anche sul calcolo delle somme aggiuntive dovute in caso di tardivo od omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
L’INPS, con la circolare n. 23 del 2 febbraio 2018, ha comunicato che la misura dello 0,3%,si applicherà alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze.
. Se vuoi approfondire l’argomento del ravvedimento operoso in materia di diritto annuale, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il testo della circolare INPS n. 23/2018, clicca QUI.
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Cala nuovamente la percentuale del tasso degli interessi legali che, a partire dal 1° gennaio 2017, passa dall'attuale 0,2% allo 0,1%, in ragione d'anno.
È quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2016.
La novità ha naturalmente ripercussioni anche di carattere fiscale; cambieranno, infatti, ad esempio, gli importi dovuti all'Erario per i versamenti eseguiti a seguito di ravvedimento operoso.
Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi (compreso il diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio) occorre, infatti, corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
Il nuovo saggio dello 0,1% va applicato solo in relazione al periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 2017 e il giorno del versamento tardivo.
La variazione del tasso ha dei riflessi anche sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e sulle prestazioni pensionistiche poste in pagamento dall’INPS a decorrere dal 1° gennaio 2017.
L’INPS, con la circolare n. 231 del 30 dicembre 2016, ha comunicato che la misura dello 0,1%,si applicherà ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2017. Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze.
. Se vuoi approfondire l’argomento del ravvedimento operoso in materia di diritto annuale, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il testo della circolare INPS n. 231/2016, clicca QUI.
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Cala nuovamente la percentuale del tasso degli interessi legali che, a partire dal 1° gennaio 2016, passa dall'attuale 0,5% allo 0,2%, in ragione d'anno.
È quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 11 dicembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2014.
La novità ha naturalmente ripercussioni anche di carattere fiscale; cambieranno, infatti, ad esempio, gli importi dovuti all'Erario per i versamenti eseguiti a seguito di ravvedimento operoso.
Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi (compreso il diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio) occorre, infatti, corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
Il nuovo saggio dello 0,2% va applicato solo in relazione al periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 2016 e il giorno del versamento tardivo.
La variazione del tasso ha dei riflessi anche sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e sulle prestazioni pensionistiche poste in pagamento dall’IINPS a decorrere dal 1° gennaio 2016.
L’INPS, con la circolare n. 205 del 22 dicembre 2015, ha comunicato che la misura dello 0,2%,si applicherà ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2016. Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze.
. Se vuoi approfondire l’argomento del ravvedimento operoso in materia di diritto annuale, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il testo della circolare INPS n. 205/2015, clicca QUI.
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Cala nuovamente la percentuale del tasso degli interessi legali che, a partire dal 1° gennaio 2015, passa dall'attuale 1% al 0,5%, in ragione d'anno.
È quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 11 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 15 dicembre 2014.
La novità ha naturalmente ripercussioni anche di carattere fiscale; cambieranno, infatti, ad esempio, gli importi dovuti all'Erario per i versamenti eseguiti a seguito di ravvedimento operoso.
Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi (compreso il diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio) occorre, infatti, corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
Il nuovo saggio del 0,5% va applicato solo in relazione al periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 2015 e il giorno del versamento tardivo.
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